Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 aprile 2018
Disposizioni per i medici extracomunitari.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2 della citata legge n. 3 del 2018, che ha aggiunto al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'art. 39-ter, recante «Disposizioni per i medici extracomunitari», il quale al comma 1, ha demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, la definizione dei requisiti, le modalita' e i criteri di svolgimento della partecipazione dei medici extracomunitari ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attivita' clinica presso le aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' i requisiti per il rilascio del visto di ingresso, in deroga alle norme vigenti sul riconoscimento dei titoli esteri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto il decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 39-ter , comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'art. 15, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Decreta:

Art. 1

Requisiti di professionalita' dei medici extracomunitari

1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attivita' clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di formazione medica;
b) abilitazione all'esercizio della professione medica nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista;
c) iscrizione all'albo professionale, nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista;
d) assenza di impedimenti all'esercizio della professione di carattere penale e professionale nel Paese in cui esercitano la professione.
2. Fermo restando l'obbligo di legalizzazione e traduzione ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le modalita' per la certificazione dei requisiti di cui al comma 1 saranno pubblicate sul Portale del Ministero della salute.
3. E' fatta salva la specifica disciplina applicabile agli stranieri che intendono frequentare in Italia un corso di specializzazione medica.
 
Art. 2

Modalita' e criteri per lo svolgimento delle iniziative
di formazione od aggiornamento

1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che intendono ammettere i soggetti di cui all'art. 1, in possesso dei requisiti ivi previsti, alle iniziative di formazione o di aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attivita' clinica, sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute la seguente documentazione:
a) dichiarazione del Direttore generale, in qualita' di legale rappresentante, che attesti la denominazione e la durata del corso e che, durante le iniziative di formazione o di aggiornamento, le attivita' professionali dei soggetti di cui all'art. 1 sono svolte esclusivamente all'interno della struttura e sotto la costante supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all'esercizio della professione di medico, nonche' dipendente della struttura sede di svolgimento del corso;
b) documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), predisposti secondo le modalita' per la certificazione previste dall'art. 1, comma 2;
c) documentazione che attesti idonea copertura assicurativa o analogo mezzo di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale in cui potrebbero incorrere i soggetti di cui all'art. 1.
 
Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione temporanea
per lo svolgimento dell'attivita' clinica

1. Il Ministero della salute, verificata la completezza e regolarita' della documentazione trasmessa dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 2, per il rilascio del visto di ingresso, adotta il decreto di autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il decreto autorizza, per una durata non superiore a due anni, lo svolgimento di attivita' di carattere sanitario nell'ambito delle iniziative di formazione o di aggiornamento, esclusivamente presso l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto la cui responsabilita' e' organizzata l'iniziativa di formazione o di aggiornamento.
3. La struttura sede dell'iniziativa di cui all'art. 2 trasmette al competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri l'elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati.
4. L'autorizzazione temporanea di cui al presente articolo non consente in ogni caso l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, ne' ai corsi di dottorato di ricerca.
 
Art. 4

Requisiti per il rilascio del visto di ingresso

1. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 3, il richiedente presenta domanda di visto all'ufficio consolare, fornendo i documenti necessari a dimostrare adeguate garanzie circa mezzi di sostentamento, polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri e disponibilita' di un alloggio secondo quanto previsto dal punto 15, visto per «studio», dell'allegato A del decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, citato in premessa in materia di visti di ingresso.
 
Art. 5

Rilascio del permesso di soggiorno

1. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, lo straniero chiede il permesso di soggiorno al questore delle provincia nella quale intende soggiornare.
 
Art. 6

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2018

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano

Il Ministro dell'interno
Minniti
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 2288
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone