Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2018 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 13 luglio 2018
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lyxumia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1129/2018).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determina con la quale la societa' Sanofi-Aventis Groupe ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lyxumia»;
Vista la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di revisione delle condizioni relative alle incretine DPP-4/GLP-1, a fronte della quale la societa' Sanofi-Aventis Groupe ha presentato la relativa domanda;
Vista la domanda con la quale la societa' Sanofi-Aventis Groupe ha presentato la rinegoziazione delle condizioni negoziali;
Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 17 febbraio 2017 e 15 giugno 2017;
Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 23 ottobre 2017, 21 novembre 2017, 23 gennaio 2018 e 20 febbraio 2018;
Vista la deliberazione n. 9 del 29 marzo 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale LYXUMIA e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:
Confezioni:
«10 microgrammi - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia in penna preriempita - 3 ml» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 042657015 /E (in base 10);
Classe di rimborsabilita': A;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,68;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,18;
«20 microgrammi - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia in penna preriempita - 3 ml» 2 penne preriempite - A.I.C. n. 042657039 /E (in base 10);
Classe di rimborsabilita': A;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 75,35;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 124,35;
«10 microgrammi + 20 microgrammi - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia in penna preriempita - 3 ml» 1 penna preriempita + 1 penna preriempita - A.I.C. n. 042657054 /E (in base 10);
Classe di rimborsabilita': A;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 75,35;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 124,35.
Indicazioni terapeutiche:
LYXUMIA e' indicato per il trattamento di adulti con diabete mellito di tipo 2 per ottenere il controllo glicemico in associazione con antidiabetici orali e/o insulina basale quando questi, insieme con la dieta e l'esercizio fisico, non forniscono un adeguato controllo glicemico.
Validita' del contratto: 24 mesi.
Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.
 
Allegato

PIANO TERAPEUTICO PER L'UTILIZZO APPROPRIATO DEGLI AGONISTI GLP-1R
NEL DIABETE TIPO 2
PRECISAZIONI:

Il trattamento con i farmaci appartenenti alla classe degli
agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1R) e' indicato nei pazienti
adulti con diabete mellito tipo 2 in controllo glicemico
inadeguato. Le indicazioni circa le possibilita' di associazione
possono variare a seconda del principio attivo (consultare
l'apposita tabella riassuntiva sottostante o le relative schede
tecniche). Gli agonisti del GLP-1R vanno prescritti qualora il
controllo glicemico risulti inadeguato con la precedente linea di
terapia alla dose massima tollerata e comunque, in ogni caso, dopo
adeguata e documentata modifica dello stile di vita (dieta e
attivita' fisica).
Nell'ottica della personalizzazione ottimale della terapia nel
paziente con diabete tipo 2, i principali benefici degli agonisti
del GLP-1R consistono nella dimostrata sicurezza cardiovascolare,
il basso rischio di ipoglicemie, l'effetto di riduzione del peso, e
(per alcuni principi attivi) la possibilita' di
mono-somministrazione settimanale. D'altra parte, i principali
svantaggi rispetto ad altre classi farmacologiche consistono nella
tollerabilita' gastro-intestinale (nausea, vomito) e nella via di
somministrazione iniettiva. Non vi sono inoltre prove sufficienti
di efficacia aggiuntiva in pazienti con malattia avanzata e grave
deficit beta cellulare che richiedano regimi insulinici
multiiniettivi. L'utilizzo come prima linea di terapia non e' al
momento rimborsato per l'incertezza sulla costo-efficacia a lungo
termine nella popolazione generale.
Si richiama altresi' l'attenzione sulla necessita' di
personalizzare l'obiettivo glicemico in base alle caratteristiche
cliniche del singolo paziente, evitando di intensificare
eccessivamente la terapia nei casi in cui non risulti appropriato.
Pertanto, al momento di redigere il presente Piano Terapeutico, lo
specialista prescrittore e' chiamato ad indicare l'ultimo valore di
HbA1c del paziente e il target glicemico desiderabile solo per i
pazienti senza pregresso evento cardiovascolare.

Indicazioni rimborsate SSN
Nel rispetto delle indicazioni autorizzate e delle avvertenze contenute nella scheda tecnica dei singoli farmaci, la rimborsabilita' degli agonisti del GLP-1R a carico del S.S.N., in regime di dispensazione RRL-PT/PHT, e' limitata in associazione duplice o triplice ad altri ipoglicemizzanti o insulina basale (sono rimborsate esclusivamente le opzioni previste nella tabella sottostante, a seconda del principio attivo; l'utilizzo in associazione a regimi insulinici multi-iniettivi non e' rimborsato), alle seguenti condizioni:
• In pazienti senza pregresso evento cardiovascolare, l'ultimo
valore di HbA1c deve risultare ≥7% (53 mmol/mol).
• In pazienti con pregresso evento cardiovascolare o ad
alto*rischio cardiovascolare, con prescrizione non vincolata dai
valori di HbA1c .
• In aggiunta ai punti precedenti, il paziente deve presentare un
rischio aumentato di ipoglicemie severe o comunque condizionanti le
attivita' quotidiane che sconsigli l'utilizzo di altre classi di
ipoglicemizzanti.
*Si definiscono soggetti ad alto rischio cardiovascolare coloro che presentano una probabilita', calcolata mediante le carte italiane del rischio cardiovascolare, ≥20% di presentare un evento CV fatale o non fatale nei successivi 10 anni (http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp). Vedi carte del rischio allegate.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

• Standard italiani per la cura del diabete mellito SID-AMD 2016 http://www.standarditaliani.it/
• Algoritmo AIFA per la terapia del diabete tipo 2. Disponibile a http://www.agenziafarmaco.gov. it/it/content/algoritmi-terapeutici
• American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2016. Glycemic Targets. Diabetes Care 2016;39:S39-S46.
• Inzucchi SE et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach: update to a position statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care. 2015;38:140-9.
• Montilla S et al. Drug utilization, safety, and effectiveness of exenatide, sitagliptin, and vildagliptin for type 2 diabetes in the real world: Data from the Italian AIFA Anti-diabetics Monitoring Registry. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24:1346-53.
PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DEGLI AGONISTI DEL GLP-1R
NEL DIABETE DI TIPO 2

Da redigere ai fini della rimborsabilita' a cura delle strutture
diabetologiche individuate dalle Regioni, ed inviare al Servizio
Farmaceutico della ASL e al Medico di Medicina Generale che ha in
carico l'assistito. La validita' temporale del Piano Terapeutico e'
di dodici mesi; durante tale periodo la continuita' di prescrizione
puo' quindi essere affidata al Medico di Medicina Generale. Qualora
il valore di HbA1c dopo sei mesi di terapia non rientrasse nei
limiti inizialmente indicati dallo specialista redattore del Piano
Terapeutico, oppure siano sopraggiunte controindicazioni o
intolleranza alla terapia prescritta, la rivalutazione della stessa
da parte dello specialista dovra' essere anticipata rispetto al
limite dei dodici mesi.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Condizioni e modalita' di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico come da scheda allegata alla presente determinazione (Allegato 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 
Art. 3

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lyxumia» e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).
 
Art. 4

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: Melazzini
 
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