Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, e in particolare la Parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017, della cui pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2017, che adotta la strategia energetica nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, istituite ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del regolamento della Camera e dell'articolo 24, del regolamento del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto e' finalizzato al miglioramento della qualita' dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione piu' efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:
a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato I;
d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) una piu' efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.
2. Il presente decreto e' finalizzato a perseguire:
a) gli obiettivi di qualita' dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualita' dell'aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanita';
b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversita' e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente;
c) la sinergia tra le politiche in materia di qualita' dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la
riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 17 dicembre 2016, n. L 344.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25
ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016 -
2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017,
n. 259, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi
dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.».

«Allegato A

In vigore dal 21 novembre 2017
(art. 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE
e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione
assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23
febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6
maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25
maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
(termine di recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti
educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27
maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25
maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di
recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27
giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di
recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9
maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12
luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE
per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali (termine di
recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione
interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nell'ambito di procedimenti penali e per le persone
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa
all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre
2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali
alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la
riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di
recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle
attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici
aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento:
13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di
passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
(termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8
settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di
recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di
recepimento: 14 settembre 2018).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1997, n. 248, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171
(Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2004, n. 165.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale, e in particolare la Parte Quinta,
recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un aria piu' pulita in
Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficile 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Allegato I

(articolo 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

(articolo 3, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

(articolo 4, comma 7)
Contenuto dei Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento
atmosferico

PARTE 1
Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico

1. Il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico deve contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5:
a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli delle emissioni al 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi non proporzionati;
b) se ne ricorre il caso, un rendiconto in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5 e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione;
2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5:
a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione del programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni delle sostanze;
b) una descrizione degli eventuali cambiamenti significativi intervenuti nello scenario politico, nelle valutazioni, nelle politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione.

PARTE 2

Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo
A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca.

1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo delle buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE del 2014 relativo alle buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, che deve riguardare quantomeno i seguenti aspetti: a) gestione dell'azoto, tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del bestiame; c) tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte; e) sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte; f) possibilita' di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali.
2. Puo' essere stabilito, a livello nazionale, un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, secondo i principi del documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.
3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono essere ridotte le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici con i seguenti metodi: a) sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio; b) qualora si continui ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; c) promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con quelli organici e, nel caso in cui si continui ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.
4. Le emissioni di ammoniaca dagli effluenti di allevamento possono essere ridotte con i seguenti metodi: a) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e di letame solido sui seminativi e sui prati con metodi che riducono le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, purche' vi sia il rispetto delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3) spandendo i liquami sui prati con un sistema di tubature a traino o per sotterramento a profondita' variabile; 4) incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dal relativo spandimento; b) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i seguenti metodi: 1) utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 60% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca per i depositi di liquame costruiti dopo il 1° gennaio 2022, e di almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2) coprendo i depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacita' di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture; c) riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento, descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d) riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.
B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di black
carbon.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013, puo' essere vietata la combustione dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche in relazione alle ipotesi di combustione ammesse dalla vigente normativa. In caso di divieto, devono essere previste idonee procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le deroghe al divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la protezione della biodiversita'.
2. Puo' essere elaborato un codice nazionale indicativo delle buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, basato sui seguenti principi: a) miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui del raccolto; c) previsione di usi alternativi dei residui del raccolto; d) miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali in modo da evitare la combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).
C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole.

Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura una piena valutazione degli impatti sulle piccole e micro aziende agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto o in parte esentate da tali misure, se possibile alla luce degli impegni di riduzione applicabili.
 
Allegato IV

(articolo 6, comma 1)
Metodologie per elaborazione e aggiornamento di inventari e
proiezioni nazionali delle emissioni, relazioni di inventario e
inventari nazionali rettificati

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali delle emissioni rettificati e le relazioni di inventario sono elaborati avvalendosi dei metodi individuati nell'ambito della convenzione LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce inoltre un riferimento la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA). Tali orientamenti richiedono di fornire anche informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente allegato, in particolare i dati relativi alle attivita', indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni. L'applicazione degli orientamenti EMEP non pregiudica, in tutti i casi, le modalita' previste nel presente allegato e le prescrizioni dell'allegato I relative alla nomenclatura per la comunicazione dei dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione.

PARTE 1

Inventari nazionali delle emissioni annue

1. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi e accurati.
2. Le emissioni dalle principali categorie individuate sono calcolate in conformita' ai metodi definiti nella Guida EMEP/AEA ed in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello piu' elevato (piu' dettagliato). Possono essere utilizzati altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano stime piu' precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.
3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni sono calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat.
4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti.
5. Le emissioni nazionali annue sono comunicate come espresse nell'unita' applicabile specificata nel modello NFR della convenzione LRTAP.

