Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73
Testo del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 143 del 22 giugno 2018), coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2018, n. 93 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al
Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il
medesimo tribunale.

1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri (( , nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale )), fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalita' organizzata e terrorismo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 159 del codice
penale:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione).
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare e' imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del
provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la
richiesta sino al giorno in cui l'autorita' competente la
accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio,
sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In
caso di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste
dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura
penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del
provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in
cui l'autorita' richiedente riceve la documentazione
richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento
che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei
seguenti casi:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice
di procedura penale per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in
sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per
un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice
di procedura penale per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in
sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a
un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono
computati ai fini della determinazione del tempo necessario
a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha
prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di
condanna nella parte relativa all'accertamento della
responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita' ai sensi
dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di
procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo
comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui
al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo
corrispondente.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
durata della sospensione della prescrizione del reato non
puo' superare i termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 161 del presente codice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, primo comma,
della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale):
«Art.2. In materia penale la sospensione dei termini
procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle
indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi
ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o
i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
Commi da 2. a 7. (Omissis).».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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