Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 giugno 2018
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modificano, rispettivamente, il regolamento (UE) n. 1306/2013 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 sopra citati;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 del 12 marzo 2015 recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 dell'11 novembre 2015, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2016, recante «Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 166 del 18 luglio 2016, recante «Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 22 novembre 2016, recante «Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2017, recante modifica del decreto 18 novembre 2014 relativo a «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2017, recante modifica del decreto 18 novembre 2014 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2017, recante modifica dei decreti 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 relativi alle «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 6 aprile 2018, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Vista la nota della Regione Puglia 30 marzo 2018, prot. 1181 con la quale e' stato comunicato il parere favorevole di massima espresso dalla Commissione politiche agricole, a seguito della consultazione svolta per via telematica sulle proposte ministeriali di attuazione del sopra citato regolamento (UE) 2017/2393;
Viste le scelte nazionali di attuazione del sopra citato regolamento (UE) 2017/2393, notificate alla Commissione europea tramite la piattaforma ISAMM in data 30 marzo 2018 sulla base del predetto parere della Commissione politiche agricole;
Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione, consolidare in un unico provvedimento le disposizioni nazionali ancora vigenti, adottate con i soprarichiamati decreti ministeriali, procedendo contestualmente all'abrogazione dei medesimi decreti dall'anno di domanda 2018, e adattando altresi' le scelte nazionali di esecuzione della politica agricola comune alle suddette notifiche effettuate il 30 marzo 2018 ai sensi del sopracitato regolamento (UE) 2017/2393;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica, dall'anno 2018, agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
 
Allegato I

(art. 2, comma 1, lettera c)

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

+-----------------------+-------------+
| | 2000 metri |
| Alpi Occidentali | s.l.m. |
+-----------------------+-------------+
| | 1800 metri |
| Alpi Orientali | s.l.m |
+-----------------------+-------------+
| | 1700 metri |
| Appennini | s.l.m |
+-----------------------+-------------+

 
Allegato II

(art. 15, comma 2) Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse
ecologico

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato III

(art. 15, comma 5)

Elenco delle specie azotofissatrici

+-----------------------------+-------------------------+
|Arachide (Arachis hypogaea |Lenticchia (Lens |
|L.) |culinaris Medik.) |
+-----------------------------+-------------------------+
| |Liquirizia (Glycyrrhiza |
|Cece (Cicer arietinum L.) |glabra L.,) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Cicerchia (Lathyrus sativus |Lupinella (Onobrychis |
|L.) |viciifolia Scop.) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Erba medica e Luppolina | |
|(Medicago sp) |Lupino (Lupinus sp.) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Fagiolo (Phaseolus vulgaris | |
|L.) |Moco (Lathyrus cicera L.)|
+-----------------------------+-------------------------+
|Fagiolo dall'occhio (Vigna |Pisello (Pisum sativum |
|unguicolata L.) |L.) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Fagiolo d'Egitto (Dolichos |Sulla (Hedysarum |
|lablab L.) |coronarium L.) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Fagiolo di Lima (Phaseolus | |
|lunatus L.) |Trifogli (Trifolium sp.) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Fava, favino e favetta (Vicia| |
|faba L.) |Soia (Glycine max L.) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Fieno greco (Trigonella | |
|foenum-graecum L.) |Veccia (Vicia sativa L.) |
+-----------------------------+-------------------------+
|Ginestrino (Lotus |Veccia villosa (Vicia |
|corniculatus L.) |villosa Roth) |
+-----------------------------+-------------------------+

 
Allegato IV

(art. 16, comma 2, lettera d)

Elenco delle specie mellifere
Fiordaliso (Centaurea) Dondolino (Coronilla) Radichiella (Crepis) Rughetta selvatica (Diplotaxis) Trifoglino (Dorycnium) Calcatreppolo (Eryngium) Viperina azzurra (Echium) Sparviere (Hieracium) Sferracavallo (Hippocrepis) Ambretta (Knautia) Falsa ortica (Lamium) Liniola, Erba strega (Linaria) Facelia (Phacelia) Asfodelo (Asphodelus) Ferula (Ferula) Siderite, Mascarenna (Sideritis) Scarlina, Spina janca (Galactites) Busnaga (Daucus visnaga) Mentuccia, Nepetella (Calamintha)
 
