Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2018;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112 (Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della
legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
112 del 2017, si veda la nota al titolo.
- Il testo della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n.
141.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, 2, 4,
6 e 9 della citata legge n. 106 del 2016:
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - (Omissis).
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). - 1. I
decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio
esercizio del diritto di associazione e il valore delle
formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e
di attuazione dei principi di partecipazione democratica,
solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli
articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica
privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei
limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad
elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti,
l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli
interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
coerenza giuridica, logica e sistematica.».
«Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del
Terzo settore e codice del Terzo settore). - 1. Con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
si provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice per la raccolta e il
coordinamento delle relative disposizioni, con
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) stabilire le disposizioni generali e comuni
applicabili, nel rispetto del principio di specialita',
agli enti del Terzo settore;
b) individuare le attivita' di interesse generale che
caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui
svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e
attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce
requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla
normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla
lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che
tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale nonche' sulla base dei settori di
attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di
interesse generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere delle commissioni parlamentari competenti;
c) individuare criteri e condizioni in base ai quali
differenziare lo svolgimento delle attivita' di interesse
generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del
Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1;
d) definire forme e modalita' di organizzazione,
amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
di democrazia, eguaglianza, pari opportunita',
partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche' ai
principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di
correttezza e di economicita' della gestione degli enti,
prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei
diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta' di
adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
peculiarita' della compagine e della struttura associativa
nonche' della disciplina relativa agli enti delle
confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese
con lo Stato;
e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera d);
f) individuare criteri che consentano di distinguere,
nella tenuta della contabilita' e dei rendiconti, la
diversa natura delle poste contabili in relazione al
perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e
vincoli in base ai quali l'attivita' d'impresa svolta
dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi,
differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche,
tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il relativo regime
sanzionatorio;
h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni
economiche non inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro adottati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) individuare specifiche modalita' e criteri di
verifica periodica dell'attivita' svolta e delle finalita'
perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in
relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
l) al fine di garantire l'assenza degli scopi
lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita' tra
i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno
rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli
obblighi di pubblicita' relativi agli emolumenti, ai
compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonche' agli associati;
m) riorganizzare il sistema di registrazione degli
enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo
criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di
settore, attraverso la previsione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche
sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, favorendone, anche con modalita'
telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al
possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b),
c), d) ed e), e' obbligatoria per gli enti del Terzo
settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di
finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti
attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei
destinati al sostegno dell'economia sociale o che
esercitano attivita' in regime di convenzione o di
accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi
delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9;
n) prevedere in quali casi l'amministrazione,
all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico
di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la
certificazione antimafia;
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di
programmazione, a livello territoriale, relativa anche al
sistema integrato di interventi e servizi
socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
standard di qualita' e impatto sociale del servizio,
obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel rispetto
della disciplina europea e nazionale in materia di
affidamento dei servizi di interesse generale, nonche'
criteri e modalita' per la verifica dei risultati in
termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni;
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di
secondo livello, intese quali organizzazioni che associano
enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la
loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali;
q) prevedere che il coordinamento delle politiche di
Governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti di cui alla presente legge sia
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 6 (Impresa sociale). - 1. Con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), si
provvede al riordino e alla revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto
dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) qualificazione dell'impresa sociale quale
organizzazione privata che svolge attivita' d'impresa per
le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, destina i propri
utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto
sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalita'
di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il piu'
ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di
tutti i soggetti interessati alle sue attivita' e quindi
rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
b) individuazione dei settori in cui puo' essere
svolta l'attivita' d'impresa di cui alla lettera a),
nell'ambito delle attivita' di interesse generale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b);
c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa
sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro
consorzi;
d) previsione di forme di remunerazione del capitale
sociale che assicurino la prevalente destinazione degli
utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da
assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi
previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e
previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di
gestione per gli enti per i quali tale possibilita' e'
esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di
impresa sociale;
e) previsione per l'organizzazione che esercita
l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai
sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in
quanto compatibili;
f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e
di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali
e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
g) ridefinizione delle categorie di lavoratori
svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione
sociale, anche con riferimento ai principi di pari
opportunita' e non discriminazione di cui alla vigente
normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una
graduazione dei benefici finalizzata a favorire le
categorie maggiormente svantaggiate;
h) possibilita', nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese
private e per le amministrazioni pubbliche di assumere
cariche sociali negli organi di amministrazione delle
imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la
direzione, la presidenza e il controllo;
i) coordinamento della disciplina dell'impresa
sociale con il regime delle attivita' d'impresa svolte
dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
l) previsione della nomina, in base a principi di
terzieta', fin dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci
allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della
legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile.».
«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e
all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente
non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di
deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli
enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri
di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti
per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e
accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui
alla lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse
ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
art. 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di
raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere
lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione
dei titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza
sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti
di cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli
immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, gia' destinate alle imprese sociali di cui all'art. 6
della presente legge secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
2015.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale). - 1.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli
enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui
al libro V del codice civile, che, in conformita' alle
disposizioni del presente decreto, esercitano in via
stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse
generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita'
di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu'
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di
altri soggetti interessati alle loro attivita'.
