Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2018
Modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che riserva l'esercizio dell'attivita' di compro oro agli operatori iscritti in apposito registro all'uopo istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il comma 4 del predetto art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 12 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata, in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente, dagli operatori compro oro;
c) autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unita' d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera, nei casi previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
d) banca dati: l'archivio di dati, di cui e' titolare l'OAM, finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti ai sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da parte delle autorita' e degli altri soggetti abilitati attraverso specifiche chiavi di ricerca;
e) documento di identificazione: un documento d'identita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;
f) licenza: l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive;
g) OAM: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;
i) preposto: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
l) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attivita' di compro oro;
m) sede operativa: la sede ovvero le sedi, diverse da quella legale, in cui e' svolta l'attivita' di compro oro anche per mezzo di uno o piu' preposti.
 
Art. 2

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita' tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM per le esclusive finalita' di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Iscrizione nel registro degli operatori compro oro

1. I soggetti interessati richiedono l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita istanza inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'Organismo. L'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione.
2. L'istanza di iscrizione contiene:
a) per le persone fisiche:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il codice fiscale;
4) la residenza anagrafica nonche' il domicilio, se diverso dalla residenza;
5) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento;
7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
8) gli estremi della licenza;
9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
b) per le persone giuridiche:
1) la denominazione sociale;
2) la data di costituzione;
3) il codice fiscale;
4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante;
6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento;
7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
8) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
9) l'indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
10) gli estremi della licenza;
11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.
3. All'istanza d'iscrizione di cui al comma 1, e' allegata copia dei documenti di identificazione del soggetto che richiede l'iscrizione, e, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza nonche' copia del versamento del contributo di cui all'art. 5.
4. L'OAM, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la regolarita' e completezza dell'istanza d'iscrizione e della documentazione allegata, dispone ovvero nega l'iscrizione dell'istante nel registro degli operatori compro oro e assegna all'iscritto un codice identificativo unico.
5. Il termine di cui comma 4 puo' essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l'OAM ritenga l'istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni relative ai dati trasmessi dall'interessato. In tale ipotesi l'OAM provvede a dame tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del richiedente ovvero rigetta l'istanza, dando tempestiva e motivata comunicazione del rigetto all'interessato. Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di proporre una nuova istanza di iscrizione.
6. L' OAM provvede all'annotazione nel registro degli operatori compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli iscritti avente ad oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.
7. Gli operatori compro oro comunicano la variazione dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione. La comunicazione e' effettuata tramite apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del portale dell'OAM.
 
Art. 4

Registro degli operatori compro oro

l. Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.
2. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati:
a) i seguenti dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini dell'iscrizione nel registro con le modalita' di cui all'art. 3, nonche' le successive variazioni:
1) il cognome e il nome del compro oro persona fisica o la denominazione sociale e la sede legale, in caso di persona giuridica;
2) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento;
3) gli estremi della licenza.
3. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro degli operatori compro oro, prevedendo idonee modalita' di consultazione e visualizzazione della sezione stessa.
4. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati, oltre ai dati e alle informazioni trasmessi dall'operatore compro oro in occasione della presentazione dell'istanza d'iscrizione e le successive variazioni:
a) gli estremi dei decreti sanzionatori emessi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, per la violazione degli articoli 4, 6 e 7, del medesimo decreto;
b) gli estremi dei i provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attivita' di compro oro adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
c) gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro adottati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
d) gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto nonche', per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato.
5. L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti di cui al comma 4. E' considerata tempestiva l'annotazione effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, ovvero dalla data del provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'art. 11, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
6. L'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 assicura la tenuta del registro degli operatori compro oro, l'aggiornamento dei dati ivi contenuti, la gestione e conservazione dei documenti necessari all'iscrizione e alla permanenza nel registro anche effettuando controlli a campione, tesi a verificare l'attualita' dei dati e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. L'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, cura altresi' la tempestiva cancellazione degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di contribuzione.
 
Art. 5
Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per
la tenuta del registro

1. L'OAM, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 3, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dovuto dagli operatori compro oro a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa dell'operatore, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative, il numero dei preposti e l'esclusivita' o secondarieta' dell'attivita' di compro oro esercitata. Al fine di contenere gli oneri a carico degli operatori compro oro, l'OAM, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, puo' determinare, a carico di ciascun operatore, un contributo per la prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualita' successive alla prima.
2. Le somme riscosse da OAM, a titolo di contributo ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
 
Art. 6
Specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento
e consultazione del registro degli operatori compro oro.

1. Le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione al registro degli operatori compro oro nonche' di quelle relative alle modalita' di accreditamento ed accesso alla sottosezione ad accesso riservato da parte delle autorita' competenti sono individuate in appositi atti dell'OAM, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a:
a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme hardware e software necessarie ad assicurare la continuita' dei servizi di registrazione e accreditamento e di interfaccia tra la sottosezione ad acceso riservato e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM;
b) assicurare la pronta accessibilita' del registro e della sottosezione ad accesso riservato da parte degli utenti, delle autorita' competenti e delle amministrazioni interessate e mettere a disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi per la comunicazione delle variazioni dei dati comunicati all'OAM e per la cancellazione dal registro degli operatori compro oro;
c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato da parte delle autorita' competenti, dell'autorita' giudiziaria e delle amministrazioni interessate avvenga su connessione protetta previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti legittimati
d) garantire, in favore delle autorita' competenti, dell'autorita' giudiziaria e delle amministrazioni interessate la generazione di credenziali univoche di accesso alla banca dati;
e) mettere a disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi di informazione in ordine alla regolarita' dei pagamenti dei contributi dovuti al registro;
f) predisporre sistemi automatici di verifica della completezza dei dati e delle informazioni necessari alla corretta ed aggiornata tenuta del registro degli operatori compro oro;
g) predisporre idonee e preventive misure a protezione dei dati personali contenuti nel registro;
h) predisporre sistemi di registrazione delle operazioni di accesso alla banca dati, individuando le informazioni oggetto di registrazione e le misure contro ogni loro uso improprio nonche' i tempi di conservazione delle stesse, ai fini della verificabilita' del lecito trattamento dei dati;
i) stabilire univocamente il tempo massimo di conservazione dei dati personali;
l) assicurare l'aggiornamento delle informazioni, relative alla sussistenza dei provvedimenti adottati dalle autorita' competenti e destinati all'annotazione nella sottosezione ad accesso riservato nonche' relative ad altri provvedimenti di cancellazione o sospensione da altri elenchi o registri, tenuti dall'OAM, adottati a carico del medesimo soggetto, ai sensi della normativa vigente.
2. L'OAM, adotta uno o piu' atti attuativi dei criteri di cui al comma 1 entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento dei processi di cui al presente articolo e la manutenzione, anche evolutiva dei propri sistemi informativi.
3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM avvia la gestione del registro degli operatori compro oro. Gli interessati gia' operativi, che presentano istanza di iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono continuare a svolgere l'attivita' di compro oro fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del presente decreto.
 
Art. 8

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2018

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 881
 
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