Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 luglio 2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna. (Ordinanza n. 533).



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli' - Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati diffusi fenomeni di dissesto dei versanti, dissesti idraulici ed esondazioni dei corsi d'acqua, provocando conseguentemente notevoli danni ad edifici pubblici e privati, alla viabilita' ed alle infrastrutture pubbliche;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 28 maggio 2018;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Nomina Commissario
e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.
 
Art. 2
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018, nel limite massimo di euro 9.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al piano di cui all' art. 1, comma 3.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.
 
Art. 3
Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230 e 231;
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 
Art. 4
Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 152.500,00, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 2.
 
Art. 5

Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1. Il Commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonche', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7, e 8, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.
 
Art. 6
Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:
a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
 
Art. 7
Patrimonio privato

1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 8
Attivita' economiche
e produttive

1. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 9
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
 
Art. 10
Oneri per prestazioni
di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo 2 febbraio 2018 al 2 marzo 2018. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.
2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 3 marzo 2018 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo 2 febbraio 2018 al 2 marzo 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 3 marzo 2018 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie nel limite massimo di euro 210.000,00, oltre che definite, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
 
Art. 11

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile
per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalita' e la
manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature.

1. Al fine di garantire il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato e' autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il reintegro dei materiali e per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalita' e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonche', qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 2, nei limiti di euro 50.000,00.
 
Art. 12

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna entro il limite massimo di euro 37.500,00. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2.
 
Art. 13
Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

----------
Avvertenza:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone