Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2018 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' TELEMATICA «ITALIAN UNIVERSITY LINE» (IUL) |
COMUNICATO |
Emanazione dello Statuto |
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E' stato approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 9 luglio 2018, con prot. n. 0008841, il nuovo Statuto dell'Universita' telematica degli studi IUL, in seguito alla delibera del Consiglio di amministrazione della IUL del 18 maggio 2018. Si riporta di seguito il testo integrale del nuovo statuto. |
| STATUTO DI AUTONOMIA UNIVERSITA' TELEMATICA DEGLI STUDI IUL Indice Art. 1 - Istituzione; Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative; Art. 3 - Sede; Art. 4 - Finalita'; Art. 5 - Strumenti; Art. 6 - Risorse finanziarie; Art. 7 - Organi; Art. 8 - Presidente dell'Universita'; Art. 9 - Consiglio di amministrazione; Art. 10 - Funzioni del Consiglio di amministrazione; Art. 11 - Rettore; Art. 12 - Senato accademico; Art. 13 - Direttore generale; Art. 14 - Nucleo di valutazione di Ateneo; Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti; Art. 16 - Comitato unico di garanzia; Art. 17 - Presidio della qualita' di Ateneo; Art. 18 - Commissione paritetica; Art. 19 - Gruppo di gestione della qualita'; Art. 20 - Facolta'; Art. 21 - Consiglio di facolta'; Art. 22 - Consiglio di corso di studio; Art. 23 - Assemblea dei rappresentanti degli studenti; Art. 24 - Collegio di disciplina e procedimento disciplinare; Art. 25 - Regolamento didattico di Ateneo; Art. 26 - Attribuzione degli incarichi di insegnamento; Art. 27 - Ricerca scientifica; Art. 28 - Dipartimenti; Art. 29 - Direttore di Dipartimento; Art. 30 - Consiglio di Dipartimento; Art. 31 - Servizi a sostegno del diritto allo studio; Art. 32 - Norme transitorie e finali; Art. 33 - Entrata in vigore del presente Statuto
Art. 1 Istituzione
1) E' istituita, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003 in attuazione della legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Universita' telematica degli studi IUL, di seguito denominata Universita', con sede legale in Firenze. 2) L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio IUL. |
| Art. 2 Natura giuridica e fonti normative
1) L'Universita' telematica degli studi IUL e' un'universita' libera non statale, dotata di personalita' giuridica. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933 n. 1592. 2) Il presente Statuto si configura come l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalita' stabiliti dalle leggi dello Stato. L'Universita' ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa. |
| Art. 3 Sede
1) La sede dell'Universita' e dei suoi organi centrali e' nella citta' di Firenze. L'Universita' puo' istituire ed attivare corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in localita' diverse dalla propria sede centrale. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali. |
| Art. 4 Finalita'
1) L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dagli articoli 26 e 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948. L'Universita' ispira la propria azione ai principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005) ed e' istituita con lo scopo di rendere effettivo e concreto il rapporto tra la cooperazione internazionale, la storia e la cultura dei diversi Paesi a partire da quelli dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca scientifica e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'Universita' e' assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza e della formazione continua. 2) Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, l'Universita' adotta le metodologie della formazione a distanza, con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning, e le metodologie miste per consentire la formazione sia in presenza che a distanza. 3) Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 4) L'Universita' rilascia, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti titoli di primo e di secondo livello di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio previsti nel Regolamento didattico di Ateneo: a. laurea (L); b. laurea magistrale (LM); c. diploma di specializzazione (DS); d. dottorato di ricerca (DR). 5) L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle universita'. 6) In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello. |
| Art. 5 Strumenti
1) Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali, nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. 2) Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 3) L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione. 4) L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di collaborazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi. La collaborazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione. 5) L'Universita' regola con specifica convenzione o contratto i rapporti con il proprio ente promotore al fine del perseguimento dei fini istituzionali e delle risorse umane strumentali e finanziarie necessarie al loro conseguimento. 6) L'Universita' instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private, nonche' con altre universita' europee e di altre regioni geopolitiche e, a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio. 7) L'Universita', inoltre, puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari nel campo della ricerca e della didattica. Puo' altresi' promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre universita' e soggetti pubblici e privati. |
| Art. 6 Risorse finanziarie
