Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 18 luglio 2018 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione dei vini DOCG «Franciacorta», limitatamente alla campagna vendemmiale 2018/2019. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche temporanee, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Franciacorta»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Franciacorta», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il provvedimento ministeriale n. 27508 del 4 aprile 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Franciacorta» e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa domanda, presentata dal Consorzio di tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), nonche' la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta; Visto il decreto ministeriale n. 54634 del 14 luglio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOP «Franciacorta», ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al citato provvedimento ministeriale 4 aprile 2017; Visto il decreto ministeriale n. 52992 del 18 luglio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stata prorogata l'autorizzazione di cui al predetto decreto n. 54634 del 14 luglio 2017, fino alla data di definizione dell'esame della domanda di modifica del disciplinare in questione da parte della Commissione UE; Vista l'istanza datata 3 luglio 2018, prot. n. 77, presentata dal Consorzio di tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), con la quale, in considerazione degli effetti negativi determinati nella zona di produzione della DOCG «Franciacorta» dalla gravissima gelata del 19 aprile 2017, lo stesso Consorzio ha chiesto di ottenere la modifica temporanea del disciplinare di produzione della citata DOCG, al fine di compensare, seppure parzialmente, le perdite di produzione prossime al 50% riscontrate nella vendemmia 2017, rispetto alla media produttiva delle vendemmie precedenti. In particolare, e' stato richiesto di modificare, per la vendemmia 2018, il limite massimo produttivo di vino base (da 65 a 78 Hl/Ha, cioe' nel limite massimo del 20%), e per le vendemmie 2018 e 2019 la riduzione dei tempi minimi di affinamento prima della sboccatura di tre mesi per le tipologie «Franciacorta», «Franciacorta Saten» e «Franciacorta Rose'»; Vista la relazione tecnica allegata alla predetta richiesta, che descrive in dettaglio i danni causati dalla gelata del 19 aprile 2017 e le motivazioni tecniche a supporto della modifica temporanea in questione; Vista la nota n. 0069851 del 12 luglio 2018 della Regione Lombardia, con la quale e' stato espresso il parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta, limitatamente alla campagna vendemmia 2018/2019, anche sulla base del potenziale produttivo buono nell'areale del Franciacorta DOCG per la stessa vendemmia 2018, come confermato da parte del competente organismo di controllo; Ritenute valide motivazioni cui alla citata relazione tecnica, intese a supportare la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOGG «Franciacorta» nei termini sopra evidenziati, al fine di limitare gli effetti negativi congiunturali che potrebbero verificarsi sui mercati, conseguenti alla riduzione di offerta dei vini spumanti DOCG in questione, connessa all'abbattimento produttivo arrecato dalla citata gelata verificatasi nella primavera del 2017, che potrebbero avere delle ripercussioni negative sull'immagine della stessa denominazione; Ritenuto, pertanto, di dover apportare la modifica temporanea dell'art. 5, commi 3 e 6, del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» nei termini sopra evidenziati, fatto salvo che le modifiche in questione (aumento del 20 % del limite massimo produttivo di vino base e riduzione di tre mesi dei tempi minimi di affinamento prima della sboccatura per talune tipologie) devono rispettivamente assicurare la compatibilita' con parametri qualitativi previsti dal disciplinare per l'immissione al consumo dei relativi vini ed il rispetto dei tempi minimi di elaborazione previsti dalla specifica normativa dell'Unione europea e, inoltre, che la stessa modifica temporanea, per la sua essenza, deve essere limitata per gli effetti alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019; Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle specifiche norme procedurali dell'Unione europea e nazionali, come sopra richiamato, per l'esame della modifica temporanea in questione sia da ritenere applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito normativo, e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia, espresso con la citata nota n. 69851 del 12 luglio 2018; Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta: Articolo unico
1. Il disciplinare di produzione dei vini DOCG «Franciacorta», cosi' come consolidato con la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale del 4 aprile 2017 richiamato in premessa, reso applicabile ai sensi delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui al decreto ministeriale n. 54634 del 14 luglio 2017 ed al decreto ministeriale di proroga n. 52992 del 18 luglio 2018 richiamati in premessa, e' temporaneamente modificato, nei confronti delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019, come segue: a) all'art. 5, comma 3, il limite massimo produttivo di vino base di 65hl/ha e' aumentato a 78 hl/ha, fatto salvo che la percentuale di pressatura non puo' superare il 65%; b) all'art. 5, comma 6, per le tipologie «Franciacorta», «Franciacorta Rose'» e «Franciacorta Saten», il periodo minimo obbligatorio di affinamento prima della sboccatura, previsto rispettivamente in diciotto mesi, ventiquattro mesi e ventiquattro mesi, e' ridotto di tre mesi. 2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2018
Il dirigente: Polizzi |
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