Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2018 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 26 aprile 2018 |
Approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, di operazioni di supporto all'export nei settori della cantieristica e della difesa nonche' di operazioni con controparte sovrana in Egitto e Kenya, ai fini della concessione della garanzia dello stato con applicazione del «limite speciale». (Delibera n. 40/2018). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato; Visto altresi' l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi; Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998; Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998; Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi; Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attivita' indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane; Vista la Comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; Visto l'art. 6, comma 9-bis, del predetto decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»); Visto altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualita' successiva; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A.; Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validita' delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o piu' delle variabili di cui all'art. 7.6, SACE S.p.A. avra' la facolta' di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento delle portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valutera' detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. limite speciale) previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre, secondo cui, tra l'altro: (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento e' contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva n. 29/1998 in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine; (ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilita' dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse; Viste le delibere di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62, 14 febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.; Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile iter istruttorio e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di una eventuale revisione della Convenzione, per la possibile concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato, nonche' una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte delle garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. add on); Vista la successiva delibera 9 novembre 2016, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro stabilito di: individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali e' possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalita'; approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorita' tra le operazioni, previa verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e MISE) della compatibilita' delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore; Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera, in base al quale per il settore croceristico, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, puo' essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, con i seguenti criteri e modalita': a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non puo' in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non puo' eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo settore, Paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non puo' in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile; Visto altresi', l'art. 3 della medesima delibera, con il quale il Comitato ha approvato due operazioni riferite al predetto settore crocieristico; Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017, n. 57, (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di quattro operazioni di supporto all'export con controparte «Norvegian Cruise Lines Corporation ltd.», nel settore della cantieristica, al fine della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»; Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio del 14 dicembre 2017, nel quale, tra l'altro, il Comitato ha ritenuto che i limiti di cui all'art. 7.6 della Convenzione non possono essere in contrasto tra loro e devono operare limitatamente alla sola variabile - o alle sole variabili, nel caso di superamento di piu' Soglie di Attivazione contemporaneamente - che ha dato luogo all'attivazione della garanzia ex art. 6.1c. della Convenzione medesima; Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 16 marzo 2018, nel quale, tra l'altro, detto Comitato di monitoraggio, in considerazioni dei favorevoli impatti per l'economia, si e' espresso positivamente sul documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» (ivi compresi: (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei Settori e Paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di operativita' della garanzia dello Stato e delle Soglie di attivazione), indicando l'opportunita' di un'estensione dell'ambito di operativita' della delibera CIPE n. 51/2016 ai fini della concessione del cd. «limite speciale» nel 2018 a: a) ulteriori operazioni nella pipeline di SACE nel Settore crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo al 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE); b) il Settore della Difesa, esclusivamente per operazioni con controparte sovrana; c) operazioni con controparte sovrana riferite ai Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, coerentemente con le indicazioni della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione; Considerato che il predetto documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei Settore crocieristico e della difesa nonche' nei Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, in termini di maggiore: (i) valore della produzione (complessivamente circa 83 miliardi di euro); (ii) PIL (complessivamente circa 29 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (complessivamente 396.500 Unita' lavorative annue - ULA); Vista la delibera di questo Comitato del 21 marzo 2018, n. 34, in corso di registrazione, concernente «Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con quale, in particolare: (i) sono state confermate, anche per il 2018, le previsioni di cui all'art. 2 della delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel Settore crocieristico; (ii) ai sensi dell'art. 1 della stessa delibera n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese e' stata estesa la possibilita' di attivare il «limite speciale», entro limiti determinati, per il settore della difesa e per operazioni con controparte sovrana nei Paesi Argentina, Egitto e Kenya; Visto il verbale della riunione del 16 aprile 2018, con il quale il Comitato di monitoraggio ha, tra l'altro: (i) preso atto del «Risk Appetite Framework» 2018 della Sace di cui all'art. 7, comma 3, della Convenzione, (ii) approvato le soglie di attivazione della garanzia rispetto alle variabili «Settore», «Paese», «Controparte» e «Gruppo di Controparti Connesse» e con riferimento alla variabile «controparti singole» ha approvato la soglia per la controparte Carnival plc.,(iii) stabilito, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della Convenzione, che, per l'anno 2018, la «portata massima» degli impegni a carico dello Stato e' pari a complessivi 16 miliardi di euro, dettagliata per singola variabile (variabile Settore: euro 10 miliardi; variabile Controparte: euro 5,5 miliardi; variabile Carnival: euro 4,5 miliardi; variabile Gruppo di Controparti Connesse: euro 2 miliardi; variabile Paese: euro 2,5 miliardi); Considerato che SACE S.p.A., con piu' istanze, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per undici operazioni, di cui cinque nel settore croceristico con controparti Carnival, MSC Cruise SA, e TUI Cruises, quattro nel settore della difesa con controparti sovrane MoF Kenya e MoF Qatar, una con controparte sovrana in Egitto nel settore oil & gas e una con controparte sovrana in Kenya nel settore infrastrutture e costruzioni, gia' deliberate dalla Societa' condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»); Considerato che le suddette undici operazioni ricomprese nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2018, erano gia' contenute nel