Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2018 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
COMUNICATO
Regolamento degli Organi del CNEL


Testo approvato dall'Assemblea il 12 luglio 2018 su proposta della Giunta per il regolamento del 5 luglio 2018.
(Omissis).

Art. 1.

Insediamento del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio entroventi giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri nella Gazzetta Ufficiale.
2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.
3. Nella prima seduta del Consiglio, il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due vice Presidenti secondo le procedure dell'art. 3, comma 2, e del segretario dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 3 comma 3.
4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.
5. Il Presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 2.

Assemblea

1. L'assemblea e' l'organo che esprime la volonta' del Consiglio. L'assemblea e' costituita validamente se sono presenti la meta' piu' uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica.
2. L'assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.
3. L'assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.
4. L'assemblea e' altresi' convocata su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno e' quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entrotre giorni dalla richiesta.
5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea e' comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.
6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai Consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti puo' farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglibilita' o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una pronuncia definitiva. E' fatta salva la possibilita' di presentare emendamenti da parte di ciascun Consigliere durante l'assemblea.
7. L'assemblea puo' deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta e' presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento e' discusso nella medesima seduta.
8. I lavori della assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facolta' di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.
9. Il Consigliere segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa.
10. La verifica del numero legale puo' essere richiesta da ogni Consigliere durante l'assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.
11. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei Consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.
12. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma e le modalita' di tale pubblicita' sono determinate dal Presidente del CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il CNEL puo' deliberare di riunirsi in seduta non pubblica. I pareri del CNEL relativi al semestre europeo e ai documenti di bilancio del Governo sono deliberati in seduta non pubblica, in quanto la pubblicita' e' assicurata dal procedimento parlamentare. Alle sedute di assemblea assistono il segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare.
13. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario e' trasmesso ai Consiglieri con le modalita' di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere segretario ne da' comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario non e' concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il resoconto sommario e' firmato dal Presidente e dal Consigliere segretario ed e' reso disponibile nella intranet, salva la tutela della privacy ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., nonche' del regolamento UE 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation). Di ogni seduta e' disposta la registrazione.
 
Art. 3.

Presidente, vice Presidenti e ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attivita' del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.
Il Presidente, previo esame dell'ufficio di Presidenza, con la partecipazione del Presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal segretario generale nonche', su conforme parere dell'ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione.
Il Presidente, previo esame dell'ufficio di Presidenza, con la partecipazione del Presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione.
I vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonche' nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge 936 del 1986. Esercitano, altresi', le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.
2. I due vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due Consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun Consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purche', per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei Consiglieri in carica.
3. Su proposta del Presidente, l'assemblea elegge tra i Consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Nel caso di vacanza di un posto di vice Presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.
5. L'ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente e dai due vice Presidenti ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. L'ufficio di Presidenza puo' essere integrato con altri Consiglieri sulla base dei temi da trattare; i verbali dell'ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.
 
Art. 4.

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza e' presieduto dal Presidente del CNEL ed e' composto dai vice Presidenti e da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentativita', dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il Consigliere segretario dell'assemblea.
2. Il Consiglio di Presidenza e' eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51% dei componenti aventi diritto. L'assemblea puo' delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' delle commissioni e degli altri organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone il programma annuale e attua il monitoraggio della sua esecuzione.
4. In caso di vacanza di uno o piu' posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2.
 
Art. 5.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti del CNEL e' costituito da tre componenti di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli e due nominati dall'assemblea del CNEL, su proposta dell'ufficio di Presidenza, tra magistrati contabili in servizio o professori universitari in materie contabili o equiparate, aventi i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente. Il collegio e' nominato per la durata della consiliatura.
2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in quanto applicabili al CNEL, riferendone ai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' alla Presidenza del CNEL e all'assemblea.
3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del collegio e' stabilito sulla base di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 6.

Commissioni e altri organismi

1. Il Presidente del CNEL, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attivita', stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresi' la composizione della commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.
2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle commissioni e' definita dal Presidente del CNEL, sentiti i vicepresidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentativita' delle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle commissioni e degli altri organismi e' formalizzata con determinazione del Presidente del CNEL, che ne informa l'assemblea.
3. Il Presidente, sentiti i vicepresidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, puo' istituire, nell'ambito delle commissioni, organismi (Osservatori, Consulte etc.) in coerenza con le finalita' istituzionali e in relazione al programma di attivita'. La composizione, le modalita' di funzionamento e l'assegnazione alle Commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del Presidente che ne informa l'assemblea.
4. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti della commissione stessa, provvedono alla designazione di un Consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il Presidente della commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. Il Presidente del CNEL informa l'assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei coordinatori.
I Presidenti di commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti, tra i Consiglieri componenti.
5. Le missioni dei Consiglieri sono autorizzate con determinazione dal Presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza. Nel caso in cui- per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso del Consiglio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del Presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.
6. La Commissione dell'informazione, di cui all'art. 16 della legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Ogni Consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una commissione diversa da quella di appartenenza, puo' assistere alle sedute.
8. La partecipazione ai lavori di una commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.
9. Il Consigliere, membro di una commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, puo' delegare, ad ogni effetto, altro Consigliere, previa comunicazione scritta al Presidente o Coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un Consigliere, e' consentita la partecipazione attraverso modalita' telematiche.
10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i Consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.
11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.
 
