Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 novembre 2017
Modalita' per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e, in particolare, l'art. 76, comma 1, il quale prevede, a sostegno delle attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali;
Richiamato il comma 2 del medesimo art. 76, il quale prevede che per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguite il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore, che recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle organizzazioni di volontariato, ai sensi del citato art. 76, comma 2, non costituiscono oggetto di disciplina da parte del presente decreto, in quanto trattasi di oneri non a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il comma 4 dell'art. 76 secondo il quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 puo' costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo di acquisto del bene.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico nazionale del Terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato, per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali;
b) le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.
 
Art. 3

Acquisti ammissibili al contributo

1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'art. 2, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:
a) autoambulanze e rispettivi allestimenti;
b) autoveicoli per attivita' sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti;
c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni utilizzati per l'organizzazione e il funzionamento dei soggetti di cui all'art. 2.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse da quelle indicate all'art. 1, comma 1.
5. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. La vendita o la cessione e' preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria non puo' chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica. L'organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di leasing puo' richiedere il contributo ai sensi del presente decreto per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo.
7. Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai beni di cui alla lettera d), del comma 1.
 
Art. 4

Suddivisione delle risorse disponibili

1. Con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adattarsi ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e' stabilita annualmente la quota delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' suddivise:
a) nella misura del 65 per cento per l'acquisto di autoambulanze e di autoveicoli per attivita' sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, e rispettivi allestimenti;
b) nella misura del 30 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
 
Art. 5

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo e' trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, secondo le modalita' stabilite dal Ministero stesso.
2. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la presentazione della domanda di concessione del contributo avviene per il tramite delle reti medesime.
3. Alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono allegati i seguenti atti:
a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente;
b) copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del contributo. In caso di acquisizione dei beni tramite leasing o finanziamento copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, del contratto, con le fatture dei canoni pagati nell'anno di riferimento e le relative quietanze;
c) per le sole fondazioni, copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonche' copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e oneri in favore della struttura sanitaria pubblica. In alternativa potra' essere prodotta copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;
d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o acquisito, nella quale si attesti che per lo stesso bene sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del decreto;
e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017. Tale dichiarazione non e' richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
4. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, un'unica richiesta per l'importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile, distinto per le tipologie di acquisto di cui all'art. 3, comma 1.
 
Art. 6

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'art. 5 sono presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di invio della domanda.
3. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette la richiesta di cui all'art. 5, comma 4, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.
 
Art. 7

Esito delle domande

1. Con decreto direttoriale da emanare entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma 1, sono individuati gli enti beneficiari del contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
 
Art. 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del decreto direttoriale di cui all'art. 7.
2. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 avviene per il tramite delle reti medesime.
3. I contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente alle predette province che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei beneficiari.
 
Art. 9

Controlli

1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita i controlli anche a campione sulle domande prodotte nonche' sul corretto utilizzo dei beni per i quali e' stato concesso il contributo.
2. I controlli possono essere attuati anche dalle reti associative ai sensi dell'art. 93, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativamente alle domande di concessione presentate dalle organizzazioni di volontariato presso le reti medesime.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' effettuare verifiche sull'attivita' svolta dalle reti associative, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
 
Art. 10

Revoca del contributo

1. Il contributo e' revocato qualora l'organizzazione beneficiaria non rispetti le prescrizioni del presente decreto ovvero risulti che la documentazione o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente decreto ai fini della concessione del contributo.
 
Art. 11

Norma transitoria

1. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'art. 2, comma 1, nelle more dell'operativita' del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dei soggetti beneficiari e delle reti associative, attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ai sensi dell'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2017

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 2320
 
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