Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 luglio 2018
Scioglimento della «Facilitycoop societa' cooperativa», in Postiglione e nomina del commissario liquidatore.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisione della Confcooperative concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della societa' cooperativa «Facilitycoop Societa' cooperativa»;
Considerato che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pervenute, a questa Direzione generale, le controdeduzioni della cooperativa, con contestuale richiesta di proroga per poter presentare la documentazione attestante il superamento dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui sopra;
Preso atto che, a tutt'oggi non e' pervenuta alcuna documentazione ma che da visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio si rileva l'avvenuto successivo deposito del bilancio al 31 dicembre 2013, che dimostrerebbe il superamento dei presupposti per l'adozione del provvedimento ex art. 2545-terdecies del codice civile.
Tenuto conto che l'Ente risulta tuttavia trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile, per il mancato deposito del bilancio per piu' di due anni consecutivi, risultando depositato solo il bilancio relativo all'esercizio 2013;
Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria per il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita', avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo PEC;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Facilitycoop Societa' cooperativa» con sede in Postiglione (Salerno) (codice fiscale 04960950659), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Farina, nato a Pagani (Salerno) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale FRNGPP79B23G230U) ed ivi domiciliato, via Tortora n. 86.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 2 luglio 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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