Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2018 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 marzo 2018
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - Tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello. Primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844. Approvazione del progetto definitivo. (CUP: F81B16000730001). (Delibera n. 27/2018).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», che modifica la delibera CIPE n. 58 del 2010;
Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001, e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento Ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nei sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura «Accessibilita' Malpensa» e, nell'allegato 2 «Interventi strategici di preminente interesse nazionale articolati per regioni e per macro tipologie, include, nell'ambito dei corridoi autostradali e stradali della Lombardia, l'infrastruttura «Accessibilita' Malpensa» comprendente l'intervento «collegamento A8 e A4»;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, Supplemento Ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nell'infrastruttura «Accessibilita' stradale Malpensa»; l'intervento «Collegamento A8 e A4 Variante SS 341 Gallaratese»;
Considerato che l'infrastruttura e' altresi' inserita nell'Accordo di programma quadro «realizzazione di un sistema integrato di accessibilita' ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», sottoscritto il 1° settembre 1999 da Stato, regione e altri soggetti concessionari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni;
Considerato che l'infrastruttura di cui sopra e' ricompresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia sottoscritta l'11 aprile 2003;
Considerato che l'infrastruttura e' inserita nel Protocollo di intesa «Accessibilita' Malpensa», stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. (ANAS) il 26 marzo 2007;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:
a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:
a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011;
Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (cosiddetto «nuovo Codice dei contratti pubblici») e seguenti modificazioni che ha abrogato e sostituito il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, regolando anche il relativo periodo transitorio;
Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, che sopprime la Struttura tecnica di missione di cui al decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e trasferisce i compiti di cui all'art. 3 del citato decreto alle direzioni generali competenti del medesimo Dicastero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni:
a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che:
1) il medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
3) le procedure per la VIA delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2006, con la quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva, sotto l'aspetto tecnico, sul progetto preliminare relativo al «Collegamento alla SS 341 Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello»;
Vista la delibera 1° agosto 2008, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2009, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Collegamento stradale variante alla S.S. "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello» con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ed ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, varianti alla localizzazione dell'opera, descritte negli elaborati grafici contenenti le indicazioni progettuali definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il soggetto aggiudicatore ANAS;
Vista la nota 6 febbraio 2018, n. 4480, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale e' stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente l'intervento denominato «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il confine con la Provincia di Novara. SS n. 341 Gallaratese - Tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 nel Comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)», ed e' stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria;
Viste le note 20 febbraio 2018, n. 1767, 20 marzo 2018, n. 2832, e 21 marzo 2018, n. 2912, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmesso integrazioni istruttorie;
Vista la nota 23 febbraio 2018, n. 1132, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia sull'intervento «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il confine con la Provincia di Novara. SS 341 Gallaratese - Tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel Comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)»;
Preso atto sotto l'aspetto tecnico-procedurale che:
a) il progetto definitivo in esame si inserisce nella piu' ampia progettazione riguardante il nuovo itinerario della SS 341 Gallaratese per il tratto ricadente nella Regione Lombardia, compreso, da sud verso nord, tra l'attraversamento del fiume Ticino e il raccordo con la SS 336 dell'Aeroporto di Malpensa e da qui, con la denominazione «Bretella di Gallarate», fino all'Autostrada A8 Milano - Varese (Milano-Laghi);
b) l'intervento e' contemplato nel citato Accordo di programma Stato-Regione Lombardia;
c) nel suo complesso il tracciato del nuovo itinerario della SS 341 Gallaratese per il tratto compreso tra la SS 527 Bustese e l'Autostrada A8 Milano - Varese si articola in due tratti distinti:
1) «Tratto nord», che, a partire dalla bretella di Vanzaghello, con origine dalla strada «Buffalora - Malpensa», fiancheggia il centro abitato di Vanzaghello per poi proseguire fino alla nuova rotatoria con la strada provinciale (SP) 14 e quindi prosegue, in variante all'altezza dell'abitato di Samarate, per portarsi parallelamente all'attuale sede della SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa, con uno sviluppo complessivo di 6 km circa;
2) «Bretella di Gallarate», anche primo stralcio funzionale dell'opera completa, oggetto della proposta di approvazione all'esame, che proseguendo dal suddetto «Tratto nord», collega la SS 341 alla citata SS 336 e all'Autostrada A8 nell'ambito dello svincolo di Busto Arsizio, in corrispondenza con l'interconnessione della Autostrada A36 Pedemontana lombarda sulla medesima Autostrada A8, con uno sviluppo complessivo di 2,34 km;
d) il progetto definitivo dell'intervento e' stato sviluppato in coerenza con il progetto preliminare approvato con la delibera n. 79 del 2008, con modifiche ed integrazioni connesse allo sviluppo della successiva fase progettuale ed al recepimento delle prescrizioni disposte da questo Comitato con la suddetta delibera;
e) il tracciato del suddetto stralcio funzionale ha inizio alla progressiva chilometrica 6+500 del nuovo tratto della SS 341 Gallaratese descritto sopra, in corrispondenza dello svincolo con la SS 336, si estende per 2,34 km in direzione ovest/sud-ovest - est/nord-est, e termina, dopo aver superato un terminal intermodale della societa' Hupac, in corrispondenza dello svincolo sulla Autostrada A8, in corrispondenza con l'interconnessione tra la stessa Autostrada A8 e l'Autostrada 36 Pedemontana lombarda;
f) il progetto dello stralcio funzionale, seppure di breve estensione chilometrica, e' collocato in una posizione complessa rispetto al territorio circostante, sia per quanto attiene gli aspetti antropici che riguardano il rapporto con le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, con le interferenze e i sotto-servizi a rete, con le aree per le attivita' produttive e i loro collegamenti, sia per quanto attiene gli aspetti naturali e in particolare modo quelli idrogeologici e ambientali;
g) l'opera e' il risultato degli esiti di una lunga serie di incontri promossi con tutti gli enti coinvolti territorialmente e tutti i portatori di interessi;
h) il progetto prevede una sezione stradale di categoria B «strada extraurbana principale» (doppia carreggiata con due corsie di 3,75 metri ciascuna, banchina di 1,75 metri per senso di marcia e spartitraffico di 3,5 m) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, n. 6792 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive modificazioni»;
i) lungo il tracciato sono presenti:
1) lo svincolo «SS 336 nord», alla progressiva chilometrica 6+400, da realizzare a raso in quanto svincolo terminale che consente la percorrenza da e per l'Aeroporto di Malpensa e la Pedemontana lombarda;
2) una galleria artificiale di sviluppo pari a 80 m, a doppia canna - costituita da due gallerie separate una per ogni senso di marcia, sulla quale e' prevista la sistemazione della rotatoria esistente con le viabilita' interferenti;
3) un sottovia in corrispondenza di Corso Sempione;
4) lo svincolo «SS 336 sud»;
5) il viadotto di 556 metri lungo l'asse principale denominato «Bretella SS 336 - A8»;
6) lo svincolo di Sciare', richiesto dagli enti locali - nonostante la prescrizione prevista dalla delibera n. 79 del 2008 - per soddisfare le mutate esigenze di mobilita' non solo locali, e' situato alla progressiva chilometrica 7+800, e consente le due manovre di collegamento tra viale dell'Unione europea e l'Autostrada A8 e la manovra verso Malpensa;
6) il viadotto «vasche di spoglio» di 138,5 metri in corrispondenza delle vasche di compensazione;
7) lo svincolo A8/A36 Pedemontana, alla progressiva chilometrica 8+400;
j) sono inoltre presenti le seguenti opere su viabilita' connessa:
1) un sottovia in corrispondenza della controstrada sud;
2) un piccolo ponte sulla viabilita' locale di via Cadorna per sovrappassare il torrente Tenore;
k) questo Comitato con la delibera n. 79 del 2008 ha approvato il progetto preliminare, anche ai fini della compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, del «Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello», individuando nell'importo di circa 133 milioni di euro il limite di spesa dell'infrastruttura;
l) l'Amministratore unico di ANAS, in data 24 ottobre 2011, ha approvato il progetto definitivo dell'intero intervento, compreso tra l'Autostrada A8 e la SS 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello, ai fini dell'avvio della procedura ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un costo complessivo di circa 261,8 milioni di euro;
m) ANAS ha trasmesso il progetto definitivo dell'intero intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 dicembre 2011, per la formulazione della proposta di approvazione del progetto definitivo a questo Comitato, nonche' ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e dell'assegnazione delle relative risorse relativamente all'intero intervento;
n) contestualmente mediante pubblicazione dell'avviso su due quotidiani, Il Corriere della sera e Il Giornale, edizione Milano, e' stato dato avvio al procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita' e, relativamente alle sole parti in variante rispetto al progetto preliminare, anche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la valutazione di impatto ambientale;
o) la conferenza di servizi si e' tenuta in data 28 febbraio 2012;
p) la Regione Lombardia, con la delibera regionale n. IX/3024 del 15 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo della SS 341 Gallaratese - collegamento stradale tra Samarate il confine con la Provincia di Novara - tratto compreso tra l'Autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello - quindi l'intero progetto - e ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione di detto progetto o, in subordine, nel solo caso in cui non fosse disponibile l'intera copertura finanziaria, e pur nella necessita' di concepire l'intervento come opera unitaria, l'approvazione di uno stralcio funzionale prioritario costituito dalla bretella di Gallarate, indispensabile per garantire la continuita' trasportistica dei flussi veicolari provenienti dalla Pedemontana lombarda e diretti a Malpensa e viceversa;
q) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, in data 27 marzo 2012, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale sul progetto definitivo dell'intera opera dall'Autostrada A8 alla strada statale 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello;
r) la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si e' espressa con il parere n. 1155 del 25 gennaio 2013, e in particolare:
1) ha rilevato la sussistenza, ad eccezione del tratto in variante, di una sostanziale coerenza del progetto definitivo con il progetto preliminare di cui alla delibera n. 79 del 2008;
2) e' del parere che le variazioni del progetto definitivo, per il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva chilometrica 7+348, dunque anche per il tratto del progetto definitivo in approvazione compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348, introducono elementi migliorativi e comportano soluzioni accettabili dal punto di vista della compatibilita' ambientale;
3) ha rilevato la sussistenza della compatibilita' ambientale relativamente al tratto in nuova sede tra la progressiva chilometrica 7+348 e la progressiva chilometrica 8+844, consistente nella cosi' detta variante della bretella di Gallarate;
s) il tratto in variante, oggetto di studio di impatto ambientale, e' situato in corrispondenza delle vasche di spagliamento dei torrenti Rile e Tenore e del terminal intermodale Hupac, ed e' stato spostato verso sud rispetto al progetto preliminare in seguito alle prescrizioni di questo Comitato di cui alla citata delibera n. 79 del 2008;
t) considerato che nel passaggio dal progetto preliminare al progetto definitivo si registrava a parita' di percorso un incremento di costo di 128,8 milioni di euro circa, e che cio' determinava una criticita' nel reperire tutti i necessari finanziamenti, il Consiglio di amministrazione di ANAS nella seduta del 12 settembre 2013 ha approvato in linea tecnica un primo stralcio funzionale del progetto definitivo del 2011, in particolare dalla progressiva chilometrica 6+500 (svincolo SS 336 nord) alla progressiva chilometrica 8+844 (svincolo Autostrada A8) del costo di 133.002.604,31 euro;
u) per detto progetto risultavano disponibili risorse pari a circa 133 milioni di euro di cui circa 93 a valere sul cosiddetto «mutuo Malpensa» di cui all'art. 1, comma 3, della legge del 2 ottobre 1997, n. 345 e 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
v) ANAS, in data 11 ottobre 2013, ha trasmesso il suddetto progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
w) il Consiglio superiore dei lavori pubblici si e' espresso in data 15 dicembre 2016, con il parere n. 31 del 2016, ritenendo che il progetto definitivo del primo stralcio dell'infrastruttura dovesse essere rivisto, modificato e integrato prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai considerato formulati nel parere stesso;
x) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, in data 23 marzo 2017, ha richiesto ad ANAS, in vista della conferenza di servizi, che il progetto definitivo del suddetto primo stralcio funzionale fosse rivisto, modificato ed integrato sulla base delle considerazioni esposte e che lo stesso progetto aggiornato fosse trasmesso entro sessanta giorni alla medesima Direzione generale;
y) ANAS, in data 26 ottobre 2017, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo, con ottimizzazioni e riduzioni dei costi che includono anche riduzioni della manovre previste, e lo studio di impatto ambientale, completo ed integrato degli elaborati gia' trasmessi in data 19 luglio 2017 e 11 agosto 2017 relativi al primo stralcio funzionale;
z) la seconda conferenza di servizi si e' tenuta in data 21 novembre 2017;
aa) il Comune di Gallarate in sede di conferenza di servizi con riferimento allo svincolo di Sciare', ha chiesto il ripristino della manovra in uscita dalla zona industriale verso Malpensa;
bb) il Parco lombardo della Valle del Ticino nella medesima seduta ha espresso parere sfavorevole con riferimento in particolare alla mancata indicazione delle modalita' di compensazione per la distruzione di circa 12 ettari di bosco in alternativa alla prevista monetizzazione;
cc) anche il rappresentante della societa' Hupac ha depositato in conferenza di servizi il proprio parere sfavorevole, in merito alle soluzioni adottate per superare l'interferenza tra l'opera e l'impianto merci ferroviario gestito dalla societa', nonche' al mancato collegamento con la SS 336 in direzione est;
dd) la Regione Lombardia ha confermato il parere favorevole gia' espresso nel 2012 con alcune prescrizioni in particolare rilevando che nella documentazione di progetto sottoposta alla conferenza di servizi e' presente una proposta di riduzione delle manovre ammesse in corrispondenza dello «svincolo di Sciare'» e dello «svincolo SS 336 sud»;
ee) la stessa regione, ricordando che con la delibera n. IX/3024/2012 e' stata valutata positivamente la configurazione completa degli svincoli, ha chiesto che fosse rispristinata almeno la connessione dalla SS 336 alla SS 341 in direzione Malpensa, con l'eventuale connessione alla zona industriale di Gallarate;
ff) sempre nell'ambito della suddetta conferenza di servizi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. 27791 del 29 novembre 2017, ha trasmesso il parere tecnico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che, con riferimento all'eliminazione di due rampe in viadotto dello svincolo di Sciare', ha osservato che le modifiche rientrano nel corridoio stradale previsto nel progetto definitivo approvato e che non comportano varianti sostanziali allo stesso;
gg) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
hh) la documentazione istruttoria trasmessa da' conto degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e alla risoluzione delle medesime e agli espropri;
ii) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;
Preso atto sotto l'aspetto attuativo che:
a) il soggetto aggiudicatore, ai sensi del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e' individuato in ANAS;
b) la modalita' di realizzazione prevista, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e' l'appalto dei lavori affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'art. 23, comma 8, del medesimo decreto legislativo, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
c) il cronoprogramma di realizzazione dello stralcio funzionale prevede centoventi giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva e seicentonovanta giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori;
d) il CUP assegnato all'opera e' F81B16000730001;
Preso atto sotto l'aspetto economico-finanziario che:
a) il costo dell'intero intervento, dall'Autostrada A8 alla SS 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello, sulla base del progetto definitivo approvato da ANAS nel 2011, e' pari a circa 261,8 milioni di euro, e registra un incremento di 128,8 milioni di euro circa, rispetto al limite di spesa di 133.002.604,31 euro individuato in sede di approvazione del progetto preliminare con la delibera n. 79 del 2008;
b) il costo del progetto definitivo del primo stralcio funzionale, approvato dal soggetto aggiudicatore in data 12 settembre 2013, e' pari a 133.002.604,31 euro;
c) il costo del progetto definitivo del medesimo primo stralcio funzionale, integrato sulla base delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e presentato nella conferenza di servizi del 21 novembre 2017, e' ridotto a 118.358.656,46 euro, anche grazie all'eliminazione di alcune manovre;
e) a seguito del recepimento delle prescrizioni avanzate dalle Amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi, il costo dello stralcio funzionale e' stato rideterminato in 122.183.657,15 euro, con un incremento di 3.825.000,70 euro;
f) in sede di istruttoria la competente direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di una rimodulazione delle voci e degli importi, ha rideterminato ulteriormente il quadro economico del suddetto primo stralcio funzionale in complessivi 118.398.363,70 euro, con una riduzione di 3.785.293,46 euro rispetto al precedente quadro economico presentato dal soggetto aggiudicatore in esito all'esame dei pareri;
g) in particolare la rimodulazione del quadro economico e' dovuta alla revisione progettuale dello svincolo di Sciare', all'aggiornamento dei costi dell'intervento al prezzario ANAS 2017 attualmente vigente e alla rimodulazione in ribasso degli oneri di investimento ai sensi delle indicazioni contenute nel contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS;
h) per la redazione del progetto definitivo sono stati adottati i prezzi previsti dall'Elenco prezzi ANAS - anno 2017;
i) la copertura economica dell'intervento e' pari a circa 133 milioni di euro, cosi' articolata:
1) circa 93 milioni di euro a valere sulle risorse di cui art. 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa di cui ai limiti di impegno ventennali autorizzati di 53 miliardi di lire all'anno - 27,372 milioni di euro - a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire all'anno - 3,615 milioni di euro - a decorrere dall'anno 1999);
2) 40 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate dall'art. 21-quater, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
j) con riferimento all'importo di circa 93 milioni di euro, a fronte dei limiti di impegno ventennali autorizzati dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 345 del 1997 ANAS ha contratto un mutuo bancario (c.d. «mutuo Malpensa») e pertanto le relative risorse sono nella disponibilita' della societa', mentre sul capitolo 7002/MIT (Fondo unico ANAS) risulta iscritta l'ultima annualita' (2018) del limite di impegno decorrente dal 1999 autorizzato dalla succitata disposizione, da versare ad ANAS per il pagamento delle rate di ammortamento;
k) con riferimento all'importo di 40 milioni di euro di cui all'art. 21-quater, comma 4, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, le suddette risorse risultano iscritte nel conto del patrimonio, quali residui perenti impegnati in favore della Regione Lombardia, e, pertanto, la loro disponibilita' e' subordinata alla reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste a legislazione vigente;
Preso atto inoltre, in relazione alla funzionalita' della realizzazione della sola «Bretella di Gallarate», dei chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha affermato che e' stato aggiornato lo studio trasportistico originario e che il progetto, anche se limitato in questa fase al primo stralcio, »evidenzia la capacita' di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza» e che cio' consente anche di ottenere «un sensibile miglioramento della sicurezza della circolazione stradale»;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella citata relazione allegata alla nota n. 2912 del 21 marzo 2018, ritiene che la maggiore copertura finanziaria, pari a circa 14,6 milioni di euro, eccedente rispetto alla copertura finanziaria disponibile, vada a ridurre la quota di copertura finanziaria di cui all'art. 21-quater, comma 4, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, impegnata dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore della Regione Lombardia;
Ritenuto, invece, che detto importo debba essere inserito nel quadro economico tra le somme a disposizione fino al termine della realizzazione dell'opera, effettuando solo a tal punto una riduzione proporzionale delle diverse fonti di finanziamento;
Considerato, inoltre, che:
a) il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal «Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello», apposto con la delibera n. 79 del 2008, registrata dalla Corte dei conti il 25 marzo 2009, e' scaduto in data 25 marzo 2016;
b) il suddetto vincolo preordinato all'esproprio puo' essere reiterato ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente alla parte di progetto compresa tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348;
Rilevato, con riferimento alla necessita' di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, che:
a) non e' stato finora possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell'indisponibilita' dei relativi finanziamenti;
b) trattasi della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;
c) la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile poiche' essendo scaduta, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o piu' oneroso realizzare le opere;
d) il valore delle aree oggetto di esproprio, valutato in sede di progettazione definitiva, e' gia' compreso all'interno delle somme a disposizione del quadro economico con un importo di 20.662.355,00 euro e che l'eventuale ulteriore importo da riconoscere ai proprietari in seguito alla reiterazione del vincolo dovra' essere posto a carico del soggetto aggiudicatore;
e) permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione del suddetto primo stralcio funzionale, posto che l'opera e' inclusa nei documenti programmatici concernenti le infrastrutture strategiche e in particolare nella tabella 0 dell'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013 di cui alla delibera n. 26 del 2014;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62;
Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le disposizioni dei seguenti punti 1 e 2 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
1 Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio

1.1 Ai sensi per gli effetti dell'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 79 del 2008, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tracciato compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348.
1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio sono a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri.
2 Approvazione del progetto definitivo

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tratto compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348.
2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', nonche' della localizzazione, il progetto definitivo dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tratto compreso tra la progressiva chilometrica 7+348 e la progressiva chilometrica 8+844.
2.3 Le approvazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nei progetti approvati.
2.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l'importo di 118.398.363,70 euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello, dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844.
2.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.4.
2.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze relativo all'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844.
2.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri e' inclusa negli allegati della documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Aspetti finanziari

3.1 La copertura finanziaria del progetto approvato al punto 2.1 e' cosi' articolata:
1) quanto a 93 milioni di euro circa a valere sulle risorse recate dalla citata legge n. 345 del 1997 (mutuo Malpensa);
2) quanto a 40 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 31 del 2008, a carico della Regione Lombardia, oltre che della Provincia e del Comune di Milano;
3.2 La disponibilita' dell'importo di 40 milioni di euro di cui al precedente punto 3.1, iscritto nel conto del patrimonio, quale residui perenti impegnati in favore della Regione Lombardia, e' subordinata alla reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste a legislazione vigente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dara' comunicazione e conferma a questo Comitato della avvenuta reiscrizione in bilancio di dette risorse.
3.3 A fronte della riduzione del costo complessivo dell'opera di circa 14,6 milioni di euro, si precisa che tale importo dovra' restare vincolato all'opera e, pertanto, il Ministero delle infrastrutture dovra' indicare tale importo all'interno dei nuovi quadri economici fra le somme a disposizione del primo stralcio funzionale, di cui al precedente punto 2.1, per eventuali future necessita' e fino alla conclusione dell'opera.
3.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra', dopo aver effettuato l'aggiornamento di cui al precedente punto 3.3, trasmettere i quadri economici analitici per ciascuna tratta, dando evidenza, per ogni voce di dettaglio, delle variazioni di costo rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 79 del 2008.
4 Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 2.5.
4.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.
4.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1, poste dallo stesso Ministero.
4.5 Il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
4.6 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto attuatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.
4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
4.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP indicato per l'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 883
 
Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il
confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341
«Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di
Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la Strada statale 527
nel Comune di Vanzaghello. Primo stralcio funzionale dalla
progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844.
Approvazione del progetto definitivo
Allegato 1: prescrizioni e raccomandazioni

PRESCRIZIONI
Premessa

Il presente documento, che forma parte integrante della delibera di approvazione del progetto relativo all'intervento denominato «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello 1° stralcio funzionale dal Km 6+500 (svincolo strada statale 336 nord) al Km 8+844 (svincolo autostrada A8).» riepiloga le prescrizioni e le raccomandazioni cui detta approvazione resta subordinata.
1 Prescrizioni

Le prescrizioni che seguono, raggruppate, per quanto possibile, secondo i vari ambiti di applicazione, risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle amministrazioni e dagli enti interessati. Detto esame, i cui esiti sono sintetizzati nel documento foglio condizioni, ha portato all'esclusione delle prescrizioni non pertinenti l'intervento in questione o non accettabili o gia' assolte ed alla riformulazione delle altre nei termini seguenti.
1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali

1.1.1 Aspetti stradali
1.1.1.1 Si prescrive l'adeguamento del progetto esecutivo a quanto previsto dalla normativa (decreto ministeriale 19 aprile 2006) in merito alle corsie che dovranno essere 3,75 m e le banchine in destra di 1,75 m. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.1.2 In considerazione dell'elevato flusso di automezzi pesanti che trasportano sostanze pericolose in ingresso ed in uscita dal terminal intermodale HUPAC di Gallarate, si chiede di adottare accorgimenti progettuali e gestionali per la mitigazione degli effetti derivanti da eventuali incidenti sul tracciato stradale, ivi compresa la facilitazione degli interventi di soccorso tecnico e sanitario. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.1.1.3 Per rendere compatibili le corsie di immissione della A36 e della Gallaratese in carreggiata sud sulla A8, dovra' essere attuata, a cura e spese del proponente dell'Ente nazionale delle strade (ANAS S.p.A.), una soluzione che ponga l'attuale rampa A36-+MI in apposita complanare alla carreggiata sud, anziche' in semplice affiancamento come oggi realizzata, e sia opportunamente separata dalla piattaforma centrale da uno spartitraffico, fino alla avvenuta confluenza delle due rampe in un'unica corsia di accelerazione. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.4 La succitata complanare in carreggiata sud dovra' avere una larghezza pavimentata pari a 6,00 m (minimo da normativa), nonche' essere posizionata all'interno del fornice attuale dello scavalco in relazione agli spazi disponibili in modo da garantirne, se possibile, le seguenti dimensioni degli elementi modulari: corsia emergenza della piattaforma A8 pari a 3,00 m, ove possibile, spartitraffico di larghezza minima pari a 1,80. Qualora la larghezza del margine laterale in corrispondenza della spalla del viadotto non consenta l'installazione di barriere di sicurezza, tale da garantirne la deformazione libera, occorrera' prevedere dispositivi atti ad evitare l'urto frontale in corrispondenza della spalla stessa, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 21 giugno 2004 per le strade esistenti, ad esempio profilo redirettivo. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.5 Lo sviluppo delle corsie specializzate di accelerazione dovra' essere progettato secondo i criteri cinematici e funzionali, dettati dal decreto ministeriale del 19 aprile 2006 riguardante le intersezioni stradali, e dovra' tener conto del sistema di uscita/entrata con il successivo svincolo di Busto Arsizio sulla A8 ubicato in posizione ravvicinata a quello di Cassano-Magnago. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.6 In linea generale, le lavorazioni (ammorsamento dei rilevati delle rampe e delle pavimentazioni, nuovi pacchetti di pavimentazione), le opere d'arte (muri di sostegno), gli elementi di arredo della piattaforma (idraulica, barriere di sicurezza, segnaletica, eventuali barriere fonoassorbenti), cosi' come gli impianti e la risoluzione delle interferenze tecnologiche con le utenze preesistenti dovranno essere progettati in coerenza con il contesto esistente nonche' seguendo gli standard progettuali e le norme tecniche d'appalto che la scrivente avra' cura di fornire al proponente. Per segnaletica si precisa che debba intendersi tanto quella orizzontale che verticale, sia permanente che a messaggistica variabile, di tutto il tratto di competenza dell'Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche (ASPI) oggetto dei lavori, inclusi i presidi di preavviso che precedono e seguono l'interconnessione dell'asse A36/strada statale 341 con il tratto autostradale dell'A8 coinvolto dal nodo Cassano Magnago-Busto Arsizio. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.7 I rilevati delle corsie specializzate di connessione alla A8 dovranno avere un arginello di larghezza minima pari a 1,30 m ed una pendenza massima pari a 4:7. Inoltre, il pacchetto di pavimentazione dovra' essere quello previsto dagli standard ASPI, pari a 70 cm cosi' articolati: 4 cm di usura drenante, 5 cm di binder, 16 cm di base, 25 cm di fondazione legata, 20 cm di fondazione non legata. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.8 Il proponente dovra' altresi' obbligarsi a prevedere il ripristino della continuita' del manto drenante sull'intera carreggiata dell'A8 oggetto dei lavori che dovessero interessarla nonche' il ripristino della funzionalita' del sistema idraulico, laddove modificato a seguito dell'inserimento della complanare sud. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.9 Sara' a cura ed onere del proponente l'installazione delle necessarie opere di mitigazione acustica sulla sola rampa di accesso alla A8, qualora sulla rampa stessa si determinassero carichi acustici superiori alla norma. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.10 Le condizioni di installazione in opera delle barriere di sicurezza dovranno essere congruenti con le condizioni di installazione adottate nell'esecuzione delle prove d'urto (crash test) eseguite secondo le norme UNI EN 1317. Inoltre, tali condizioni per l'installazione dovranno essere determinate sulla base delle grandezze di deflessione dinamica e di larghezza operativa dei dispositivi come definite dalla stessa norma, tenendosi presente al riguardo che per larghezza operativa dovra' intendersi il valore maggiore tra la posizione laterale massima della barriera e quella del veicolo in fase dinamica, come chiarito dalla circolare Ministero infrastrutture e trasporti protocollo n. 62032 del 2010. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.11 In generale, nelle prossime fasi progettuali il progetto dovra' essere sviluppato tenendo conto dell'effettivo stato dei luoghi; si evidenzia, ad esempio, che nella parte terminale della corsia prevista in ingresso in carreggiata sud dell'A8 e' stato posizionato un muro di sostegno del rilevato mentre ad oggi e' presente una piazzola di sosta con PMV. (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.12 Si dovra' dare conto ad ASPI anche delle eventuali opere provvisionali che interessino il sedime autostradale di competenza della scrivente nonche' degli assetti provvisori del medesimo (cantierizzazione, lavori in soggezione di traffico, ecc.). (Autostrade per l'Italia)
1.1.1.13 Per quanto riguarda gli aspetti progettuali di dettaglio delle opere di competenza ASPI, in particolare riguardanti le rampe e i relativi arredi, nonche' le opere complementari previste in intervento, ASPI si riserva comunque di fornire ulteriori prescrizioni, in funzione dell'evoluzione del progetto nelle fasi di sviluppo ed approfondimento dello stesso, fino alla conclusione del progetto esecutivo d'appalto, da doversi preliminarmente condividere fra le Parti.
1.1.2 Aspetti geologici e geotecnici
1.1.2.1 Nella fase di progettazione esecutiva e' opportuno eseguire alcune indagini integrative in corrispondenza delle opere d'arte maggiori, finalizzate a confermare la successione stratigrafica delineata nel progetto definitivo e a fornire una piu' attendibile e diretta valutazione delle caratteristiche di rigidezza dei terreni in oggetto. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.2.2 Si ritiene che il progetto esecutivo debba considerare la possibilita' di eseguire pali denotati da minore diametro e maggiore lunghezza, ai quali conseguirebbero evidenti benefici nei riguardi del comportamento deformativo delle fondazioni (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.2.3 Nella relazione di calcolo delle fondazioni manca qualunque cenno al dimensionamento e alle verifiche di sicurezza dei muri in terra armata. Occorre pero' evidenziare che, indipendentemente dai risultati emersi dalle verifiche condotte, l'adozione di questa tipologia di muro («a mensola») e' assolutamente inusuale per altezze (H) maggiori di 7-8 m, e certamente sconsigliabile per i valori maggiori di H considerati nel progetto, dell'ordine di 10-12 m (es: tavola P00_OS50_STR_CA00_A). In questi ultimi casi, pertanto, nelle successive fasi di progettazione occorrera' considerare e valutare l'adozione di strutture di sostegno di diversa tipologia (es: paratie multi-ancorate, terre armate o rinforzate). (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.2.4 Inserire, nella prevista campagna geognostica atta a definire le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, almeno un nuovo punto d'indagine relativo al viadotto di progetto, per meglio definire la localizzazione degli orizzonti geologici di riferimento per l'esatta definizione delle fondazioni e la loro eventuale interferenza con la falda. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.1.3 Aspetti strutturali
1.1.3.1 Nelle successive fasi progettuali e' necessario approfondire i seguenti aspetti strutturali: la connessione fra forcella e impalcato corrente e l'intero comportamento locale della zona della forcella. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.3.2 Gli schemi apparecchi d'appoggio devono essere precisamente inquadrati, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti in termini di certificazione di idoneita' o di marcatura CE. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.3.3 Definire correttamente e dettagliatamente lo schema statico dell'opera, assieme alle tipologie e modalita' di attivazione dei ritegni. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.3.4 Per i viadotti in cemento armato precompresso e' necessario una maggiore definizione dei ritegni longitudinali sismici alle spalle. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.3.5 Nello sviluppo del progetto esecutivo sara' necessario adottare le indicazioni delle specifiche tecniche della Rete ferroviaria italiana (RFI S.p.A.).
1.1.4 Aspetti idrologici ed idraulici
1.1.4.1 In fase esecutiva dovranno essere previste tutte le opere accessorie (cunette, tombinature, vasche di raccolta) atte a garantire la salvaguardia degli acquiferi captati per uso idropotabile dai Comuni.
1.1.4.2 La soluzione di recuperare la riduzione di volume della fascia B con una vasca di compensazione di uguale volume, e' da approfondire sotto il profilo tecnico, stante la necessita' di dover considerare, oltre alla semplice compensazione di volume, anche i possibili effetti sui rilevati e sulle strutture, dovuti alla circolazione dell'acqua in caso di esondazione. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.4.3 Appare opportuno sia l'aggiornamento delle valutazioni idrologiche sulla base dei dati attualmente disponibili sia le verifiche idrauliche in moto permanente bidimensionale. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.4.4 E' necessario procedere con ulteriori approfondimenti ai fini della definizione delle dinamiche di riempimento e di svuotamento della «vasca di spagliamento» nonche' della circolazione idrica sotterranea in fase di «svuotamento», anche ai fini della eventuale incidenza sulle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.4.5 Si chiede di rideterminare la portata di massima piena con un tempo di ritorno bicentenario. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.4.6 Progettare le vasche di prima pioggia secondo il concetto di funzionamento ispirato alla massima semplicita' e alla minima manutenzione possibile, evitando l'adozione di sistemi idraulici che non siano a gravita', e dettagliarne il Piano di manutenzione verificandone il funzionamento. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.1.4.7 Progettare la vasca di compensazione prevista in progetto mantenendo, dal piede dell'argine realizzato da HUPAC, una distanza conforme a quanto previsto dall'art. 96 del regio decreto 523 del 1904; la vasca non dovra' avere connessione alcuna con i bacini di laminazione e dovra' essere verificata la quota di falda ai fine della quantificazione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.1.4.8 Verificare, per la parte inerente al sistema di raccolta e trattamento acque di piattaforma, che nella fase progettuale esecutiva:
a) sia garantita, nella previsione del sistema di trattamento, l'assenza di oli minerali persistenti e idrocarburi di idrocarburi di origine petrolifera persistenti nello scarico sul suolo delle acque trattate, prevedendo, pertanto, nel PMA i necessari controlli di verifica dell'assenza di tali sostanze, ricordando che ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni;
b) sia predisposto il sistema di trattamento delle acque dotato della chiusura con saracinesca comandata da galleggiante, con possibilita' di azionamento manuale in caso di sversamento incidentale;
c) sia predisposto un programma di manutenzione del sistema di trattamento delle acque finalizzato sia a un efficace funzionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche che alla pulizia con asportazione del materiale sedimentato e/o inquinante delle vasche di trattamento primario, anche in relazione alla possibilita' di sversamenti accidentali di carichi inquinanti;
d) sia prevista la manutenzione delle trincee disperdenti: taglio essenze arboree, pulizia da eventuali rifiuti, e interventi contro la proliferazione di animali e insetti molesti, ecc.;
e) sia verificato che il contesto normativa sugli scarichi consenta il tipo di smaltimento previsto nel progetto, configurato come un vero e proprio scarico per infiltrazione nel sottosuolo in un'area ad alta vulnerabilita', approntandone il Piano di manutenzione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.1.4.9 Dettagliare per ogni cantiere, attraverso l'elaborazione di elaborati specifici, tutte le fonti di approvvigionamento idrico con i punti di captazione da pozzi o da corpi idrici superficiali, con l'indicazione del fabbisogno per gli usi di cantiere, rappresentando il sistema di smaltimento e trattamento delle acque e i relativi punti di scarico dando indicazione dei corpi idrici ricettori. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.1.4.10 Per la parte inerente specificamente il sistema di raccolta e trattamento acque di piattaforma: il sistema di trattamento deve garantire l'assenza di oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti nello scarico sul suolo delle acque trattate. (Regione Lombardia)
1.1.4.11 Per la parte inerente specificamente il sistema di raccolta e trattamento acque di piattaforma: si ritiene opportuno che il sistema di trattamento delle acque sia dotato di sistema di chiusura con saracinesca comandata da galleggiante, con possibilita' di azionamento manuale in caso incidentale di sversamento. Si richiede la predisposizione di un programma di manutenzione del sistema di trattamento delle acque finalizzato sia ad un efficace funzionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche che alla pulizia con asportazione del materiale sedimentato e/o inquinante delle vasche di trattamento primario, anche in relazione alla possibilita' di sversamenti accidentali di carichi inquinanti. Dovra' inoltre essere prevista una manutenzione delle trincee disperdenti (taglio essenze arboree, pulizia da eventuali rifiuti ed interventi contro la proliferazione di animali ed insetti molesti) per evitare che la stessa diventi fonte di disagio per gli abitati vicini. (Regione Lombardia)
1.1.4.12 Il sistema di drenaggio di piattaforma dei tratti di competenza ASPI dovra' essere separato dal sistema di drenaggio dei tratti che non sono di competenza ASPI. (Autostrade per l'Italia)
1.1.4.13 Per quanto riguarda eventuali nuovi tratti di rampe di competenza ASPI, qualora le acque di drenaggio di piattaforma di tali tratti confluissero nel sistema di drenaggio esistente della A8, tale preesistente sistema dovra' essere verificato per il contributo aggiuntivo di portata. (Autostrade per l'Italia)
1.1.4.14 Pur ritenendo conforme l'impostazione generale della valutazione di compatibilita' idraulica, si ritiene tuttavia necessario un approfondimento in merito a quanto descritto al capitolo 6 «Dinamica di piena all'interno della vasca di spagliamento» in particolare il punto 6.2 dinamica di svuotamento, anche in considerazione del fatto che sia la vasca di compensazione che il canale di collegamento alla vasca esistente del torrente Tenore dovranno essere gestiti direttamente da ANAS S.p.A. o da soggetto gestore da essa incaricato. Nell'ambito della gestione della vasca di compensazione, l'aspetto del mantenimento nel tempo della sua funzionalita' (mantenimento dei volumi d'invaso, gestione sedimenti, efficienza del canale di collegamento ecc..) assume importanza prioritaria. (Agenzia interregionale per il fiume Po)
1.1.4.15 Dovranno essere perfezionati con Regione Lombardia UTR Insubria, gli aspetti concessori e le acquisizioni a demanio idrico rispettivamente delle superfici degli alvei del torrente Tenore abbandonato e di nuova realizzazione in seguito a rettifica. (Agenzia interregionale per il fiume Po)
1.1.5 Impianti
1.1.5.1 E' necessario integrare il progetto, prima dell'appalto dell'opera, con gli elaborati relativi agli svincoli mancanti. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.1.6 Verifica e validazione
1.1.6.1 Il progetto esecutivo dovra' essere verificato e validato prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, anche queste da valutare secondo le indicazioni del nuovo codice degli appalti. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali

