Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 28 giugno 2018
Avvio delle attivita' istruttorie per l'iscrizione all'albo unico, con esonero dalla prova valutativa, dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' avvio delle attivita' istruttorie di vigilanza relative ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Delibera n. 20503).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (nel seguito, «TUF») e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 4, del TUF, che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (nel seguito, «OCF» o «Organismo») le competenze in materia di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari;
Viste, altresi', le attribuzioni all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari delle competenze in materia di esercizio, nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo Albo, dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, dei poteri cautelari di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dei poteri sanzionatori di cui all'art. 196 del TUF;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato (nel seguito, «legge di stabilita' 2016»);
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale la data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operativita' dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, sono stabilite dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilita' 2016»;
Visto l'art. 13, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017), ai sensi del quale le delibere di cui al citato comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018 e, in ogni caso, le funzioni di cui all'art. 1, comma 36, della «legge di stabilita' 2016», sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1º dicembre 2018;
Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attivita' di cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;
Visto il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, «regolamento intermediari») con cui e' stata data attuazione, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 36, della «legge di stabilita' 2016»;
Vista la disciplina transitoria contenuta nell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante il «regolamento intermediari»;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della «legge di stabilita' 2016», entro sei mesi dall'adozione del regolamento della CONSOB attuativo, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 36, della citata «legge di stabilita' 2016», la CONSOB e l'OCF stabiliscono con protocollo d'intesa le modalita' operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo nonche' le attivita' propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria;
Visti lo statuto e il regolamento dell'OCF, approvati con disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 31, comma 4 del TUF;
Visto l'art. 31-bis del TUF che, nel demandare alla CONSOB la definizione delle modalita' di esecuzione dell'attivita' di vigilanza sull'Organismo, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita', sancisce che le finalita' di tale vigilanza consistono nella verifica dell'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati e definisce i poteri nei confronti dell'OCF a tal fine spettanti all'Autorita', prevedendo peraltro la reciproca collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del TUF, l'OCF opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB e sotto la vigilanza della medesima;
Visto il protocollo d'intesa stipulato tra la CONSOB e l'OCF avente ad oggetto «Modalita' operative e tempi del trasferimento delle funzioni dalla CONSOB all'OCF, adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo e attivita' propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria»;
Premesso che l'Organismo, con nota del 5 giugno 2018, ha trasmesso alla CONSOB il «Manuale operativo gestione Albo CFF/CFA/SCF», il documento di policy relativo alla «Vigilanza consulenti finanziari abilitati fuori sede, consulenti finanziari autonomi e societa' di consulenza finanziaria» e la modulistica per l'iscrizione all'Albo, con esonero dalla prova valutativa, dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria;
Ritenuto, dall'esame dei documenti trasmessi, che l'Organismo sia idoneo ad esercitare l'attivita' istruttoria per le iscrizioni all'Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria con esonero dalla prova valutativa;
Ritenuto, altresi', che l'Organismo sia idoneo ad esercitare l'attivita' istruttoria concernente l'avvio di procedimenti sanzionatori e cautelari ad un anno nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' dell'attivita' da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria gia' operanti in virtu' del regime di proroga stabilito dall'art. 19, comma 14 del decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 e da ultimo confermato dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attivita' di cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF;
Considerata, altresi', la necessita' di assicurare un'ordinato, corretto e graduale trasferimento all'Organismo dei procedimenti di vigilanza relativi ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
Ritenuto, pertanto, che nulla osti a che l'Organismo eserciti l'attivita' istruttoria relativamente alle iscrizioni all'Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria con esonero dalla prova valutativa;
Ritenuto, altresi', che nulla osti a che l'Organismo eserciti, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria concernente l'avvio del procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-septies, comma 2 del TUF nonche' del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 196 del TUF;

Delibera:

A partire dal 2 luglio 2018 l'OCF avvia la propria operativita' limitatamente all'esercizio:
i. dell'attivita' istruttoria concernente le iscrizioni, con esonero dalla prova valutativa, all'Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria;
ii. dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria concernente l'avvio del procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-septies, comma 2 del TUF nonche' del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 196 del TUF, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
La presente delibera e' portata a conoscenza dell'Organismo ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet dell'Istituto.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 28 giugno 2018

Il Presidente: Nava
 
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