Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 luglio 2018
Nomina del commissario della «S.B.F. Servizi Bonifica e Facchinaggio societa' cooperativa», in Chioggia.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta dall'Associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della societa' cooperativa «S.B.F. Servizi Bonifica e Facchinaggio Societa' cooperativa» con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale n. 03151120270) conclusa in data 27 gennaio 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 27 maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 90 giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e in sede di accertamento ispettivo non risultava sanata l'irregolarita' relativa alla nomina del revisore legale dei conti che deve svolgere il controllo previsto dall'art. 2409-bis del codice civile e dal decreto legislativo n. 30/2010, avendo la cooperativa superato entrambi i parametri previsti dall'art. 2519 e dovendo adottare le norme previste per le S.p.a.;
Considerato, inoltre, che dall'istruttoria effettuata da questa Autorita' di Vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non aveva rinnovato le cariche sociali scadute in data 16 novembre 2016 e non aveva depositato il bilancio dell'esercizio 2016.
Vista la nota n. 6000 in data 4 gennaio 2018, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto della nota pervenuta in data 2 febbraio 2018 acquisita al numero di protocollo 53379 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo delle cariche sociali e l'avvenuto deposito del bilancio 2016;
Tenuto conto che con nota n. 59229 del 9 febbraio 2018 questo Ufficio comunicava di aver preso atto del superamento delle due menzionate irregolarita' e rimaneva in attesa di ricevere la documentazione attestante l'avvenuta nomina del revisore legale dei conti;
Considerato che la sopracitata nota del 9 febbraio 2018 non e' stata riscontrata;
Tenuto conto che questo Ufficio, con nota n. 139772 del 16 aprile 2018, ha diffidato l'ente a provvedere alla nomina del revisore legale dei conti entro il termine di 15 giorni;
Considerato che la suddetta diffida non e' stata adempiuta nel termine stabilito;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di specifico adempimento, puo' nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarita' riscontrate;
Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento dal Comitato centrale delle cooperative in data 5 giugno 2018;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentate che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Decreta:

Art. 1

Il sig. Fornaro Raffaele nato a Chioggia (VE) il 25 settembre 1975, codice fiscale FRNRFL75P25C638O, residente in Chioggia, via N. Zeno n. 113, presidente del Consiglio di amministrazione della Societa' cooperativa «S.B.F. Servizi Bonifica e Facchinaggio Societa' cooperativa» con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale n. 03151120270), costituita in data 12 luglio 1999, e' nominato, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies quarto comma del codice civile, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data del presente decreto, Commissario per il compimento dello specifico adempimento citato in premessa e piu' precisamente, per la nomina del revisore legale dei conti della societa'.
 
Art. 2

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 2018 al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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