Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 maggio 2018
Modalita' attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualita' 2017, polizze sperimentali sui ricavi.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;
Visto il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata istituita presso l'ISMEA la Banca dati sui rischi in agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che stabilisce che i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto ministeriale;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, registrazione n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Considerata la lettera b) dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere c) «strutture» e d) «Zootecnia»;
Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale puo' delegare l'organismo pagatore alla ricezione della stessa;
Visto il decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);
Considerato, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, di modifica del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, che dispone che con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonche' ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso;
Visto il decreto ministeriale n. 5447 del 10 marzo 2015 di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2015 che stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;
Visto il decreto ministeriale n. 28336 del 23 dicembre 2015 di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;
Visto il decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;
Visto il decreto ministeriale n. 10405 del 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2017, che ad integrazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 istituisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, un regime di aiuto in «de minimis» finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali;
Visti i decreti ministeriali n. 5450 del 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2015 e n. 13075 del 1° luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2015, recanti individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015;
Visti i decreti ministeriali n. 25745 del 2 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, n. 5844 del 7 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, n. 10891 dell'11 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016, n. 13336 del 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2016, e n. 22157 del 13 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2016;
Visti i decreti ministeriali n. 31908 del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, n. 10789 del 28 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2017, n. 15125 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2017, n. 26232 del 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2017 recanti individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2017 e n. 32149 del 13 dicembre 2017 recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2017 a settembre 2017 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2017;
Visto il decreto ministeriale n. 19621 del 23 settembre 2015 recante approvazione procedura di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali e zootecniche per l'anno 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 13554 dell'11 maggio 2017 recante approvazione procedura di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali e zootecniche per l'anno 2016;
Vista la circolare del MIPAAF n. 31251 del 21 dicembre 2016 recante chiarimenti in materia di titolarita' soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni - Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 83, comma 3-bis e art. 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 1, comma 1142, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, e' stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed e' stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, registrazione n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;
Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, di cui al decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 e al decreto ministeriale n. 10405 del 23 marzo 2017, con particolare riferimento alle campagne assicurative agricole 2015, 2016 e 2017;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-bis: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita' ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilita' del ricavo aziendale nel settore del grano.»;
Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto;
Visto il decreto 28 novembre 2017, n. 30793, con il quale e' stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di € 16.974.237,77 per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, sulla spesa assicurativa;
Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui al decreto n. 15757 del 24 luglio 2015, al decreto ministeriale n. 10405 del 23 marzo 2017 e al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai dettami dei Piani assicurativi agricoli nazionali relativi alle annualita' 2015, 2016 e 2017.
 
Allegato 1

Campagna assicurativa 2015

1. STRUTTURE/ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E RISCHI ASSICURABILI

A. STRUTTURE
A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI
+-------------------------------------------------------------------+ |IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE | +-------------------------------------------------------------------+ |RETI ANTIGRANDINE | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO | +-------------------------------------------------------------------+ |OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete | |ombreggiante | +-------------------------------------------------------------------+ |IMPIANTI ANTIBRINA | +-------------------------------------------------------------------+

A.2 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI
Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le seguenti avversita':
+-------------------------------------------------------------------+ |GRANDINE | +-------------------------------------------------------------------+ |TROMBA D'ARIA | +-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI NEVE | +-------------------------------------------------------------------+ |VENTO FORTE | +-------------------------------------------------------------------+ |URAGANO | +-------------------------------------------------------------------+ |FULMINE | +-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI PIOGGIA | +-------------------------------------------------------------------+ |GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive) | +-------------------------------------------------------------------+

Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

B. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI
+-------------------------------------------------------------------+ |BOVINI | +-------------------------------------------------------------------+ |BUFALINI | +-------------------------------------------------------------------+ |SUINI | +-------------------------------------------------------------------+ |OVICAPRINI | +-------------------------------------------------------------------+ |AVICOLI | +-------------------------------------------------------------------+ |API | +-------------------------------------------------------------------+ |EQUINI | +-------------------------------------------------------------------+ |CUNICOLI | +-------------------------------------------------------------------+

2. PREZZI UNITARI MASSIMI DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (ANNUALITA' 2015)
Si fa riferimento ai seguenti decreti ministeriali di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015: - DM n. 5450 del 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2015 (Individuazione
dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle
strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse
animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili
al mercato agevolato nell'anno 2015).

