Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 maggio 2018
Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4;
Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di Responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'annualita' 2018 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la poverta';
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta', e, in particolare, l'art. 2, che, al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale; al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e, al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che individua le caratteristiche dei punti per l'accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma 10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonche' l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che individua le caratteristiche dei progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch'essi livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sia attribuita agli ambiti territoriali una quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora;
Visto l'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ridetermina la quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla poverta' in 297 milioni di euro nel 2018, in 347 milioni di euro nel 2019 e in 470 milioni di euro a decorrere dal 2020;
Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, volti a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, nonche' il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018;
Acquisita in data 10 maggio 2018 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
b) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
c) «Quota servizi del Fondo Poverta'»: la quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e servizi di contrasto alla poverta' ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
d) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
e) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
f) «SIA»: il Sostegno per l'Inclusione Attiva, ovvero la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
g) «Banca dati ReI»: l'apposita sezione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

PIANO
per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla
POVERTA'
2018-20

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla poverta'

1. E' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Poverta' e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', le regioni adottano un Piano regionale per la lotta alla poverta', ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla poverta' finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Poverta'.
 
Art. 3

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo Poverta' nel triennio 2018-2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle seguenti finalita':

===================================================================== | | |  2018 | 2019 | 2020 | +======+=================================+==========+=======+=======+ | |Somme destinate al finanziamento | | | | | |dei servizi per l'accesso al ReI,| | | | | |per la valutazione | | | | | |multidimensionale finalizzata ad | | | | | |identificare i bisogni del nucleo| | | | | |familiare e per i sostegni da | | | | | |individuare nel progetto | | | | | |personalizzato del ReI, di cui | | | | | |all'art. 7, comma 1, del decreto | | | | |  a) |legislativo n. 147 del 2017 |  272| 322| 445| +------+---------------------------------+----------+-------+-------+ | |Somme riservate al finanziamento | | | | | |di interventi e servizi in favore| | | | | |di persone in condizione di | | | | | |poverta' estrema e senza dimora, | | | | | |di cui all'art. 7, comma 9, del | | | | | |decreto legislativo n. 147 del | | | | |  b) |2017 |  20| 20| 20| +------+---------------------------------+----------+-------+-------+ | |Somme riservate al finanziamento | | | | | |di interventi, in via | | | | | |sperimentale, in favore di coloro| | | | | |che, al compimento della maggiore| | | | | |eta', vivano fuori dalla famiglia| | | | | |di origine sulla base di un | | | | | |provvedimento dell'autorita' | | | | | |giudiziaria, volti a prevenire | | | | | |condizioni di poverta' e | | | | | |permettere di completare il | | | | | |percorso di crescita verso | | | | | |l'autonomia, di cui all'art. 1, | | | | | |comma 250, della legge n. 205 del| | | | |  c) |2017 |  5| 5| 5| +------+---------------------------------+----------+-------+-------+ |   | Totale |  297| 347| 470| +------+---------------------------------+----------+-------+-------+

 
Art. 4

Servizi per l'accesso, la valutazione
e i progetti personalizzati del ReI

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e dei Piani regionali, ovvero altro atto di programmazione di cui al all'art. 2, comma 3.
2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, e basati sui seguenti indicatori, a ciascuno dei quali e' attribuito il medesimo peso:
a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'annualita' precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 e' utilizzato il dato dei beneficiari del SIA nell'annualita' 2017;
b) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di poverta' assoluta, stimata applicando alla popolazione regionale l'incidenza della ripartizione territoriale secondo i dati Istat piu' recenti disponibili a tale livello;
c) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di grave deprivazione materiale, secondo i dati Istat piu' recenti disponibili;
d) quota regionale sul totale nazionale delle persone a rischio di poverta', secondo i dati Istat piu' recenti disponibili;
e) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat piu' recenti disponibili.
3. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 2, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le somme attribuite per l'annualita' 2018, sulla base di tali quote percentuali regionali, al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione sono indicate nella Tabella 2, sezione a), che costituisce anch'essa parte integrante del presente decreto.
4. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate sulla base dei seguenti indicatori, a ciascuno dei quali e' attribuito il medesimo peso:
a) quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualita' precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 e' utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;
b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat piu' recenti disponibili.
5. Le regioni possono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera a) non puo' pesare meno del trenta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera b), non meno del quaranta per cento.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso e' necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 6, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, con le finalita' del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1.
8. Alle finalita' di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il complesso delle risorse assegnate agli ambiti territoriali di ciascuna regione, inclusivo delle risorse di cui al presente comma riferite al 2018, e' indicato nella Tabella 2, sezione b), che costituisce parte integrante del presente decreto.
9. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la Banca dati ReI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. All'attuazione della Banca dati ReI si procede secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
10. Alla rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui al presente articolo, si procede nelle modalita' previste per le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016. All'erogazione delle risorse nelle annualita' 2019 e 2020 si procede sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalita' individuate nei decreti di riparto.
 