Allegato V

(art. 21, comma 1)
Razze ammissibili per ciascuna delle misure previste



===================================================================== | | Denominazione | | | Associazione | Ufficiale LG | Sezione - Razza | +================+================+=================================+ |Anarb |Razza Bruna |Bruna | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Razze bovine con| | | |attitudine alla | | | |produzione della| | |Anabic |carne |Marchigiana | | | |---------------------------------+ | | |Romagnola | | | |---------------------------------+ | | |Chianina | | | |---------------------------------+ | | |Maremmana | | | |---------------------------------+ | | |Podolica | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Razza | | |Anaborapi |Piemontese |Piemontese | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Razza | | |Anaborava |Valdostana |Valdostana Pezzata Rossa | | | |---------------------------------+ | | |Valdostana Pezzata Nera | | | |---------------------------------+ | | |Valdostana Castana | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Razze Charolais | | |Anacli |e Limousine |Charolais | | | |---------------------------------+ | | |Limousine | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Razza Grigio | | |Anagra |Alpina |Grigio Alpina | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Razza Pezzata | | | |Rossa Italiana | | |Anapri |Simmental |Pezzata Rossa Italiana Simmental | +----------------+----------------+---------------------------------+ |Anare |Razza Rendena |Rendena | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Razza Pinzgauer | | |AIA | |Pinzgauer - | +----------------+----------------+---------------------------------+ | |Registro | | | |Anagrafico delle| | | |razze bovine | | | |autoctone e a | | | |limitata | | |AIA |diffusione |Cabannina | | | |---------------------------------+ | | |Modenese - Bianca Val Padana | | | |---------------------------------+ | | |Burlina | | | |---------------------------------+ | | |Agerolese | | | |---------------------------------+ | | |Calvana | | | |---------------------------------+ | | |Cinisara | | | |---------------------------------+ | | |Garfagnina | | | |---------------------------------+ | | |Modicana - Siciliana | | | |---------------------------------+ | | |Sarda | | | |---------------------------------+ | | |Sardo Bruna | | | |---------------------------------+ | | |Sardo Modicana | | | |---------------------------------+ | | |Mucca Pisana- Mucco Pisana - | | | |Pisana | | | |---------------------------------+ | | |Pezzata Rossa d'Oropa | | | |---------------------------------+ | | |Pontremolese | | | |---------------------------------+ | | |Pustertaler Sprinzen - Pusterer | | | |Sprinzen - Bara' | | | |---------------------------------+ | | |Varzese-Ottonese-Tortonese / | | | |Varzese, Varzese-Ottonese | | | |---------------------------------+ | | |Blonde d'Aquitaine | | | |---------------------------------+ | | |Aberdeen-Angus | | | |---------------------------------+ | | |Higland | | | |---------------------------------+ | | |Angler | | | |---------------------------------+ | | |Aubrac | | | |---------------------------------+ | | |Beefmaster | | | |---------------------------------+ | | |Dexter | | | |---------------------------------+ | | |Salers | | | |---------------------------------+ | | |Wagyu | +----------------+----------------+---------------------------------+


 
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Con il presente decreto si e' ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione, consolidare in un unico provvedimento le disposizioni nazionali attuative del regolamento (UE) n. 1307/2013, procedendo contestualmente all'abrogazione dei decreti emanati dal 2014 al 2017 e adattando, nel contempo, le scelte nazionali di attuazione dei pagamenti diretti alle notifiche, effettuate il 30 marzo 2018 ai Servizi della Commissione europea, tramite la piattaforma ISAMM, in applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2393.