 
Allegato 2

Campagna assicurativa 2016

1. STRUTTURE/ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E RISCHI ASSICURABILI

A. STRUTTURE
A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI
+-------------------------------------------------------------------+ |IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE | +-------------------------------------------------------------------+ |RETI ANTIGRANDINE | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO | +-------------------------------------------------------------------+ |OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete | |ombreggiante | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE PER FUNGICOLTURA- strutture ad arco ricoperte con strati di | |nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio| |strato | +-------------------------------------------------------------------+ |IMPIANTI ANTIBRINA | +-------------------------------------------------------------------+

A.2 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI
Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le seguenti avversita':
+-------------------------------------------------------------------+ |GRANDINE | +-------------------------------------------------------------------+ |TROMBA D'ARIA | +-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI NEVE | +-------------------------------------------------------------------+ |VENTO FORTE | +-------------------------------------------------------------------+ |URAGANO | +-------------------------------------------------------------------+ |FULMINE | +-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI PIOGGIA | +-------------------------------------------------------------------+ |GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive) | +-------------------------------------------------------------------+

Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali

B. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI
+-------------------------------------------------------------------+ |BOVINI | +-------------------------------------------------------------------+ |BUFALINI | +-------------------------------------------------------------------+ |SUINI | +-------------------------------------------------------------------+ |OVICAPRINI | +-------------------------------------------------------------------+ |AVICOLI | +-------------------------------------------------------------------+ |API | +-------------------------------------------------------------------+ |EQUINI | +-------------------------------------------------------------------+ |CUNICOLI | +-------------------------------------------------------------------+

2. PREZZI UNITARI MASSIMI DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (ANNUALITA' 2016)
Si fa riferimento ai seguenti decreti ministeriali di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2016: - DM n. 5844 del 7 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 86 del 13 aprile 2016 (Individuazione
dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle
strutture aziendali, dci costi di smaltimento delle carcasse
animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili
al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione
nell'anno 2016).

 
Allegato 3

Campagna assicurativa 2017

1. STRUTTURE/ALLEVAMENTI ZOOTECNICI/POLIZZE SPERIMENTALI E RISCHI ASSICURABILI

A. STRUTTURE
A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI
+-------------------------------------------------------------------+ |IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE | +-------------------------------------------------------------------+ |RETI ANTIGRANDINE | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO | +-------------------------------------------------------------------+ |OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete | |ombreggiante | +-------------------------------------------------------------------+ |SERRE PER FUNGICOLTURA-- strutture ad arco ricoperte con strati di | |nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio| |strato | +-------------------------------------------------------------------+ |IMPIANTI ANTIBRINA | +-------------------------------------------------------------------+

A.2 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI
Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le seguenti avversita':
+-------------------------------------------------------------------+ |GRANDINE | +-------------------------------------------------------------------+ |TROMBA D'ARIA | +-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI NEVE | +-------------------------------------------------------------------+ |VENTO FORTE | +-------------------------------------------------------------------+ |URAGANO | +-------------------------------------------------------------------+ |FULMINE | +-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI PIOGGIA | +-------------------------------------------------------------------+ |GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive) | +-------------------------------------------------------------------+

Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

B. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI
+-------------------------------------------------------------------+ |BOVINI | +-------------------------------------------------------------------+ |BUFALINI | +-------------------------------------------------------------------+ |SUINI | +-------------------------------------------------------------------+ |OVICAPRINI | +-------------------------------------------------------------------+ |AVICOLI | +-------------------------------------------------------------------+ |API | +-------------------------------------------------------------------+ |EQUINI | +-------------------------------------------------------------------+ |CUNICOLI | +-------------------------------------------------------------------+

C. POLIZZE RICAVO
C.1 - PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI
+-------------------------------------------------------------------+ |FRUMENTO TENERO GENERICO | +-------------------------------------------------------------------+ |FRUMENTO DURO GENERICO | +-------------------------------------------------------------------+

C.2.1 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

C.2.1 - 1.1 Avversita' catastrofali
+-------------------------------------------------------------------+ |ALLUVIONE | +-------------------------------------------------------------------+ |SICCITA' | +-------------------------------------------------------------------+ |GELO E BRINA | +-------------------------------------------------------------------+

C.2.1 - 1.2 Avversita' di frequenza
+-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI NEVE | +-------------------------------------------------------------------+ |ECCESSO DI PIOGGIA | +-------------------------------------------------------------------+ |GRANDINE | +-------------------------------------------------------------------+ |VENTI FORTI | +-------------------------------------------------------------------+

C.2.1 - 1.3 Avversita' accessorie
+-------------------------------------------------------------------+ |COLPO DI SOLE E VENTO CALDO | +-------------------------------------------------------------------+ |SBALZI TERMICI | +-------------------------------------------------------------------+

C.2.1 - 1.4 Prezzo a garanzia del ricavo
+-------------------------------------------------------------------+ |RIDUZIONE DI PREZZO | +-------------------------------------------------------------------+

C.2.2 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI
Polizze che coprono l'insieme dei rischi elencati al punto C.2.1.