1.2.1 Dovranno essere redatti i progetti degli ecodotti a garanzia della permeabilita' e della connettivita' ecologica, come previsto nella Rete ecologica regionale, approvata con decreto Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 8/10962, che, nell'area interessata dall'infrastruttura individua oltre ad altri elementi, anche un elemento di primo livello nel biotopo HUPAC. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.2 Prevedere, in relazione al miglior inserimento delle opere d'arte piu' significative, l'elaborazione di proposte progettuali alternative, per minimizzare l'effetto di cesura nel territorio causato dall'infrastruttura e migliorarne l'inserimento paesaggistico e l'impatto visivo anche in relazione ai manufatti previsti dal progetto della Pedemontana Lombarda. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.3 Venga istituito un Tavolo tecnico, coordinato dal rappresentante della Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale VIA/VAS, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Lombardia ed il Parco Lombardo della Valle del Ticino (ciascuno con un rappresentante) che operi al fine di definire il «Piano delle compensazioni paesaggistico ambientali», il cui importo dovra' essere pari al 2% dell'intero costo dell'opera e nel contempo approfondisca le tematiche ambientali senza tuttavia alterare i dati fondamentali dell'opera e i suoi presupposti tecnici ed economici. In particolare il tavolo tecnico dovra' attenersi alle seguenti indicazioni:
a) le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale dovranno affrontare le problematiche relative alle sensibilita' territoriali ed alle criticita' ambientali indotte sia dall'opera principale che dalle opere connesse e dovranno essere strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera;
b) le opere dovranno in particolare garantire la permeabilita' e la connettivita' ecologica, con particolare riferimento agli elementi di primo livello individuati nell'area oggetto di intervento dalla Rete ecologica regionale, approvata con decreto Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 8/10962 che nell'area interessata dall' infrastruttura individua vari elementi rilevanti;
c) le proposte degli interventi devono essere finalizzate a generare benefici ambientali, paesistici e sociali che permettano di attivare processi di riqualificazione del territorio in senso ecosistemico. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.4 Tutta la documentazione risultante dai lavori del Tavolo tecnico che opera al fine di definire il «Piano delle compensazioni paesaggistico ambientali» dovra' far parte degli elaborati del progetto esecutivo da depositarsi ai fini della verifica di attuazione 1° fase da parte della Commissione tecnica CTVIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.5 Prevedere in sede di progetto esecutivo le necessarie misure di mitigazione nei tratti stradali prossimi agli agglomerati abitativi quali: barriere antinquinamento, limitazione della velocita', bagnatura periodica della strada, sistemi di disincentivazione alla circolazione dei mezzi piu' inquinanti, in base agli standard emissivi in linea con la direttiva europea «Eurovignette» (PE-CONS 24/11). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.6 Nella definizione del progetto esecutivo dovra' essere adeguatamente garantito il sistema esistente di percorsi ciclopedonali che mantenga/riqualifichi le connessioni tra i diversi ambiti attraversati dalla nuova infrastruttura, con particolare attenzione ai percorsi a margine dei tracciati guida paesaggistici individuati dal Piano paesaggistico regionale. (Regione Lombardia)
1.2.7 Componente atmosfera
1.2.7.1 Aggiornare l'analisi della qualita' dell'aria, tramite valutazione degli inquinanti atmosferici derivanti dall'inserimento del nuovo input emissivo considerando anche il contributo di fondo delle sostanze inquinanti, utilizzando i valori limite gia' previsti dalla normativa che entreranno in vigore durante il periodo di esercizio dell'opera , comprese le indicazioni sul valore obiettivo indicate dalla Commissione Europea (e/o dell'Organizzazione mondiale della sanita') da raggiungere entro il 1° gennaio 2020. Qualora si profilassero: nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualita' dell'aria incompatibili con il quadro normativo di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.7.2 Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare, durante le operazioni di scavo, il sollevamento di polveri in grado di interferire negativamente sulla viabilita' in esercizio e sugli edifici circostanti, ancorche' adibiti ad attivita' produttive o commerciali; si raccomanda l'accurato lavaggio degli automezzi utilizzati nell'attivita' al fine di ridurre al minimo il rilascio sulle strade di materiali (pietrisco, sabbia, ecc.) tali da costituire pericolo per la circolazione stradale. (Regione Lombardia)
1.2.8 Componente suolo e sottosuolo
1.2.8.1 Si ritiene che debbano essere adottate le misure necessarie al fine di restituire le aree di cantiere conformemente alla destinazione d'uso finale. (Regione Lombardia)
1.2.9 Componente acque sotterranee
1.2.9.1 Riguardo ai pozzi ad uso idropotabile si evidenzia, in particolare, l'interferenza della ZdR del campo pozzi del Comune di Gallarate in corrispondenza dello svincolo strada statale 336 nord. Occorre pertanto verificare che, anche in ottemperanza alla delibera Giunta regionale n. VII/12693 del 10 aprile 2003, sia garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di riferimento e che le stesse non interferiscano con l'acquifero captato; in particolare dovra' essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo. (Regione Lombardia)
1.2.9.2 Si segnala che nel Piano di Governo del territorio del Comune di Gallarate le ZdR dei singoli pozzi presentano una geometria differente da quella indicata nella relazione, in quanto calcolata con metodo temporale e definita da isocrona di sessanta giorni. Si ricorda infine che il sistema di drenaggio/smaltimento della piattaforma stradale e le relative aree di dispersione non devono in alcun modo interferire con le fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile. (Regione Lombardia)
1.2.9.3 Qualora i pali di fondazione per la realizzazione delle opere sopraelevate dovessero interagire in profondita' con la falda, si ritiene necessario verificare l'eventuale modifica dei valori di vulnerabilita' della falda rispetto alla situazione attuale a seguito della realizzazione delle opere con Piano di fondazione profonda. A questo riguardo nelle zone piu' sensibili occorrera' valutare l'utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto, certificandone l'idoneita'. (Regione Lombardia)
1.2.9.4 Deve essere considerata e verificata l'interferenza con il pozzo ad uso idropotabile denominato «n. 15 - donatori del sangue» utilizzato a servizio del pubblico acquedotto del Comune di Busto Arsizio, ubicato nel mappale n. 9068 foglio 902. (Provincia di Varese)
1.2.9.5 Si evidenzia a tale proposito, che la zona di rispetto di tale pozzo interessa, sia pure marginalmente, le aree oggetto degli interventi di adeguamento della strada statale 336 - Localita' Dogana (riferimento punto critico 4). Si ricorda che le attivita' all'interno delle zone di rispetto sono disciplinate dalla delibera Giunta regionale n. VII/12693 del 10 aprile 2003 (vedasi in particolare il punto 3.3. - realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio). (Provincia di Varese)
1.2.10 Componente flora, fauna, vegetazione, ecosistemi e salute pubblica
1.2.10.1 Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, il progetto esecutivo preveda l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc., al fine di rispettare la diversita' biologica) e di materiale vivaistico proveniente da vivai specializzati che ne assicurino l'idoneita' all'uso. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.10.2 Produrre gli elaborati relativi alle valutazioni riguardanti la salute pubblica contenente le seguenti documentazioni di sintesi:
a) caratterizzazione della popolazione interessata;
b) stime degli eventuali impatti riportate nelle varie componenti, caratterizzandole in relazione al benessere e alla salute umana, verificando la compatibilita' delle conseguenze dirette e indirette (sia in positivo che in negativo) della costruzione dell'opera e del suo esercizio con gli standard e i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana nel breve, medio e lungo periodo. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.10.a Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare il proliferare di specie allergeniche, quali Ambrosia artemisifolia. (Regione Lombardia)
1.2.10.3 Le essenze vegetali eventualmente messe a dimora come opere di mitigazione non dovranno appartenere a specie riconosciute allergeniche per l'uomo. (Regione Lombardia)
1.2.10.4 A margine del tracciato dovranno essere realizzate opere mitigative dell'impatto delle strutture verticali, mediante scarpate verdi e nuovi elementi arborei a mascheramento delle pile previste. (Regione Lombardia)
1.2.10.5 Si ritiene che anche le scarpate, in rilevato ed in trincea, debbano essere adeguatamente piantumate con l'introduzione di adeguate popolazioni arboree ed arbustive (si veda il precedente paragrafo «Rete ecologica regionale e Rete Natura 2000»). (Regione Lombardia)
1.2.10.6 Gli interventi di inserimento paesistico per rilevati e viadotti dovranno considerare la possibilita' di realizzare macchie arboree a margine del tracciato, che garantiscono - meglio dei semplici filari - una migliore mitigazione delle opere connesse alla nuova infrastruttura viaria. (Regione Lombardia)
1.2.10.7 Per quanto concerne le opere a verde, nel rispetto del parere del Parco del Ticino, si chiede che vengano utilizzate specie vegetali certificate ai sensi del decreto legislativo 386 del 2003 e del decreto legislativo 214 del 2005, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria. (Regione Lombardia)
1.2.10.8 Si ritiene opportuno che vengano rappresentati cartograficamente gli areali delle potenziali specie presenti, in base alla documentazione bibliografica e attraverso sopralluoghi. E' inoltre necessario che venga fornita una descrizione (documentale o cartografica) della rete ecologica attualmente esistente, al fine di valutare l'impatto dell'infrastruttura sulla stessa. (Regione Lombardia)
1.2.10.9 Dal momento che le comunita' presenti sono composte da specie con caratteristiche eco-etologiche e capacita' di spostamento totalmente differenti, sara' opportuno definire per i diversi taxa quali sono gli areali di distribuzione e i corridoi di migrazione, e verificare se le misure di mitigazione previste (ecodotti) risultano adeguate ed effettivamente utilizzate. (Regione Lombardia)
1.2.11 Componente rumore e vibrazione
1.2.11.1 Prevedere, in accordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Lombardia (ARPAL), l'installazione di centraline di monitoraggio per valutare, durante tutto l'esercizio dell'opera in oggetto, i livelli sonori sui ricettori critici, in particolare di quelli che ricadono nelle aree di sovrapposizione delle fasce di pertinenza (concorsualita' con altre infrastrutture di trasporto). In caso di superamento dei limiti normativi il risanamento sara' di competenza del gestore dell'infrastruttura di progetto e delle eventuali altre infrastrutture di trasporto presenti per le quali non sia stato predisposto il piano di risanamento acustico nei termini di legge previsti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.12 Garantire per tutti i ricettori, anche fuori fascia, individuati nello studio acustico di progetto e nelle sue successive integrazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di acustica, eventualmente anche con progettazione d'interventi diretti sui ricettori fuori fascia. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.13 Prevedere la stesura di elaborati progettuali con l'indicazione dei seguenti elementi:
a. tipologie di cantiere;
b. ubicazione dei cantieri rispetto alla caratterizzazione del clima acustico;
c. distanze dei ricettori interessati (all'interno e/o all'esterno delle fasce di pertinenza);
d. ubicazione dei ricettori nell'ambito della classificazione acustica;
e. livelli diurni/notturni e scostamento dai valori limite di riferimento post interventi di mitigazione;
f. tipologie d'intervento che s'intendono adottare per ogni ricettore interessato dalle attivita' di cantiere, per i quali venga riscontrato un superamento dei valori limite assoluti di immissione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.2.14 Le infrastrutture stradali in progetto dovranno garantire il rispetto dei limiti di rumore stabiliti alla facciata degli edifici dal decreto del Presidente della Repubblica 142 del 2004 nella fascia di pertinenza e dalla classificazione acustica comunale all'esterno. (Regione Lombardia)
1.2.15 Preliminarmente alle attivita' di cantiere dovra' quindi essere prodotta una relazione che individui a quali recettori possano essere attribuiti - per quanto possibile e con ragionevole approssimazione - come livelli di rumore ante operam i valori delle misure riportate nella documentazione. (Regione Lombardia)
1.2.16 Componente mitigazioni e compensazioni
1.2.16.1 Prevedere in sede di progetto esecutivo le necessarie misure di mitigazione nei tratti stradali prossimi agli agglomerati abitativi quali: barriere antinquinamento, limitazione della velocita', bagnatura periodica della strada, sistemi di disincentivazione alla circolazione dei mezzi piu' inquinanti, in base agli standard emissivi in linea con la direttiva europea «Eurovignette» (PE-CONS 24/11).
1.2.16.2 A margine del tracciato dovranno essere realizzate opere mitigative dell'impatto delle strutture verticali, mediante scarpate verdi e nuovi elementi arborei a mascheramento delle pile previste.
1.2.16.3 Ove possibile e a parita' di efficacia, in luogo delle dune previste con funzione di mitigazione acustica andranno preferite barriere arboree in quanto le dune, per la loro conformazione morfologica di modellamento repentino del terreno, creano un eccessivo effetto di artificialita', che altera il pregevole quadro ambientale e paesaggistico esistente caratterizzato da una morfologia «non collinare», tipica della pianura, con presenza di elementi arborei «a Piano campagna». (Regione Lombardia)
1.2.16.4 Alla luce dei risultati di tali indagini dovra' inoltre essere verificata l'ottemperanza, oltre che alle prescrizioni sopra citate, anche a quanto prescritto nei punti relativi all'identificazione di idonee misure di mitigazione e compensazione (realizzazione di fasce e compensazione appropriate per le emergenze faunistiche presenti). (Regione Lombardia)
1.2.16.5 A fronte della riduzione di aree boscate insistenti sul territorio del Comune di Vanzaghello deve essere assicurata la relativa compensazione (secondo le modalita' previste dall'Ente Parco del Ticino) consistente in una piantumazione ex novo su aree indicate dall'A.C. sempre ricadenti nel territorio comunale. (Regione Lombardia)
1.2.16.6 In considerazione di quanto sopra esposto e dell'entita' delle trasformazioni indotte dalla realizzazione delle opere in progetto, gli interventi compensativi dovranno: individuare le aree (o ambiti) interessate dalle azioni compensative; indicare criteri, modalita' e tempi di attuazione delle azioni stesse e delle relative manutenzioni; definire, nell'ambito del quadro economico-finanziario per la realizzazione dell'opera, una prima stima delle risorse necessarie alla loro realizzazione e manutenzione; prevedere la compensazione degli impatti derivanti dal consumo di suolo considerando tutte le fasi di realizzazione dell'opera, compresa quella di cantiere, ed eventuali ulteriori sottrazioni di suolo; ricercare: a) la messa in rete di tutte le risorse verdi e delle infrastrutture di mobilita' dolce esistenti e in progetto; b) il potenziamento della Rete ecologica prevista dai diversi livelli; c) la valorizzazione del ruolo dei corsi d'acqua di connessione tra aree verdi. Cosi' come indicato nella tabella del parere Regione Lombardia IX/3024 del 15 febbraio 2012. (Regione Lombardia)
1.2.16.7 La proposta di compensazione delle risorse verdi (boschi, filari, siepi, ecc.) dovra': a) stimare le quantita' trasformate, distinte per tipologia; b) analizzare la situazione delle risorse verdi esistenti (boschi, siepi, filari, ecc.) rispetto alle possibilita' di compensazione; c) definire e presentare una proposta di azioni compensative da attuare, elaborata a partire dalla normativa regionale e dalla pianificazione di settore vigenti (es.: P.I.F.); d) prevedere interventi di rimboschimento e, in subordine, anche di miglioramento forestale, fino al raggiungimento delle superfici da compensare. (Regione Lombardia)
1.3 Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale

