Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2018, n. 92
Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante: «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»
Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»;
Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»;
Visto l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento ordinario, recante: «Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, recante: «Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. (Repertorio atti n. 21/CSR);
Visti i decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca del 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, e del 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n. 11, resi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all'articolo 8, comma 4, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario, recante: «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166, recante: «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».
Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) del 3 marzo 2010 dal tema «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'istruzione del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l'istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori» in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20 novembre 2012;
Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l'«Alleanza europea per l'apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 luglio 2013;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal tema «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilita' e la competitivita'»;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2017;
Considerata la richiesta di acquisizione del prescritto concerto inviata al Ministero dell'economia e delle finanze in data 8 gennaio 2018 e preso atto del perfezionamento del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 18 gennaio 2018;
Considerata la necessita' di non accogliere la richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di «rinvio dell'attuazione del provvedimento», atteso che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 prevede che i percorsi di istruzione professionale devono essere ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019 e che l'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto, dispone la disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 per le classi prime per l'anno scolastico 2018/2019;
Considerata l'opportunita' di non accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativa all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento, secondo cui le istituzioni scolastiche dovrebbero declinare autonomamente gli indirizzi nazionali in percorsi formativi richiesti dal territorio in ragione del fatto che l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 stabilisce che la declinazione, da parte delle istituzioni scolastiche, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio deve essere coerente con le priorita' indicate nella programmazione regionale, fermo restando che gli strumenti per l'attuazione dell'autonomia rappresentati dagli spazi di flessibilita' sono previsti dal medesimo decreto legislativo e confermati dal presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018;
Considerata l'opportunita' di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato relativa all'integrazione del presente regolamento «con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della manutenzione della normativa stessa e dell'aggiornamento degli obiettivi da essa perseguiti», atteso che l'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 gia' prevede il monitoraggio, la valutazione di sistema e l'aggiornamento dei percorsi attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo nazionale, nonche' l'aggiornamento quinquennale dei profili di uscita e dei relativi risultati di apprendimento all'esito del monitoraggio;
Vista la nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1270, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 determina, in relazione ai percorsi di istruzione professionale:
a) i risultati di apprendimento dell'area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze, nell'ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio, come definiti nell'Allegato 1, parte integrante del presente regolamento;
b) i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze, come definiti nell'Allegato 2, parte integrante del presente regolamento. Per ciascun profilo di indirizzo, nell'Allegato 2, sono contenuti il riferimento alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO, adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni, nonche' la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;
c) l'articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all'Allegato B) del decreto legislativo n. 61 del 2017, come definiti nell'Allegato 3, parte integrante del presente regolamento;
d) la correlazione di ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale con le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), come definita nell'Allegato 4, parte integrante del presente regolamento, anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017.
2. Il passaggio al nuovo ordinamento e' supportato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, dalle indicazioni e dagli orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, Supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).
- Si riporta l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117
della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13
luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario:
«Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi
dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i
profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma
1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in
termini di competenze, abilita' e conoscenze. Con il
medesimo decreto e' indicato il riferimento degli indirizzi
di studio alle attivita' economiche referenziate ai codici
ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le
rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed
esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate
divisioni. Il decreto contiene altresi' le indicazioni per
il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo
art. 11, e le indicazioni per la correlazione tra le
qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito
dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli
indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione
professionale anche al fine di facilitare il sistema dei
passaggi di cui all'art. 8.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale. 17 marzo 1997, n. 63, Supplemento ordinario:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti (76).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri (79):
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 21
marzo 2000, n. 67.
- Si riporta l'art. 4 della legge del 28 marzo 2003, n.
53, recante «Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 2
aprile 2003, n. 77:
«Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare
i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalita' di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica
e formativa in collaborazione con le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e
formazione professionale di corsi integrati che prevedano
piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalita' del
personale docente.».
- Si riporta l'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, Supplemento ordinario:
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
n. 170.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 19 maggio 1994, n. 115, S.O
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n.257, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21,
recante «Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1,
lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22,
recante «Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.
2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario.
- Si riporta l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2007, n.
26:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia). - 1. Fanno parte
del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo
n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono
soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.».
- Si riporta l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 25 giugno 2008, n. 147, Supplemento ordinario:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti
(Omissis).».
- Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 settembre 2008, n. 204.
- Si riporta l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, Supplemento
ordinario:
«Art. 52 (Misure di semplificazione e promozione
dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti
tecnici superiori - ITS). - 1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee
guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello
sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello
territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli
istituti professionali e di quelli di istruzione e
formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli
tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in
apprendistato, ai sensi dell'art. 3 del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per
il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee
guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli
istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in
modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e
facilitare l'integrazione delle risorse disponibili; (142)
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di
sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di
indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di
diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e
strutturali.
2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi
previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca
e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di
cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sulla base degli
indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti
dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per
il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2010, n. 137, Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, concernente «Regolamento recante norme
in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai
sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2007, n. 202.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'11
novembre 2011, recante «Recepimento dell'Accordo tra il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni
il 27 luglio 2011» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 23
aprile 2012, recante «Recepimento dell'Accordo sancito
nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio
2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle
figure professionali di riferimento nazionale, approvato
con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio
2011» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2012, n. 177.
- I decreti interministeriali del Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca del 24 aprile 2012 e
del 13 novembre 2014, resi di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione
dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti
professionali di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87» sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio
2012, n. 170 e nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n.
11.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, universita'
e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, del 12 marzo 2015, recante «Linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia
organizzativa e didattica dei Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione
di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 luglio 2015, n. 166:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. A integrazione delle
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) «Classificazione dei settori
economico-professionali»: sistema di classificazione che, a
partire dai codici di classificazione statistica ISTAT
relativi alle attivita' economiche (ATECO) e alle
professioni (Classificazione delle professioni), consente
di aggregare in settori l'insieme delle attivita' e delle
professionalita' operanti sul mercato del lavoro (Allegato
1). I settori economico-professionali sono articolati
secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione
di: comparti, processi di lavoro, aree di attivita',
attivita' di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta l'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante «Revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario:
«Art. 11 (Passaggio al nuovo ordinamento). - 1. I
percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai
sensi del presente decreto a partire dalle classi prime
funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo
quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui
all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno
scolastico 2018/2019.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento e' supportato
dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'art. 3,
comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a:
sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per
la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e
per l'attivazione dei percorsi di cui all'art. 4;
predisposizione di misure nazionali di sistema per
l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti
professionali, nonche' per l'informazione dei giovani e
delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi
indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta l'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante «Revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario:
«Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali). 1. Il
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi
esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi
dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi
dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi
dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole
classi quinte.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3, comma 5, del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61:
«Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis).
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di
studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti
dal territorio coerenti con le priorita' indicate dalle
Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli
spazi di flessibilita' di cui al successivo art. 6, comma
1, lettera b). Tale declinazione puo' riferirsi solo alle
attivita' economiche previste nella sezione e nella
divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito
all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La
declinazione e' altresi' riferita alla nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (NUP) adottate
dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilita' avviene nei
limiti delle dotazioni organiche assegnate senza
determinare esuberi di personale.».
- Si riporta l'art. 10 del citato decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 61:
«Art. 10 (Monitoraggio, valutazione di sistema e
aggiornamento dei percorsi). - 1. I percorsi di istruzione
professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da
parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui
fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e
gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche
dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto nazionale
per l'analisi delle politiche pubbliche e dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro, senza oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate svolgono la loro attivita' di monitoraggio e
valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. I profili di uscita e i relativi risultati di
apprendimento dell'istruzione professionale sono
aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli
esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in
relazione a nuove attivita' economiche e, piu' in generale,
all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti
del mercato del lavoro e delle professioni.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 61 del 2017:
«Art. 11 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis).
3. Il passaggio al nuovo ordinamento e' supportato
dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'art. 3,
comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a:
sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per
la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e
per l'attivazione dei percorsi di cui all'art. 4;
predisposizione di misure nazionali di sistema per
l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti
professionali, nonche' per l'informazione dei giovani e
delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi
indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
 
Allegato 1

Il profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attivita' e gli insegnamenti di area generale
PREMESSA
Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 e' basato su un ripensamento complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il sostanziale indebolimento del settore negli ultimi anni sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale o mancata innovazione nella metodologia di approccio al processo di insegnamento/apprendimento.
In questa ottica, l'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le attivita' ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attivita' ed insegnamenti di area generale, impone un ripensamento della declinazione in abilita' e conoscenze delle competenze gia' inserite nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017.
Tale declinazione deve altresi' tener conto che alcune competenze di uscita possono essere declinate in abilita' e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da considerate assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso l'interazione tra tutte le attivita' didattico/formative e non puo' essere declinabile all'interno di un singolo asse culturale.
Per questa ragione, la declinazione contenuta nel presente allegato non e' stata sviluppata per tutte le competenze contenute nel PECUP, nella consapevolezza che per alcune di esse (es. individuare problemi, collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita sociale, acquisire strumenti per la ricerca attiva) dovranno essere condivise strategie, metodi e strumenti caratterizzanti i percorsi di istruzione professionale, che, nel medio e lungo periodo, potranno "fare la differenza" per garantire o quanto meno sostenere il successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti.
Non si puo' fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il D.Lgs 61/2017 faccia riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo induttivo e ad un'organizzazione per unita' di apprendimento, ma sottolinei come la didattica laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, la costruzione del progetto formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono proprio questi elementi che devono contribuire al raggiungimento delle competenze trasversali.
Tenuto conto di tutto cio', la scelta metodologica che ha ispirato l'elaborazione del presente documento non e' stata quella di prevedere obiettivi di apprendimento in termini di competenze distinti per ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del PECUP dei percorsi di istruzione professionale e declinarle facendo riferimento agli assi culturali di cui alla Legge 296/2006. Tale impostazione implica che per non tutte le competenze e' prevista una declinazione riguardante tutti e quattro gli assi, anche al fine di evitare collegamenti forzati e strumentali che poco senso avrebbero in un percorso di istruzione professionale.
E' chiaro, altresi', che il presente documento va letto in stretta correlazione con quello concernente le competenze di uscita e la declinazione in abilita' e conoscenze delle discipline di indirizzo, di cui all'allegato 2.
Si chiarisce, inoltre, che la declinazione si riferisce al profilo di uscita dell'intero quinquennio, anche se alcune delle attivita' e degli insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano al primo biennio; e' stato necessario cercare un delicato equilibrio tra la necessita' di prevedere abilita' e conoscenze riferite ad un percorso quinquennale, che deve avere una propria identita' ed una caratterizzazione diversa ma non inferiore a quella degli altri "pezzi" del secondo ciclo, e la convinzione che tale declinazione non deve riferirsi ad obiettivi nella pratica irraggiungibili o comunque lontani dalla reale pratica didattica.
In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno percio' ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella convinzione che la selezione dei contenuti, soprattutto per le attivita' e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata soprattutto alla autonoma progettualita' delle scuole. Si e' preferito, altresi', non collegare le diverse abilita' e conoscenze alle singole discipline, proprio in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del modello didattico in esso previsto.

