Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 13 giugno 2018
Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Taranto e a diminuire il numero degli allievi ammissibili da 20 a 16 unita' per ciascun anno di corso.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Pistoia un corso di specializzazione in psicoterapia;
Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Frascati;
Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Taranto;
Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Frascati a Roma ed a diminuire il numero degli allievi iscritti nella predetta sede da 20 a 17;
Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di periferica di Taranto, da via Virgilio n. 7 a via Dante Alighieri n. 16, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili nella sede stessa al primo anno di corso da n. 20 a 16 e, per l'intero corso, a n. 64;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 30 maggio 2018, trasmessa con nota prot. 17721 del 7 giugno 2018;

Decreta:

Art. 1

L'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» abilitato con decreto in data 2 novembre 2005 ad istituire e ad attivare nella sede di Pistoia un corso di specializzazione in psicoterapia e' autorizzato a trasferire la sede periferica di Taranto, da via Virgilio, 7 a via Dante Alighieri, 16.
 
Art. 2

L'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» e' autorizzato, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso presso la predetta sede a 16 unita' e, per l'intero corso, a 64 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2018

Il Capo del Dipartimento: Mancini
 
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