2. PREZZI UNITARI MASSIMI DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (ANNUALITA' 2017)
Si fa riferimento ai seguenti decreti ministeriali di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2017:
- DM n. 31908 del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 17 febbraio 2017
(Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni
agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle
carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione nell'anno 2017); - DM n. 10789 del 28 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 111 del 15 maggio 2017 (Individuazione
dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili
per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato
e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017.
Integrazione decreto 29 dicembre 2016); - DM n. 32149 del 13 dicembre 2017 (Individuazione dei prezzi di
mercato del periodo da luglio 2017 a settembre 2017 dei prodotti
con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la
determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture
assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno
2017).

 
Allegato 4a

Modello Domanda di aiuto Strutture aziendali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
Documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle
Compagnie assicurative

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo e' tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
Assegno: tale modalita' puo' essere accettata, purche' l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale e' stato effettuato il pagamento.
Carta di credito e/o bancomat: tale modalita', puo' essere accettata, purche' il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale e' stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale
Vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale.

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri;
«Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
«Avversita' atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale;
«Calamita' naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
«Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche' i costi di distruzione delle carcasse di animali morti;
«Soccida»: contratto di compartecipazione in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;
«Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004, che stabilisce l'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PAAN sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel PAAN possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
«Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni «nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;
«Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversita' ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, lettera a) del PAAN 2017, e la riduzione del prezzo di mercato;
«PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
«Riduzione di resa»: e' la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, nei termini previsti dal PAI ai sensi del decreto ministeriale n. 162/2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque armi precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore;
«Riduzione di prezzo»: e' la differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;
«Resa effettiva»: si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
«Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento del contributo;
«Data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'OP AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;
«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.
 
Allegato 4b

Modello Domanda di aiuto Smaltimento carcasse

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se e' proprietario o conduttore dell'allevamento. Dalla campagna assicurativa 2017 secondo le diposizioni della circolare del MIPAAF n. 31251 del 21 dicembre 2016, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti, e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e a copertura dei ricavi sulle coltivazioni di frumento tenero generico e frumento duro generico sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;
b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Allegato 4c

Modello Domanda di aiuto Polizze ricavo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza o, nel caso di polizze collettive, di un certificato di polizza di assicurazione agevolata a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualita' 2017, quelli relativi alla stipula di polizze ricavo.
2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze ricavo la polizza o il certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR;
b) nella polizza o certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati:
i) intestazione della compagnia assicurativa;
ii) codice identificativo della compagnia assicurativa;
iii) intestazione dell'assicurato;
iv) CUAA;
v) campagna assicurativa di riferimento;
vi) tipologia di polizza;
vii) numero della polizza o del certificato di polizza;
viii) prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
ix) varieta' con eventuale Id da decreto prezzi;
x) avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo);
xi) garanzie assicurate;
xii) valore assicurato;
xiii) quantita' assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati);
xiv) tariffa applicata;
xv) importo del premio;
xvi) soglia di danno e/o la franchigia;
xvii) data di entrata in copertura;
xviii) data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il consorzio e la compagnia assicurativa);
xix) nome del consorzio contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);
c) la copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare;
d) nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale, ovvero, deve essere riscontrabile in altri documenti ufficiali previsti; per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale;
e) per le polizze ricavo, le polizze o i certificati di polizza riferiti alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico devono essere sottoscritti a partire dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017 in conformita' alle disposizioni del PAAN 2017;
f) per le strutture e per lo smaltimento delle carcasse animali la stipula e l'entrata in copertura della polizza non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;
g) in conformita' al PAAN della campagna assicurativa di riferimento, le polizze o i certificati di polizza per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi a strutture ed allevamenti zootecnici elencati nel piano e per le polizze ricavo, alle colture di frumento duro generico e tenero generico. Inoltre devono coprire esclusivamente i rischi elencati rispettivamente per ciascuna campagna assicurativa negli allegati n. 1 (Campagna assicurativa 2015), n. 2 (Campagna assicurativa 2016) e n. 3 (Campagna assicurativa 2017) al presente decreto;
h) le polizze ricavo, riferite alle colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, devono coprire l'insieme dei rischi previsti dall'allegato n. 3, punto C.2.1 al presente decreto e devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento;
i) per ciascuna campagna assicurativa di riferimento, le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate negli allegati di cui alla lettera g) ed eventualmente l'avversita' piogge alluvionali;
j) i costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, riportate nel PAAN per la campagna di riferimento, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;
k) le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'art. 1895 del codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze ricavo, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive. Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive e' ammesso l'abbinamento ad un solo PAI;
l) per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione le polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso e' a carico dei fondi Feasr;
m) relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita' nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture;
n) le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.
 