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +========================+======================+===================+ |Scientifico- tecnologico|Saper cogliere il |Le basi | | |ruolo della scienza e |fondamentali | | |della tecnologia nella|relative alla | | |societa' attuale e |composizione della | | |dell'importanza del |materia e alle sue | | |loro impatto sulla |trasformazioni | | |vita sociale e dei | | | |singoli, avendo come |Le caratteristiche | | |base imprescindibile |basilari relative | | |delle conoscenze di |alla struttura | | |base nell'area |degli esseri | | |scientifica di |viventi e alla loro| | |settore. |interazione con | | | |l'ambiente | | | | | | | |Gli aspetti | | | |fondamentali | | | |relativi al clima, | | | |all'ambiente | | | |naturale e i | | | |principali effetti | | | |dell'interazione | | | |con le attivita' | | | |umane | | | | | | | |L'ambiente con | | | |particolare | | | |riferimento agli | | | |aspetti | | | |fondamentali | | | |relativi al clima e| | | |ai principali | | | |effetti della sua | | | |interazione con le | | | |attivita' umane | +------------------------+----------------------+-------------------+ |Storico-sociale |Riconoscere le origini|Il quadro storico | | |storiche delle |nel quale e' nata | | |principali istituzioni|la Costituzione. | | |politiche, economiche | | | |e religiose nel mondo |I Principi | | |attuale e le loro |fondamentali e la | | |interconnessioni |Parte I della | | | |Costituzione. | | |Comprendere i Principi| | | |Fondamentali della |I principi basilari| | |Costituzione e i suoi |dell'ordinamento | | |valori di riferimento.|giuridico, con | | | |attenzione al | | |Comprendere che i |lessico di | | |diritti e i doveri in |riferimento e ai | | |essa esplicitati |contenuti | | |rappresentano valori | | | |immodificabili entro i| | | |quali porre il proprio|La parte II della | | |agire. |Costituzione: i | | | |principi | | |Adottare comportamenti|dell'organizzazione| | |responsabili, sia in |dello Stato ed il | | |riferimento alla sfera|ruolo del cittadino| | |privata che quella |nell'esercizio | | |sociale e lavorativa, |consapevole delle | | |nei confini delle |sue prerogative. | | |norme, ed essere in | | | |grado di valutare i |Lo Stato italiano | | |fatti alla luce dei |nell'Unione Europea| | |principi giuridici. |e nelle istituzioni| | | |internazionali | | |Essere in grado di | | | |partecipare | | | |costruttivamente alla | | | |vita sociale e | | | |lavorativa del proprio| | | |paese ed essere in | | | |grado di costruire un | | | |proprio progetto di | | | |vita. | | | | | | | |Interpretare i fatti e| | | |gli accadimenti | | | |attraverso una lettura| | | |critica delle | | | |principali fonti di | | | |informazione | | +------------------------+----------------------+-------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
==================================================================== | ASSI | | | | CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +============+===========================+=========================+ |Asse dei |Ascoltare, applicando |Il sistema e le strutture| |linguaggi |tecniche di supporto alla |fondamentali della lingua| | |comprensione, testi |italiana ai diversi | | |prodotti da una pluralita' |livelli: fonologia, | | |di canali comunicativi, |ortografia, morfologia, | | |cogliendone i diversi punti|sintassi del verbo e | | |di vista e le diverse |della frase semplice, | | |argomentazioni e |frase complessa, lessico.| | |riconoscendone la tipologia| | | |testuale, la fonte, lo |Repertori dei termini | | |scopo, l'argomento, le |tecnici e scientifici in | | |informazioni. |differenti lingue | | | | | | |Cogliere in una |Strumenti e codici della | | |conversazione o in una |comunicazione e loro | | |discussione i diversi punti|connessioni in contesti | | |di vista e le diverse |formali, organizzativi e | | |argomentazioni per poter |professionali. | | |intervenire con pertinenza | | | |e coerenza. | | | | |Strutture essenziali dei | | |Esporre dati, eventi, |testi funzionali: | | |trame, dando al proprio |descrittivi, espositivi, | | |discorso un ordine e uno |, espressivi, valutativo-| | |scopo, selezionando le |inter- pretativi, | | |informazioni significative,|argomentativi, | | |servendosene in modo |regolativi. | | |critico, utilizzando un | | | |registro adeguato |Tecniche compositive per | | |all'argomento e alla |diverse tipologie di | | |situazione. |produzione scritta anche | | | |professionale | | |Argomentare una propria | | | |idea e la propria tesi su |Strumenti per l'analisi e| | |una tematica specifica, con|l'inter- pretazione di | | |dati pertinenti e |testi letterari, per | | |motivazioni valide, usando |l'appro- fondimento di | | |un lessico appropriato |tematiche coerenti con | | |all'argomento e alla |l'indirizzo di studio; | | |situazione. |strumenti e metodi di | | | |documen- tazione per l' | | |Confrontare documenti di |informazione tecnica. | | |vario tipo in formato | | | |cartaceo ed elettronico, | | | |continui e non continui | | | |(grafici, tabelle, mappe | | | |concettuali) e misti, | | | |inerenti anche uno stesso | | | |argomento, selezionando le | | | |informazioni ritenute piu' | | | |significative ed | | | |affidabili. | | | | | | | |Selezionare e ricavare | | | |informazioni, con uso | | | |attento delle fonti | | | |(manuale, enciclopedia, | | | |saggio, sito web, portale) | | | |per documentarsi su un | | | |argomento specifico. | | | | | | | |Interpretare testi della | | | |tradizione letteraria, di | | | |vario tipo e forma, | | | |individuando la struttura | | | |tematica e le carat- | | | |teristiche del genere. | | | | | | | |Operare collegamenti e | | | |confronti tematici tra | | | |testi di epoche e di autori| | | |diversi afferenti alle | | | |lingue e letterature | | | |oggetto di studio. | | | | | | | |Scrivere testi di tipo | | | |diverso (narrativo, | | | |descrittivo, espositivo, | | | |regolativo, argomentativo) | | | |anche in formato digitale, | | | |corretti sul piano | | | |morfosin- tattico e | | | |ortografico, con scelte | | | |lessicali appropriate, | | | |coerenti e coesi, adeguati | | | |allo scopo e al | | | |destinatario, curati nell' | | | |impaginazione, con lo | | | |sviluppo chiaro di un'idea | | | |di fondo e con | | | |riferimenti/citazioni | | | |funzionali al discorso | | | | | | | |Scrivere testi di forma | | | |diversa, ad es. istruzioni | | | |per l'uso, lettere private | | | |e pubbliche (lettera | | | |formale, CV europeo, | | | |webportfolio), diari | | | |personali e di bordo, | | | |articoli (di cronaca, | | | |recensioni, commenti, | | | |argomentazioni) sulla | | | |base di modelli, | | | |adeguandoli a situazione, | | | |argomento, scopo, | | | |destinatario, e | | | |selezionando il registro | | | |piu' adeguato. | | | | | | | |Realizzare forme diverse di| | | |riscrittura intertestuale: | | | |sintesi, parafrasi | | | |esplicativa e inter- | | | |pretativa di testi letti in| | | |vista di scopi specifici; | | | |realizzare forme di | | | |riscritture inter | | | |semiotiche: dal testo | | | |iconicografico al testo | | | |verbale, dal testo verbale | | | |alle sue diverse riformu- | | | |lazioni sotto forma di | | | |grafici, tabelle, schemi. | | | | | | | |Argomentare un'interpre- | | | |tazione e un commento di | | | |testi letterari e non | | | |letterari di vario genere, | | | |esplicitando in forma | | | |chiara e appropriata tesi e| | | |argomenti a supporto | | | |utilizzando in modo | | | |ragionato i dati ricavati | | | |dall'analisi del testo. | | | | | | | |Utilizzare i testi di | | | |studio, letterari e di | | | |ambito tecnico e | | | |scientifico, come occasioni| | | |adatte a riflettere | | | |ulteriormente sulla | | | |ricchezza e la | | | |flessibilita' della lingua | | | |italiana. | | | | | | | |Mostrare consapevolezza | | | |delle questioni | | | |linguistico-culturali che | | | |scaturiscono dalla | | | |traduzione e | | | |dall'adattamento da altre | | | |lingue | | +------------+---------------------------+-------------------------+ |Scientifico-|Sintetizzare la descrizione|Gli elementi lessicali | |tecnologico |di un fenomeno naturale |necessari alla | | |mediante un linguaggio |definizione di un | | |appropriato |fenomeno. | | | | | | |Distinguere un fenomeno | | | |naturale da un fenomeno | | | |virtuale. | | +------------+---------------------------+-------------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +=========================+=================+=======================+ |Scientifico-tecnologico |Acquisire una |Le principali forme di | | |visione unitaria |energia e le leggi | | |dei fenomeni |fondamentali alla base | | |geologici, fisici|delle trasformazioni | | |ed antropici che |energetiche | | |intervengono | | | |nella |Significato di | | |modellazione |ecosistema e conoscenza| | |dell'ambiente |dei suoi componenti | | |naturale | | | | |Cicli biogeochimici | | |Comprendere gli |fondamentali (ciclo | | |elementi basilari|dell'acqua, del | | |del rapporto tra |carbonio) | | |cambiamenti | | | |climatici ed |Aspetti basilari della | | |azione antropica |dinamica endogena ed | | | |esogena della Terra | | |Saper cogliere | | | |l'importanza di |I fattori fondamentali | | |un uso razionale |che determinano il | | |delle risorse |clima | | |naturali e del | | | |concetto di | | | |sviluppo | | | |responsabile | | | | | | | |Saper cogliere il| | | |ruolo che la | | | |ricerca | | | |scientifica e le | | | |tecnologie | | | |possono assumere | | | |per uno sviluppo | | | |equilibrato e | | | |compatibile | | +-------------------------+-----------------+-----------------------+ |Storico-sociale |Essere in grado |Evoluzione dei sistemi | | |di cogliere le |politico-istituzionali | | |relazioni tra lo |ed economico- | | |sviluppo |produttivi, con | | |economico del |riferimenti agli | | |territorio e le |aspetti demografici, | | |sue |sociali e culturali | | |caratteristiche | | | |geo-morfologiche |Il Territorio come | | |e le |fonte storica: tessuto | | |trasformazioni |sociale e produttivo, | | |nel tempo. |in relazione ai | | | |fabbisogni formativi e | | |Interpretare il |professionali; | | |linguaggio | | | |cartografico, |Formazione, evoluzione | | |rappresentare i |e percezione dei | | |modelli |paesaggi naturali e | | |organizzativi |antropici. | | |dello spazio in | | | |carte tematiche, |Metodi e strumenti di | | |grafici, tabelle |rappresentazione degli | | |anche attraverso |aspetti spaziali: | | |strumenti |reticolato geografico, | | |informatici. |vari tipi di carte, | | | |sistemi informativi | | |Descrivere e |geografici. | | |analizzare un | | | |territorio |La diffusione della | | |utilizzando |specie umana nel | | |metodi, strumenti|pianeta; le diverse | | |e concetti della |tipologie di civilta' e| | |geografia. |le periodizzazioni | | | |fondamentali della | | |Discutere e |storia mondiale" | | |confrontare | | | |diverse |Le civilta' antiche e | | |interpretazioni |alto-medievali,, con | | |di fatti o |riferimenti a coeve | | |fenomeni storici,|civilta' diverse da | | |sociali ed |quelle occidentali | | |economici anche | | | |in riferimento |Principali persistenze | | |alla realta' |e processi di | | |contemporanea |trasformazione tra il | | | |secolo XI e il secolo | | |Collocare gli |XXI in Italia, in | | |eventi storici |Europa e nel Mondo | | |nella giusta | | | |successione |Innovazioni | | |cronologica e |scientifiche e | | |nelle aree |tecnologiche e relativo| | |geografiche di |impatto sui settori | | |riferimento |produttivi sui servizi | | | |e sulle condizioni | | | |economiche | +-------------------------+-----------------+-----------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +==============================+================+===================+ |Asse dei linguaggi |Saper |Aspetti | | |identificare e |interculturali | | |utilizzare una | | | |gamma di |Aspetti delle | | |strategie per |culture della | | |comunicare in |lingua oggetto di | | |maniera efficace|studio | | |con parlanti la | | | |lingua oggetto | | | |di studio di | | | |culture diverse | | +------------------------------+----------------+-------------------+ |Scientifico-tecnologico |Individuare |I modelli culturali| | |linguaggi e |che hanno | | |contenuti nella |influenzato e | | |storia della |determinato lo | | |scienza e della |sviluppo e i | | |cultura che |cambiamenti della | | |hanno |scienza e della | | |differenziato |tecnologia nei | | |gli |diversi contesti | | |apprendimenti |territoriali | | |nei diversi | | | |contesti storici| | | |e sociali | | +------------------------------+----------------+-------------------+ |Storico-sociale |Analizzare ed |I contesti sociali,| | |interpretare i |di studio e | | |principali |lavorativi delle | | |processi |realta' dei paesi | | |economici e |europei ed | | |lavorativi nel |internazionali. | | |proprio paese e | | | |nel mondo ed |I sistemi di | | |assumere una |collegamento per lo| | |positiva |scambio di | | |apertura ai |esperienze | | |contributi delle|lavorative nel | | |culture altre. |proprio paese e nel| | | |mondo. | +------------------------------+----------------+-------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +===========================+==================+====================+ |Linguistico-letterario |Comprendere i |Tipi e generi | | |punti principali |testuali, inclusi | | |di testi orali in |quelli specifici | | |lingua standard |della microlingua | | |abbastanza |dell'ambito | | |complessi, ma |professionale di | | |chiari, relativi |appartenenza | | |ad ambiti di | | | |interesse |Aspetti | | |generale, ad |grammaticali, | | |argomenti di |incluse le strutture| | |attualita' e ad |piu' frequenti nella| | |argomenti |microlingua | | |attinenti alla |dell'ambito | | |microlingua |professionale di | | |dell'ambito |appartenenza | | |professionale di | | | |appartenenza. |Ortografia | | | | | | |-Comprendere in |Lessico, incluso | | |maniera globale e |quello specifico | | |analitica, con |della microlingua | | |discreta |dell'ambito | | |autonomia, testi |professionale di | | |scritti |appartenenza | | |relativamente | | | |complessi, di |Fonologia | | |diversa tipologia | | | |e genere, relativi|Pragmatica: | | |ad ambiti di |struttura del | | |interesse |discorso, funzioni | | |generale, ad |comunicative, | | |argomenti di |modelli di | | |attualita' e ad |interazione sociale | | |argomenti | | | |attinenti alla |Aspetti | | |microlingua |extralinguistici | | |dell'ambito | | | |professionale di |Aspetti | | |appartenenza. |socio-linguistici | | | | | | |-Partecipare a | | | |conversazioni o | | | |discussioni con | | | |sufficiente | | | |scioltezza e | | | |spontaneita' | | | |utilizzando il | | | |lessico specifico | | | |e registri diversi| | | |in rapporto alle | | | |diverse situazioni| | | |sociali, su | | | |argomenti noti