Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 aprile 2018
Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attivita' imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattivita' e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano nell'ambito del Programma di sviluppo approvato dal CIPE con delibera n. 49/2016.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo agli aiuti di importanza minore;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, come modificato dal decreto 3 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016, che, nell'ambito degli interventi a sostegno delle attivita' produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano di cui alla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 e ai decreti del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e 13 febbraio 2014, disciplina la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attivita' imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattivita' e dell'offerta turistica, articolate in due misure di cui la prima, denominata «Misura I», relativa al sostegno di programmi di investimento finalizzati a potenziare l'offerta turistica;
Vista la circolare direttoriale n. 37630 del 21 aprile 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2016, recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al predetto decreto ministeriale 14 ottobre 2015;
Vista la circolare direttoriale n. 23584 del 13 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2017, recante i termini e le modalita' per l'utilizzo dei conti correnti vincolati previsti dall'art. 12, comma 3, del medesimo decreto ministeriale 14 ottobre 2015;
Vista la delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, che approva il Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, di cui all'art. 11, comma 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, assegnando alle Amministrazioni titolari degli interventi l'annualita' 2016 della dotazione finanziaria, per un importo complessivo di 36 milioni di euro, dei quali 10 milioni sono destinati al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese al fine di valorizzare le risorse del cratere aquilano per lo sviluppo dell'attrattivita' turistica;
Considerata, pertanto, l'esigenza di procedere all'attuazione dell'intervento per la valorizzazione delle risorse del cratere aquilano per lo sviluppo dell'attrattivita' turistica, in attuazione del predetto Programma di sviluppo e ritenuto, anche sulla base delle esigenze rappresentate dal territorio di riferimento, di adottare una misura analoga alla Misura I del citato decreto ministeriale 14 ottobre 2015, apportando i soli, limitati correttivi suggeriti dagli esiti del precedente intervento;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
d) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
e) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
f) «territorio del cratere sismico aquilano»: il territorio dei Comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de' Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attivita' imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattivita' e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.
2. Le agevolazioni sono concesse per il finanziamento di programmi di investimento finalizzati a potenziare l'offerta turistica, contribuendo a creare micro-sistemi turistici che integrino la ricettivita' con i servizi e le attivita' ricreative, culturali e sportive, con l'organizzazione di eventi e con la promozione delle produzioni riconducibili alle tradizioni locali.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.
 
Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto si provvede con le risorse finanziarie di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, assegnate al Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese per l'intervento di valorizzazione delle risorse del cratere aquilano per lo sviluppo dell'attrattivita' turistica, pari a euro 10.000.000,00.
2. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1:
a) il 63% (sessantatre' per cento) delle risorse disponibili e' riservato alle iniziative che si localizzano nel comune dell'Aquila;
b) il restante 37% (trentasette per cento) e' riservato alle iniziative che si localizzano nel restante territorio del cratere sismico aquilano.
3. Le eventuali risorse finanziarie che, in relazione alle riserve di cui alle lettere a) e b) del comma 2, risultano in eccedenza rispetto al fabbisogno determinato dalle iniziative agevolabili sulla singola riserva sono utilizzate a copertura dell'eventuale fabbisogno insoddisfatto sull'altra riserva.
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalita' di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita', che sono posti a carico delle medesime risorse.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI costituite nelle forme di ditta individuale, societa' di persone, societa' di capitali, cooperative, consorzi e associazioni di imprese che svolgono regolarmente attivita' economica, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nei casi previsti, essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
2. Possono essere ammesse alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purche' l'impresa sia formalmente costituita entro trenta giorni dalla determinazione di ammissione alle agevolazioni.
 
Art. 6

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento localizzati nel territorio del cratere sismico aquilano finalizzati alla creazione di nuove imprese o all'ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti che abbiano per oggetto la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa o la commercializzazione dell'offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi. I programmi di investimento devono essere compresi tra un minimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) e un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione), devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e realizzati entro diciotto mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1.
 
Art. 7

Costi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 8 i costi per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento:
a) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo degli investimenti previsti, elevato al 70% (settanta per cento) per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita' di ricettivita' turistica;
b) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
c) beni immateriali ad utilita' pluriennale.
2. Sono, altresi', ammissibili le spese di gestione dell'impresa, al netto dell'IVA, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fino a diciotto mesi successivi alla data della determinazione di concessione delle agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonche' altri costi inerenti al processo produttivo;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) oneri finanziari connessi all'avvio dell'attivita' agevolata;
d) prestazioni di servizi;
e) costo del lavoro, relativo all'incremento di personale connesso all'attivita' agevolata;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionale alla realizzazione dell'attivita' agevolata.
 
Art. 8

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili, considerando sia le spese ad utilita' pluriennale, sia quelle di gestione relative all'avvio dell'attivita' nei limiti indicati all'art. 7, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 8.
2. Il contributo concesso sulle spese di gestione puo' arrivare fino a un massimo del 30% (trenta per cento) del contributo concesso in conto investimenti.
 