1) L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio IUL, che e' garante del perseguimento dei fini istituzionali, provvede ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ateneo e ne assicura la governance. 2) Soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno del promotore possono concorrere allo sviluppo dell'Universita' e contribuire al suo funzionamento anche attraverso il finanziamento di progetti di ricerca. 3) Costituiscono risorse finanziarie dell'Universita' le rette, i contributi e i diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni mobili, immobili e fondi che ad essa saranno conferiti a qualunque titolo, nonche' le entrate derivanti da essi. 4) Possono costituire fonti di finanziamento altre eventuali entrate di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, nonche' crediti, lasciti, donazioni e contributi volontari. |
| Art. 7 Organi
1) Sono organi di governo dell'Universita': il Presidente; il Consiglio di amministrazione; il Rettore; il Senato accademico. 2) Sono organi di vigilanza e di controllo: il Nucleo di valutazione di Ateneo; il Collegio dei revisori dei conti; il Collegio di disciplina. 3) Sono organi del Sistema di qualita': Il Comitato unico di garanzia; il Presidio della qualita' di Ateneo; la Commissione paritetica docenti-studenti; il Gruppo di gestione della qualita'. 4) Costituiscono strutture accademiche, didattiche e di ricerca: le facolta'; i Dipartimenti. |
| Art. 8 Presidente dell'Universita'
1) E' Presidente dell'Universita' il Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio IUL. Il Presidente dell'Universita': a. ha un incarico quinquennale rinnovabile; b. e' Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita'; c. ha la rappresentanza legale dell'Universita', anche in giudizio; d. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; e. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno; f. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica; g. vigila sul rispetto dei programmi di sviluppo dell'Universita' e dispone i relativi provvedimenti; h. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonche' poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione; i. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; j. costituisce con provvedimento formale ciascun Consiglio di corso di studio. 2) Spettano inoltre al Presidente tutte le competenze che nel presente Statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e ricerca scientifica e le competenze proprie del direttore generale. 3) L'eventuale compenso del Presidente e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto. |
| Art. 9 Consiglio di amministrazione
1) In conformita' al presente Statuto, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' e' composto come segue: a. il Presidente dell'Universita', in qualita' di Presidente del suddetto Consiglio; b. un numero di consiglieri pari a cinque, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio IUL; c. il Rettore dell'Universita'. 2) Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione con diritto di voto, in aggiunta ai membri di cui al comma 1, lettera b, rappresentanti, in numero non superiore a tre, di uno o piu' organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a contribuire per almeno un quinquennio al funzionamento dell'Universita' nelle modalita' determinate con delibera del Consiglio stesso. 3) Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. |
| Art. 10 Funzioni del Consiglio di amministrazione
1) Spettano al Consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2) Il Consiglio di amministrazione cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato accademico e dei Consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico e le competenze proprie del direttore generale. 3) Il Consiglio di amministrazione: a. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi; b. delibera, sentito il parere del Senato accademico, l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; c. delibera a maggioranza assoluta, sentito il parere del Senato accademico, il presente Statuto e le sue modifiche secondo le norme vigenti; d. sentito il Senato accademico, delibera il Regolamento didattico di Ateneo; e. delibera ogni altro Regolamento dell'Universita'; f. nomina il Rettore tra i professori universitari o personalita' di riconosciuto valore scientifico, culturale ed accademico; g. nomina i membri del Senato accademico; h. nomina il Direttore generale; i. nomina i componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo e dei componenti del Presidio della qualita' di Ateneo; j. nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti; k. nomina i Presidi delle facolta'; l. nomina i direttori di Dipartimento; m. approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, su proposta del Senato accademico e delle facolta' interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari nei loro confronti pervenute dal Rettore; n. approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative e ne autorizza l'assunzione su proposta del direttore generale, il quale cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 lett. b) del presente Statuto; o. delibera, su proposta del Senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', Dipartimenti, corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica e di ricerca prevista dalla normativa vigente ivi comprese quelle definite all'art. 4, commi 4 e 5 del presente Statuto; p. definisce la Carta dei servizi, sentito il parere del Senato accademico, ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore; q. delibera, sentito il direttore generale, sull'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306; r. delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa; s. delibera l'istituzione di propri Centri di ricerca e Centri linguistici di Ateneo; t. delibera, su proposta del Senato accademico, la stipula di convenzioni per attivita' di ricerca con altre universita' o Centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; u. delibera il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale ed il bilancio unico di Ateneo d'esercizio predisposti dal direttore generale; v. delibera il proprio Regolamento interno di funzionamento; w. puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; x. determina eventuali compensi per il Presidente, per il Rettore, per lo stesso Consiglio di amministrazione, per il Senato accademico, per il Collegio dei revisori dei conti, per il Nucleo di valutazione di Ateneo e per il direttore generale; y. delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate e la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto della normativa vigente; z. delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi. 4) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Salvo quanto disposto dal presente Statuto, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati. 5) Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 6) Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante l'invio di raccomandata o di posta elettronica. In caso di urgenza l'adunanza puo' essere convocata, mediante posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno. |
