Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2018 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 18 luglio 2018
Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorita' di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attivita' svolte in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657).



IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzionee dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 190/2012.
Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni..
Visto il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017.
Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) puo' anche inviare segnalazioni ai sensi della disciplina sul «Whistleblowing»;
Visto l'art. 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione».
Visto l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace».
Visto, l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ultimo periodo secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».
Ritenuto che le tre norme da ultimo richiamate non garantiscono uniformita' in ordine al tipo di intervento dell'Autorita' in caso di revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT e non disciplinano ne' il procedimento che l'Autorita' deve seguire ne' la natura dell'atto con cui l'Autorita' e' tenuta ad «esprimersi».
Ritenuto che quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche ai soggetti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come chiarito nella determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».
Considerato che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT e' stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate dall'art. 41, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC nei casi di «altre misure discriminatorie, dirette o indirette», ivi inclusa la revoca, adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell'Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell'attivita' di prevenzione della corruzione.
Ritenuto che, secondo quanto previsto sia dall'art. 1, comma 82, della legge n. 190/2012 sia dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 39/2013, la revoca, comunicata ad ANAC dai prefetti, dalle amministrazioni e dagli altri soggetti, come individuati al successivo art. 1, lettera g), del presente regolamento, diventa efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza, che entro il suddetto termine di trenta giorni l'Autorita' deve pronunciarsi allo stato degli atti.
Considerato che il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell'Autorita' non consente a quest'ultima di istaurare un contraddittorio con le parti e che, pertanto, al fine di consentire ad ANAC di disporre di ogni elemento necessario per una valutazione il piu' possibile completa nel rispetto del citato termine, si rivela essenziale l'acquisizione delle eventuali osservazioni e atti prodotti dal RPCT nel procedimento di revoca dell'Amministrazione e degli altri soggetti, come individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento.
Ritenuto che, qualora l'ANAC non riceva i provvedimenti di revoca dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti come individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento possa comunque tenere in considerazione segnalazioni relative alla revoca dei RPCT e che, in tali casi, possa richiedere la comunicazione dei provvedimenti di revoca all'Amministrazione interessata e agli altri soggetti di cui sopra con conseguente applicazione del termine di trenta giorni della sospensione dell'efficacia della revoca dal ricevimento del provvedimento.
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, l'Autorita' interviene a seguito di segnalazioni relative ad altre misure discriminatorie diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge, la richiesta di riesame dell'ANAC si intende debba essere svolta nel rispetto dei termini previsti dal «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita', e a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 1, comma 2, lett. f) della legge n. 190/2012.
Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare in un medesimo atto regolamentare l'intervento dell'Autorita' nella forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT e alle «altre misure discriminatorie, dirette o indirette» adottate nei confronti del RPCT, sia pure nel rispetto dei diversi termini e aspetti procedimentali come sopra indicati.
Visti gli articoli 6, 47 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale» sull'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018 sullo schema di regolamento, valutate le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica che si e' svolta nel periodo dal 4 giugno al 26 giugno.

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
d) «Ufficio», l'Ufficio competente sui procedimenti concernenti l'intervento dell'Autorita' sui provvedimenti di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle presunte misure discriminatorie ai sensi della normativa indicata in premessa;
e) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio;
f) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione;
g) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri soggetti tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
h) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'intervento dell'Autorita' nella forma di «richiesta di riesame» nei casi di:
a) revoca dell'incarico di segretario negli enti locali, laddove il segretario sia anche RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
c) revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell'Amministrazione, segnalata all'Autorita' quale misura discriminatoria per motivi collegati direttamente e indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
d) adozione di altre misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo.
 
Art. 3

Ufficio competente per l'istruttoria

1. L'Ufficio e' responsabile delle istruttorie per l'adozione della «richiesta di riesame» di cui al precedente art. 2.
2. Il responsabile dell'istruttoria e' il dirigente dell'ufficio.
3. Il dirigente puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.
 
Art. 4

Comunicazione dei provvedimenti di revoca

1. Le amministrazioni e i prefetti, nel caso degli enti locali, comunicano tempestivamente all'Autorita' i provvedimenti di revoca del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Autorita' del provvedimento di revoca.
2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'efficacia del provvedimento di revoca e' sospesa.
 
Art. 5

Documentazione da trasmettere all'Autorita'

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1 comunicano all'Autorita' il provvedimento di revoca, preferibilmente utilizzando la posta elettronica certificata, unitamente a:
a) gli atti del procedimento di revoca, ivi inclusi eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento condotto dall'Amministrazione;
b) ogni altro documento ritenuto utile a supporto dei motivi della revoca.
2. L'incompleta o l'omessa trasmissione della documentazione, non pregiudica lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorita'.
3. Nel trasmettere il provvedimento di revoca e la documentazione di cui al comma 1, le amministrazioni e i prefetti segnalano i dati da sottrarre alla pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza.
 
Art. 6

Segnalazioni riguardanti la revoca del RPCT

1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 non provvedano a comunicare il provvedimento di revoca, l'Autorita' puo' prendere in considerazione segnalazioni pervenute al proprio protocollo e riguardanti la revoca del RPCT.
2. In tal caso, l'ufficio richiede all'Amministrazione interessata il provvedimento di revoca, unitamente ai documenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b). Il termine di trenta giorni per la formulazione della richiesta di riesame e della sospensione dell'efficacia della revoca decorre dall'acquisizione al protocollo dell'Autorita' del provvedimento e della documentazione.
 
Art. 7

Istruttoria

1. L'Ufficio, qualora dall'esame del provvedimento di revoca nonche' della documentazione allegata, rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di richiesta di riesame del provvedimento di revoca.
2. L'Ufficio qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di conclusione del procedimento di riesame della revoca per l'assenza della predetta correlazione.
3. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove non si configuri alcuna fattispecie di revoca, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza della prevenzione della corruzione del 29 marzo 2017. Qualora dall'esame dei documenti emergano elementi volti a configurare presunte misure discriminatorie diverse dalla revoca, l'Ufficio procede ai sensi del capo II del presente regolamento.
 
Art. 8

La richiesta di riesame

1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal RPCT nonche' la richiesta all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame.
2. La richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorita', e' trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento, ove di conferma della revoca, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorita'.
3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attivita' del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.
 
Art. 9

Segnalazione di misure discriminatorie
diverse dalla revoca

1. Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono segnalate tempestivamente all'Autorita' dagli interessati.
2. Per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate dall'Ufficio nel rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'.
4. L'Ufficio, nel comunicare all'organo di indirizzo dell'Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare all'Autorita' entro il termine di venti giorni.
5. Qualora l'Ufficio valuti l'esistenza di una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di richiesta di riesame.
6. Qualora l'Ufficio non rilevi una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di conclusione del procedimento di richiesta di riesame per l'assenza della predetta correlazione.
7. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o nei casi di segnalazioni riferite a fatti risalenti nel tempo la cui efficacia si sia conclusa, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale.
 
Art. 10

Contenuti della richiesta di riesame

1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT, nonche' la richiesta all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame.
2. La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell'Autorita', e' trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato. L'amministrazione adotta un provvedimento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell'Autorita'. Tale provvedimento, ove di conferma degli atti adottati, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorita'.
3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall'Amministrazione e l'attivita' del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.
 
Art. 11

Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame

1. Le delibere dell'Autorita' sulle richieste di riesame sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita' nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Autorita' e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Approvato nell'adunanza del 18 luglio 2018 con delibera n. 657.

Il Presidente: Cantone

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Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1° agosto 2018.
Il segretario: Esposito
 
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