Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2018 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 28 giugno 2018 |
Norme di autoregolamentazione dei giornalisti, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'articolo 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 20508). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014; Visto l'art. 114, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998; Visto il regolamento delegato (UE) n. 958/2016 della Commissione europea; Vista la nota del 14 giugno 2018, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha trasmesso la Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, approvata il 6 giugno 2018, contenente apposite norme di autoregolamentazione dei giornalisti; Visto il regime sanzionatorio, contenuto nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, in merito alle violazioni da parte dei giornalisti delle norme di autoregolamentazione; Ritenuto che le norme contenute nel citato codice di autoregolamentazione prevedono obblighi di correttezza, in relazione all'elaborazione e diffusione delle raccomandazioni, e di trasparenza dei conflitti di interesse, equivalenti a quelli contenuti nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel regolamento delegato (UE) n. 958/2016 della Commissione europea; Considerato che al giudizio di equivalenza, formulato preventivamente e in via generale, seguira' la verifica del conseguimento degli stessi effetti delle predette disposizioni, anche in fase di concreta applicazione delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sussistenza, per le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, delle condizioni indicate dallo stesso art. 20 del regolamento (UE) n. 596/2014. La presente delibera e le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB.
Roma, 28 giugno 2018
p. il Presidente: Genovese |
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CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 6 giugno 2018
1) Il giornalista riferisce correttamente, cioe' senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di informazione. 2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a piu' fonti affidabili. 3) Il giornalista puo' utilizzare o diffondere esclusivamente nell'ambito dell'esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non puo' utilizzarle o diffonderle per finalita' connesse al profitto personale o di terzi, ne' puo' influenzare o cercare di influenzare l'andamento del mercato, diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi. 4) Il giornalista non puo' diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, ne' puo' vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato gia' incaricato di occuparsi. 5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilita' e dignita' professionale. 6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilita' in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, ne' puo' prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilita' e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo. 7) Il giornalista, tanto piu' se ha responsabilita' direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprieta' editoriale dell'organo di informazione e sull'identita' e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi e' l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo. 8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identita', deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali. I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli. Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate. E' tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel regolamento delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di «esperto», come ivi definita all'art. 1. 9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identita' degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse. Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista e' tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale. Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se a lui conosciuti. Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista e' anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8. 10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato. 11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata legge. |
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