| Art. 11 Rettore
1) Il Rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori universitari o personalita' di riconosciuto valore scientifico, culturale ed accademico. 2) Il Rettore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. 3) Il Rettore: a. partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione dell'Universita' con diritto di voto; b. riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; c. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; e. rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; f. esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; g. convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione; h. formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; i. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; j. vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta; k. esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti; l. adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; m. firma insieme al Direttore generale i titoli di studio. 4) L'eventuale compenso del Rettore e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto. |
| Art. 12 Senato accademico
1) Il Senato accademico e' composto: dal Rettore, che lo convoca e lo presiede; da quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione tra i professori universitari o personalita' di riconosciuto valore scientifico, culturale ed accademico; dai presidi di facolta' e dai direttori di Dipartimento. 2) Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale. 3) Il Senato accademico dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. 4) Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle norme dell'ordinamento universitario. 5) In particolare il Senato accademico esercita le seguenti attribuzioni: a. elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo; b. propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; c. propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; d. adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; e. formula pareri e proposte in ordine all'adozione e alla modifica del Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei consigli di facolta'; f. approva il Manifesto generale degli studi; g. propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di convenzioni con Universita' italiane e straniere per attivita' didattiche e scientifiche integrate; h. formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze; i. esprime il proprio parere al Consiglio di amministrazione in merito all'adozione della Carta dei servizi; j. esprime il proprio parere al Consiglio di amministrazione in merito all'attivazione, alla modificazione e alla disattivazione dei corsi di studio; k. propone al Consiglio di amministrazione il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa; l. nomina i docenti della Commissione paritetica e ne designa il Presidente; m. nomina dei membri del Collegio di disciplina. 6) Il Senato accademico e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 7) Le deliberazioni del Senato accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso del Rettore. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 8) Il Senato accademico e' convocato almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante l'invio di raccomandata o di posta elettronica. In caso di urgenza l'adunanza puo' essere convocata, mediante posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno. 9) L'eventuale compenso del Senato accademico e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto. |
| Art. 13 Direttore generale
1) Il direttore generale sovrintende al funzionamento dei servizi generali di carattere amministrativo, tecnico, contabile ed ausiliario, e ne risponde nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. 2) In particolare, nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il direttore generale: a. assicura il funzionamento complessivo di tutti i servizi dell'Ateneo, curandone l'ordinaria amministrazione; b. cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, in modo da assicurare le condizioni per il piu' efficace svolgimento delle attivita' dell'Ateneo, esercitando autonomi poteri di spesa nei limiti degli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio di previsione; c. formula pareri in merito all'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306; d. dirige e coordina le risorse umane assegnate alle strutture amministrative, contabili e tecniche; e. impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Universita'; f. conferisce incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Universita' qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno; g. predispone, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale ed il bilancio unico di Ateneo d'esercizio; h. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze; i. firma con il Rettore i titoli di studio e rilascia le relative certificazioni; j. propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali; k. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'. 3) Il direttore generale cura il coordinamento e la supervisione degli uffici di immatricolazione e degli sportelli di contatto con gli studenti e svolge, compatibilmente con le previsioni del presente Statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali. 4) Il direttore generale e' incaricato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguato curriculum professionale. Il contratto stesso definisce ulteriori diritti e doveri del direttore generale e il relativo trattamento economico. 5) Il direttore generale partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione ed al Senato accademico, senza diritto di voto. 6) L'eventuale compenso del direttore generale e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto. |