di | | | |interesse | | | |generale, di | | | |attualita' e | | | |attinenti alla | | | |microlingua | | | |dell'ambito | | | |professionale di | | | |appartenenza, | | | |esprimendo il | | | |proprio punto di | | | |vista e dando | | | |spiegazioni. | | | | | | | |-Fare descrizioni | | | |e presentazioni | | | |con sufficiente | | | |scioltezza, | | | |secondo un ordine | | | |prestabilito e | | | |coerente, | | | |utilizzando il | | | |lessico specifico | | | |e registri diversi| | | |in rapporto alle | | | |diverse situazioni| | | |sociali, anche | | | |ricorrendo a | | | |materiali di | | | |supporto | | | |(presentazioni | | | |multimediali, | | | |cartine, tabelle, | | | |grafici, mappe, | | | |ecc.), su | | | |argomenti noti di | | | |interesse | | | |generale, di | | | |attualita' e | | | |attinenti alla | | | |microlingua | | | |dell'ambito | | | |professionale di | | | |appartenenza. | | | | | | | |-Scrivere testi | | | |chiari e | | | |sufficientemente | | | |dettagliati, | | | |coerenti e coesi, | | | |adeguati allo | | | |scopo e al | | | |destinatario | | | |utilizzando il | | | |lessico specifico,| | | |su argomenti noti | | | |di interesse | | | |generale, di | | | |attualita' e | | | |attinenti alla | | | |microlingua | | | |dell'ambito | | | |professionale di | | | |appartenenza. | | +---------------------------+------------------+--------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +====================+=======================+======================+ |Asse dei linguaggi |Riconoscere e |I caratteri | | |identificare i |fondamentali delle | | |principali periodi e |piu' significative | | |linee di sviluppo della|espressioni artistiche| | |cultura artistica |(arti figurative, | | |italiana e straniera |architettura ecc.) | | | |italiane e di altri | | |Essere in grado di |Paesi | | |operare una lettura | | | |degli elementi |Le caratteristiche | | |essenziali dell'opera |piu' rilevanti e la | | |d'arte, come primo |struttura di base dei | | |approccio |linguaggi artistici | | |interpretativo al suo |(arti figurative, | | |significato |cinema, ecc..) | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Storico-sociale |Essere in grado di |Gli aspetti | | |collocare le principali|caratteristici del | | |emergenze ambientali e |patrimonio ambientale | | |storico-artistiche del |e urbanistico e i | | |proprio territorio |principali monumenti | | |d'arte nel loro |storico-artistici del | | |contesto culturale |proprio territorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +============================+=================+====================+ |Asse dei linguaggi |Reperire |Fonti | | |informazioni e |dell'informazione e | | |documenti in |della documentazione| | |italiano o in | | | |lingua straniera |Social network e new| | |sul web valutando|media come fenomeno | | |l'attendibilita' |comunicativo. | | |delle fonti. | | | | |Caratteri | | |Ideare e |comunicativi di un | | |realizzare |testo multimediale | | |semplici testi | | | |multimediali in |Tecniche, lessico, | | |italiano o in |strumenti per la | | |lingua straniera |comunicazione | | |su tematiche |professionale. | | |culturali, di | | | |studio e | | | |professionali. | | | | | | | |Utilizzare le | | | |tecnologie | | | |digitali per la | | | |presentazione di | | | |un progetto o di | | | |un prodotto in | | | |italiano o in | | | |lingua straniera.| | | | | | | |Scegliere la | | | |forma | | | |multimediale piu'| | | |adatta alla | | | |comunicazione in | | | |italiano o in | | | |lingua straniera | | | |nell'ambito | | | |professionale di | | | |riferimento in | | | |relazione agli | | | |interlocutori e | | | |agli scopi. | | +----------------------------+-----------------+--------------------+ | |Raccogliere, |Informazioni, dati e| | |organizzare, |codifica | | |rappresentare e | | | |trasmettere |Sistemi di | |Scientifico-tecnologico |informazioni |documentazione, | | | |archiviazione e | | |Utilizzare il |trasmissione delle | | |linguaggio e gli |informazioni | | |strumenti | | | |adeguati alla | | | |situazione |Elementi | | |comunicativa |fondamentali dei | | | |sistemi informativi | | |Utilizzare la | | | |rete Internet per|Tecniche di | | |ricercare fonti e|presentazione | | |dati | | | | |Tecniche di | | |Utilizzare la |comunicazione | | |rete Internet per| | | |attivita' di |Forme di | | |comunicazione |comunicazione | | |interpersonale |commerciale e | | | |pubblicita' | | |Riconoscere i | | | |limiti e i rischi|La rete Internet | | |dell'uso della | | | |rete |Funzioni e | | | |caratteristiche | | |Utilizzare |della rete Internet | | |applicazioni di | | | |scrittura, |I motori di ricerca | | |calcolo e grafica| | | | |Principali strumenti| | | |di comunicazione: | | | |social networks, | | | |forum, blog, e-mail | | | | | | | |Normativa sulla | | | |privacy e sul | | | |diritto d'autore | | | | | | | |Utilizzo sicuro | | | |della rete: | | | |firewall, antivirus,| | | |crittografia, | | | |protezione | | | |dell'identita' | | | | | | | |Applicazioni di | | | |scrittura, calcolo, | | | |grafica | +----------------------------+-----------------+--------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +=============================+================+====================+ |Matematico |Esprimere |Algoritmi e loro | | |procedimenti |risoluzione | | |risolutivi | | | |attraverso | | | |algoritmi | | +-----------------------------+----------------+--------------------+ |Scientifico-tecnologico |Raccogliere, |Informazioni, dati e| | |organizzare, |codifica | | |rappresentare e | | | |trasmettere |Sistemi di | | |efficacemente |documentazione, | | |informazioni |archiviazione e | | | |trasmissione delle | | |Utilizzare la |informazioni | | |rete Internet | | | |per ricercare |Il foglio | | |fonti e dati |elettronico: | | | |caratteristiche e | | |Saper garantire |principali funzioni | | |una | | | |conservazione |Il database: | | |corretta e |struttura e utilizzo| | |sicura delle |per l'accesso, la | | |informazioni |modifica e | | | |l'estrazione delle | | | |informazioni | | | | | | | |Strumenti per la | | | |rappresentazione | | | |multimediale delle | | | |informazioni | | | | | | | |La rete Internet | | | | | | | |Funzioni, | | | |caratteristiche e | | | |principali servizi | | | |della rete Internet | | | | | | | |I motori di ricerca | | | | | | | |Utilizzo sicuro | | | |della rete: | | | |firewall, antivirus,| | | |crittografia, | | | |protezione | | | |dell'identita' | | | | | | | |Dispositivi e | | | |applicazioni di | | | |salvataggio e | | | |ripristino di dati | | | | | | | |Strumenti per la | | | |compressione dei | | | |dati | | | | | | | |I sistemi di | | | |archiviazione | | | |"Cloud" | +-----------------------------+----------------+--------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo
==================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +===========================+=================+=====================+ |Scientifico-tecnologico |Comprendere e |Gli elementi | | |produrre |tecnico-scientifici | | |consapevolmente i|di base relativi alle| | |linguaggi non |principali tecniche | | |verbali |espressive | | | | | | |Riconoscere, |Differenze tra | | |riprodurre, |movimento | | |elaborare e |biomeccanico e gesto | | |realizzare |espressivo. Le | | |sequenze motorie |caratteristiche | | |con carattere |ritmiche del | | |ritmico a |movimento. | | |finalita' | | | |espressiva, | | | |rispettando | | | |strutture | | | |spaziali e | | | |temporali del | | | |movimento | | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |Storico-sociale |Interpretare le |L'evoluzione dei | | |diverse |giochi e degli sport | | |caratteristiche |nella cultura e nella| | |dei giochi e |tradizione | | |degli sport nelle| | | |varie culture | | +---------------------------+-----------------+---------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
==================================================================== |ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +===============+=================================+================+ |Matematico |- Saper riconoscere il linguaggio|Variabili e | | |matematico nei processi |funzioni | | |produttivi | | | | |Elementi di | | |- Saper costruire semplici |matematica | | |modelli matematici in economia |finanziaria | +---------------+---------------------------------+----------------+ |Scientifico- |Individuare le principali |Modelli | |tecnologico |strutture e funzioni aziendali |organizzativi | | | |aziendali e | | |Individuare gli obiettivi e gli |relativi | | |elementi distintivi di un |processi | | |progetto |funzionali | | | | | | |Individuare gli eventi, le |Metodi per la | | |attivita' e descrivere il ciclo |scomposizione | | |di vita di un progetto |del progetto in | | | |attivita' e task| | |Utilizzare la documentazione | | | |tecnica di progetto |Strumenti e | | | |metodi di | | |Applicare le normative sulla |monitoraggio di | | |sicurezza personale e ambientale |un progetto. | | | | | | |Utilizzare le tecniche |Normative di | | |dell'analisi statistica nel |settore | | |controllo della produzione di |nazionali e | | |beni e servizi |comunitarie | | | |sulla sicurezza | | |Raccogliere, archiviare, |personale e | | |utilizzare dati nell'ambito del |ambientale | | |sistema informativo aziendale | | | | |Certificazioni | | |Utilizzare software applicativi |aziendali | | |in relazione alle esigenze |relative a | | |aziendali |qualita', | | | |ambiente e | | |Utilizzare le funzioni di |sicurezza | | |accesso/interrogazione/modifica | | | |di un DBMS |Strumenti e | | | |metodi | | | |dell'analisi | | | |statistica: | | | |frequenze, | | | |indicatori | | | |centrali e di | | | |dispersione, | | | |correlazione, | | | |regressione | | | |lineare, | | | |rappresentazioni| | | |tabellari e | | | |grafiche | | | | | | | |Sistema | | | |informativo e | | | |sistema | | | |informatico | | | | | | | |Servizi di rete | | | |a supporto della| | | |comunicazione | | | |aziendale | | | | | | | |Software | | | |applicativi per | | | |la produzione di| | | |documenti | | | |multimediali | | | |(word processor,| | | |presentazione, | | | |grafica) | | | | | | | |Il foglio | | | |elettronico per | | | |la | | | |rappresentazione| | | |tabellare e/o | | | |grafica di dati | | | |di produzione, | | | |qualita', | | | |marketing, | | | |commerciali | | | | | | | |Il database: | | | |struttura e | | | |utilizzo per | | | |l'accesso, la | | | |modifica e | | | |l'estrazione | | | |delle | | | |informazioni | +---------------+---------------------------------+----------------+ |Storico-sociale|Riconoscere le caratteristiche |Le regole che | | |essenziali del mercato del lavoro|governano | | |e le opportunita' lavorative in |l'economia ed i | | |linea con la propria formazione |principali | | | |soggetti del | | | |sistema | | | |economico del | | | |proprio | | | |territorio. | | | | | | | |ll tessuto | | | |produttivo e dei| | | |servizi del | | | |proprio | | | |territorio | | | | | | | |I caratteri | | | |fondamentali del| | | |mercato del | | | |lavoro in ambito| | | |nazionale ed | | | |internazionale | +---------------+---------------------------------+----------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +===========================+====================+==================+ |Scientifico-tecnologico |Acquisire una |Caratteristiche | | |visione complessiva |dei principali | | |dei rischi per la |agenti patogeni | | |salute derivanti da |(batteri-virus) | | |agenti patogeni e | | | |ambientali. |I principali | | | |inquinanti | | |Comprendere il ruolo|presenti | | |della ricerca |nell'ambiente e la| | |scientifica e della |loro origine | | |tecnologia nella | | | |prevenzione dei |L'impatto delle | | |rischi per la |attivita' umane | | |salute, per la |sull'ambiente, il | | |conservazione |problema della CO2| | |dell'ambiente e per | | | |l'acquisizione di |Caratteristiche | | |stili di vita |delle energie | | |responsabili |rinnovabili | | | | | | |Utilizzare programmi|Elementi basilari | | |e app, su computer, |di tecniche di | | |tablet e |profilassi piu' | | |smartphones, per |diffuse: vaccini, | | |effettuare le piu' |stili alimentari, | | |comuni operazioni di|conoscenza dei | | |organizzazione, |danni da sostanze | | |elaborazione, |psicotrope | | |rappresentazione e | | | |trasmissione di |Informazioni, dati| | |informazioni |e codifica | | | | | | |Applicare le |Il foglio | | |disposizioni |elettronico: | | |legislative e |caratteristiche e | | |normative, nazionali|principali | | |e comunitarie, nel |funzioni | | |campo della | | | |sicurezza e salute, |Il database: | | |prevenzione di |struttura e | | |infortuni e incendi |utilizzo per | | | |l'accesso, la | | |Applicare le |modifica e | | |disposizioni |l'estrazione delle| | |legislative e |informazioni | | |normative, nazionali| | | |e comunitarie, nel |Strumenti per la | | |campo della |rappresentazione | | |salvaguardia |multimediale delle| | |dell'ambiente |informazioni | | | | | | |Contribuire al |Strumenti per la | | |controllo e alla |comunicazione: | | |riduzione dei rischi|e-mail, forum, | | |negli ambienti di |social networks, | | |lavoro |blog, wiki | | | | | | |Valutare l'impatto |Certificazione dei| | |ambientale derivante|prodotti e dei | | |dall'uso di |processi. | | |apparecchiature |Enti e soggetti | | |tecnologiche |preposti alla | | | |prevenzione. | | |Individuare i |Obblighi dei | | |pericoli e le misure|datori di lavoro e| | |preventive e |doveri dei | | |protettive connessi |lavoratori | | |all'uso di | | | |dispositivi | | | |tecnologici |Sistemi di | | | |gestione per la | | | |salute e la | | | |sicurezza sul | | | |lavoro | | | | | | | |Documento di | | | |valutazione del | | | |rischio | | | | | | | |Norme tecniche e | | | |leggi sulla | | | |prevenzione | | | |incendi | | | | | | | |Leggi e normative | | | |nazionali e | | | |comunitarie su | | | |sicurezza | | | |personale e | | | |ambientale, salute| | | |e prevenzione | | | |infortuni e | | | |malattie sul | | | |lavoro | | | | | | | |Sistemi e mezzi | | | |per la prevenzione| | | |dagli infortuni | | | |negli ambienti di | | | |lavoro | | | | | | | |Tecniche di | | | |valutazione d' | | | |impatto ambientale| +---------------------------+--------------------+------------------+ |Storico-sociale |Comprendere il |Problematiche | | |contesto lavorativo |economiche, | | |entro il quale ci si|sociali ed etiche | | |trova ad agire |connesse con il | | |rispettando |settore produttivo| | |procedure e relative|e i servizi in cui| | |standardizzazioni |si opera, | | | | | | | |I principi e le | | | |norme che regolano| | | |la salute e la | | | |sicurezza nel | | | |mondo del lavoro, | | | |con particolare | | | |riferimento | | | |settore produttivo| | | |cui si riferisce | | | |ciascun indirizzo.| +---------------------------+--------------------+------------------+

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi
===================================================================== | ASSI CULTURALI | ABILITA' | CONOSCENZE | +================+========================+=========================+ | Matematico |Riconoscere e usare |Gli insiemi numerici N, | | |correttamente diverse |Z, Q, R: | | |rappresentazioni dei |rappresentazioni, | | |Numeri |operazioni, ordinamento. | | | |Calcolo percentuale. | | | | | | |Utilizzare in modo |Espressioni algebriche: | | |consapevole strumenti di|polinomi, operazioni | | |calcolo automatico | | | | | | | |Operare con i numeri |Equazioni e disequazioni | | |interi e razionali e |di primo e secondo grado.| | |valutare l'ordine di | | | |grandezza dei risultati.|Le funzioni e la loro | | | |rappresentazione | | |Utilizzare in modo |(numerica, funzionale, | | |consapevole le procedure|grafica). | | |di calcolo e il concetto| | | |di approssimazione. |Sistemi di equazioni e | | | |disequazioni. | | |Conoscere e usare misure| | | |di grandezze geometriche|Nozioni fondamentali di | | |perimetro, |geometria del piano e | | |area e volume delle |dello spazio. | | |principali figure | | |geometriche del piano e |Il piano euclideo: | | |dello spazio. |relazioni tra rette, | | | |congruenza di figure, | | | |poligoni e loro | | |Risolvere equazioni, |proprieta'. Circonferenza| | |disequazioni e sistemi |e cerchio. | | |anche graficamente. | | | | |Le isometrie nel piano | | |Rappresentare (anche | | | |utilizzando strumenti |Misure di grandezza: | | |informatici) in un piano|grandezze | | |cartesiano funzioni |incommensurabili; | | |lineari, paraboliche, |perimetro e area dei | | |razionali, periodiche |poligoni regolari. | | |Porre, analizzare e | | | |risolvere problemi con |Teoremi di Euclide e di | | |l'uso di funzioni, di |Pitagora Il metodo delle | | |equazioni e sistemi di |coordinate: il piano | | |equazioni anche per via |cartesiano. | | |grafica. | | | | |Interpretazione | | |Utilizzare diverse forme|geometrica dei sistemi di| | |di rappresentazione |equazioni e disequazioni | | |(verbale, simbolica e |lineari in due incognite.| | |grafica) per descrivere | | | |oggetti matematici, |Funzioni reali, | | |fenomeni naturali e |razionali, paraboliche, | | |sociali. |parametriche e | | | |trigonometriche: | | |Riconoscere caratteri |caratteristiche e | | |qualitativi, |parametri significativi. | | |quantitativi, discreti e| | | |continui. |Linguaggio naturale e | | | |linguaggio simbolico | | |Rappresentazioni |(linguaggio degli | | |grafiche delle |insiemi, dell'algebra | | |distribuzioni di |elementare, delle | | |frequenze (anche |funzioni, della logica | | |utilizzando |matematica) | | |adeguatamente opportuni | | | |strumenti informatici). |Probabilita' e frequenza | | | | | | |Calcolare, utilizzare e |Statistica descrittiva: | | |interpretare valori medi|distribuzione delle | | |e misure di variabilita'|frequenze a seconda del | | |per caratteri |tipo di carattere e | | |quantitativi. |principali | | | |rappresentazioni | | |Determinare, anche con |grafiche. | | |l'utilizzo di strumenti | | | |informatici, il numero |Indicatori di tendenza | | |di permutazioni, |centrale: media, mediana,| | |disposizioni, |moda | | |combinazioni in un | | | |insieme, distinguendo le|Indicatori di | | |relative situazioni |dispersione: deviazione | | |applicative |standard, varianza | | | | | | |Riconoscere e descrivere|Distribuzioni di | | |semplici relazioni tra |probabilita' e concetto | | |grandezze in situazioni |di variabile aleatoria | | |reali utilizzando un |discreta. | | |modello lineare, | | | |quadratico, periodico |Concetto di permutazione,| | | |disposizione e | | |Analizzare, descrivere e|combinazione. Calcolo di | | |interpretare il |permutazioni, | | |comportamento di una |disposizioni e | | |funzione al variare di |permutazioni | | |uno o piu' parametri, | | | |anche con l'uso di | | | |strumenti informatici | | +----------------+------------------------+-------------------------+ |Storico sociale |Discutere e confrontare |La diffusione della | | |diverse interpretazioni |specie umana nel pianeta;| | |di fatti o fenomeni |le diverse tipologie di | | |storici, sociali ed |civilta' e le | | |economici anche in |periodizzazioni | | |riferimento alla realta'|fondamentali della storia| | |contemporanea |mondiale | | | | | | |Collocare gli eventi |Le civilta' antiche e | | |storici nella giusta |alto-medievali,, con | | |successione cronologica |riferimenti a coeve | | |e nelle aree geografiche|civilta' diverse da | | |di riferimento |quelle occidentali | | | | | | | |Principali persistenze e | | | |processi di | | | |trasformazione tra il | | | |secolo XI e il secolo XXI| | | |in Italia, in Europa e | | | |nel Mondo | | | | | | | |Innovazioni scientifiche | | | |e tecnologiche e relativo| | | |impatto sui settori | | | |produttivi sui servizi e | | | |sulle condizioni | | | |economiche | +----------------+------------------------+-------------------------+