PARTE 2

Proiezioni nazionali delle emissioni

1. Le proiezioni nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, complete e accurate e le informazioni comunicate comprendono almeno: a) una chiara individuazione delle politiche e delle misure adottate e previste che sono utilizzate nelle proiezioni; b) se ne ricorre il caso, i risultati dell'analisi di sensibilita' effettuata; c) la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output.
2. Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. La proiezione e' fornita «con misure» (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, «con misure aggiuntive» (misure previste) per ogni inquinante in conformita' agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.
3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

PARTE 3

Relazioni di inventario

1. Le relazioni di inventario devono essere elaborate in conformita' agli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati e devono essere comunicate utilizzando il relativo modello per le relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a) la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito a metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attivita', nonche' i motivi della relativa scelta; b) la descrizione delle principali categorie nazionali di fonti di emissione; c) informazioni su incertezze, garanzia della qualita' e verifica; d) una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni previste dall'articolo 3, comma 2; h) una sintesi.

PARTE 4

Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali

1. La proposta di rettifica di un inventario nazionale delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, inviata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti:
a) la prova che uno o piu' impegni nazionali di riduzione delle emissioni non sono rispettati;
b) la prova della misura in cui la rettifica riduce il superamento dei livelli e contribuisce al rispetto dell'impegno o degli impegni in esame;
c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame sarebbero rispettati in base alle proiezioni delle emissioni nazionali prima della rettifica;
d) la prova che la rettifica e' coerente con una o piu' delle seguenti circostanze, potendosi fare riferimento alle pertinenti rettifiche effettuate in precedenza:
1) in caso di nuove categorie di fonti di emissione:
1.1 la prova che la nuova categoria di fonti di emissione e' riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida EMEP/EEA;
1.2 la prova che tale categoria di fonti non era inclusa nel pertinente inventario nazionale delle emissioni storiche nel momento in cui e' stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni;
1.3 la prova che le emissioni provenienti da una nuova categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si fonda la conclusione;
2) in caso di fattori di emissione molto diversi per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una descrizione dei fattori di emissione iniziali, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare tali fattori di emissione; 1.2 la prova che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui queste sono state stabilite; 1.3 una descrizione dei fattori di emissione aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione; 1.4 un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i fattori di emissione iniziali e aggiornati, da cui risulti che il cambiamento dei fattori di emissione impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative;
3) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una descrizione della metodologia iniziale utilizzata, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare i fattori di emissione; 1.2 la prova che la metodologia iniziale e' stata utilizzata per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui sono state stabilite; 1.3 una descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento utilizzata per la sua elaborazione; 1.4 un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate, da cui risulti che il cambiamento di metodologia impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni della metodologia sono significative.
2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate al fine di assicurare, per quanto possibile, la coerenza delle serie temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio nazionale, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;
b) emissioni di origine antropica: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attivita' umane;
c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio;
d) obiettivi di qualita' dell'aria: i valori limite, i valori obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
e) biossido di zolfo o SO2: tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido solforico (H2SO4) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri di metile;
f) ossidi di azoto o NOx: l'ossido di azoto ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto;
g) composti organici volatili non metanici o COVNM: tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;
h) particolato fine o PM2,5: particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);
i) particolato carbonioso (black carbon BC): particolato carbonioso che assorbe la luce;
l) impegno nazionale di riduzione delle emissioni: obbligo di ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa come percentuale rispetto al totale delle emissioni dell'anno di riferimento, fissato al 2005;
m) ciclo di atterraggio e decollo: il ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che sono effettuate ad un'altitudine inferiore a 1.000 metri;
n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in mare e in acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel territorio di un altro Paese;
o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali e' misurata la larghezza del mare territoriale, istituita per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alle norme internazionali vigenti;
p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici previsti dal presente decreto mediante misure di mitigazione alla fonte;
q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli, comunque denominati, sistemi di promozione e di incentivazione, relativi a settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, quali trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile, o adottati nel quadro delle politiche in materia di clima e di energia;
r) Convenzione LRTAP: Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.