| Art. 14 Nucleo di valutazione di Ateneo
1) L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo composto da un numero di membri determinato in ottemperanza alle norme vigenti, e nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'. 2) L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 3) I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 4) L'eventuale compenso del Nucleo di valutazione e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto. |
| Art. 15 Collegio dei revisori dei conti
1) Il Collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2) Il Consiglio di amministrazione nomina i suddetti componenti del Collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3) Il Collegio dei revisori puo' deliberare il proprio regolamento interno di funzionamento. 4) L'eventuale compenso del Collegio dei revisori dei conti e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto. |
| Art. 16 Comitato unico di garanzia
1) Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e' istituito presso l'Universita' telematica IUL il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Detto Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Ateneo. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'Universita'. 2) Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica; contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, proponendo iniziative finalizzate a migliorare l'efficienza delle prestazioni; promuove l'adozione di misure volte a realizzare un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 3) I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. |
| Art. 17 Presidio della qualita' di Ateneo
1) Il Presidio di qualita' svolge funzioni di accompagnamento, supporto e attuazione delle politiche di assicurazione della qualita' di Ateneo (AQ) per la formazione e la ricerca, promuove la cultura per la qualita', svolge attivita' di sorveglianza e monitoraggio, promuove il miglioramento continuo e supporta le strutture di Ateneo nella gestione dei processi di qualita'. 2) Il Presidio e' composto da: a. un docente con funzione di Presidente; b. i Presidenti di corso di studio; c. un componente, anche esterno, in possesso di riconosciute competenze nelle materie attinenti alla valutazione e al controllo qualita', quale responsabile AQ; d. un componente nominato tra il personale tecnico-amministrativo, quale responsabile della raccolta e della analisi dei dati; e. un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio. 3) I componenti del Presidio di qualita' sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica per un triennio, fatte salve le scadenze di mandato, e possono essere riconfermati. 4) Le procedure di nomina del Presidio della qualita' sono disciplinate mediante apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione. Il Presidio di qualita' puo' deliberare un proprio Regolamento interno di funzionamento. 5) L'Universita' assicura al Presidio della qualita' di Ateneo l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. |
| Art. 18 Commissione paritetica
1) Nell'ambito di ciascun Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, avente il compito di monitorare l'andamento della didattica e la qualita' delle prestazioni didattiche elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento. 2) In particolare provvede a: effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' delle attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori; individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attivita' formativa; formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio. 3) La commissione e' composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti. I docenti sono nominati dal Senato accademico, mentre la componente studentesca dovra' essere rappresentativa dei diversi corsi di studio. 4) La commissione prevede la presenza di un Presidente, designato dal Senato accademico tra i membri del personale docente. 5) Nel caso in cui un docente afferisca a piu' corsi di studio, questi puo' essere designato quale possibile componente solo di una commissione. 6) La commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto, provvede eventualmente a segnalare al Rettore e al Presidio di qualita' l'avvenuto accertamento di anomalie. 7) I membri della commissione durano in carica tre anni e sono rinnovabili. 8) La Commissione paritetica adotta il proprio regolamento interno di funzionamento. 9) Nel caso di mancata istituzione di Dipartimenti, la Commissione paritetica e' istituita nell'ambito di ciascuna facolta'. |
| Art. 19 Gruppo di gestione della qualita'
1) All'interno di ciascun corso di studi viene costituito il Gruppo di gestione della qualita', composto da: a. il Presidente del Consiglio di Corso di studio; b. un docente del Corso di studio; c. il responsabile AQ di Ateneo; d. il responsabile della raccolta dati; e. un rappresentante degli studenti. 2) Il Gruppo di gestione della qualita' provvede all'assicurazione della qualita' nel corso di studio, nonche' al riesame dei vari interventi messi in essere dai corsi di studio sulla base delle indicazioni del presidio di qualita' e della Commissione paritetica al fine di verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi perseguiti o individuare le eventuali motivazioni di un mancato o parziale raggiungimento. 3) Il Gruppo di gestione della qualita' verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del corso di studi; verifica e individua gli obiettivi dell'impianto generale del corso di studi con cadenza annuale e pluriennale. |