Art. 7.

Regolamenti e giunta per il regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni loro modifica.
2. La giunta per il regolamento e' presieduta dal Presidente del CNEL, ed e' composta da dieci Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della giunta e' definita con determinazione del Presidente che ne informa l'assemblea. Il Presidente puo' delegare le proprie funzioni di Presidente della giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.
3. La Giunta per il regolamento esamina preliminarmente ogni questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima assemblea utile.
4. Ciascun consigliere puo' presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della giunta.
5. Nel caso in cui i Regolamenti, adottati con le modalita' di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.
6. I Regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.
 
Art. 8.

Programma ed attivita'
A. Programma.
1. Il programma annuale di attivita' e' predisposto dal Presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 3. Il Presidente illustra e sottopone il programma all'approvazione dell'assemblea.
2. Le Commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.
3. Il programma comprende:
le attivita' connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986, nonche' da convenzioni con altri enti e istituzioni;
le attivita' consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986;
le attivita' della commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attivita' previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986. B. Pareri.
4. Il Presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna ad una commissione, ad altro organismo o direttamente all'assemblea l'istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge n. 936 del 1986. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al comma 8, lettera c) dell'art. 8, nonche' quelle previste dagli articoli 9 e 10.
5. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il Presidente del CNEL puo' chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere. C. Iniziativa legislativa
6. L'iniziativa legislativa di cui al punto i) dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata mediante la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una commissione o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.
7. Il Presidente o un relatore delegato, illustra i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza, all'assemblea.
8. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione illustrativa.
9. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'assemblea a maggioranza dei presenti puo' deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 936 del 1986.
10. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione alle camere. Della trasmissione vengono informati i Presidenti delle Camere. D. Osservazioni e proposte
11. In materia di contributi all'elaborazione della legislazione di cui all'art. 10 lettera g) della legge n. 936 del 1986, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo. I testi approvati sono inviati a Parlamento, Governo e regioni. E. Altre iniziative: rapporti, relazioni, studi ed indagini
12. Per l'istruttoria di atti di particolare rilievo, la commissione istruttoria puo' convocare in audizione soggetti specifici ed assicura il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista un'attivita' di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le societa', le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attivita' degli organi. Il segretariato generale redige, di propria iniziativa e/o su sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di studi e documentazione funzionale all'istruttoria di temi di cui al programma di attivita'. Previo parere dell'ufficio di Presidenza, puo' predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi. F. Archivio delle nomine
13. La commissione dell'informazione procede, secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2, lettera f) della legge 30 dicembre 1986 n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalita' di cui ai successivi commi.
14. La commissione dell'Informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'assemblea.
15. Il Presidente del CNEL invita le organizzazioni cosi' individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.
16. I dati cosi' raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della commissione dell'informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.
17. La commissione puo' procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.
18. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.
 
Art. 9.

Procedure semplificate

1. Il Presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art. 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.
 
Art. 10.

Procedure rafforzate

1. Il CNEL, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, puo' adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una o piu' delle seguenti modalita':
a. consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL;
b. consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare;
c. consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale.
2. Il segretariato generale redige rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'assemblea.
 
Art. 11.

Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali

1. Nell'ambito del programma di attivita', l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei pareri resi dal comitato economico e sociale europeo e, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. E' sempre consentita la partecipazione dei membri del comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio.
2. Nell'ambito del medesimo programma di attivita', l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresi' accordi di collaborazione con le singole regioni, la conferenza stato - regioni, la conferenza delle regioni e delle province autonome e le atre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale. Il CNEL sviluppa altresi' le tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.
 
Art. 12.

Associazioni e organizzazioni rappresentative
di interessi collettivi e diffusi

1. Ai lavori delle commissioni del CNEL possono essere invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.
 
Art. 13.

Segretariato generale

1. Il segretario generale e' preposto ai servizi del CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti, anche sulla base della direttiva generale sull'azione amministrativa del Presidente e in attuazione del documento di programma di cui all'art. 8.
2. Le attribuzioni degli uffici dirigenziali generali sono definite con determinazione del Presidente, su proposta del segretario generale, sentito l'ufficio di Presidenza e con deliberazione dell'assemblea.
3. Il segretario generale sovraintende all'attivita' del segretariato generale e informa ad ogni seduta l'ufficio di Presidenza sulle attivita' degli uffici in attuazione del programma; informa altresi', periodicamente o su richiesta, il Consiglio di Presidenza, secondo i principi della leale collaborazione.
 
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