Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 marzo 2018, n. 94
Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» ed in particolare l'articolo 25, comma 5, che prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'11 gennaio 2018;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2018

Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2427

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O..
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 29 (Sistema sanzionatorio). - 1. I
provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati
senza la verifica di assoggettabilita' a VIA o senza la
VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di
legge.
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni
delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, ovvero in
caso di modifiche progettuali che rendano il progetto
difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica
di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA, ovvero
al procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui all'art.
27-bis, l'autorita' competente procede secondo la gravita'
delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti
il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso
di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.
3. Nel caso di progetti a cui si applicano le
disposizioni del presente decreto realizzati senza la
previa sotto-posizione al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al
procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui all'art.
27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente
Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede
giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti di
VIA relativi a un progetto gia' realizzato o in corso di
realizzazione, l'autorita' competente assegna un termine
all'interessato entro il quale avviare un nuovo
procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o
delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga
in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi
sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto
inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero
nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai
sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto
negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione
delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei
luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del
responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso
di inottemperanza, l'autorita' competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali
spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti
dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o
senza la verifica di assoggettabilita' a VIA, ove
prescritte, e' punito con una sanzione amministrativa da
35.000 euro a 100.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a
80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in
possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le
condizioni ambientali.
6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita'
competente.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
8. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale
per le violazioni previste dal presente articolo, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono
successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per essere destinati al miglioramento delle
attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio
ambientale, alle attivita' di cui all'art. 28 del presente
decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni
ambientali contenute nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, nonche'
alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria
della popolazione in caso di incidenti o calamita'
naturali.».
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai
sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.
114), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio
2017, n. 156:
«Art. 25 (Disposizioni attuative). - (Omissis).
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i
formati dei verbali di accertamento, contestazione e
notificazione dei procedimenti di cui all'art. 29 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'art. 18 del presente decreto.
(Omissis).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Allegato 1

Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione
e notificazione relativo ai procedimenti per violazione
amministrativa di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Schema di verbale di accertamento e contestazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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