 
Allegato 2-A

Indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e
montane"
Articolo 3, comma 1, lettera a) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale, nell'indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane", possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali .
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 dell'Allegato A) del d.lgs. 61/2017, comuni a tutti i percorsi, oltre ai seguenti risultati di apprendimento declinati in termini di competenze:

Competenza n. 1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualita' previsti dalle
normative nazionali e comunitarie
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +==========================+========================================+ |Analizzare le realta' | | |agronomiche delle aree di | | |pianura, collinari e | | |montane e le loro |Sistema suolo-pianta-atmosfera e fattori| |potenzialita' produttive. |che ne condizionano il funzionamento. | | | | |Analizzare le | | |caratteristiche dei metodi| | |di produzione e la loro | | |validita' nei confronti | | |delle specie agrarie e |Aspetti essenziali della gestione delle | |forestali. |acque e dell'irrigazione. | | | | |Attuare processi | | |gestionali e produttivi | | |finalizzati |Principi fondamentali della | |all'organizzazione |meccanizzazione con particolare riguardo| |operativa dell'azienda |alle coltivazioni erbacee ed arboree e | |agraria e forestale. |selvicolturali. | | | | |Individuare e applicare | | |tecniche di coltivazione | | |delle specie agrarie e | | |forestali in relazione |Sistemi e tecniche di produzione delle | |alle caratteristiche del |coltivazioni erbacee, arboree e | |territorio. |forestali. | | | | |Individuare ed applicare | | |le procedure operative | | |relative ai processi e | | |cicli di lavoro delle | | |principali trasformazioni | | |alimentari |Difesa delle colture. | | | | |Individuare modalita' per | | |la realizzazione di piani | | |di difesa delle colture | | |rispettosi degli equilibri|Normative di sicurezza, igiene, | |ambientali. |salvaguardia ambientale di settore. | | | | |Individuare e applicare | | |procedure operative | | |preventive e utilizzare i | | |dispositivi di protezione |Aspetti fisico-chimico-organolettici | |individuale specifici per |delle materie prime e dei prodotti | |le singole attivita'. |primari da trasformare. | | | | |Individuare attrezzature e| | |tecnologie necessarie nei | | |processi di produzione e | | |trasformazione dei |Processi e cicli di lavoro delle | |prodotti in relazione al |principali trasformazioni | |contesto operativo. |agroalimentari. | | | | |Curare il parco macchine | | |necessario all'azienda in | | |relazione al contesto |Tecniche di controllo e di analisi dei | |operativo |processi di trasformazione. | | | | | |Norme e sistemi di prevenzione e | | |protezione relative alla gestione in | | |sicurezza dei processi produttivi di | | |settore. | +--------------------------+----------------------------------------+