1.3.1 Prescrizioni di carattere generale:
1.3.1.1 Ampliare e integrare il Piano di monitoraggio della rete di rilevamento proposta, per tutte le componenti, nelle fasi ante operam, in itinere e post operam, in accordo con ARPAL, per la verifica del rispetto dei limiti normativi, al fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste dal progetto, nonche' di consentire l'individuazione di ulteriori interventi di mitigazione necessari a minimizzare quanto piu' possibile gli impatti, con particolare attenzione agli effetti concorsuali delle viabilita' esistenti e di progetto, secondo le seguenti indicazioni:
a) Componente vegetazione, flora, fauna e ecosistemi: Inserire almeno un nuovo punto di misurazione nella zona interessata dalla realizzazione della nuova vasca di spagliamento a sud-ovest dello svincolo A8/Pedemontana Lombarda.
b) Componente paesaggio: Inserire almeno un nuovo punto di misurazione in corrispondenza del biotopo Hupac; Estendere la fascia di studio e di rilevamento per tutta la lunghezza del tracciato dell'infrastruttura per una larghezza di almeno 250 m per lato.
c) Componente ambiente idrico: Estendere il monitoraggio anche nella fase post operam con le stesse modalita' indicate nel Piano, anche all'anno successivo alla realizzazione dell'opera.
d) Componente rumore: Prevedere misure di durata settimanale nella fase di esercizio, in accordo con le tecniche e le metodologie descritte per il rumore di origine stradale dal decreto ministeriale Ambiente 16 marzo 1998, allegato.
e) Componente vibrazioni: Integrare il PMA attraverso un'apposita campagna di monitoraggio sui ricettori per i quali sono state previste alterazioni significative del clima vibrazionale, prevedendo in progetto, per la fase di esercizio, campagne di monitoraggio per tutti quei ricettori che, gia' nell'esposizione dello studio di impatto e/o nel corso d'opera, abbiano mostrato una significativa alterazione del clima vibrazionale.
f) Componente acque sotterranee e superficiali: Prevedere il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee nel rispetto della direttiva 2000/60/CE e del decreto ministeriale 56 del 2009 per le fasi ante operam, in itinere e post operam concordando con ARPAL il numero e le frequenze dei campionamenti; a causa dell'interferenza della zona di rispetto del campo pozzi nel Comune di Gallarate in corrispondenza dello svincolo strada statale 336 nord, si prescrive di verificare che, anche in ottemperanza alla decreto Giunta regionale n. VII/12693 del 10 aprile 2003, sia garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture e che le stesse non interferiscano con l'acquifero captato. In particolare dovra' essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo. Il sistema di drenaggio/smaltimento della piattaforma stradale e le relative aree di dispersione non devono in alcun modo interferire con le fasce di rispetto dei pozzi a uso idropotabile; Qualora i pali di fondazione per la realizzazione delle opere sopraelevate dovessero interagire in profondita' con la falda, si prescrive di verificare l'eventuale modifica dei valori di vulnerabilita' della falda a seguito della realizzazione delle opere con Piano di fondazione profonda. A questo riguardo nelle zone piu' sensibili occorrera' valutare l'utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto, certificandone l'idoneita'. Si prescrive di eseguire in un solo punto e a monte delle vasche di spagliamento, le analisi sui torrenti Rile e Tenore e di caratterizzare sia le acque presenti nelle vasche che quelle in uscita dirette al canale adduttore del fiume Olona, nel rispetto dei parametri previsti per le acque di scarico in acque superficiali; in caso di superamento di tali parametri dovranno essere previsti idonei sistemi di depurazione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.3.2 Durante l'esercizio dell'infrastruttura - con riferimento alla situazione a quel momento esistente, conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualita' dell'aria - dovra' essere periodicamente aggiornata la valutazione della qualita' dell'aria sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e ARPAL. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.3.3 Prevedere in progetto, per la fase di esercizio, campagne di monitoraggio per tutti quei ricettori che, gia' nell'esposizione dello studio di impatto e/o nel corso d'opera, abbiano mostrato una significativa alterazione del clima vibrazionale.
1.3.4 Eseguire in un solo punto, a monte delle vasche di laminazione, le analisi sui torrenti Rile e Tenore e di caratterizzare sia le acque presenti nelle vasche che quelle in uscita dirette al canale adduttore al fiume Olona. (Regione Lombardia)
1.3.5 Vista la criticita' in cui versa il fiume Olona si ritiene che dovranno essere rispettati i parametri previsti per le acque di scarico in acque superficiali; in caso di superamento di tali parametri dovranno essere previsti sistemi di depurazione. (Regione Lombardia)
1.3.6 Azioni per l'integrazione del Piano di monitoraggio ambientale
1.3.6.1 Gli esiti del monitoraggio dovranno essere accessibili, concordando con il Tavolo tecnico la modalita' di gestione dei flussi informativi. (Regione Lombardia)
1.3.6.2 Il proponente dovra' comunque farsi carico delle eventuali azioni mitigative e/o correttive che dovessero rivelarsi necessarie, nel caso in cui i risultati del monitoraggio evidenziassero situazioni di criticita' o di superamento delle soglie fissate, indicando altresi' i tempi di attuazione delle stesse. (Regione Lombardia)
1.3.6.3 Nel Piano di monitoraggio occorrera' prevedere la verifica dell'assenza di oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, ricordando che ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 «tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore dello stesso decreto o dei successivi aggiornamenti». (Regione Lombardia)
1.3.6.4 Si richiede che vengano eseguite le indagini gia' prescritte in sede di progetto preliminare e che il Piano di monitoraggio venga aggiornato tenendo conto delle presenze faunistiche effettivamente riscontrate nell'area e delle relative peculiarita' rilevate. (Regione Lombardia)
1.3.6.5 Si ritiene opportuno che venga definita l'idoneita' degli habitat a ospitare popolazioni stanziali o migranti e i relativi gruppi faunistici, presupposto fondamentale per una corretta programmazione del PMA. In relazione alla necessita' di verificare il ripristino della funzionalita' ecosistemica degli ambiti territoriali interessati dal tracciato dell'opera, si ritiene opportuno includere nel monitoraggio post operam una specifica indagine da concordare prima dell'avvio del monitoraggio. (Regione Lombardia)
1.3.6.6 Risulta necessario integrare il PMA nella progettazione esecutiva; in particolare, sebbene in corso d'opera risulti ragionevole limitare il monitoraggio al solo particolato collocando le misure presso i cantieri e il fronte avanzamento lavori, si ritiene cha la durata dei rilievi per la fase in corso d'opera debba essere pari o superiore a 24h di misura effettiva, ed eventualmente estendersi per piu' giornate al fine di considerare la variabilita' atmosferica. (Regione Lombardia)
1.3.6.7 Si ritiene inoltre necessario che le misure in ante operam e post operam debbano protrarsi per almeno 14 giorni e debbano essere eseguite in almeno due differenti periodi dell'anno caratterizzati da una marcata differenza dei parametri meteorologici (estate/inverno). Si ritiene altresi' che nel caso dei monitoraggi ante e post operam, considerando la lunghezza complessiva dell'infrastruttura e la sostanziale omogeneita' del territorio interessato, 2 punti di misura si possano considerare sufficienti a caratterizzare il fenomeno in esame. (Regione Lombardia)
1.3.6.8 Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio ambientale sono state individuate 14 postazioni di controllo che saranno oggetto di monitoraggio per la componente rumore in ante operam, in corso d'opera e post operam, prevedendo due diverse tipologie di misure aventi durata di 24 ore e di una settimana. Per le misure della fase post operam si ritiene necessaria una durata di tipo settimanale al fine di verificare i livelli di rumore dovuti all'infrastruttura viaria e l'adeguatezza delle opere di mitigazione acustica. (Regione Lombardia)
1.3.6.9 Dovra' essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio acustico post operam che riporti i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformita' ai limiti di rumore e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione che risultassero necessarie a seguito del monitoraggio, con indicazione dei relativi tempi di attuazione. (Regione Lombardia)
1.3.6.10 Dovra' essere realizzato un monitoraggio acustico post operam finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'efficacia delle misure di mitigazione previste, nonche' a consentire di individuare e dimensionare le ulteriori che fossero necessarie. (Regione Lombardia)
1.3.6.11 Prima dell'avvio delle attivita' di cantiere dovra' essere effettuato un monitoraggio acustico ante operam che consenta di stimare i livelli di rumore in corrispondenza dei recettori che non siano adeguatamente rappresentati dalle misure riportate nella documentazione del progetto definitivo. (Regione Lombardia)
1.4 Prescrizioni relative al Piano di utilizzo ex decreto
ministeriale 10 agosto 2012, n. 161

1.4.1 Redigere e presentare, ex art. 15 del decreto ministeriale 161 del 2012 alla Commissione CTVIA il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del medesimo decreto. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.4.2 Per le terre e rocce originate da tali siti dovra' essere privilegiato il riutilizzo nell'ambito del cantiere, evitando conferimenti al sito di destino prescelto per le terre e rocce gestite ai sensi dell'art. 186 del medesimo decreto. (Regione Lombardia)
1.4.3 Si ritiene opportuno ricordare che le terre e rocce da scavo conferite presso le aree individuate dal progetto dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso finale. (Regione Lombardia)
1.4.4 In riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce originate dalle operazioni di scavo, stimate per un volume di circa 1.780.000 m3 e per le quali e' prevista l'esecuzione di un set analitico da eseguirsi su almeno 62 cumuli (1 cumulo campionato ogni 20 formati da 1.000 m3), si ritiene necessario prevedere l'estensione del campionamento di caratterizzazione almeno su 170 cumuli, con analisi di verifica della qualita' dei suoli escavati. (Regione Lombardia)
1.5 Prescrizioni relative agli aspetti archeologici

1.5.1 Tutti i lavori che comporteranno movimenti di terra, sia in fase di scotico sia in quella di sterro cauto, dovranno essere sempre condotti con assistenza archeologica effettuata da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere dell'Ente committente, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici) e dell'art. 28 comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e diretti da questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, comma I del medesimo decreto legislativo. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.5.2 Per quanto riguarda l'intervento di scavo nella sua globalita', per la realizzazione dell'opera in progetto, le operazioni di assistenza allo scortico/sterro cauto con meccanico e, in capo di ritrovamento, di scavo archeologico dovranno essere condotte, secondo quanto indicato nel «Capitolato speciale integrativo per lo scavo archeologico» della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia e condotte, come gia' detto, da personale qualificato con esperienza nel settore, che operera' sotto la direzione scientifica della Soprintendenza della Lombardia. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.5.3 Lo scavo effettuato da ciascun mezzo meccanico dovra' essere seguito da un archeologo. Il mezzo meccanico, di medie dimensioni, dovra' essere cingolato e con benna liscia; il manovratore dovra' operare secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall'operatore archeologico sul campo e, comunque, lo scavo dovra' essere condotto con passate regolari, di 10-20 centimetri, sino all'individuazione dello strato sterile; tale strato dovra' essere evidenziato con controllo archeologico sino alla quota progettata per il rilevamento di eventuali strutture in negativo. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.5.4 Eventuali presenze strutturali e/o stratigrafiche che si evidenzieranno sia nella fase di scotico sia nella fase di sterro, andranno scavate con metodo stratigrafico e documentate, secondo il capitolato, al fine di accertare l'interesse storio-archeologico della presenza rinvenuta. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.5.5 Nella fase di scotico puo' verificarsi la necessita' di effettuare sondaggi esplorativi, che verranno preliminarmente richiesti a codesta societa' ed in caso di ritrovamento, potrebbe verificarsi la necessita' di richiedere la collaborazione di un topografo di codesta societa'. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.5.6 In caso di condizioni atmosferiche avverse e/o in assenza di luce solare di chiede che non vengano condotti gli scavi, vista l'impossibilita' di leggere, verificare e interpretare gli strati e/o le strutture posti in luce. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.5.7 In caso di rinvenimento di strato e/o di struttura, le operazioni di scavo archeologico si articoleranno in:
a) scavo stratigrafico, con attrezzatura adeguata alla natura e alle caratteristiche del deposito antico. Con eventuale setacciatura del terreno di risulta;
b) pulitura dei resti archeologici a cazzuola e con adeguata strumentazione;
c) recupero di tutti i materiali mobili di interesse archeologico e prelievo di campioni per analisi; redazione del giornale di scavo;
d) documentazione grafica, secondo la scala piu' opportuna (scala 1:20 e scala 1:50), sia degli strati sia delle strutture, con piante, alzati, sezioni, prospetti;
e) posizionamento topografico dei manufatti di interesse storico-archeologico rinvenuti;
f) documentazione fotografica in diapositiva e digitale sia di tutte le evidenze di interesse archeologico sia dell'aree in generale; qualora si rinvengano strutture, andranno rilevate fotograficamente anche in bianco e nero;
g) compilazione delle schede di U.S.;
h) eventuale realizzazione di un fotoPiano da concordare con il funzionario della Soprintendenza di riferimento;
i) imballaggio dei reperti mobili e trasporto presso il deposito della Soprintendenza; il materiale andra' consegnato in cassette di plastica, tipo FAMI, da verificare, quanto a misura, con il funzionario di riferimento;
j) operazioni di post-scavo, pari al 17% - 20% del costo di manodopera, consistenti in: pulitura, lavaggio e siglatura dei reperti mobili rinvenuti;
k) riordino delle schede di U.S., stesura dei relativi elenchi e compilazione del matrix;
l) riordino della documentazione fotografica, stesura dei relativi elenchi e trasferimento su supporto informatico;
m) lucidatura dei rilievi (piante, sezioni, alzati, prospetti) e posizionamento topografico dei resti in relazione alle strutture esistenti (pianta generale in scala 1:100) e trasferimento su supporto informatica can estensione TIF o JPG;
n) individuazione del foglio e della particella catastale;
o) redazione della relazione finale di scavo. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.5.8 In merito allo scavo archeologico. in caso di scoperte, la direzione scientifica dei lavori, riservata alla Soprintendenza per i beni archeologici dalla Lombardia, potrebbe valutare la necessita' di effettuare analisi geoarcheologiche, analisi paleobotaniche e, se necessario, datazioni radiometriche, a cura di specialisti e laboratori; inoltre potra' essere disposto il pronto intervento di conservazione in corso di scavo e asportazione controllata di reperti mobili, non prelevabili con le normali tecniche archeologiche, il microscavo in laboratorio di pani di terra, l'esecuzione di calchi in situ, la flottazione meccanica del terreno di scavo. (Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
1.6 Prescrizioni relative agli aspetti della tutela paesaggistica e
dei beni culturali

1.6.1 Prevedere gli interventi progettuali per limitare l'impatto visivo delle aree di cantiere, valutando gli impatti sul paesaggio e le misure di mitigazione previste durante la fase di costruzione dell'opera, dettagliando le opere di ripristino delle suddette aree conformemente alla destinazione d'uso finale e specificando le specie vegetali da utilizzarsi per le opere di rinverdimento. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.7 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali

1.7.1 Aggiornare alle vigenti normative il capitolato speciale di appalto ed eliminare le norme abrogate o superate. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.7.2 Nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto), dovranno essere inserite le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attivita' di cantiere; in particolare dovranno essere definite e concordate con l'Ente parco le modalita' esecutive dello scavo delle trincee, con la definizione di tutte le opere provvisionali e delle tecniche di realizzazione come definite nelle prescrizioni precedenti, dettagliando, ove necessario, le opere di presidio idraulico necessarie all'eventuale continuita' della falda.
1.7.3 Il progetto esecutivo dell'infrastruttura del tratto bretella di Gallarate dovra' essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedera' alla verifica di quanto prescritto, prima che il soggetto concedente proceda alla sua approvazione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.7.4 In considerazione dell'elevato flusso di automezzi pesanti che trasportano sostanze pericolose in ingresso e in uscita dal terminal intermodale HUPAC, si chiede di adottare accorgimenti progettuali e gestionali per la mitigazione degli effetti derivanti da eventuali incidenti sul tracciato stradale, compresa la facilitazione degli interventi di soccorso tecnico e sanitario. (Regione Lombardia)
1.7.5 Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, il Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.7.6 Inviare i progetti esecutivi delle opere interferenti con le competenze AIPO, all'Autorita' di bacino del fiume Po, allegando al progetto esecutivo le relative autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda: l'ubicazione delle pile del viadotto compreso tra le progressive km 8,228 e km 8,367; la nuova immissione del torrente Tenore nei bacini di laminazione; la vasca di compensazione a sud del suddetto viadotto; il rilevato in corrispondenza allo svincolo di Sciare' interferente con l'argine esistente; il cronoprogramma dei lavori. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.7.7 Prevedere la manutenzione di tutte le opere previste in progetto, in particolare della vasca di compensazione, a totale carico del richiedente per almeno 5 anni. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.7.8 Dovra' essere stipulato un Protocollo operativo tra Regione Lombardia, ARPAL e il Gestore. Il Protocollo operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di azione a breve termine previsti dall'art. 24 della direttiva 200B/5G/CE, deve contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attivita' che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della direttiva 20G8/50/CE siano superati. Il Protocollo dovra' altresi' stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del Gestore, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente tratto stradale in progetto rileva il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della direttiva 20G8/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, eventualmente integrata per quanto necessario alla valutazione, da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Gestore. Le attivita' di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPAL la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito all'interno del protocollo, per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni e che, per quanto riguarda Gestore, prevedono tra gli altri la riduzione del limite velocita' sui tratti stradali interessati dai superamenti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.7.9 Qualora non previsto, venga inserito nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel piu' breve tempo, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attivita' di cantiere. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.7.10 Dovra' essere verificata l'eventuale presenza di vincoli e/o le limitazioni d'uso sull'area di intervento indicate nell'elaborato tecnico rischi di incidente rilevante (ERIR) del Comune di Samarate. (Regione Lombardia)
1.7.11 Il gestore dell'infrastruttura dovra' garantire la manutenzione delle opere di mitigazione acustica provvedendo a sostituire quelle danneggiate o deteriorate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da garantire il perdurare nel tempo dell'azione mitigante. (Regione Lombardia)
1.7.12 Le opere tra ANAS S.p.A. ed ASPI dovranno essere oggetto di apposita Convenzione, da sottoporre al preventivo benestare del concedente MIT, la quale disciplinera' obblighi e competenze dei soggetti interessati e coinvolti, sia con riferimento alla fase realizzativa e vieppiu' per i lavori da doversi eseguire in soggezione di traffico, che agli aspetti gestionali e manutentivi che devono essere garantiti per l'intera durata della concessione dell'opera.
1.7.13 La succitata Convenzione tra ANAS S.p.A. ed ASPI potra' pertanto essere sottoscritta una volta condiviso il suddetto progetto esecutivo, che dovra' includere anche le planimetrie con l'individuazione delle competenze patrimoniali, gestionali e manutentive fra ASPI e ANAS S.p.A., avendo altresi' recepito le prescrizioni acquisite dal progetto nel corso delle fasi approvative dell'intervento, sia da parte di ASPI che per effetto dei pareri degli altri Enti coinvolti.
1.7.14 Prima dell'inizio dei lavori in argomento dovra' essere stipulato un apposito atto tra l'Ente proprietario della strada e RFI per disciplinare le modalita' di realizzazione e la manutenzione delle opere. (Rete ferroviaria italiana)
1.8 Prescrizioni relative alle interferenze

1.8.1 In riferimento all'assetto del Terminal intermodale HUPAC, si prescrive di acquisire l'attestazione di compatibilita' tecnica da parte di RFI delle strutture ricadenti all'interno del corridoio di salvaguardia urbanistica del progetto di potenziamento ferroviario Rho-Gallarate. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.8.2 Garantire la congruita' del progetto della nuova infrastruttura con le opere di drenaggio dell'autostrada A8 e delle aree industriali e/o svincoli esistenti, sia per limitare il consumo di suolo, sia per assicurare la continuita' idraulica, per sezioni e quote. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.8.3 Prevedere la verifica della possibile interferenza dello scolmatore tombinato del bacini di laminazione dei torrenti Rile e Tenore che confluisce nel fiume Olona, con le opere di progetto ed eventuale risoluzione della predetta interferenza. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.8.4 Concordare con l'Autorita' di bacino del fiume Po le operazioni di:
a. Tracciamento delle pile del viadotto che maggiormente risultano a ridosso del rilevato arginale dei bacini di laminazione, in accordo e sotto il controllo dei tecnici AIPO.
b. Realizzazione dell'eventuale modifica dell'arginatura delimitante la fascia verso ovest, dopo il collaudo delle opere previste in progetto.
c. Adeguamento delle opere in seguito a eventuali modifiche dell'andamento del torrente Tenore, o a seguito di disposizioni legislative e/o esigenze idrauliche intervenute prima della realizzazione della nuova infrastruttura.
d. Messa in sicurezza delle proprieta' demaniali e delle opere idrauliche di competenza, oltre che di garanzia della pubblica incolumita'. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9 Prescrizioni relative alla cantierizzazione

1.9.1 Devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di restituire le aree di cantiere conformemente alla destinazione d'uso finale. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9.2 Prima dell'avvio delle attivita' di cantiere, produrre gli elaborati progettuali (mappe acustiche) inerenti alla caratterizzazione del clima acustico (post operam e post interventi di mitigazione), da confrontarsi con le analoghe mappe acustiche della situazione ante operam, individuando le fasce di rispetto dell'opera nonche' quelle inerenti alle concorsualita' con le altre infrastrutture esistenti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9.3 Dettagliare la cantierizzazione:
a. Definendo la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica e privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli ed evitando l'occupazione di aree di pregio;
b. garantendo il piu' possibile l'efficienza della viabilita' locale in fase di cantiere;
c. specificando la quantita' e la qualita' delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attivita' di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;
d. analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri, verificando nei ricettori sensibili piu' vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;
e. descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere; la provenienza del materiale, le quantita' e le caratteristiche dei materiali di scavo; le modalita' di realizzazione di rilevati, trincee e gallerie, l'invio a discarica;
f. definendo le modalita' e le procedure di demolizione di opere esistenti, con la relativa valutazione degli impatti e l'identificazione dei siti di discarica;
g. specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilita'. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9.4 Predisporre il Piano di circolazione dei mezzi d'opera, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di quest'attivita' in termini di: percorsi impegnati; tipo di mezzi; volume di traffico, velocita' di percorrenza, calendario e orari di transito; percorsi alternativi in caso di inagibilita' temporanea dei percorsi programmati; percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9.5 Utilizzare mezzi di cantiere omologati che rispondano alla normativa piu' recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico e adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9.6 Predisporre, nelle aree di cantiere idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attivita' in corso d'opera per la fase di allestimento, di esercizio e di ripristino finale, che tengano conto delle norme tecniche di cui alla Circolare della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 1998 rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9.7 In fase di cantiere non sono consentiti, nella fascia di rispetto dai pozzi di emungimento di acqua potabile, lo stoccaggio di materiali inquinanti (depositi o impianti di distribuzione carburanti, depositi rifiuti, fanghi o acque reflue) ne' l'immissione nel sottosuolo o sul suolo di scarichi idrici di qualsivoglia natura (di processo, antropiche o meteoriche). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.9.8 Presso le aree di cantiere dovranno essere predisposte idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attivita' in corso d'opera per la fase di allestimento, di esercizio e di ripristino finale, che tengano conto delle norme tecniche di cui alla circolare della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 1998 in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. (Regione Lombardia)
1.9.9 Si ricorda comunque che all'interno del cantiere dovranno essere individuati appositi spazi, tra loro distinti, preposti alla suddivisione dei cumuli di materiale di terre e rocce da scavo destinati al recupero ambientale (art. 186 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni) da quelli destinati al recupero all'interno del cantiere (art. 185). (Regione Lombardia)

RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni che seguono, risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle amministrazioni e dagli enti interessati e per i quali si rimanda al documento foglio condizioni.
2.1.1 In fase di progettazione esecutiva siano approfonditi gli aspetti estetici dei manufatti (riducendo ove possibile le dimensioni, studiando le sagome, i colori, i materiali, etc.) e vengano adeguatamente studiate le modalita' del loro inserimento nel paesaggio, privilegiando opere di finitura simili a quelle tradizionali.
2.1.2 Laddove possibile, in luogo di manufatti quali muri ai piedi delle scarpate, spostamenti dei canali di bonifica, ecc., si dovranno prediligere tecniche di ingegneria naturalistica. (Regione Lombardia)
2.1.3 Risulta necessario che il Sistema informativo territoriale venga aggiornato utilizzando gli strati informativi piu' recenti. (Regione Lombardia)
2.1.4 Si ricorda che il metanodotto emarginato della SNAM rete gas S.p.A., in pressione ed esercizio, e' disciplinato dalle vigenti norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 del Ministero dell'interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 nonche' del decreto ministeriale 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8» (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati decreti ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. (SNAM rete gas S.p.A.)
3 Indicazioni per la fase di verifica delle prescrizioni

Dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva le prescrizioni di cui ai punti:
1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3;1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6; 1.1.1.7; 1.1.1.10; 1.1.1.11; 1.1.1.12; 1.1.1.13;
1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.4.1; 1.1.4.2; 1.1.4.3;
1.1.4.4; 1.1.4.5; 1.1.4.6; 1.1.4.7; 1.1.4.8; 1.1.4.9; 1.1.4.10; 1.1.4.11; 1.1.4.12; 1.1.4.13; 1.1.4.14;
1.1.4.15; 1.1.5.1; 1.1.6.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7.1; 1.2.9.1; 1.2.9.2; 1.2.9.3;
1.2.9.4; 1.2.10.1; 1.2.10.1; 1.2.10.2; 1.2.10.3; 1.2.10.4; 1.2.10.5; 1.2.10.6; 1.2.10.7; 1.2.10.8;
1.2.10.9; 1.2.13; 1.2.16.1; 1.2.16.1; 1.2.16.2; 1.2.16.3; 1.2.16.4; 1.2.16.5; 1.2.16.6; 1.2.16.7; 1.3.1.1;
1.3.6.3; 1.3.6.5; 1.3.6.6; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.6.1; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5; 1.7.6; 1.7.9;
1.7.10; 1.7.12; 1.7.13; 1.7.14; 1.8.1; 1.8.2; 1.8.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.9.3; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4.
Dovranno essere recepite prima dell'avvio delle attivita' di cantiere le prescrizioni di cui ai punti:
1.2.11.1; 1.3.6.4; 1.3.6.7; 1.3.6.11; 1.7.8; 1.9.2.
Dovranno essere recepite in fase di cantiere le prescrizioni di cui ai punti:
1.1.1.9; 1.2.7.2; 1.2.8.1; 1.2.12;1.2.14; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6.1; 1.3.6.2; 1.3.6.7; 1.3.6.8;
1.3.6.9; 1.3.6.10; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.7; 1.5.8; 1.7.7; 1.7.11; 1.9.1; 1.9.4; 1.9.5;
1.9.6; 1.9.7; 1.9.8; 1.9.9.
 
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