citato documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» gia' considerato da questo Comitato ai fini dell'adozione della delibera n. 34/2018, in ragione del riconoscimento del positivo impatto di tali operazioni sull'economia italiana, ovvero l'esigenza della loro sottoposizione alla procedura di approvazione da parte di questo Comitato e' stata indicata dagli organi di controllo; Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51/2016, le suddette undici operazioni risultano compatibili con i principi ed i limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con: a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A. (art.1, comma 4, lettera a, della delibera) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, cosi' come definiti dalla legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni trovano capienza nel plafond, approvato nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che, all'art. 3 comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2018 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 18.000 (diciottomila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato; b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da SACE S.p.A. (art. 1, comma 4, lettera b), in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute da SACE e' di circa euro 36 mld, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato a seguito delle istanze relative alle undici operazioni in oggetto assomma a circa euro 22 mld; c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c), come attestato dal Gestore del Fondo; d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico fissati dalla richiamata delibera (art. 2, comma 1), in quanto, con le menzionate cinque operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione e' pari a circa 17,6 miliardi di euro, equivalente al 31% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto con riferimento alla controparte «NCL Corporation Ltd» ed e' pari al 334%; e) gli specifici limiti riferiti al settore della difesa fissati dalla richiamata delibera n. 34/2018 (comma 2), in quanto, con le menzionate quattro operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 18 (diciotto) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 29% (ventinove per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione e' pari a circa 9,3 miliardi di euro, equivalente al 16% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto con riferimento alla controparte «MoF Kenya» ed e' pari, considerando l'esposizione complessiva indipendentemente dal settore di riferimento, al 245%; f) gli specifici limiti riferiti al Paese Egitto fissati dalla richiamata delibera n. 34/2018 (comma 4), in quanto, con la menzionata operazione: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 6 (sei) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 10% (dieci per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione e' pari a circa 2,9 miliardi di euro, equivalente al 5% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto con riferimento alla controparte MoF Egitto ed e' pari al 141%; g) gli specifici limiti riferiti al Paese Kenya fissati dalla richiamata delibera n. 34/2018 (comma 5), in quanto, con la menzionata operazione: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 2 (due) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 4% (quattro per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione e' pari a circa 1,2 miliardi di euro, equivalente al 2% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto con riferimento alla controparte MoF Kenya ed e' pari, considerando l'esposizione complessiva indipendentemente dal settore di riferimento, al 245%; Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni, e' stato richiesto, con nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33741 del 23 aprile 2018, il parere di IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003; Considerato anche che la «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, con comunicazione n. 86349 del 24 aprile 2018 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese complessivamente stimate in euro 1.011,08 milioni, comprensive dell'Add On di euro 49,00 milioni, le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 1.212,10 milioni risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto; Vista la nota del 26 aprile 2018, acquisita agli atti dell'odierna seduta di questo Comitato, con la quale i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico hanno congiuntamente richiesto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori del Comitato, per l'immediato esame, la proposta concernente «Approvazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni - di undici operazioni di supporto all'export nei settori della cantieristica e della difesa, ovvero di operazioni con controparte sovrana in Egitto e Kenia, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del "limite speciale" ex art. 7.8 della convenzione MEF-Sace», operazioni piu' sopra descritte; Considerato che la sopracitata richiesta congiunta e' corredata dalla nota informativa per questo Comitato del Dipartimento del tesoro, dal parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dal prescritto parere della «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo - in merito all'adeguatezza delle risorse finanziarie per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto, mentre risulta ancora in via di acquisizione il prescritto parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) su tali operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, del quale si dovra' tenere in ogni caso conto nei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia; Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra premesso, che questo Comitato provveda all'approvazione, ai sensi delle delibere n. 51 del 2016 e n. 34 del 2018, delle undici operazioni sopra richiamate nei settori croceristico e della difesa nonche' nei Paesi Egitto e Kenya, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, fermo restando che l'approvazione di ogni singola operazione resta, in ogni caso, subordinata alla acquisizione di efficacia della citata delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 ed al parere favorevole di IVASS, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, sulla singola operazione da ammettere a garanzia; Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, illustrata in seduta dal Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le motivazioni riportate nelle premesse, sono approvate le undici operazioni riferite ai settore croceristico e della difesa, nonche' nei Paesi Egitto e Kenya, gia' deliberate da SACE S.p.A. e specificamente indicate nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della presente delibera, le quali determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alla variabile Controparte, unica variabile rilevante per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 6.1.c della Convenzione e, pertanto, da considerare ai fini della verifica dei limiti indicati nella delibera n. 34/2018 di questo Comitato. 2. In conformita' con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51 e dalla successiva delibera del 21 marzo 2018, n. 34, l'approvazione di ogni singola operazione ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione e', in ogni caso, subordinata all'acquisizione di efficacia della citata delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 ed al parere favorevole di IVASS, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, su ciascuna singola operazione da ammettere a garanzia, del quale si dovra' tenere in ogni caso conto nei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia.
Roma, 26 aprile 2018
Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 936 |
| Allegato Tabella 1 Operazioni nel settore crocieristico condizionate gia' deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2 Operazioni nel settore difesa condizionate gia' deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3 Operazioni nel paese Kenya condizionate gia' deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 4 Operazioni nel paese Egitto condizionate gia' deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente
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