Competenza n. 2 Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il
benessere animale e la qualita' delle produzioni
====================================================================+ | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Definire le caratteristiche |Anatomia e fisiologia delle | |morfologiche e produttive |principali specie allevate. | |specifiche delle specie e razze| | |allevate. |Caratteristiche morfologiche e | | |produttive delle principali | |Attuare sistemi di produzione |specie e razze allevate. | |compatibili con l'igiene ed il | | |benessere animale. |Tecniche di produzione delle | | |principali specie allevate. | |Definire sistemi e modalita' di| | |allevamento correlati alle |Igiene e benessere animale. | |situazioni ambientali e al | | |livello delle tecniche |Principali sistemi di | |realizzabili. |conservazione dei foraggi e | | |degli alimenti ad uso | |Individuare caratteri specifici|zootecnico. | |delle diverse produzioni | | |zootecniche. |Sistemi e strutture di | | |allevamento. | |Applicare tecniche di | | |allevamento atte a valorizzare | | |le specifiche produzioni | | |zootecniche. | | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 3 Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della biodiversita' e
delle risorse naturalistiche e paesaggistiche
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Definire gli elementi |Analisi e sviluppo delle filiere | |caratterizzanti le diverse |produttive bosco-legno-industria e | |filiere produttive. |bosco-legno-energia. | | | | |Applicare i concetti base della|Teorie e metodi della gestione | |gestione forestale sostenibile.|forestale sostenibile. | | | | |Applicare le tecniche |Tecniche produttive delle diverse | |selvicolturali per la gestione |fasi delle filiere forestali. | |sostenibile e la salvaguardia | | |della biodiversita' dei boschi |Strumenti per l'analisi produttiva | |e delle foreste. |del bosco. | | | | |Determinare il volume dei |Rilevi dendrometrici fondamentali. | |boschi, dei tronchi e delle | | |cataste. |Servizi a tutela dell'ambiente | | |agricolo, forestale e naturale. | |Organizzare il cantiere | | |forestale e gestire interventi |Normative nazionali e comunitarie. | |di utilizzazioni forestali, in | | |relazione alla convenienza | | |economica dell'intervento e | | |alle norme di sicurezza nei | | |luoghi di lavoro. | | | | | |Applicare tecniche di | | |utilizzazione forestale | | |a basso impatto ambientale. | | | | | |Progettare semplici interventi | | |selvicolturali | | | | | |Progettare e gestire | | |semplici servizi naturalistici | | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 4 Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualita', della tracciabilita' e tipicita' delle produzioni agro-alimentari e
forestali
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Individuare e applicare i |Caratteristiche e classificazione | |criteri per la classificazione |dei prodotti delle principali | |qualitativa dei prodotti |filiere del settore agroforestale. | |agroforestali. | | | |Metodologie di controllo | |Applicare modalita' specifiche |di processo e di prodotto | |per realizzare produzioni |dei principali settori | |di qualita'. |di produzione agroforestale. | | | | |Applicare sistemi di produzione|Legislazione nazionale e | |atti a valorizzare la qualita' |comunitaria per la tutela | |dei prodotti nel rispetto |dei prodotti di settore. | |della normativa nazionale | | |e comunitaria. |Certificazione dei processi e dei | | |prodotti agricoli e forestali | |Supportare l'applicazione delle|ai fini della tracciabilita'. | |procedure necessarie per | | |ottenere le certificazioni di |Norme di tutela dei prodotti tipici| |processo e di prodotto. |ed etichettatura. | | | | |Identificare e applicare | | |le norme specifiche riguardanti| | |la produzione e la tutela | | |dei prodotti. | | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 5 Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l'utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi
computerizzati
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Definire modalita' specifiche |Il paesaggio agrario e forestale. | |per un approccio naturalistico | | |ecologico all'interpretazione |Ecosistemi dei paesaggi agricoli | |del paesaggio. |e forestali. | | | | |Utilizzare i sistemi |Modelli e sistemi | |informativi geografici ai fini |di rappresentazione del territorio | |di elaborare carte tematiche |(mappe, carte tematiche). | |territoriali. | | | |Utilizzo dei sistemi informativi | |Leggere ed interpretare |territoriali (data base | |la cartografia tematica |territoriale e sistema GIS). | |di settore. | | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 6 Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversita', per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-agroforestale
e relativi piani di assestamento
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Individuare i livelli |Importanza della salvaguardia della| |essenziali di biodiversita' |biodiversita' e cause della perdita| |degli ecosistemi e degli |della biodiversita'. | |agro ecosistemi. | | | |Concetto di biodiversita' agraria | |Individuare le connotazioni |e forestale. | |specifiche di ciascuna area | | |protetta e le normative di |Azioni per la tutela | |riferimento. |e valorizzazione delle risorse | | |genetiche vegetali ed animali. | |Identificare le competenze | | |specifiche degli Enti |Classificazione e gestione | |istituzionali preposti |delle aree protette. | |al controllo delle attivita' | | |nelle aree protette. |Fenomeni di dissesto idrogeologico | | |e tecniche di ingegneria | |Individuare situazioni |naturalistica. | |di dissesto idrogeologico. | | | |Principi di assestamento forestale | |Realizzare interventi di |e faunistico. | |recupero in aree degradate |principi di difesa dagli incendi | |anche attraverso opere di |boschivi | |sistemazione di ingegneria | | |naturalistica. | | |Identificare gli elementi | | |costituenti un piano di | | |assestamento. | | | | | |Collaborare alla stesura | | |di un piano di assestamento | | |e faunistico. | | | | | |Identificare e applicare | | |le tecniche e le procedure di | | |difesa dagli incendi boschivi. | | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 7 Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e
agroindustriale
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Applicare le tecniche di |Classificazione delle diverse | |raccolta delle biomasse |biomasse di provenienza | |forestali e agrarie a fini |agroforestale, zootecnica | |energetici. |e agroindustriale. | | | | |Applicare le tecniche di |Coltivazione e raccolta delle | |utilizzo e valorizzazione delle|biomasse, agrarie e forestali | |biomasse agrarie e forestali |ai fini energetici. | |a fini energetici. | | | |La filiera bosco-legno-energia. | |Applicare le tecniche di | | |utilizzo a fini agronomici |Le filiere delle agrienergie. | |delle biomasse di provenienza | | |agroforestale, zootecnica |Utilizzo a fini agronomici delle | |e agroindustriale. |biomasse di provenienza | | |agroforestale, zootecnica | |Progettare ed eseguire impianti|e agroindustriale. | |con colture policicliche per | | |la produzione di biomasse a |Normativa nazionale e comunitaria | |fini energetici. |per l'utilizzo delle biomasse. | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 8 Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie
innovative per la salvaguardia ambientale
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Classificare i reflui |Classificazione e caratteristiche | |zootecnici e agroalimentari |chimico-biologiche dei principali | |in relazione alla pericolosita'|reflui zootecnici e agroalimentari.| |e alla potenzialita' | | |di riciclo. |Trattamento e valorizzazione a fini| | |agronomici dei reflui zootecnici. | |Applicare le tecniche per il | | |trattamento e la valorizzazione|Produzione di biocombustibili da | |ai fini agronomici dei |reflui zootecnici. | |principali reflui zootecnici e | | |agroalimentari nel rispetto |Utilizzazione agronomica delle | |della normativa. |acque di vegetazione e reflue | | |delle aziende agroalimentari. | |Applicare le tecniche per la | | |produzione di biocombustibili | | |da reflui zootecnici. | | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 9 Gestire attivita' di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell'elaborazione di semplici piani
di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Interpretare il significato dei|Principi di economia generale. | |fattori della produzione | | |e le caratteristiche della loro|Aspetti giuridici dell'impresa | |dinamica nei processi |agraria e figure giuridiche nelle | |produttivi. |attivita' agricole e forestali. | | | | |Redigere la documentazione |Principi e strumenti della | |contabile ai fini della |contabilita' agraria. | |redazione di bilanci anche | | |previsti da obblighi di legge. |Gestione del bilancio economico e | | |contabile. | |Derivare il risultato economico| | |delle attivita' produttive |Sistema tributario relativo delle | |utilizzando bilanci di |imprese agroforestali e catasto. | |previsione globali | | |o settoriali. |Principi di economia delle | | |produzioni e delle trasformazioni | |Prevedere interventi organici | | |per migliorare gli assetti |Miglioramenti fondiari e agrari | |produttivi aziendali attraverso|e giudizi di convenienza. | |miglioramenti fondiari. | | | |Piani territoriali di bonifica | |Utilizzare giudizi di |e riordino fondiario. | |convenienza e di efficienza | | |aziendale per valutare la |Valutazione di impatto ambientale. | |fattibilita' economica degli | | |interventi produttivi. | | | | | |Definire schemi progettuali e | | |piani di sviluppo | | |in collaborazione con Enti | | |territoriali per la | | |valorizzazione degli ambienti | | |rurali. | | | | | |Interpretare i sistemi | | |conoscitivi delle | | |caratteristiche territoriali. | | | | | |Prevedere ed organizzare la | | |gestione dei rapporti impresa | | |entita' amministrative | | |territoriali. | | +-------------------------------+-----------------------------------+

Competenza n. 10 Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo attivita' di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi
multifunzionali e realizzando progetti per lo sviluppo rurale;
===================================================================== | Abilita' minime | Conoscenze essenziali | +===============================+===================================+ |Indicare i procedimenti idonei |Attivita' di promozione e marketing| |alla valorizzazione dei |dei prodotti del settore | |prodotti agroforestali. |agro-forestale. | | | | |Interpretare i meccanismi che |Caratteristiche di | |regolano i mercati dei diversi |multifunzionalita' del settore | |prodotti. |agricolo -forestale e servizi | |Identificare piani di marketing|connessi. | |piu' significativi per le | | |diverse tipologie |Politiche di sviluppo rurale e | |di produzione. |forestale nella comunita' europea. | | | | |Definire gli elementi |Tecniche di analisi delle filiere | |caratterizzanti le diverse |agroalimentari e forestali. | |filiere produttive. | | | |Elementi di organizzazione | |Assistere le entita' produttive|aziendale e tecniche di | |nella soluzione delle |programmazione dei processi | |problematiche. aziendali in |produttivi. | |relazione alle politiche | | |di sviluppo rurale. | | +-------------------------------+-----------------------------------+

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO

L'indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attivita', contraddistinte dai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni.

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A - 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
A - 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
A - 03 PESCA E ACQUACOLTURA

C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE

C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

Il Profilo in uscita dell'indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economicoprofessionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166:

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
PRODUZIONI ALIMENTARI
 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
«apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«ATECO»: strumento adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e rappresentare le attivita' economiche;
«bilancio personale»: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate;
«certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013;
«classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attivita' economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare, in settori, l'insieme delle attivita' e delle professionalita' operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attivita', attivita' di lavoro e ambiti tipologici di esercizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;
«competenza»: comprovata capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
«istituzioni scolastiche di I.P.»: istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale a norma del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
«nomenclatura e classificazione delle Unita' professionali (N.U.P.)»: strumento, adottato dall'ISTAT, per classificare e rappresentare le professioni; costituisce, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 l'ulteriore riferimento, oltre al codice ATECO, per la declinazione degli indirizzi di studio da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in coerenza con le richieste del territorio secondo le priorita' indicate dalle regioni nella propria programmazione e nei limiti degli spazi di flessibilita' di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo;
«percorsi di IeFP»: i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
«profilo di uscita di ciascun indirizzo»: profilo formativo inteso come standard formativo in uscita dagli indirizzi di studio, quale insieme compiuto e riconoscibile di competenze descritte secondo una prospettiva di validita' e spendibilita' in molteplici contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato;
«profilo professionale»: insieme dei contenuti «tipici» delle funzioni/mansioni di una specifica categoria di professioni omogenee rispetto a competenze, abilita', conoscenze ed attivita' lavorative svolte;
«progetto formativo individuale (P.F.I.)»: progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l'assistenza di un tutor individuato all'interno del consiglio di classe. Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, e' effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale ed e' aggiornato per tutta la sua durata;
«qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo;
«sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«unita' di apprendimento (UdA)»: insieme autonomamente significativo di competenze, abilita' e conoscenze in cui e' organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilita' acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere da
b) a g) del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita'
intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e
occupazionale;
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si
attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o
di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
universitari;
c) «apprendimento non formale»: apprendimento
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla
lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi
e formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che,
anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita'
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero;
e) «competenza»: comprovata capacita' di utilizzare,
in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo
professionale e personale, un insieme strutturato di
conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o informale;
f) «ente pubblico titolare»: amministrazione
pubblica, centrale, regionale e delle province autonome
titolare, a norma di legge, della regolamentazione di
servizi di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti
pubblici titolari:
1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in materia di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze riferite ai titoli di
studio del sistema scolastico e universitario;
2) le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni
rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni
delle professioni non organizzate in ordini o collegi,
salvo quelle comunque afferenti alle autorita' competenti
di cui al successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre
autorita' competenti ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
individuazione e validazione e certificazione di competenze
riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a
norma del medesimo decreto;
g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi
comprese le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico
titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o
regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le
universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in
parte servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti
di titolarita' di cui alla lettera f);
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:
«Art. 6 (Standard minimi di attestazione). - 1. Con
riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di
individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di
certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali
standard minimi:
a) la presenza nei documenti di validazione e nei
certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:
1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente
titolato con indicazione dei riferimenti normativi di
autorizzazione o accreditamento;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna
di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le
qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte
riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione
del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la
referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici
di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della
nomenclatura e classificazione delle unita' professionali
(CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico
nazionale;
4) i dati relativi alle modalita' di apprendimento
e valutazione delle competenze. Ove la modalita' di
apprendimento sia formale sono da indicare i dati
essenziali relativi al percorso formativo e alla
valutazione, ove la modalita' sia non formale ovvero
informale sono da indicare i dati essenziali relativi
all'esperienza svolta;
b) la registrazione dei documenti di validazione e
dei certificati rilasciati nel sistema informativo
dell'ente pubblico titolare, in conformita' al formato del
Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e in interoperativita' con la dorsale informativa
unica.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 61, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del citato
decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61:
«Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis).
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di
studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti
dal territorio coerenti con le priorita' indicate dalle
Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli
spazi di flessibilita' di cui al successivo art. 6, comma
1, lettera b). Tale declinazione puo' riferirsi solo alle
attivita' economiche previste nella sezione e nella
divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito
all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La
declinazione e' altresi' riferita alla nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (NUP) adottate
dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilita' avviene nei
limiti delle dotazioni organiche assegnate senza
determinare esuberi di personale.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b)
del citato decreto legislativo decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 61:
«Art. 6 (Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia). -
1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica:
(Omissis).
b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in coerenza
con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui
all'art. 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo
previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 5,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Capo III
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e'
riportata nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61:
«Art. 8 (Passaggi tra i sistemi formativi). - 1. I
passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi
nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa,
costituiscono una delle opportunita' che garantiscono alla
studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso
personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle
proprie potenzialita', attitudini ed interessi, anche
attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere
il proprio bagaglio di acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al
presente articolo.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni
scolastiche e formative interessate, la progettazione e
l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di sostegno
della studentessa e dello studente e la possibilita' di
inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio e' effettuato esclusivamente a domanda
della studentessa e dello studente nei limiti delle
disponibilita' di posti nelle classi di riferimento delle
istituzioni scolastiche e formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di
apprendimento e dello specifico profilo di uscita
dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso
al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la
studentessa e lo studente sia gia' in possesso di
ammissione all'annualita' successiva del percorso di
provenienza. La determinazione dell'annualita' di
inserimento e' basata sul riconoscimento dei crediti
posseduti, sulla comparazione tra il percorso di
provenienza e quello cui la studentessa e lo studente
chiede di accedere, nonche' sulle sue effettive
potenzialita' di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le
istituzioni scolastiche e le istituzioni formative
accreditate tengono conto dei crediti maturati e
certificati, secondo le seguenti modalita':
a) certificazione delle competenze acquisite nel
precedente percorso formativo, con riferimento alle unita'
di apprendimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali
verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da
parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo
studente;
c) progettazione e realizzazione delle attivita' di
inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.
7. La studentessa e lo studente, conseguita la
qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto
anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le
modalita' previste dal presente articolo, oppure di
proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno
dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia
presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni
formative accreditate per conseguire un diploma
professionale di tecnico di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel
repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in
esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi
quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali
rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, rispettivamente di
durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra
loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13.».
 
Allegato 2-B

Indirizzo "Pesca commerciale e produzioni ittiche"
Articolo 3, comma 1, lettera b) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Profili di uscita degli indirizzi
e risultati di apprendimento

1. I percorsi di istruzione professionale fanno parte dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e costituiscono un'articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi sono strutturati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, in un biennio e in un successivo triennio e hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel profilo educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, del diplomato dell'istruzione professionale, di cui all'Allegato A al decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, i profili di uscita dei percorsi di cui al comma 1 riguardano i seguenti indirizzi:
a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
b) pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) industria e artigianato per il Made in Italy;
d) manutenzione e assistenza tecnica;
e) gestione delle acque e risanamento ambientale;
f) servizi commerciali;
g) enogastronomia e ospitalita' alberghiera;
h) servizi culturali e dello spettacolo;
i) servizi per la sanita' e l'assistenza sociale;
l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
3. I profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, di cui al comma 1, connotano il raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.
4. Ai fini della spendibilita' in ambito sanitario del diploma conseguito in esito al percorso di studi dell'indirizzo di cui al comma 2, lettera i), si applicano le disposizioni della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
5. Gli indirizzi di studio sono strutturati:
a) in attivita' ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale, di cui all'Allegato 1;
b) in attivita' ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale, di cui all'Allegato 2.
6. L'articolazione dei quadri orari di cui all'Allegato 3 e' caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attivita' e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attivita' e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5, tiene conto, gia' nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali e' abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del
2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le
parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e'
sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico
si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n.
226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli
articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.
[1-quinquies. Sono adottate apposite linee-guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione
d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.].
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici
superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I «poli» sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
«poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi
da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'art. 147, comma 1, le parole: «e i-quater)»
sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole:
«costituito dal sistema» sono inserite le seguenti:
«dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente
le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma,
le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono
sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B, le parole da: «Liceo economico»
fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo
tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma
2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono
escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento
agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1, comma
224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio
previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di
favorire il contenimento delle emissioni inquinanti e il
risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime
giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni
dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2007.
8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono
inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la
sede di lavoro,». (53) (56)
8-sexies.
8-septies.
8-octies.
8-novies.
8-decies.
8-undecies.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi
8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
legge di conversione e sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le
clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi
da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la
nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e la cui
ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8-quaterdecies.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite
affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
e con limiti di spesa compatibili con le priorita' e i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in
merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV
S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata
al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni e integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa'
TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
8-septiedecies.
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico».
8-undevicies.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione e' costituito dal
sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema
dell'istruzione e formazione professionale. Assolto
l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si
realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle
prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue
la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche
ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale,
alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica,
organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale nei quali si realizza il
diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari
dignita' e si propongono il fine comune di promuovere
l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma
capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita'
personale e sociale curando anche l'acquisizione delle
competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle
abilita', delle capacita' e delle attitudini relative
all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo
il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti
indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli
obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza
l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra
loro, la possibilita' di cambiare scelta tra i percorsi
liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove
previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a quelli
dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A
tali fini le predette istituzioni adottano apposite
iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi
percorso o frazione di percorso formativo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi
percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre,
con specifiche certificazioni di competenza, le
esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini
di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli
stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi
di inserimento nelle realta' culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto
previsto nel presente comma sono validi anche i crediti
formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro,
nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'art.
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
9. Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei
passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono
definite con le norme regolamentari adottate ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003,
n. 53.
10. Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra
i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti
acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione
professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al
sistema dell'istruzione e formazione professionale e
viceversa sono definite mediante accordi in sede di
Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti
nelle attivita' sportive svolte dallo studente presso
associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite
convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione si accede a seguito del superamento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere
professionalizzante sono di competenza delle regioni e
province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle
istituzioni scolastiche e formative del sistema
d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore
nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di
cui al Capo III.
14. La continuita' dei percorsi di istruzione e
formazione professionale con quelli di cui all'art. 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive
modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in
sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi
di cui al Capo II.
15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del
sistema di istruzione e formazione professionale possono
essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di
apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e
formative interessate. Ognuno dei percorsi di
insegnamento-apprendimento ha una propria identita'
ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre,
ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui
all'art. 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di
istruzione e formazione professionale costituendo, insieme,
un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo
formativo». Le convenzioni predette prevedono modalita' di
gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la
rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative
interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore
economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- La legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo
per l'istituzione dei relativi ordini professionali», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2006, n.
40.
 