Art. 5

Interventi e servizi in favore di persone in condizione
di poverta' estrema e senza dimora

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), per persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora si intendono le persone che:
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.
2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone di cui al comma 1, individuati nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, secondo le raccomandazioni ivi contenute, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. E' in ogni caso assicurata priorita' all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. Specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di housing first possono essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
3. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo e' effettuata nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attivita' finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui al comma 4 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.
4. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui sono presenti piu' di 1.000 persone senza dimora secondo i piu' recenti dati Istat e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), che costituisce parte integrante del presente decreto, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente.
5. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi del comma 7, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.
6. Fatto salvo l'eventuale aggiornamento dell'indagine Istat sulle persone senza dimora e gli eventuali aggiornamenti annuali del Piano di cui all'art. 2, comma 1, i criteri di cui al comma 3 del presente articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020.
7. Considerato che la presenza di senza dimora e' concentrata nelle grandi aree urbane e che, per ragioni di efficienza ed efficacia, appare necessaria la presenza di una certa densita' del fenomeno al fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee di indirizzo di cui al comma 2, fermo restando che, laddove il fenomeno sia meno diffuso, si possono predisporre interventi in favore delle persone in condizione di poverta' estrema a valere sulle risorse ordinarie, incluse quelle di cui all'art. 4, le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 3. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unita', a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. E' fatta salva, su espressa indicazione regionale, la deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione di cui al comma 3; ove non si provveda in tal senso, essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi.
8. Alle finalita' di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON «Inclusione» e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse gia' assegnate ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane e alle regioni per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 4 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale o dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della citta' metropolitana, con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
10. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito della Banca dati ReI.
11. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalita' individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'erogazione delle risorse nelle annualita' 2019 e 2020 si procedera' secondo le modalita' individuate ai sensi dell'art. 4, comma 10.
 
Art. 6
Interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore
eta', vivono fuori dalla famiglia di origine
1. Gli interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, finanziabili con le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che individua le modalita' attuative della sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017. Alla sperimentazione possono partecipare le persone nella condizione di cui al primo periodo per le quali il compimento della maggiore eta' sia avvenuto o avvenga nel corso del 2018, e sino al compimento del ventunesimo anno d'eta'. In presenza di risorse residue, e fino al concorso delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, possono essere ammessi alla sperimentazione coloro per i quali il compimento della maggiore eta' sia avvenuto nel corso del 2017, ovvero avvenga nel corso del 2019.
2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite tra le regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016, rilevata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla Tabella 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'adesione alla sperimentazione e' comunicata dalle regioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1. In caso di mancata adesione o di successiva rinuncia da parte di una o piu' regioni, le somme sono redistribuite alle regioni aderenti in proporzione a quelle assegnate con la Tabella 4.
3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti per il triennio 2018-2020.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in un numero limitato di ambiti territoriali selezionati dalle regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La selezione e' operata, tenuto conto della tipologia di interventi individuati con il decreto di cui al comma 1 e delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, in ragione della numerosita' nell'ambito di persone potenzialmente destinatarie degli interventi, nonche' della capacita' dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuita' dell'assistenza nei confronti degli interessati, e includendo i comuni capoluogo delle citta' metropolitane.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2056
 
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