Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 luglio 2018
Revoca dell'amministratore unico della «La Fornace societa' cooperativa», in Verona e nomina del commissario governativo.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «La Fornace Societa' cooperativa» con sede in Verona codice fiscale n. 93004260233, conclusa in data 20 dicembre 2016 con irrogazione di diffida a 30 giorni e del successivo verbale di mancato accertamento concluso in data 14 marzo 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare le seguenti irregolarita': 1) mancata esibizione di libri sociali, 2) mancato ripianamento delle perdite di esercizio relative ai bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016, nonostante l'assemblea avesse deliberato il ripianamento delle perdite, 3) presenza nella compagine sociale di un socio persona giuridica, con forma giuridica diversa dalla societa' cooperativa che, secondo l'orientamento costante del Comitato per l'Albo delle societa' cooperative edilizie di Abitazione e dei loro consorzi, non puo' per sua natura e finalita' perseguire lo scopo mutualistico della cooperativa edilizia di abitazione (delibere 16 dicembre 2008; 8 marzo 2012);
Tenuto conto, altresi' che dall'istruttoria effettuata da questa Autorita' di Vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non si e' adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che l'amministrazione della societa' sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti;
Vista la nota n. 556455 trasmessa in data 22 dicembre 2017 con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile che non e' risultata consegnata nella casella di posta certificata dell'ente;
Vista la successiva nota n. 4558, trasmessa con raccomandata a/r in data 25 gennaio 2018, con la quale e' stato nuovamente comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto che in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento la cooperativa ha fatto pervenire in data 14 febbraio 2018 le proprie osservazioni rappresentando l'intenzione di voler sanare le irregolarita' contestate;
Tenuto conto che questa Autorita' di Vigilanza, con nota n. 92052 del 9 marzo 2018, ha comunicato all'ente di prendere atto della volonta' manifestata dallo stesso e di rimanere in attesa di ricevere la documentazione attestate il superamento delle menzionate irregolarita';
Considerato che la cooperativa con nota pervenuta in data 27 marzo 2018 ed acquisita al numero di protocollo 123269, ha trasmesso una ulteriore dichiarazione di intenti, senza pero' presentare alcuna documentazione di supporto;
Vista la nota n. 148865 del 27 aprile 2018 con la quale questa Autorita' di Vigilanza ha diffidato la cooperativa ad adempiere alle richieste gia' avanzate con le precedenti note ministeriale entro il termine di quindici giorni;
Considerato che la cooperativa non ha adempiuto alla diffida entro i termini;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della cooperativa in esame, richiedendo che il provvedimento sia integrato con la previsione della nomina di un revisore legale, avendo la cooperativa superato i parametri previsti dall'art. 2519 del codice civile e che venga inoltrata formale comunicazione all'Albo delle cooperative edilizie in quanto l'ente risulta carente dei presupposti necessari per l'iscrizione;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Gabriele Franchi;

Decreta:

Art. 1

L'Amministratore unico della Societa' cooperativa «La Fornace Societa' cooperativa» con sede in Verona, codice fiscale n. 93004260233, costituita in data 22 gennaio 1981 e' revocato.
 
Art. 2

Il dott. Gabriele Franchi nato a Verona il 18 maggio 1988, codice fiscale FRNGRL88E18L781L, domiciliato in San Giovanni Lupatoto, via Don Girolamo Sartori, n. 6, e' nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al Commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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