2. Non possono acquisire la qualifica di impresa
sociale le societa' costituite da un unico socio persona
fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi
limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei
servizi in favore dei soli soci o associati.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
del presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, a condizione
che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della
struttura e delle finalita' di tali enti, recepisca le
norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all'art. 9.
4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto
la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e
ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si
applicano nel rispetto della normativa specifica delle
cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando
l'ambito di attivita' di cui all'art. 1 della citata legge
n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'art. 17,
comma 1.
5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto
compatibili con le disposizioni del presente decreto, le
norme del codice del Terzo settore di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli
aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le
relative disposizioni di attuazione concernenti la forma
giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in
quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
7. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: «per piu' di un terzo» sono aggiunte le seguenti: «e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse generale). -
1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale. Ai fini del presente decreto, si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' d'impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, ed interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse
sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato, e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche
di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad
altri enti del Terzo settore resi da enti composti in
misura non inferiore al settanta per cento da imprese
sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive
modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'art. 111 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
e di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' delle finalita' e dei principi
di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, l'elenco delle attivita' d'impresa di
interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i
quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via
principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano
superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi
dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque
di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto,
l'attivita' d'impresa nella quale, per il perseguimento di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,
sono occupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art.
2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e successive
modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi
dell'art. 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone
beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel
registro di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione
di poverta' tale da non poter reperire e mantenere
un'abitazione in autonomia.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega
alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle
lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei
lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale
minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono
contare per piu' di un terzo e per piu' di ventiquattro
mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui
al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa
vigente.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Assenza di scopo di lucro). - 1. Salvo quanto
previsto dal comma 3 e dall'art. 16, l'impresa sociale
destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo
svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del
patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori,
soci o associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese
sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice
civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale
effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o
aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai
sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si
considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a
chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali
non proporzionati all'attivita' svolta, alle
responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o
comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o
autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta
per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime
qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate
esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di
interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere b),
g) o h);
c) la remunerazione degli strumenti finanziari
diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo
previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3,
lettera a);
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a
condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci,
associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, esclusivamente in ragione della
loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non
costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse
generale di cui all'art. 2;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera
distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di
gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad
attivita' di interesse generale di cui all'art. 2,
effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice
civile, e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti
dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite
in forma di societa' cooperativa, a condizione che lo
statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di
ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla
quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici e che
si registri un avanzo della gestione mutualistica.
3. L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore
al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di
gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli
esercizi precedenti:
a) se costituita nelle forme di cui al libro V del
codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle
variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per
il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale
in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati
prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento
gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti
finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo
settore diversi dalle imprese sociali, che non siano
fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o societa'
da questa controllate, finalizzate alla promozione di
specifici progetti di utilita' sociale.».
- Si riporta il testo dell 'art. 2545-sexies del codice
civile:
«Art. 2545-sexies (Ristorni). - L'atto costitutivo
determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci
proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi
mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel
bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con i soci,
distinguendo eventualmente le diverse gestioni
mutualistiche.
L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei
ristorni a ciascun socio anche mediante aumento
proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di
nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525,
ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le societa' cooperative, la trasformazione,».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Trasformazione, fusione, scissione, cessione
d'azienda e devoluzione del patrimonio). - 1. Salvo quanto
specificamente previsto per le societa' cooperative, la
trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese
sociali devono essere realizzate in modo da preservare
l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del
patrimonio, e il perseguimento delle attivita' e delle
finalita' da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti
in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda
relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di
interesse generale deve essere realizzata, previa relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui
circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore
effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da
preservare il perseguimento delle attivita' e delle
finalita' da parte del cessionario. Per gli enti di cui
all'art. 1, comma 3, la disposizione di cui al presente
comma si applica limitatamente alle attivita' indicate nel
regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in
essere in conformita' alle disposizioni dell'apposito
decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale
notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere
ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la
documentazione necessaria alla valutazione di conformita'
al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei
beneficiari della devoluzione del patrimonio.
4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 e'
subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi
novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso
il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso
dinanzi al giudice amministrativo.
5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di
perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il
patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali
costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile,
il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente
rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non
distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera
a), e' devoluto, salvo quanto specificamente previsto in
tema di societa' cooperative, ad altri enti del Terzo
settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai
fondi di cui all'art. 16, comma 1, secondo le disposizioni
statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si
applica agli enti di cui all'art. 1, comma 3.".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 13 (Lavoro nell'impresa sociale). - 1. I
lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
dell'impresa sociale non puo' essere superiore al rapporto
uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di
tale parametro nel proprio bilancio sociale.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui
all'art. 1, comma 3, nelle imprese sociali e' ammessa la
prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero dei
volontari impiegati nell'attivita' d'impresa, dei quali
l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non
puo' essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa
sociale deve assicurare i volontari che prestano attivita'
di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
2-bis. Le prestazioni di attivita' di volontariato
possono essere utilizzate in misura complementare e non
sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma
2.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciotto»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 17 (Norme di coordinamento e transitorie). - 1.
All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre
1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed
educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c),
d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione
della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
n. 106».