| Art. 20 Facolta'
1) Le facolta', nell'ambito del presente Statuto, hanno autonomia scientifica e didattica e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 2) Sono organi della facolta': a. il Preside; b. il Consiglio di facolta'; c. i Consigli di corso di studio. 3) Il Preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'. 4) In particolare il Preside: a. convoca e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica; c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della facolta'; d. e' membro di diritto del Senato accademico; e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento; f. propone la nomina del Presidente del Consiglio di corso di studio. 5) Il Preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i docenti della facolta'. 6) Il Preside dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. |
| Art. 21 Consiglio di facolta'
1) Il Consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e dal Preside che lo presiede. Fa parte inoltre del Consiglio di facolta' un rappresentante dei ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di facolta' sono stabilite dal Regolamento di facolta', deliberato dal Consiglio stesso. Sono compiti del Consiglio di facolta': a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; b. la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico; c. la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati; d. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; e. l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. |
| Art. 22 Consiglio di corso di studio
1) Per ciascun corso di laurea triennale e magistrale, o per gruppi di corsi omogenei o omologhi, e' costituito un Consiglio di corso di studio, composto da tutti i docenti incaricati dell'insegnamento in almeno uno dei settori scientifico-disciplinari e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dei corsi stessi. La durata del mandato e' di 3 anni. 2) Ciascun Consiglio di corso di studio e' costituito con provvedimento formale del Presidente dell'Universita'. Nello stesso atto di costituzione e' nominato, tra i docenti membri e su proposta del Preside di facolta', il Presidente del Consiglio di corso di studio. 3) Spetta al Consiglio di corso di studio deliberare, in relazione al corso o ai corsi di competenza, sulle seguenti materie: a. criteri di ammissione degli studenti; b. criteri di organizzazione e funzionamento delle attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti; c. proposte di eventuali attivita' didattiche integrative; d. organizzazione delle attivita' di valutazione degli apprendimenti; e. assistenza agli studenti laureandi. 4) E' compito fondamentale del Consiglio di corso di studio il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento e' volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed e' basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti. 5) Competono inoltre al Consiglio di corso di studio tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. 6) Al Presidente del Consiglio di corso di studio compete: a. il coordinamento delle attivita' del Consiglio; b. la pianificazione e la calendarizzazione delle attivita' didattiche del corso; c. la pianificazione e la calendarizzazione delle attivita' di valutazione degli apprendimenti; d. l'assegnazione formale dei docenti incaricati dell'assistenza agli studenti laureandi. 7) Il Presidente del Consiglio di corso di studio cura, altresi', la pubblicazione dei programmi di insegnamento dei singoli docenti e verifica preventivamente la congruita' delle richieste poste agli studenti con i crediti formativi effettivamente attribuiti ai singoli insegnamenti. Nell'ambito delle sue competenze, il Presidente del Consiglio di corso di studio adotta infine i provvedimenti di urgenza necessari al buon funzionamento del corso. |
| Art. 23 Assemblea dei rappresentanti degli studenti
1) L'Assemblea dei rappresentanti degli studenti e' organo consultivo dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Universita' e del territorio. 2) L'Assemblea e' composta da una rappresentanza di studenti dell'Ateneo costituita da un massimo di cinque membri eletti tra gli studenti dell'Ateneo. Essa ha durata annuale e i propri componenti possono essere rieletti. 3) L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi di governo dell'Universita': a. formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal Rettore, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c. esprime proposte e formula progetti su iniziative culturali collaterali e su attivita' ricreative, ivi comprese le attivita' sportive, sia dilettantistiche che agonistiche; d. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'; e. elegge al proprio interno il Presidente. 4) L'Universita' puo' assicurare all'assemblea, con delibera del Consiglio di amministrazione, un budget annuo per il suo funzionamento autonomo. |
| Art. 24 Collegio di disciplina e procedimento disciplinare
1) Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010 e' istituito presso l'Universita' telematica IUL il Collegio di disciplina, composto da tre membri, nominati tra professori ordinari anche esterni all'Ateneo, dal Senato accademico che nomina, tra gli stessi, altresi' il Presidente. 2) Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione a detto organo di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3) Il funzionamento del Collegio di disciplina ed i procedimenti disciplinari in genere sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo. 4) Rimangono di competenza del Rettore i provvedimenti disciplinari che comportano la comminazione di sanzioni inferiori alla censura. |
| Art. 25 Regolamento didattico di Ateneo
1) Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004. 2) Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il Senato accademico. |