Note all'art. 2:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II. Il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029;
b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o tecnicamente piu' efficiente, purche' a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui all'articolo 4.
2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del 2025 non possano essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni di inventario previste dall'articolo 6 individuano i motivi dello scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la traiettoria.
3. Ai fini previsti dal presente articolo non si considerano le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attivita' di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP.
4. Nel caso in cui il mancato rispetto di un obbligo di cui al comma 1 sia l'effetto dell'applicazione di metodologie di elaborazione degli inventari previsti dall'articolo 6 aggiornate sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, si possono elaborare, in aggiunta agli inventari di cui all'articolo 6, alle condizioni ed agli effetti previsti dall'allegato IV, Parte 4, inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Al fine di valutare il rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma 1, lettera a), si considerano fissati alla data del 4 maggio 2012. Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato IV, Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica e' soggetta alle ulteriori seguenti condizioni:
a) i fattori di emissione molto diversi non devono derivare dall'applicazione o dall'attuazione, in ambito nazionale, della normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte;
b) la Commissione europea deve essere informata in merito alla significativa differenza del fattore di emissione.
5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di cui al comma 1 non e' rispettato a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo stesso obbligo si considera rispettato se la media delle emissioni nazionali per tale anno, quello precedente e quello successivo non supera il livello delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso.
6. In presenza di una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacita' nel sistema di produzione o di fornitura di elettricita' o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere, gli obblighi di cui al comma 1 si considerano rispettati per un massimo di tre anni, qualora si dimostri che:
a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove misure e politiche, e' stata compiuta per assicurare il rispetto degli impegni e continuera' ad essere compiuta per rendere il periodo di non conformita' il piu' breve possibile;
b) l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto alla lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe compromettere in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o causare un rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa della popolazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea, entro il 15 febbraio del pertinente anno di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, precisando gli inquinanti e i settori interessati e, se disponibile, l'effetto sugli inventari nazionali delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi entro nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, l'applicazione della procedura si considera accettata per l'anno di riferimento.
 
Art. 4

Elaborazione e adozione dei programmi nazionali
di controllo dell'inquinamento atmosferico

1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1.
2. Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituito superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.
3. Il primo programma nazionale e' predisposto entro il 30 settembre 2018 ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata.
4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito delle quali e' consultato anche il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi:
a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualita' dell'aria nel territorio nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i dati e le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione denominato EMEP;
b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia di qualita' dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con l'indicazione delle relative priorita' politiche e del rapporto tra tali priorita' e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le pertinenti funzioni assegnate alle autorita' nazionali, regionali e locali dal vigente ordinamento;
c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, incluse quelle previste dai piani di qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo grado di conformita' agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate;
d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla lettera c), selezionabili per le finalita' previste dal comma 1;
e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di specifici insiemi di politiche e misure;
f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile, sulla qualita' dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze;
g) selezione delle misure e delle politiche da attuare e definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il relativo riesame;
h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto dal vigente ordinamento, dei soggetti competenti responsabili dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;
i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le modalita' con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono essere adeguati al programma stesso.
6. Per l'istruttoria del programma nazionale si applicano i seguenti criteri:
a) il programma considera tutti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile;
b) e' assicurata la coerenza tra le politiche e le misure del programma e gli strumenti di settore;
c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche la proporzionalita' tra costi ed entita' della riduzione delle emissioni attesa, garantendo priorita' a quelle che assicurano una maggiore proporzionalita';
d) nella selezione delle misure del programma si considera anche la finalita' di rispettare gli obiettivi di qualita' dell'aria nel territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi;
e) nella selezione delle misure del programma per la riduzione delle emissioni di particolato fine si assicura priorita' a quelle che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon.
7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte 1. Il programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le misure opzionali di cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente in termini di riduzione delle emissioni.
8. Il programma nazionale e' aggiornato almeno ogni quattro anni dalla data della sua adozione. Si procede comunque all'aggiornamento del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare, entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui risulti il mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero il rischio che questi non siano rispettati.
9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi aggiornamenti.

Note all'art. 4:

- La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricata:
«PARTE SECONDA PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (IPPC)».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Attuazione dei programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico

1. L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma nazionale rappresenta un obiettivo a cui si conforma l'azione di tutte le autorita' competenti previste dall'articolo 4, comma 5, lettera h).
2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, e' costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, nel numero massimo di tre per Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di cinque, ed un rappresentante del SNPA. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e puo' elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalita' di adozione degli atti attuativi del programma nazionale. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e degli atti oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento.
3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze. A tali fini, le amministrazioni statali possono promuovere accordi e strumenti di coordinamento, anche su base interregionale e di area vasta, con le amministrazioni regionali e locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate.
4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni in materia di clima, trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile devono essere coerenti con l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale.
5. I soggetti competenti all'adozione ed all'aggiornamento degli strumenti di settore provvedono ai necessari adeguamenti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i).
6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019, una relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). La relazione puo' contenere proposte, anche di natura legislativa, per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma.
7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in merito alla procedura di attuazione del programma nazionale il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, elabora, sulla base degli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, in cui si indicano le autorita' competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma 2, non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso o indennita' comunque denominato.

Note all'art. 5:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 155
del 2010, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed
autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1. E'
istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del
Ministero della salute, di ogni regione e provincia
autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
decreto, e, su indicazione del Ministero della salute,
rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
su indicazione della regione o provincia autonoma di
appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente. Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni
periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo
scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente decreto, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre
un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee
guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti
la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al
Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun
compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per
tale partecipazione.».
 
Art. 6

Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni

1. L'ISPRA elabora e aggiorna:
a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV;
b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, nonche' gli inventari delle grandi fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV;
c) una relazione di inventario che accompagna gli inventari, predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, Tabella D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi di cui all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la conformita' alle prescrizioni di tali commi;
d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attivita' produttive responsabili delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C. Le proiezioni sono inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della data di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I.
2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera d), elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui all'allegato I, Tabella C.
3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano svolte le attivita' necessarie alla consultazione con la Commissione. L'ISPRA assicura l'applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte dalla Commissione.
 
Art. 7
Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su
ecosistemi

1. Il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e' condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali.
2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 e' organizzato, sulla base di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio di impatti sugli ecosistemi, attraverso forme di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla Convenzione LRTAP, nonche' da altre normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale.
3. I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1, inclusa l'individuazione degli indicatori e delle frequenze e le modalita' di rilevazione e di comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate ed il SNPA in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali. A tal fine, possono essere presi a riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le metodologie stabilite nell'ambito della Convenzione LRTAP e nei relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale.


Note all'art. 7:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.
- La Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricata:
«PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E
LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE».
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si
veda nelle note alle premesse.
- La legge 12 aprile 1995, n. 146 (Ratifica ed
esecuzione del protocollo alla convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga
distanza concernente la lotta contro le emissioni di
composti organici volatili o i loro flussi
transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18
novembre 1991) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
aprile 1995 n. 99.
 
Art. 8

Comunicazioni

1. Il Ministero invia alla Commissione europea:
a) il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, entro il 1° aprile 2019;
b) il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, entro due mesi da ciascun aggiornamento;
c) le proiezioni di cui all'articolo 6, comma 2, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I;
d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7;
e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7.
2. L'ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le relazioni di cui all'articolo 6, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I, assicurando la coerenza con la comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione LRTAP. Di tale invio e' data tempestiva comunicazione al Ministero.
3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), e dal comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.
 
Art. 9

Sanzioni

1. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, in attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.
 
Art. 10

Informazione del pubblico

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, il Ministero ed il SNPA assicurano, anche con la pubblicazione sul proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo 4, ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8.

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita'
pubblica rende disponibile l'informazione ambientale
detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita'
istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle
tecnologie di telecomunicazione informatica e delle
tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita'
pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un piano per rendere
l'informazione ambientale progressivamente disponibile in
banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare
annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di
competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in
attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi
internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali,
regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi
all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli
elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o
detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista
dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo
stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove
predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal
monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere
sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle
competenti autorita' in applicazione delle norme sulla
valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia
ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo'
essere richiesta o reperita l'informazione, a norma
dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni
dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al
luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere
richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3,
l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile
creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati
elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche,
da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e
per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause
naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito
dell'espletamento delle attivita' di protezione civile
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia,
diffondono senza indugio le informazioni detenute che
permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare
misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da
tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a meno che tale informazione non sia gia'
disponibile in forma elettronica.».
 
Art. 11

Norme finali

1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' abrogato.
2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alla loro modifica, ai fini dell'applicazione di norme europee che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ISPRA provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/2284/UE, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome.».

Note all'art. 11:

- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 171, abrogato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.».
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete
di misura, i piani e le misure di qualita' dell'aria
esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati
alle disposizioni del presente decreto nel rispetto delle
procedure e dei termini fissati dagli articoli che
precedono, anche alla luce di un esame congiunto nel
Coordinamento di cui all'art. 20. In caso di mancato
adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. I provvedimenti generali attributivi di
finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle
province autonome ed agli enti locali, adottati dal
Ministero dell'ambiente in materia di qualita' dell'aria o
di mobilita' sostenibile, prevedono, tra le cause ostative
all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di
trasmissione o di conformazione previsti all'art. 3, comma
3, all'art. 5, comma 6, all'art. 19 ed ai commi 1, 3 e 4
del presente articolo, nonche' l'indisponibilita' a
sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi di cui
all'art. 5, comma 7. Il Ministero dell'ambiente provvede ad
inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali
vigenti in materia, fatti salvi i diritti acquisiti. Resta
in tutti i casi fermo, in presenza di tali violazioni,
l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente
normativa.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome
elaborano i rispettivi inventari delle emissioni, aventi
adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformita'
ai criteri previsti all'appendice V. L'ISPRA provvede, ogni
quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con
riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale
l'inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2016/2284/UE, al fine di
consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni
e delle province autonome. Gli inventari delle regioni e
delle province autonome sono predisposti con cadenza almeno
triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per
i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale
su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la
prima volta con riferimento all'anno 2010. Per ciascun anno
in riferimento al quale lo Stato provvede a scalare
l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le
province autonome armonizzano, sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, i propri
inventari con tale inventario nazionale scalato su base
provinciale. L'ENEA, in collaborazione con l'ISPRA,
provvede a scalare ulteriormente, in coerenza con la
risoluzione spaziale del modello nazionale, l'inventario
nazionale scalato su base provinciale entro sei mesi
dall'elaborazione di quest'ultimo, al fine di ottenere gli
elementi di base per le simulazioni modellistiche di cui al
comma 5 e consentire il confronto previsto da tale comma e
le valutazioni necessarie all'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali
elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle
province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di
cui agli articoli 5 e 8.
4. Lo Stato, le regioni e le province autonome
elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli
delle attivita' produttive, con proiezione agli anni in
riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare
l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di
questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli
scenari energetici e dei livelli delle attivita' produttive
si riferiscono alle principali attivita' produttive
responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in
atmosfera, ai piu' importanti fattori che determinano la
crescita economica dei principali settori, come l'energia,
l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile,
l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le
emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV,
parte II. L'ISPRA elabora lo scenario energetico e dei
livelli delle attivita' produttive nazionale e provvede a
scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario,
l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini
sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo
nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano i
propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base
regionale dello scenario nazionale sulla base degli
indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20. Le
regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra
gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli
strumenti di pianificazione e programmazione previsti in
altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti,
l'agricoltura.
5. Lo Stato, le regioni e le province autonome
selezionano le rispettive tecniche di modellizzazione, da
utilizzare per la valutazione e la gestione della qualita'
dell'aria ambiente, sulla base delle caratteristiche e dei
criteri individuati dall'appendice III. Il confronto tra le
simulazioni effettuate con il modello nazionale e le
simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle
province autonome e' operato sulla base dei parametri
individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20. L'ENEA
elabora ogni cinque anni, e per la prima volta entro il
mese di giugno 2014 con riferimento all'anno 2010,
simulazioni modellistiche della qualita' dell'aria su base
nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni
nazionale opportunamente scalato. I risultati di tali
elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle
province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di
cui agli articoli 5 e 8. L'ENEA elabora inoltre, su
richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni su base
modellistica della qualita' dell'aria in relazione a
specifiche circostanze quali, ad esempio, procedure
comunitarie, azioni previste all'art. 16 e situazioni di
inadempimento previste al comma 1. L'ENEA partecipa
regolarmente agli esercizi di intercomparazione fra modelli
avviati nell'ambito dei programmi comunitari riferiti alla
valutazione della qualita' dell'aria.
6. Per l'invio dei dati e delle informazioni di cui
all'art. 19, comma 4, riferiti al 2008, continuano ad
applicarsi i termini previsti dall'art. 8 del decreto
legislativo n. 152 del 2007. Per l'invio delle informazioni
di cui all'art. 19, comma 7, lettera f), relative al
triennio 2007-2009, continuano ad applicarsi i termini
previsti dall'art. 9, comma 1, lettera g), e comma 2,
lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004.
7. Alla modifica degli allegati e delle appendici del
presente decreto si provvede con regolamenti da adottare in
base all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e,
limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto, per
quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In caso di attuazione di successive
direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive
e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei
predetti allegati, alla modifica si provvede mediante
appositi decreti da adottare in base all'art. 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e,
limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto, per
quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. All'integrazione dell'appendice III, con
la disciplina delle tecniche di modellizzazione e delle
tecniche di misurazione indicativa e di stima obiettiva, si
deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
8. Con apposito regolamento ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro l'inizio del secondo anno
civile successivo all'entrata in vigore della decisione
prevista all'art. 28, comma 2, della direttiva 2008/50/CE,
si provvede, in conformita' a tale decisione, alla
disciplina delle attivita' di relazione e comunicazione in
sostituzione di quanto previsto all'art. 14, comma 2, ed
all'art. 19.
9. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la
finanza pubblica. Le attivita' previste dal presente
decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle
amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte
con le risorse di bilancio allo scopo destinate a
legislazione vigente, incluse, nei casi ammessi, le risorse
previste dai vigenti programmi di finanziamento in materia
di qualita' dell'aria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2016/2284/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
e ad interim Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Lorenzin, Ministro della salute

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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