Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2018 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 21 giugno 2018
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2017 (art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 12/SEZAUT/2018/INPR).


LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 21 giugno 2018;
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la nota n. 1233 del 1° giugno 2018, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;
Udito il relatore consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera:
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2017 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 21 giugno 2018.

Il presidente: Buscema Il relatore: Grasselli Depositata in segreteria il 25 giugno 2018. Il dirigente: Prozzo
 
Allegato
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 (ART. 1,
COMMA 170, LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 E ART. 1, COMMA 3,
DECRETO-LEGGE N. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N.
213).

1. Un rilevante momento delle attivita' delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e' costituito dalle verifiche effettuate sugli enti dei servizi sanitari regionali attraverso le relazioni-questionario redatte dai collegi sindacali di detti enti, sulla base di linee guida predisposte dalla sezione delle autonomie.
Con le presenti linee guida, relative al bilancio d'esercizio 2017, si opera l'annuale revisione dei precedenti documenti adottati per la relazione sopra richiamata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Si tratta di un collaudato modello di controllo, basato sulla sinergica collaborazione tra la Corte dei conti e gli Organi di controllo interno. Lo strumento del questionario consente alle sezioni regionali e agli organi di revisione di disporre di un percorso di verifica uniforme, che pone in rilievo aspetti particolarmente significativi della gestione degli enti sanitari, caratterizzata da elevata complessita' e di grande incidenza sulla finanza pubblica. Resta impregiudicata, ovviamente, la possibilita' di ulteriori approfondimenti istruttori ove ritenuto necessario per il compiuto esercizio della funzione di controllo.
2. Nel rinviare a quanto gia' ripetutamente illustrato nelle precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si ispirano le linee guida (vd., in particolare, le linee guida approvate con del. Sez. Aut. n. 18/2010), si rammenta che il citato decreto-legge n. 174/2012 ha anche attribuito maggior incisivita' a questa modalita' di verifica, con la previsione dell'eventualita' di un blocco dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti locali e sanitari (art. 1, comma 7, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria). Sul punto e' stato chiarito che «Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile ne' in via analogica, ne' in via estensiva), e cioe' mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria, resta operante il criterio del "controllo collaborativo" sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale» (del. n. 15/SEZAUT/2012/INPR).
3. Le presenti linee guida, come per il passato, assumono la forma di relazione-questionario e si pongono, sostanzialmente, nel segno della continuita' con i criteri seguiti nelle precedenti edizioni.
Gli aggiornamenti per il bilancio 2017 hanno, come di consueto, recepito le novita' introdotte dal legislatore; peraltro, un'attenzione particolare e' stata quest'anno prestata al riordino del questionario nel suo complesso, cio' al fine di seguire un iter logico che risulti piu' congruente rispetto alle finalita' di controllo esercitate dalle sezioni regionali della Corte dei conti.
Continua, inoltre, l'impegno, gia' avviato negli anni precedenti, di ridurre gli oneri informativi a carico delle Amministrazioni e degli organi interni di controllo. Per quanto possibile, infatti, nella revisione dei quesiti si e' avuto cura di evitare di chiedere notizie gia' contenute in specifiche banche dati pubbliche: in quest'ottica, in particolare, si segnala che sono stati soppressi i quadri relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale in quanto le stesse informazioni sono attualmente reperibili in OpenBDAP (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Sanita/Pagine/def ault.aspx).
Con riferimento alle eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, resta il prospetto gia' in passato semplificato, in quanto, a seguito delle intese intercorse tra Corte dei conti e MEF - Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi partecipati sono acquisiti dalla Banca dati gestita dal predetto Dipartimento, adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.
Peraltro, coerentemente a quanto gia' rappresentato nella del. n. 10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome - esercizio 2017) si sottolinea come la correttezza e la tempestivita' dei flussi informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, abbiano un rilievo non meramente statistico. Tali banche dati, infatti, per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse, sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.
In questa prospettiva, occorre ulteriormente valorizzare il ruolo e l'attivita' svolta dagli Organi di revisione contabile anche chiedendo loro di verificare la coerenza dei dati presenti in OpenBDAP con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, nonche' che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla competente struttura dell'ente la necessita' di inserire le informazioni mancanti o errate.
Inoltre, al fine di fornire alla sezioni regionali un quadro informativo completo e ridurre l'eventualita' di ulteriori richieste istruttorie, si chiede ai Collegi sindacali di allegare alla e-mail di trasmissione del questionario anche la Nota integrativa, la Relazione sulla gestione e il Parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.
4. Il questionario e' articolato come indicato di seguito:
istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;
indice;
dati generali identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e tipologia di ente);
la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle sezioni regionali;
la parte seconda contiene domande e prospetti riguardanti la situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative del bilancio, con approfondimenti su temi particolari.
Tra le componenti negative, i quesiti riguardano specificatamente: A) Acquisti di beni e servizi; B) Acquisti di prestazioni da operatori privati; C) Assistenza farmaceutica; D) Personale; E) Sistemi di controllo dei costi.
Ai compilatori del questionario si chiede, inoltre, di verificare la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del modello C.E., quinta comunicazione tramite NSIS al Ministero della salute e del modello allegato alla nota integrativa;
la parte terza contiene domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari.
Relativamente allo stato patrimoniale, distinto in attivo e passivo, i quesiti riguardano: A) Immobilizzazioni; B) Rimanenze; C) Crediti; D) Utile o perdita; E) Fondi rischi ed oneri; F) Debiti.
Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa e del modello inviato al NSIS. Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (Parte Terza - Stato Patrimoniale Attivo - Immobilizzazioni, pag. 17, punto 10), si chiede l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro;
chiudono le attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione - questionario sia stata redatta dal Collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 118/2011);
in calce al documento sono previsti fogli di lavoro per eventuali annotazioni, ove i compilatori ritengano necessarie ulteriori precisazioni, non riportabili nello schema cosi' come predisposto.
5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, restano quelli gia' individuati con riferimento ai bilanci d'esercizio a partire dal 2012 e cioe':
Azienda sanitaria locale;
Azienda ospedaliera;
Policlinici universitari;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;
Gestioni sanitarie accentrate;
Ospedali classificati, se ritenuti dalle sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.
6. Le sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.
Resta comunque facolta' delle sezioni regionali effettuare tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari.
7. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile:
a) utilizzare esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);
b) nominare il file secondo il seguente criterio: 17_regione_nome azienda (esempio: 17_Veneto_azienda ospedaliera Padova);
c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all'indirizzo della sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;
d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, e' necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le sezioni regionali verificheranno l'esecuzione dell'adempimento.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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