| Art. 26 Attribuzione degli incarichi di insegnamento
1) Gli insegnamenti nei corsi di studio sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2) I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3) Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative ed i regolamentari vigenti in materia. 4) Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza i professori di ruolo e i ricercatori sono iscritti, come previsto dalla legge n. 243/1991, alla gestione di riferimento dei corrispondenti professori e ricercatori delle Universita' statali. 5) Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e ai ricercatori si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, e successive modificazioni e integrazioni. 6) I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali. 7) Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, ricercatori, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica. 8) Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 9) I destinatari dei contratti previsti nel presente articolo svolgono, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di inquadramento, attivita' di docenza, anche assumendo il coordinamento didattico, nei corsi di studio deliberati annualmente dai competenti organi dell'Universita'. Curano la preparazione dei materiali didattici, l'orientamento e l'assistenza agli studenti e l'accertamento delle loro conoscenze. Sono tenuti inoltre, ai sensi del successivo art. 25, a svolgere attivita' di ricerca, anche assumendone il coordinamento scientifico. 10) I contratti di insegnamento determinano gli obblighi, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto. |
| Art. 27 Ricerca scientifica
1) L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. 2) L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata. 3) L'Universita' puo' conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca secondo le modalita' stabilite nel relativo Regolamento. 4) L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 5) L'Universita' puo' istituire, autonomamente o congiuntamente ad altri enti pubblici o privati, propri Centri di ricerca per la promozione e lo svolgimento di attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi definiti nei rispettivi regolamenti. La composizione ed il funzionamento dei Centri di ricerca dell'Universita' sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo. 6) L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 7) Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. |
| Art. 28 Dipartimenti
1) Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i Dipartimenti. 2) I Dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facolta' diverse. 3) Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: a. promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; b. organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c. gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; d. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente. 4) Sono organi del Dipartimento: a. il direttore; b. il Consiglio di Dipartimento. 5) Ai Dipartimenti possono essere attribuite le funzioni delle facolta'. |
| Art. 29 Direttore di Dipartimento
1) La nomina del direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di amministrazione. 2) Il direttore dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. 3) Il direttore: a. presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b. propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica; c. sovrintende al funzionamento del Dipartimento; d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal Dipartimento; e. e' membro di diritto del Senato accademico; f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo. |
| Art. 30 Consiglio di Dipartimento
1) Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti afferenti, da un rappresentante degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I membri del Consiglio nominati durano in carica tre anni e sono riconfermabili. 2) Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di amministrazione; c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; d. cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, di master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca; e. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione; f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; g. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica; h. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio di amministrazione. |
| Art. 31 Servizi a sostegno del diritto allo studio
1) L'Universita' considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilita' non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'Universita' si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinche' tutti gli studenti abbiano pari opportunita' e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio. 2) L'Universita' si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Universita'. Per tali finalita', l'Universita' puo' integrare le proprie strutture funzionali attraverso societa' controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. 3) Al fine di sostenere concretamente le proprie finalita' educative, l'Universita' realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attivita' di tirocinio pre e post laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione di nuove imprese. L'Universita' favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei corsi e dalla realta' mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di Ateneo. |
| Art. 32 Norme transitorie e finali
1) Qualora l'Universita' debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal Consiglio di amministrazione all'ente promotore Consorzio IUL. |
| Art. 33 Entrata in vigore del presente Statuto
1) Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca scientifica ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989. 2) Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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