In tal senso: e' stata aumenta, dal 25 al 50%, la percentuale da utilizzare per il calcolo del pagamento ai giovani agricoltori, la cui erogazione, dall'anno di domanda 2018, prosegue anche per coloro che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla prima domanda del pagamento ai giovani; sono stati inclusi, tra le aree d'interesse ecologico, i terreni ritirati dalla produzione dal 1 gennaio al 31 luglio, con copertura vegetale di specie mellifere; e' stato consentito ai piccoli agricoltori di non dichiarare eventuali acquisizioni di parcelle per le quali non sono richiesti aiuti; e' stato consentito l'accesso alla riserva per superfici in zone montane e svantaggiate o sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi ad una forma di pubblico intervento; e' stata introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, le superfici coltivate, per piu' di cinque anni, ad erba o ad altre erbacee da foraggio; per l'individuazione dell'agricoltore attivo sono stati semplificati i controlli limitandoli al rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013; per la conversione dei terreni a riposo in prati permanenti e' stata introdotta la decorrenza del periodo quinquennale dal 2018.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere:

1. Riferimento normativo interno: articolo 3, commi 1 e 2

o Comunicazione o dichiarazione

o Domanda

o Documentazione da conservare

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

A partire dall'anno di domanda 2018 non sara' piu' necessario dimostrare la significativita' della propria attivita' agricola nel caso in cui il beneficiario non sia titolare di una partita IVA o nel caso in cui la partita IVA in campo agricolo sia stata aperta dopo il 1° agosto 2014.

A partire dall'anno di domanda 2018, non sara' piu' necessario dimostrare la prevalenza dell'attivita' agricola nel caso in cui il richiedente svolga una attivita' ricadente nella lista negativa di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Riferimento normativo interno: articolo 28, comma 2

o Comunicazione o dichiarazione

o Domanda

o Documentazione da conservare

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

A partire dall'anno di domanda 2018 gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori possono evitare di dichiarare nella propria domanda le eventuali superfici acquisite in seguito all'adesione al regime stesso, purche' tali superfici non siano oggetto di una domanda di aiuto o di o di sostegno a titolo di altro regime.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce nuovi oneri



 
Art. 2

Definizioni e relative disposizioni nazionali

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fatte salve le altre definizioni stabilite nei regolamenti dell'Unione europea richiamati in premessa, si intende per:
a) «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014: attivita' con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalita' consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilita', rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto;
b) «attivita' agricola minima» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013: attivita' con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto e ai criteri di condizionalita'. La regione o provincia autonoma territorialmente competente puo' individuare e comunicare all'organismo di coordinamento, di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di seguito indicato «organismo di coordinamento», le superfici naturalmente mantenute sulle quali e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni;
c) «superfici agricole mantenute naturalmente» sono le superfici a prato permanente situate ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, caratterizzate da vincoli ambientali che ne consentirebbero la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. La regione o provincia autonoma territorialmente competente puo' individuare ulteriori superfici naturalmente mantenute, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento;
d) «bosco ceduo a rotazione rapida» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attivita' agricola;
e) «prato permanente»: le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o piu', comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della regione o provincia autonoma competente;
f) «successione anticipata»: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima.
 
Art. 3

Agricoltore in attivita'

1. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3-bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attivita' i soggetti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 11 del presente decreto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
2. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dall'anno di domanda 2018 non si applica il paragrafo 2 del medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di:
a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea;
b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
4. Le regioni e le province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attivita' economiche o con la dimostrazione di una normale produttivita' dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
5. Il requisito di agricoltore in attivita', su specifica delega dell'organismo pagatore, puo' essere verificato dall'organismo di coordinamento.
 
Art. 4

Attivita' agricola

1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una o piu' modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Il pascolamento conforme ai requisiti di cui al comma 3, e' l'unica attivita' agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014, e delle superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalita' operative stabilite dall'organismo di coordinamento maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttivita' e non ne consentono lo sfalcio.
3. Il pascolamento e' attivita' agricola ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:
a) e' esercitato con uno o piu' turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
b) e' esercitato con una densita' di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unita' di bovino adulto (UBA) per ettaro.
4. Il rapporto UBA per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) e' calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.
5. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali puo' essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le localita' di pascolo.
6. Le regioni e province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3, lettera a) e un carico minimo di bestiame in deroga alla densita' stabilita al comma 3, lettera b), dandone comunicazione all'organismo di coordinamento.
7. In deroga a quanto previsto al comma 4, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della regione o provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densita' di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.
8. La regione o provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento dell'uso o consuetudine locale di cui al comma 7, con l'identificazione delle superfici interessate, all'organismo di coordinamento.
9. L'attivita' agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e l'attivita' agricola minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), risponde ai seguenti criteri:
a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
b) limita la diffusione delle piante infestanti;
c) nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.
10. In deroga al comma 9, i criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 639/2014, sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.
11. Le regioni e province autonome trasmettono all'organismo di coordinamento, secondo le modalita' dallo stesso definite, i criteri agricoli di mantenimento di cui al comma 10 ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati detti criteri.
 