2. Le societa' cooperative che assumono la qualifica di
impresa sociale per le attivita' di cui all'art. 2, comma
1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale
istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Le societa' cooperative edilizie di abitazione
e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al
periodo precedente possono in ogni caso svolgere le
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q).
3. Le imprese sociali gia' costituite al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi
dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili
mediante clausola statutaria.».
4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio
nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo
dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15, nonche' le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
2. Non concorrono altresi' a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
d) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni.»;
e) al comma 4, secondo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
f) al comma 5, le parole: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non piu' di trentasei mesi dalla stessa.», sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni.»;
g) al comma 7, le parole: «e all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.», sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;
h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attivita' di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle
imprese sociali le somme destinate al versamento del
contributo per l'attivita' ispettiva di cui all'art. 15,
nonche' le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'art. 3. L'utilizzazione delle riserve a
copertura di perdite e' consentita e non comporta la
decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a
distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano
state ricostituite.
2. Non concorrono altresi' a formare il reddito
imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi
riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente e'
applicabile solo se determina un utile o un maggior utile
da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art.
3, comma 1.
3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
si detrae un importo pari al trenta per cento della somma
investita, successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale
di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che
abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non
piu' di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte, non
detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere
portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non
oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni.
L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Non concorre alla formazione del reddito dei
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
il trenta per cento della somma investita, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa'
cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa
sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo
deducibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per
almeno "cinque anni". L'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a
tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata
per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli
interessi legali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi
natura, posti in essere successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in favore di
fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa
sociale da non piu' di cinque anni.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina
prevista per le societa' di cui all'art. 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, all'art. 2, commi da 36-decies a
36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, all'art. 3, commi da 181 a 189, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'art. 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno
2017, n. 96.
8. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la
raccolta di capitali per le PMI» sono sostituite dalle
seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e
per le imprese sociali», e prima delle parole «e degli
organismi di investimento collettivo del risparmio» sono
inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»;
2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il
seguente:
«5-duodecies. Per ''imprese sociali'' si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui
all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o di
societa' cooperativa»;
b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III,
della Parte II, e' sostituita dalla seguente: «Gestione di
portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le
imprese sociali»;
c) all'art. 50-quinquies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le
imprese sociali";
2) al comma 1, prima delle parole "per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio" sono
inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,";
3) al comma 2, prima delle parole «per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio» sono
inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,";
d) all'art. 100-ter, comma 1, prima delle parole
"dagli organismi di investimento collettivo del risparmio",
sono inserite le seguenti parole: ", dalle imprese
sociali,";
e) all'art. 100-ter, comma 2, le parole: "o della PMI
innovativa", sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI
innovativa o dell'impresa sociale»;
f) all'art. 100-ter, comma 2-bis, le parole «e di PMI
innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI
innovative e di imprese sociali»;
g) all'art. 100-ter, comma 2-quater, le parole «e da
PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI
innovative e da imprese sociali».
8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono
all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di
competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei
conseguenti provvedimenti. A seguito della propria
attivita' di controllo, l'Amministrazione finanziaria
trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento
utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale
perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'art.
15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere di autonomo
controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni,
si applica l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile ai
fini della gestione commissariale.
9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo
e dell'art. 16 e' subordinata, ai sensi dell'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo [Testo
post riforma 2004]). - 1. Il reddito complessivo e'
determinato apportando all'utile o alla perdita risultante
dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel
periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri
stabiliti nelle successive disposizioni della presente
sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di
parziale o totale detassazione del reddito, le relative
perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in
cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla
procedura prevista dall'art. 4, comma 7-ter, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti,
diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del
codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga
alle disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi
principi contabili.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile,
che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni
del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38.».
Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto
di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
o aree territoriali, sono approvate entro il mese di
febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione
almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10,
comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di
quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto
al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,
n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite
le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale». La societa' indicata nell'art. 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a
porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare
innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura
contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo
scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli
articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei
confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge 8 maggio
1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile:
«Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In
caso di gravi irregolarita' di funzionamento o fondati
indizi di crisi delle societa' cooperative, l'autorita' di
vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e
affidare la gestione della societa' ad un commissario,
determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della
societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza
puo' nominare un vice commissario che collabora con il
commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i
provvedimenti di cui al quarto comma.
Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita'
suscettibili di specifico adempimento, l'autorita' di
vigilanza, previa diffida, puo' nominare un commissario,
anche nella persona del legale rappresentante o di un
componente dell'organo di controllo societario, che si
sostituisce agli organi amministrativi dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti
indicati.».
 
Art. 8
Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'epigrafe le parole: «a norma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»;
b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
2. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: «del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
3. All'articolo 1, comma 5-duodecies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Note all'art. 8:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112
del 2017, si veda nota al titolo.
Per il testo degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2,
del citato decreto legislativo si vedano note agli articoli
1 e 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 1 (Definizione). - 1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve
contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5-duodecies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 1 (Definizioni). - (Omissis).
5-duodecies. Per «imprese sociali» si intendono le
imprese sociali del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112, costituite in forma di societa' di capitali o di
societa' cooperativa.».
 
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 luglio 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
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