Art. 5

Impegni e altri obblighi

1. Il prezzo unitario assicurato per il frumento tenero generico e del frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali, i costi assicurati di smaltimento delle carcasse animali non possono superare i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativi alle campagna assicurativa di riferimento e indicati negli allegati n. 1 (Campagna assicurativa 2015), n. 2 (Campagna assicurativa 2016) e n. 3 (Campagna assicurativa 2017) al presente decreto.
2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.
3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte del consorzio di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del contributo direttamente al consorzio interessato.
4. I consorzi che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.
5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.
6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui all'allegato n. 4 al presente decreto.
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze o certificati di polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualita' 2017, relativi a polizze ricavo.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.
 
Art. 7

Attivita' propedeutiche alla presentazione
della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario che il richiedente abbia:
a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2 a ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4, decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015) e alla verifica della validita' del documento di identita'. In particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attivita' al momento della presentazione della domanda, dovra' provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2018;
b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce;
c) per le sole produzioni zootecniche, presentato il PAI relativo alla campagna di riferimento, in conformita' a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA coordinamento prot. n. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni operative OP AGEA.
 
Art. 8

Modalita' di presentazione della domanda di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L'organismo pagatore AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di aiuto.
2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato n. 4, puo' essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.
Per il punto b), oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.
3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo.
4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro centoventi giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
5. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) il PAI, solo per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze ricavo;
b) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;
c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 7. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;
d) copia del documento di identita' in corso di validita'.
6. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
7. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita' on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera c).
8. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 7 e' fissato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
9. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le finalita' di cui all'art. 14 del presente decreto.
10. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.
11. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento ammessa, e' riportata nell'allegato n. 5 al presente decreto. Il pagamento in contanti non e' consentito.
12. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
 
Art. 9

Istruttoria delle domande

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.
2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di aiuto.
3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza o del certificato di polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di aiuto.
4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza o del certificato di polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, indicati, per ciascuna campagna, negli allegati n. 1, 2 e 3 al presente decreto.
5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel PAAN della campagna di riferimento.
6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.
7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.
8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione e' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.
9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.
11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del MIPAAF e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantita' e prezzo), la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalita' indicate all'art. 10.
12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara' pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.
13. Per le colture di frumento duro generico e frumento tenero generico a fronte delle quali, oltre ai PAI delle polizze ricavo, sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i piani assicurativi individuali predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/comune.
 
Art. 10

Istanza di riesame

1. Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalita' per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del MIPAAF dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente puo' manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nel precedente art. 8.
2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa.
 
Art. 11

Approvazione delle domande
ed erogazione del contributo

1. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione del contributo, sono comunicati formalmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'organismo pagatore AGEA. Il Ministero con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante.
2. L'atto di approvazione e' pubblicato sul sito internet del MIPAAF e reso disponibile in ambito SIAN.
3. L'organismo pagatore provvede all'erogazione del contributo ai beneficiari ammessi di cui all'elenco approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di aiuto.
 
Art. 12

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione
degli errori palesi delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede.
5. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.
7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.
 
Art. 13

Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate».
2. L'aiuto puo' essere concesso ed erogato al cessionario, in relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima del pagamento del premio assicurativo e qualora:
a) il cessionario provveda ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale;
b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto;
c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;
d) il cessionario abbia pagato il premio.
La verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente.
L'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.
3. L'aiuto puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta successivamente al pagamento del premio e qualora:
a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del premio e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.
4. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di successione «mortis causa», l'aiuto e' erogato all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compresa se del caso la lettera d). I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 e' svolta con riferimento al de cuius. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.
Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di aiuto, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.
5. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
6. Le modalita' attuative per la gestione del Fascicolo aziendale sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.
 
Art. 14

Modalita' di gestione
della comunicazione con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - pec: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - pec: protocollo@pec.agea.gov.it
2. Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita' competenti per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno attraverso posta elettronica certificata.
3. In caso di mancato recapito della comunicazione via pec, sara' pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.
 
Art. 15

Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9 del presente decreto e' pari:
a) al 50% per le polizze o i certificati di polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
b) al 65% per le polizze o i certificati di polizza ricavo sul frumento tenero generico e frumento duro generico.
 
Art. 16

Dotazione finanziaria

1. Per l'attuazione del presente decreto e' assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari ad € 16.974.237,77.
2. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualita' successive.
3. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla base delle disponibilita' di bilancio nazionale.
 
Art. 17

Norme di rinvio

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del MIPAAF i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.
2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.
3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto e' ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 modificato con legge n. 69/2009.
4. In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.
 
Art. 18

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del regolamento (UE) n. 679/2016.
2. Titolare del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal MIPAAF al trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA e' in via Palestro n. 81 - 00187 Roma.
Il sito web istituzionale dell'Agenzia e' il seguente: www.agea.gov.it
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del MIPAAF.

Roma, 30 maggio 2018

Il direttore generale: Gatto

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. 1-583
 
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