Art. 5
Dimensioni minime della parcella agricola e dell'azienda e
disponibilita' degli ettari ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari.
2. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile, all'interno della parcella del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:
a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;
b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
d) il trenta per cento della superficie con tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, la percentuale di ammissibilita' e' elevata al cinquanta per cento nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non e' prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;
e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non e' ammissibile l'intera superficie della parcella con tara superiore al cinquanta per cento.
3. Gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, tuttavia la superficie richiesta in domanda deve essere conforme alla definizione di ettaro ammissibile di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
4. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi devono essere allegate alla domanda unica di cui all'art. 11 del presente decreto. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno e' consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.
5. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attivita' agricola, e' consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attivita' non agricola purche' quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attivita' agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
b) non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
c) consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
 
Art. 6

Requisiti minimi

1. I pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere e' inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 7

Riduzione dei pagamenti

1. L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo cosi' ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente e' ridotta del cento per cento.
2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attivita' agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attivita' agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati piu' recenti a disposizione.
3. Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 8

Massimale del regime di pagamento di base

1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la percentuale di aumento del massimale nazionale del pagamento di base e' stabilita nella misura del tre per cento.
2. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere rideterminata annualmente, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 9

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Al valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato per l'anno di domanda 2015, si applica la convergenza ai sensi dell'art. 25, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale di cui all'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario iniziale e' aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale.
3. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al comma 2, e' ridotta, in modo proporzionale, la differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale.
4. La riduzione di cui al comma 3 non deve comportare una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato per l'anno 2015, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
5. Gli aumenti e le diminuzioni del valore unitario dei diritti all'aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 2, 3 e 4, avvengono con gradualita' uniforme a decorrere dall'anno di domanda 2015 e fino all'anno di domanda 2019.
6. Entro l'anno di domanda 2019, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto non e' inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, a meno che cio' non dia luogo ad una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Le riduzioni del valore dei diritti all'aiuto necessarie per rispettare i massimali di cui all'allegato II al regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano ai soli diritti all'aiuto con valore unitario superiore al valore unitario nazionale e in modo proporzionale alla differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale.
 
Art. 10

Accesso alla riserva nazionale

1. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, le persone fisiche di eta' compresa tra diciotto e sessantacinque anni e le persone giuridiche il cui rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessantacinque anni per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.
2. La riserva nazionale e' utilizzata in via prioritaria per l'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafi 6 e 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste formulate dai soggetti di cui, art. 30, paragrafi 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'organismo di coordinamento procede con le riduzioni di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per le richieste di cui all'art. 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b) con ulteriore riduzione per un limite massimo pari all'1,5%.
4. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente alle superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR ovvero alle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.
5. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo, connessi ad una forma d'intervento pubblico, s'intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Per le superfici soggette a tali programmi non si applica il limite di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente alle superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.
7. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi del comma 12, secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento.
8. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprieta' o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.
9. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' consentito una sola volta per la medesima superficie; la richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera a), non esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera b), e viceversa.
10. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' consentito una sola volta. La richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera a) esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera b), e viceversa.
11. E' consentito il ricorso alle fattispecie di cui al comma 10 una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso in qualita' di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attivita' agricola, della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.
12. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato dall'organismo di coordinamento con le modalita' di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
13. Al fine di soddisfare la copertura del fabbisogno annuale di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2013, si procede con la riduzione lineare dei pagamenti da concedere nell'ambito del regime di pagamento di base, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2, del medesimo regolamento e fino alla concorrenza della percentuale massima del due per cento fissata dal paragrafo 1 del medesimo art. 51.
 