Art. 9

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero e' stabilita la data a decorrere dalla quale e' possibile presentare le domande di agevolazione, corredate del piano di impresa. In allegato al medesimo provvedimento e' riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Almeno trenta giorni prima del termine di apertura dello sportello di cui al comma 2 il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
4. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalita' e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante o da un suo procuratore ovvero dal proponente per conto dell'impresa costituenda e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa e' assegnato un protocollo elettronico. Per le imprese gia' costituite la documentazione da allegare alla domanda, oltre al piano di impresa di cui al comma 2, e' la seguente:
a) atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
c) nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio depositato ovvero situazione contabile aggiornata.
5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di impresa costituenda, la documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa, tramite la medesima procedura informatica, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
6. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate al comma 4 o al di fuori dei termini di cui al comma 2 non sono prese in esame.
7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
8. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.
 
Art. 10

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse nell'ordine cronologico di presentazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' oggetto dell'iniziativa;
b) capacita' dell'organizzazione aziendale di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e gestionale;
c) potenzialita' del mercato di riferimento e vantaggio competitivo dell'iniziativa;
d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa; i soggetti richiedenti devono dimostrare, con le modalita' richieste dal Soggetto gestore, di poter apportare la parte di mezzi finanziari a loro carico, necessaria per l'integrale copertura delle spese del progetto presentato.
2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 9, comma 2, sono definiti i parametri in cui e' articolato ciascuno dei criteri di cui al comma 1, i relativi punteggi, nonche' la soglia minima per l'accesso alle agevolazioni. Il punteggio che ogni programma consegue e' ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.
3. Nella definizione dei punteggi e delle soglie per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 2 e' previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle iniziative promosse in maggioranza, anche congiuntamente, da donne, giovani dai 18 ai 35 anni ovvero soggetti non occupati al momento della presentazione della domanda.
4. L'istruttoria di cui al comma 1 comprende un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa. Il colloquio e' convocato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al soggetto proponente. Nel caso in cui al colloquio non sia presente almeno la maggioranza numerica dei soci, la domanda decade. Ove l'assenza in prima convocazione sia validamente giustificata, si procede a una seconda convocazione.
5. Nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
 
Art. 11

Concessione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 10 e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta, il Soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda. Ferma restando la chiusura dello sportello disposta ai sensi dell'art. 9, comma 7, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attivita' amministrative, il Soggetto gestore provvede a sospendere l'avvio delle attivita' di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti e adeguata evidenza nel proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall'eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, il Soggetto gestore riavvia le istruttorie per le domande sospese, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione formalmente accettata dal beneficiario, che indica le caratteristiche del progetto finanziato, le spese e/o i costi ammessi, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
3. Il Soggetto gestore comunica tramite PEC al soggetto beneficiario la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal beneficiario entro trenta giorni, con comunicazione tramite PEC indirizzata al Soggetto gestore. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato, la determinazione di concessione in favore del beneficiario decade.
 
Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo concesso in conto investimenti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di titoli di spesa costituenti stati di avanzamento lavori (di seguito «SAL») di importo almeno pari al 30% (trenta per cento) dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che puo' essere presentata per l'importo residuo. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa, consistente nelle:
a) fatture d'acquisto;
b) quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti;
c) copie degli strumenti di pagamento utilizzate ed estratto conto bancario intestato al soggetto beneficiario da cui si evincano gli addebiti.
2. Il soggetto beneficiario puo' chiedere, successivamente all'accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni, un'anticipazione nella misura del 30% (trenta per cento) dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti, previa presentazione di idonea fideiussione. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet di cui all'art. 9, comma 3, e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.
3. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 1 e 2, le quote di contributo riferite alle spese di cui all'art. 7, comma 1, possono essere erogate, secondo le modalita' stabilite con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 23584 del 13 marzo 2017, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI) di un atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta dagli stessi soggetti il 22 febbraio 2017 per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati, in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti. Qualora l'impresa beneficiaria opti per la modalita' di erogazione di cui al presente comma, tale modalita' deve essere utilizzata con riferimento all'intero programma di investimento.
4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art. 9, comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro quattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni il beneficiario presenta la richiesta di erogazione dell'anticipazione;
b) entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni concesse in conto investimenti, completa di tutti i documenti indicati nella medesima determinazione di concessione; l'erogazione del saldo e' subordinata all'esito positivo del sopralluogo di cui all'art. 13, comma 1.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione, completa della documentazione di spesa attestante i pagamenti effettuati.
 
Art. 13

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso in conto investimenti, il Soggetto gestore, anche a mezzo di societa' controllate, effettua il sopralluogo, verifica l'operativita' dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti alla misura agevolativa;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformita' agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
e) l'esistenza e la funzionalita' degli investimenti e la congruita' delle spese presentate;
f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni concesse in conto investimenti, invia al soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione dell'investimento agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione puo' comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1.
 
Art. 14

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, dal Soggetto gestore nei seguenti casi:
a) per le agevolazioni concesse ad imprese costituende, qualora la compagine della societa' costituita risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione senza l'autorizzazione del Soggetto gestore;
b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
c) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;
d) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
e) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
f) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
g) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13;
h) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
i) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse da quelle previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
l) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorita' competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
Art. 15

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2018

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 560
 
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