Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 giugno 2018
Revoca dell'amministratore unico della «Societa' cooperativa Agrisil», in Cosenza e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Societa' Cooperativa Agrisil» con sede in Cosenza, conclusa in data 28 novembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 31 gennaio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento tali irregolarita' non risultavano ancora sanate e precisamente: mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; mancato versamento del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/92 per l'utile conseguito nell'esercizio 2015; scorretta tenuta e mancato aggiornamento dei libri fiscali; mancata esibizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2015 e 2016;
Considerato che dall'istruttoria effettuata da questa Autorita' di vigilanza si e' rilevato che l'art. 32 dello statuto sociale prevede che l'organo amministrativo sia nominato a tempo indeterminato o fino a revoca, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma»;
Considerato, inoltre, che la cooperativa risulta gestita da un organo amministrativo monocratico nominato a tempo indeterminato in contrasto con la citata legge n. 2015/2017;
Considerato, altresi', che dalla consultazione del registro delle imprese si e' riscontrato il mancato deposito del bilancio 2016;
Vista la nota n. 102050 trasmessa in data 14 aprile 2018 con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto che la citata nota, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente, non e' stata riscontrata tramite l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni da parte della cooperativa;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Emanuela Iaccino;

Decreta:

Art. 1

L'Amministratore unico della societa' cooperativa «Societa' Cooperativa Agrisil» con sede in Cosenza, (c.f. n. 02684550789), costituita in data 14 gennaio 2005 e' revocato.
 
Art. 2

La dott.ssa Emanuela Iaccino, nata a Roma l'8 dicembre 1975 (c.f. CCNMNL75T48H501T), domiciliata in Cosenza, corso Luigi Fera n. 115 e' nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 13 giugno 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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