Art. 11

Domanda UNICA e attivazione dei diritti all'aiuto

1. La domanda «UNICA» e' predisposta in coerenza con l'art. 72, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Per la presentazione della domanda «UNICA» di cui al comma 1, l'agricoltore in attivita', quale definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, deve costituire il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ovvero aggiornare o confermare le informazioni ivi contenute.
3. L'organismo di coordinamento definisce le informazioni da indicare nella domanda «UNICA».
4. Il termine per la presentazione della domanda «UNICA» all'organismo pagatore competente e' il 15 maggio di ogni anno.
5. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda dopo la presentazione della domanda UNICA, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente per territorio entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalita' stabilite dall'organismo di coordinamento.
 
Art. 12

Trasferimento dei diritti all'aiuto

1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di inopponibilita', agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento.
2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento il trasferimento di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi.
3. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di affitto di diritti all'aiuto senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' riversato in via definitiva alla riserva nazionale il trenta per cento del valore unitario annuale del diritto all'aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento.
 
Art. 13

Pagamento per le pratiche agricole benefiche
per il clima e l'ambiente

1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate, a livello regionale, su indicazione della regione o provincia autonoma competente, le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati.
3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 11 del presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.
5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' fissato dal 1° aprile al 9 giugno.
6. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola e' contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento.
 
Art. 14

Prati permanenti

1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la regione o la provincia autonoma competente puo' individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e per consentire l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati.
2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale e l'osservanza di tale obbligo e' verificata dall'organismo di coordinamento, mediante il registro nazionale dei prati permanenti, costituito nel SIAN.
3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento, secondo le modalita' indicate dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 639/2014.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali e' stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, e' condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che e' vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.
 
Art. 15

Aree di interesse ecologico

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k), ed l) del medesimo paragrafo 2, con le modalita' indicate nell'art. 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e, ove applicabili, in osservanza agli obblighi di condizionalita'.
2. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'organismo di coordinamento utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui all'allegato II del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale.
4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Su tali superfici e' consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi.
5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'allegato III del presente decreto e' consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La coltivazione puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali superfici non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.
6. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10-bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione e' autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che tali superfici restino distinguibili dal terreno agricolo adiacente.
7. Gli allegati II e III, richiamati, rispettivamente, nei commi 2 e 5, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 16

Terreni a riposo

1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i terreni di cui al comma 2, lettera d) il periodo minimo continuativo e' di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita', il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita' agricola di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e puo' essere:
a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purche' tali specie rimangano predominanti.
3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna;
b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
5. Sui terreni lasciati a riposo ai fini dell'art. 15, non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.
 
Art. 17

Norme generali

1. L'importo del pagamento per i giovani agricoltori e' calcolato con le modalita' indicate dall'art. 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicando la percentuale pari al cinquanta per cento e per un numero massimo di novanta ettari.
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, e' fissata, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento.
2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013, da destinare al pagamento per i giovani agricoltori, eventuali maggiori fabbisogni sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 10 del presente decreto.
3. Qualora la riserva nazionale non risulti sufficiente a garantire la quota massima di cui al comma 2, si procede ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 mediante una riduzione lineare di tutti i pagamenti di cui all'art. 32 dello stesso regolamento da concedere per l'anno pertinente.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al comma 1 puo' essere rivista entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione.
 
Art. 19

Norme generali e disposizioni finanziarie

1. E' concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:
a) latte;
b) carne bovina;
c) ovi-caprino;
d) frumento duro;
e) colture proteiche e proteoleaginose;
f) riso;
g) barbabietola da zucchero;
h) pomodoro destinato alla trasformazione;
i) olio d'oliva.
2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, e' fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, al 12 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.
4. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilita' di cui al comma 3, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:
a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui e' applicato un periodo di detenzione;
b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non e' applicato alcun periodo di detenzione.
5. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV e' necessario presentare la domanda «UNICA» di cui all'art. 11.
6. La domanda «UNICA» deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.
 
Art. 20

Misura premi per il settore latte

1. La quota pari al 18,78 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
2. Possono accedere al premio di cui al comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 2 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualita' certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2.
5. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
6. La quota pari al 2,44 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
7. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 6 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
8. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 5 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21.
9. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 9 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.
11. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
 
Art. 21

Misura premi per il settore carne bovina

1. La quota pari all'8,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato V facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell'ammissibilita' all'aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
3. La quota pari allo 0,52 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1, iscritte ai libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino.
4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
6. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
8. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualita' nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.
10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
11. I premi di cui ai commi 2, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'art. 20.
12. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
13. L'allegato V, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione.
 
Art. 22

Misura premi per il settore ovi-caprino

1. La quota pari al 2,03 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.
2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.
3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge e' determinata come segue:
a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).
L'obiettivo di risanamento e' considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.
5. Sono esclusi dal premio di cui al comma 4 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.
6. La quota pari all'1,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati.
7. Al fine di indirizzare le attivita' di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 6 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
8. L'importo del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 6 e il numero di capi macellati e ammissibili.
9. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo.
10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
 
Art. 23

Misura premi per i settori frumento duro,
colture proteiche e proteaginose

1. La quota pari al 2,11 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, applicando la seguente modulazione degli importi unitari:
a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;
b) importo pari al 10 per cento dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali.
4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
5. La quota pari al 14,54 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
6. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili.
7. Il premio di cui al comma 6 e' concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
9. La quota pari al 3,03 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteoleaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili.
11. Il premio di cui al comma 10 e' concesso per ettaro di superficie di proteoleaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteoleaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.
12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
13. La quota pari al 2,52 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
14. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili.
15. Il premio di cui al comma 14 e' concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.
16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 24

Misura premi per il settore riso

1. La quota pari al 4,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 25

Misura premi per il settore barbabietola da zucchero

1. La quota pari al 3,68 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.
4. I contratti di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA».
5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 26

Misura premi per il settore pomodoro
da destinare alla trasformazione

1. La quota pari al 2,41 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA» nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, presso l'organismo di coordinamento, entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica, e il produttore associato allega alla domanda «UNICA» l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti devono essere informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalita' organizzative definite dall'organismo di coordinamento.
5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 27

Misura premi per il settore olio di oliva

1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
3. La quota pari al 2,84 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.
4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.
6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualita'. Per «sistemi di qualita'» si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
7. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
 
Art. 28

Norme generali e partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, al fine di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori, istituito ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la validazione del fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per l'ottenimento dell'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in deroga al paragrafo 1, lettera a) del medesimo articolo, gli agricoltori che acquisiscono nuove parcelle, dopo l'adesione al regime dei piccoli agricoltori, possono non dichiararle in domanda se non c'e' alcuna richiesta di aiuto per altri regimi.
3. Le modalita' per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori sono stabilite dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'art. 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014.
 
Art. 29

Disposizioni finanziarie

1. Annualmente l'organismo di coordinamento, adegua il pagamento annuo ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed effettua le verifiche di cui all'art. 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
 
Art. 30

Controlli e disposizioni finali

1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto, compresi i termini entro i quali le regioni e province autonome devono trasmettere i dati e le informazioni da inserire nel sistema di identificazione delle parcelle agricole ai fini della loro conoscibilita' da parte degli agricoltori in tempo utile per la presentazione della domanda «UNICA» di cui all'art. 11 del presente decreto.
2. Gli agricoltori, entro la data di presentazione della domanda «UNICA» di cui all'art. 11, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale redatto con le modalita' di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
3. Il piano colturale di cui al comma 2 e' finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni previsti dal Titolo III, Capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e, per ciascuna superficie a seminativo, comprende le informazioni relative a genere, specie ed epoca di semina ovvero di trapianto delle colture, al fine di verificare il rispetto della diversificazione colturale nel periodo stabilito, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del presente decreto ministeriale, dall'organismo di coordinamento.
4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014, non si procede al recupero dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati per importi fino ad euro cinquanta.
5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro, nei casi di cui all'art. 54, paragrafo 3, lettera a), trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea.
7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.
 
Art. 31

Abrogazioni

1. Dall'anno di domanda 2018 sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
c) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
d) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020»;
e) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 dell'11 novembre 2015, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015»;
f) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 166 del 18 luglio 2016, recante «Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina»;
g) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 22 novembre 2016, recante «Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato»;
h) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2017, recante modifica del decreto 18 novembre 2014 relativo a «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
i) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2017, recante modifica del decreto 18 novembre 2014 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
l) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2017, recante modifica dei decreti 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 relativi alle «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 587
 
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