Allegato 2-C

Indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy"
Articolo 3, comma 1, lettera c) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Passaggio al nuovo ordinamento

1. I percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, sono ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nell'Allegato C al decreto legislativo, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
3. L'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativo alla «Gestione delle acque e risanamento ambientale», e' attivato, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base di un accordo tra la singola regione interessata e l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
4. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. Le Linee guida contengono indicazioni operative per la declinazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento. Le linee guida relative al biennio dei percorsi di istruzione professionale sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, quelle relative al triennio sono adottate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le istituzioni scolastiche di I.P., a partire dall'anno scolastico 2018/2019, si dotano di un ufficio tecnico ovvero riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
6. Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione e' effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unita' di apprendimento, nelle quali e' strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. Le unita' di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. La certificazione delle competenze e' effettuata, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo.
7. Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unita' di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.
8. I percorsi degli istituti professionali si concludono con l'esame di Stato, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi e il punteggio complessivo ottenuto. Il diploma contiene anche l'indicazione del codice ATECO attribuito all'indirizzo in base all'Allegato 2, esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni.
9. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, come disciplinato all'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di declinazione degli indirizzi in percorsi formativi coerenti con le priorita' indicate dalle regioni nella propria programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo, il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, nonche' i crediti maturati per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.
10. Il diploma di cui al comma 8 da' accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
11. I percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto per i corrispondenti ordinamenti, adattato secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario. Nel rispetto di detti criteri, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'adattamento dei quadri orari, di cui al presente regolamento, ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo all'art. 13 del citato decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
«Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti e la certificazione delle
competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, gli istituti predispongono gli
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validita' dell'anno, per la
valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
complessivo di cui all'art. 3.
3.
4.
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni
in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi
liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo
ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso
normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi
successive alla prima previa valutazione delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque
acquisite, da parte di apposite commissioni costituite
presso le istituzioni del sistema dei licei, anche
collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione
le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti,
debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento
delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente
comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima
del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel
sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti
alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di
Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che,
nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il
ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137:
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.».
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62:
«Art. 21 (Diploma finale e curriculum della studentessa
e dello studente). 1. Il diploma finale rilasciato in esito
al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle
esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio
nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la
durata del corso di studi, nonche' il punteggio ottenuto.
2. Al diploma e' allegato il curriculum della
studentessa e dello studente, in cui sono riportate le
discipline ricomprese nel piano degli studi con
l'indicazione del monte ore complessivo destinato a
ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati,
in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti
nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'art.
19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di
rilevazione e la certificazione sulle abilita' di
comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi'
indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche
professionali acquisite e le attivita' culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le
attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali
certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del
lavoro.
3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta i modelli di cui ai
commi precedenti.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 2008, n. 86.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,
recante «Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi
serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47:
«Art. 4 (Assetto didattico). - (Omissis).
3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica
e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono
articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il primo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
c) il terzo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo.
(Omissis).».
 
Allegato 2-D
Indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" Articolo 3, comma 1,
lettera d) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
CORRELAZIONE TRA QUALIFICHE E DIPLOMI IEFP E INDIRIZZI DEI PERCORSI
QUINQUENNALI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, COMMA 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5
Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta
formativa

1. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono i Piani triennali dell'offerta formativa secondo i principi e le finalita' indicati all'articolo 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie per realizzare attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.
2. Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, possono utilizzare:
a) la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonche' dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 107 del 2015;
b) gli spazi di flessibilita', in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.
3. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'utilizzo delle quote di autonomia di cui al comma 2, lettera a), fermo restando il loro computo rispetto all'orario complessivo, garantiscono il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento contenuti nel P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le attivita' dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3. Per gli insegnamenti e le attivita' dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3.
4. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorita' indicate dalle regioni nella propria programmazione a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo. A tal fine, le Istituzioni scolastiche di I.P. possono utilizzare gli spazi di flessibilita' del 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo e garantendo comunque l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento e attivita' di cui all'Allegato 3.
5. Le regioni indicano, nell'ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell'offerta formativa, le priorita' in coerenza con le quali le istituzioni scolastiche di I.P. possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo.
6. Allo scopo di sostenere l'occupabilita' dei giovani in relazione alle filiere produttive del territorio, le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, anche l'acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreche' prevista dalla programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni, e' coerente con l'indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.
7. I Piani triennali dell'offerta formativa comprendono attivita' e progetti di orientamento scolastico, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di istruzione professionale e di IeFP, sia per promuovere l'inserimento della studentessa e dello studente nel mondo del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sia per facilitare la progressiva costruzione del percorso formativo di ciascuna studentessa e di ciascuno studente. A cio' concorrono soprattutto i partenariati territoriali che le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare nella propria autonomia per migliorare e ampliare l'offerta formativa, il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali, la realizzazione di percorsi in alternanza, a partire dal secondo anno, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.
8. Nei piani triennali dell'Offerta formativa e' resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, nei percorsi richiesti dal territorio con l'indicazione delle attivita' economiche di riferimento.
9. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo, possono:
a) stipulare contratti di prestazioni d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attivita' economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'istituto;
b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita', fermo restando che, ai componenti del comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate.
10. Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, l'attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previo accreditamento regionale secondo modalita' definite con gli accordi previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalita' definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, le istituzioni scolastiche di I.P., nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, progettano e realizzano i Piani triennali dell'offerta formativa utilizzando le dotazioni organiche determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente sulla base dei criteri indicati all'articolo 9 del decreto legislativo, ivi comprese quelle relative alle quote di compresenza, all'esercizio delle funzioni relative agli uffici tecnici, all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita' previsti all'articolo 6 del decreto legislativo nonche' quelle dell'organico per il potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 107 del 2015 e dell'allegata Tabella 1. Gli Uffici scolastici regionali garantiscono l'ordinato sviluppo dei percorsi formativi assicurando le risorse necessarie, ove disponibili.
12. Nei limiti della consistenza complessiva dell'organico dell'autonomia del personale docente, sviluppata sulla base dei quadri orari degli insegnamenti e del fabbisogno dei posti di potenziamento indicati dall'istituzione scolastica, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, e autorizzati dall'Ufficio scolastico regionale all'istituzione scolastica, il dirigente dell'istituzione scolastica di I.P determina, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, l'articolazione delle cattedre, al fine di utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilita' di cui al presente regolamento.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della
citata legge n. 107 del 2015:
«7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
posti dell'organico dell'autonomia, in relazione
all'offerta formativa che intendono realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di
potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita'
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della citata
legge n. 107 del 2015:
«5. Al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione
dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per
l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e
per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
grado afferenti alla medesima istituzione scolastica
l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta
formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione
del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.».
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
«Art. 17 (Livelli essenziali dell'orario minimo annuale
e dell'articolazione dei percorsi formativi). - 1. Le
Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario
minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi,
un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi
di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre,
agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi
nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono
con il conseguimento di un titolo di qualifica
professionale, che costituisce titolo per l'accesso al
quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione
professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si
concludono con il conseguimento di un titolo di diploma
professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo
studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni
assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio
contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di
istruzione e formazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 95 della
citata legge n. 107 del 2015:
«95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni
a tempo indeterminato di personale docente per le
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per
la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno
dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili
all'esito delle operazioni di immissione in ruolo
effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi
dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono
soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico
2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' altresi' autorizzato a coprire gli
ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla
presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della
scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come
indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in
proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica
delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza
di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a
bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio,
nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono
destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla
ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi
di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno
espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto
nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui
alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia,
costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il
potenziamento non possono essere coperti con personale
titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per
il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono
essere destinati alle supplenze di cui all'art. 40, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono
disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o
assegnazione provvisoria.».
- La Tabella 1 del comma 95 della citata legge n. 107
del 2015, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
2015, n. 162.
 
Allegato 2-E

Indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale"
Articolo 3, comma 1, lettera e)- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Indicazioni per l'attivazione dei percorsi

1. I percorsi di istruzione professionale, come ridefiniti dal decreto legislativo, in relazione ai profili di uscita e ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, assumono, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019, un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonche' di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilita'.
2. Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, ciascun consiglio di classe redige, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il P.F.I e lo aggiorna durante l'intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale. Il P.F.I. costituisce lo strumento per:
a) evidenziare i saperi e le competenze acquisite da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale;
b) rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare ciascuna studentessa e ciascuno studente nella progressiva costruzione del proprio progetto formativo e professionale utilizzando una quota del monte ore indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del P.F.I. L'attivita' di tutorato consiste nell'accompagnamento di ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze. Il docente tutor favorisce, altresi', la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all'interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l'eventuale adattamento del percorso formativo. L'attivita' di tutorato e' svolta dai docenti designati nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente, fatto salvo lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.
4. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unita' di apprendimento con l'utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attivita' economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonche' la gestione di processi in contesti organizzati.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, comma 5 della legge n. 107 del
2015, e' riportato nelle note all'art. 5.
 
Allegato 2-F

Indirizzo "Servizi Commerciali"
Articolo 3, comma 1, lettera f) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

Indicazioni sulle misure nazionali di sistema

1. Il passaggio al nuovo ordinamento e' accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento delle dirigenti e dei dirigenti, delle docenti e dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle istituzioni scolastiche di I.P. Tali misure riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, e sono realizzate secondo criteri che valorizzano la collaborazione tra le istituzioni scolastiche di I.P. con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche interessate.
2. Il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e' accompagnato da un programma nazionale per l'informazione e l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunita' offerte dal nuovo ordinamento, anche in relazione alle scelte degli indirizzi di studio.
 
Allegato 2-G

Indirizzo "Enogastronomia e ospitalita' alberghiera"
Articolo 3, comma 1, lettera g) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3G

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8

Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi

1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati all'articolo 3 del presente regolamento e delle figure di riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale», di cui al decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, supplemento ordinario, relativo al recepimento dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo al recepimento dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012.
2. La correlazione di cui al comma 1 e' indicata nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla base delle competenze, abilita' e conoscenze relative al profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.
3. A seguito dell'aggiornamento del Repertorio di cui al comma 1, l'Allegato 4 e' modificato e integrato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. I diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, sono titoli di studio tra loro correlati nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:
«Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello
comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel
mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e
dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle
certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui
all'art. 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di
riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione
degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni
professionali attraverso la loro correlabilita' anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti
formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i
repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi
compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,
regionale o di provincia autonoma, pubblicamente
riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle
relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove
applicabile, ai codici statistici di riferimento delle
attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del
repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF),
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse
nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
all'art. 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale.».
 
Allegato 2-H

Indirizzo "Servizi culturali e dello spettacolo"
Articolo 3, comma 1, lettera h) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3H

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti e dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente regolamento decreto si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche delle risorse previste dal decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 2018

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro della salute
Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2793
 
Allegato 2-I

Indirizzo "Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale"
Articolo 3, comma 1, lettera i) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2-L
Indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
Odontotecnico"
Articolo 3, comma 1, lettera l) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3L

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2-M

Indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico"
Articolo 3, comma 1, lettera m) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Parte di provvedimento in formato grafico

 
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3M

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone