Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2018 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE |
DECRETO RETTORALE 26 luglio 2018 |
Emanazione del nuovo Statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con decreto del rettore n. 50 del 15 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018; Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; Vista la nota protocollo UNICAS n. 9009 del 2 maggio 2018, con la quale e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) una nuova versione dello Statuto in quanto quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 27 gennaio 2018 riportava alcune imprecisioni; Vista la nota protocollo n. 8560 del 28 giugno 2018 (prot. UNICAS n. 13681 del 29 giugno 2018), con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato sia il proprio nulla-osta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della nuova versione dello Statuto, sia l'opportunita' di adeguare lo stesso alle indicazioni riportate nella suddetta nota; Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta del 18 luglio 2018, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, adeguato alle indicazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 luglio 2018, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dello Statuto adeguato alle indicazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Considerata la necessita' di procedere all'emanazione del nuovo Statuto e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
E' emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale che si allega al presente decreto a costituirne parte integrante e sostanziale. Lo Statuto emanato con il presente decreto entrera' in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Universita'. Cassino, 26 luglio 2018
Il rettore: Betta |
| Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. I.1. Denominazione, prerogative e identita' della comunita' universitaria
1. L'Universita' degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (d'ora in avanti l'Ateneo) e' un'istituzione universitaria pubblica con sede legale in Cassino, indipendente da ogni orientamento ideologico, politico e confessionale, rispettosa del pluralismo delle opinioni secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana. 2. L'Ateneo ha personalita' giuridica di diritto pubblico, capacita' giuridica di diritto pubblico e privato, esercitate nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi utile non devoluto ai medesimi fini. 3. L'Ateneo ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e ispira la propria azione al principio di responsabilita'. 4. La comunita' universitaria e' composta da docenti e ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo. Essa trova nel presente Statuto il proprio riferimento e l'espressione della propria autonomia e delle proprie responsabilita'.
Art. I.2.
Finalita' istituzionali
1. L'Ateneo persegue, nel rispetto dei principi di liberta', responsabilita' e sviluppo sostenibile, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, combinando in modo organico e coerente ricerca, didattica e terza missione, in vista del progresso scientifico, culturale, civile ed economico. 2. Nell'ambito della didattica, l'Ateneo: a) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e al rilascio dei titoli previsti dalla normativa vigente; b) promuove la diffusione e il consolidamento del sistema della formazione superiore, anche interagendo e in concorso con attori diversi; c) promuove il processo di internazionalizzazione, favorendo la dimensione internazionale dell'alta formazione; d) sostiene la mobilita' internazionale di studenti e docenti; e) favorisce il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e l'attivazione di Corsi di studio internazionali basati sulla mobilita' strutturata, anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti; f) elabora e svolge progetti di formazione continua, di formazione professionale, di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento; g) promuove attivita' di orientamento pre-universitario e di tutorato; h) valorizza il patrimonio di competenze e conoscenze rappresentato dai propri laureati e dalle loro esperienze professionali e ne promuove lo sviluppo, anche attraverso la creazione e la tenuta di apposite banche dati; i) promuove la creazione di un'occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialita'. 3. Nell'ambito della ricerca, l'Ateneo: a) promuove la ricerca scientifica in tutte le sue forme, favorendo la trasmissione delle conoscenze e dei risultati raggiunti, facendo propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuovendo la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno. A tal fine, l'Ateneo incentiva il deposito di lavori scientifici in accesso aperto nel proprio archivio istituzionale, con l'obiettivo di assicurarne la piu' ampia diffusione pubblica, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali; b) contribuisce, attraverso la ricerca, a uno sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali; c) assicura lo sviluppo e il coordinamento di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale; d) valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari. 4. Nell'ambito della terza missione, l'Ateneo partecipa alla valorizzazione culturale, economica e sociale della conoscenza: a) sostiene attivita' finalizzate all'innovazione e al trasferimento tecnologico per incrementare lo sviluppo e la competitivita' del territorio; b) promuove attivita' di valore educativo, culturale, di tutela della salute pubblica e sviluppo sociale.
Art. I.3.
Codice etico
1. L'Ateneo adotta un proprio Codice etico, che determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria, promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. 2. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte a evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale ai sensi della normativa vigente. 3. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico su proposta del Rettore. 4. Nei casi in cui una condotta integri non solo una violazione del Codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 5. Le sanzioni per le violazioni del Codice etico sono, in relazione alla gravita' della condotta, il richiamo verbale da parte del Rettore, il richiamo scritto, il richiamo scritto con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
Art. I.4.
Interlocutori e partenariati
1. Per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, l'Ateneo interagisce con il Ministero competente per l'Universita', anche mediante accordi di programma finalizzati all'acquisizione di risorse per il funzionamento e la gestione del complesso delle attivita' ordinarie; lo sviluppo dell'edilizia universitaria e l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche; il finanziamento di iniziative e attivita' specifiche; l'attuazione dei piani di sviluppo. 2. Il rapporto con le altre universita' e con enti pubblici e soggetti privati e' volto alla promozione e all'organizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio, all'attivazione di collaborazioni e all'istituzione di strutture per attivita' di comune interesse. 3. L'Ateneo fa parte della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) e del Coordinamento regionale di coordinamento delle Universita' del Lazio (CRUL). Pur rimanendo fermi i principi dell'autonomia, l'Ateneo partecipa in maniera attiva e propositiva a tali organismi. 4. L'Ateneo puo' partecipare a societa', consorzi e fondazioni o promuoverne la costituzione, purche' essi abbiano carattere di strumentalita' rispetto alle sue finalita' istituzionali; puo' federarsi con una o piu' universita', anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' e/o ad alcune strutture, oltre che con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca, dell'alta formazione e dei dottorati di ricerca.
Art. I.5.
Diritto allo studio
1. L'Ateneo promuove, nell'ambito delle proprie competenze, azioni per tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio, miranti a garantire l'equita' e l'efficacia del sistema universitario; realizza a tal fine servizi e interventi in proprio o sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti. 2. L'Ateneo adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attivita' didattiche, di ricerca e culturali e a fruire dei servizi offerti dall'Ateneo stesso. 3. Servizi e interventi per il diritto allo studio, destinati anche allo sviluppo della mobilita' internazionale, sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi. 4. L'Ateneo puo' istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere i propri studenti capaci e meritevoli; favorisce lo svolgimento di tirocini pratici, periodi di studio e tesi svolte fuori sede. 5. Le tasse e i contributi per la frequenza dei Corsi di studio sono determinati tenendo conto sia della condizione economica, sia del merito degli studenti. 6. L'Ateneo attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti alle attivita' connesse ai servizi di supporto alla didattica e al diritto allo studio. 7. L'Ateneo favorisce, anche con sostegno finanziario, attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport, purche' abbiano stretta coerenza con le finalita' proprie della formazione.
Art. I.6.
Finanziamento, programmazione e sviluppo
1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri enti pubblici e privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai Corsi di studio, dai proventi derivanti da attivita' per conto di terzi e dalla vendita di beni e servizi, nonche' dalle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dai lasciti e dalle donazioni. 2. L'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali e' destinato esclusivamente allo sviluppo delle finalita' che l'Ateneo persegue. Il metodo della programmazione e' lo strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi, avendo come riferimento obbligato la piena sostenibilita' finanziaria. Le modalita' di impiego delle risorse e la strategia di sviluppo sottesa sono condivise dalla comunita' universitaria attraverso gli organi dell'Ateneo e mediante forme e canali di comunicazione trasparenti e comprensibili.
Titolo II
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL'ATENEO
Art. II.1.
Organi di governo e gestione dell'Ateneo
1. Sono organi di governo e di gestione dell'Ateneo: a) il Rettore; b) il Senato accademico; c) il Consiglio di amministrazione; d) il Nucleo di valutazione; e) il Direttore generale; f) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. II.2.
Il Rettore
1. Il Rettore: a) assume la legale rappresentanza dell'Ateneo; b) esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; c) assume la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; d) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, promuovendo e coordinando, coadiuvato dal Direttore generale, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; e) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto, nelle modalita' previste dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente; f) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale, almeno venti giorni prima del termine di approvazione; g) propone al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo, almeno venti giorni prima del termine di approvazione; h) propone al Consiglio di amministrazione, all'esito della procedura di cui al presente Statuto, il nominativo della persona alla quale attribuire la funzione di Direttore generale; i) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo; j) assume, in caso di necessita' e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; k) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo le modalita' previste dal presente Statuto; l) designa, sentiti il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, i rappresentanti dell'Ateneo in organismi esterni; m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, nonche' ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 2. Il mandato del Rettore ha durata di sei anni e non e' rinnovabile. 3. Il Rettore e' eletto fra i professori ordinari in servizio presso le universita' statali italiane alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo e' costituito in seguito alla presentazione di candidature ufficiali corredate dal curriculum dei candidati. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altra universita', l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo, fermo restando l'incremento del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo di una quota consolidata pari alla somma di tutti gli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. 4. L'elettorato attivo e' costituito da: a) i professori di ruolo e i ricercatori dell'Ateneo; b) i rappresentanti degli studenti dell'Ateneo eletti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Comitato unico di garanzia, al Comitato per la promozione delle attivita' sportive e ai Consigli di Dipartimento; c) il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo. I voti complessivamente esprimibili dalle componenti di cui ai punti b) e c) sono ponderati in maniera tale che essi risultino pari rispettivamente al 20% e al 15% di quelli esprimibili dalla componente a), con arrotondamento all'intero inferiore. 5. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei voti espressi nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio e' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; a parita' di voti, il piu' anziano per immissione in ruolo; a parita' di immissione in ruolo e' eletto il piu' giovane. 6. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro competente per l'Universita'. 7. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 8. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni, con esclusione di quelle di cui ai punti da a) a k) comma 1 del presente articolo, ad altri professori di ruolo in qualita' di Prorettori. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale e sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. II.3.
Senato accademico
1. Il Senato: a) coadiuva il Rettore nell'elaborazione della proposta di documento di programmazione triennale di Ateneo da sottoporre al vaglio del Consiglio di amministrazione; b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di documento di programmazione triennale di Ateneo all'esito del vaglio del Consiglio di amministrazione, prima della relativa deliberazione; c) formula proposte al Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio preventivo sulle proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di Corsi di studio, sedi e altre strutture organizzative dell'Ateneo; d) delibera, su proposta congiunta del Rettore e del Direttore generale, il Regolamento generale di Ateneo; e) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli relativi ai Dipartimenti; f) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico dell'Ateneo; g) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti; h) propone al corpo elettorale, qualora lo richieda la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. A detti fini, il corpo elettorale coincide con l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore e' approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il mandato del Rettore termina e si procede all'indizione di nuove elezioni del Rettore per un nuovo mandato. Nelle more dell'elezione del nuovo Rettore, la reggenza dell'Ateneo per l'ordinaria amministrazione e' affidata al Decano dell'Ateneo; i) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio preventivo sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo; j) esprime parere obbligatorio preventivo sulla costituzione e sullo scioglimento di Dipartimenti; k) esprime parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione sulla costituzione di centri di servizio finalizzati all'erogazione di servizi di particolare complessita' e di interesse generale per i Dipartimenti e per l'Amministrazione; l) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche di Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti, nonche', per quanto di sua competenza, il Consiglio degli studenti. 2. Il Senato accademico, costituito con decreto del Rettore, e' composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) da dodici professori di ruolo o ricercatori; c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato; d) da tre rappresentanti degli studenti. 3. La componente di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo e' costituita per un terzo del totale dei componenti del Senato accademico dai Direttori di Dipartimento eletti e da una restante quota eletta direttamente dai professori di ruolo e dai ricercatori. 4. L'elezione diretta dei docenti non Direttori di Dipartimento di cui al comma 3 del presente articolo avviene, da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Ateneo, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno di professori di ruolo e ricercatori, nelle modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 5. L'elezione della componente di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo avviene, da parte del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico, nelle modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano in servizio. In caso di pari anzianita' di servizio risulta eletto il piu' giovane. 6. L'elezione della componente di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo avviene da parte degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico, nelle modalita' stabilite dal Regolamento per le elezioni studentesche di Ateneo. Sono titolari dell'elettorato passivo gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo. 7. In caso di parita' dei voti espressi nelle deliberazioni del Senato, prevale la proposta sostenuta dal voto del Rettore. 8. Il mandato dei componenti Direttori di Dipartimento di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo coincide con la durata del loro mandato nella carica di Direttori. 9. Il mandato dei componenti non Direttori di Dipartimento di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. 10. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. 11. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 12. Nel caso uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrera' per il periodo rimanente del mandato del componente che e' chiamato a sostituire. 13. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Vicario ed il Direttore generale con funzioni di segretario. 14. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore anche su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. 15. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato e' convocato e presieduto dal Vicario.
Art. II.4.
Consiglio di amministrazione
1. Al Consiglio di amministrazione competono le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria, annuale e triennale, e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria di tutte le attivita' dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare: a) adotta, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale; b) adotta, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo; c) adotta il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto nel rispetto della procedura prevista dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente per l'Universita'; d) adotta, su proposta del Direttore generale e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) trasmette al Ministero competente per l'Universita' e al Ministero competente per l'economia e le finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo; f) stipula, recede o risolve, su proposta del Rettore, il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato del Direttore generale, determinandone il compenso in conformita' ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente e definendone annualmente gli obiettivi; g) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, in merito alle proposte di attivazione e soppressione dei Corsi di studio, nonche' alle sedi di svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; h) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico o su proposta dello stesso, in merito alla costituzione e allo scioglimento dei Dipartimenti; i) delibera sulle proposte formulate dal Senato accademico, entro sessanta giorni dalla loro ricezione; j) esercita la vigilanza sul corretto utilizzo di tutte le risorse dell'Ateneo e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo; k) esprime parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto; l) autorizza la sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni che, in relazione alla materia e/o per la tipologia delle clausole contrattuali e/o con riferimento ai valori massimi di importo, non rientrino nei poteri di stipula dei Dipartimenti o della Direzione generale, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; m) stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i criteri di attribuzione nonche' l'ammontare delle indennita' da corrispondere per lo svolgimento di funzioni istituzionali; n) adotta, nel rispetto della normativa vigente e del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, deliberazioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, qualora non rientranti nelle competenze del Direttore generale; o) delibera, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, sull'esito dei procedimenti disciplinari istruiti dal Collegio di disciplina nei confronti di professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio stesso; p) delibera, su proposta del Rettore e del Senato accademico, l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, le relative proposte di chiamata formulate da parte dei Dipartimenti e le prese di servizio dei chiamati; q) delibera, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla costituzione e sulle modalita' di funzionamento di Centri finalizzati a fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale per l'Ateneo; r) definisce, su proposta del Consiglio degli studenti, i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti. 3. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Rettore, e' composto: a) dal Rettore che lo presiede; b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo, dei quali quattro appartenenti al personale docente e da questo eletti, ed uno appartenente al personale tecnico-amministrativo e da questo eletto, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico da parte dei titolari dell'elettorato passivo, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; c) da due componenti che nei tre anni precedenti l'inizio del mandato non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Ateneo e non abbiano ricoperto incarichi in partiti o movimenti politici, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di adeguata qualificazione scientifico-culturale. Detti componenti sono scelti dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, all'interno di una rosa individuata, sulla base di un avviso pubblico di selezione, da una commissione di esperti interni, nominata dal Senato accademico con deliberazione assunta in assenza del Rettore; d) da due rappresentanti degli studenti, eletti tra gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo. 4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b), comma 3 del presente articolo ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera d), comma 3 del presente articolo ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 5. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio di amministrazione venga meno, il nuovo componente subentrera' con un mandato triennale. 6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti o designati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 7. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario, e, ai fini della validita' delle deliberazioni, almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti. 8. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore anche su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. 9. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal Vicario.
Art. II.5.
Nucleo di valutazione
1. L'Ateneo adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' svolte al fine di verificare la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca scientifica e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il perseguimento dei fini di cui al comma 1 del presente articolo e' affidato al Nucleo di valutazione. 3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Ateneo. 4. Al Nucleo di valutazione spetta in particolare: a) verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dai Consigli di Corso di studio; b) verificare l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; c) verificare la congruita' del curriculum scientifico e/o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010; d) svolgere, in raccordo con gli organismi nazionali preposti, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalita' organizzative ad esso proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali; e) verificare il livello e la qualita' dell'internazionalizzazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei Dipartimenti, tenendo conto anche dei risultati conseguiti all'esito di valutazioni esterne o internazionali. 5. Il Nucleo di valutazione, costituito con decreto del Rettore che ne individua anche il Presidente, e' costituito da sette componenti, dei quali almeno quattro esterni all'Ateneo, cosi' individuati: a) sei componenti, scelti dal Rettore, sentito il Senato accademico, tra soggetti con elevata qualificazione professionale in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci, nonche' di contabilita' pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo di gestione. Il mandato ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta; b) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di studio triennali, magistrali (anche a ciclo unico) e di dottorato. Il mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 6. Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione e' reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo. 7. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrera' per il periodo rimanente del mandato del componente che e' chiamato a sostituire.
Art. II.6.
Direttore generale
1. Il Direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale tecnico-amministrativo e della corretta e trasparente amministrazione dell'Ateneo. 2. In particolare il Direttore generale: a) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale tecnico-amministrativo e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; b) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Ateneo nelle materie di sua competenza; c) propone agli organi competenti le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione e dell'attuazione del documento di programmazione triennale; d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati; e) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, adottando i relativi atti anche di rilevanza esterna, salvo quelli delegati ai dirigenti, esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza; f) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; g) predispone per il Rettore, sulla base della programmazione finanziaria e del riparto anche pluriennale delle risorse, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche; h) definisce, in coerenza con gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di amministrazione, gli obiettivi che i dirigenti e i funzionari apicali devono perseguire, attribuendo le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie; i) attribuisce ai dirigenti e ai funzionari apicali gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni; j) coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone, ove necessario, l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21, decreto legislativo n. 165/2001; k) promuove, direttamente o su proposta dei dirigenti o dei funzionari apicali preposti, qualora ne ricorrano gli estremi ai sensi della normativa vigente, l'apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo; l) definisce misure idonee a garantire la trasparenza della gestione, a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle misure stesse da parte dei dipendenti; m) provvede al monitoraggio delle attivita' a piu' elevato rischio di corruzione svolte nell'Ateneo, disponendo la rotazione periodica del personale ad esse addetto; n) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e dei funzionari apicali; o) propone al Consiglio di amministrazione la resistenza alle liti o la soluzione conciliativa delle stesse. 3. La funzione di Direttore generale e' attribuita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta presentata dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, all'esito di una procedura di selezione pubblica, mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. 4. La funzione di Direttore generale e' attribuita a persona di comprovata esperienza pluriennale in attivita' dirigenziali e in possesso di idonea qualificazione professionale. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per la durata del contratto. 5. Al Direttore generale spetta il trattamento economico determinato dal Consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente. 6. Il Direttore generale puo' nominare un Vicario, scegliendolo tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicario decade alla cessazione del Direttore generale dalle proprie funzioni.
Art. II.7.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo. 2. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Rettore, consiste di tre componenti effettivi e due supplenti, cosi' individuati: a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore sentito il Consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'Universita'. 4. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 5. In nessun caso i componenti del Collegio dei revisori dei conti posso essere dipendenti dell'Ateneo. 6. Il mandato di tutti i componenti ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrera' per il periodo rimanente del mandato del componente che e' chiamato a sostituire. 7. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Titolo III
ALTRI ORGANI DELL'ATENEO
Art. III.1.
Il Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo. Esso promuove e coordina in maniera autonoma la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dal Consiglio degli studenti gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate entro novanta giorni. 2. Il Consiglio degli studenti: a) formula al Senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attivita' didattiche e dei servizi didattici complementari, orientamento, tutorato, diritto allo studio, avviamento al lavoro; b) propone al Consiglio di amministrazione i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia; c) delibera, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili, lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b) del presente comma; d) esprime parere sulle tasse e sui contributi universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio; e) esprime parere, per quanto di propria competenza, in merito ai regolamenti di Ateneo; f) formula agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti; g) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei. 3. Il Consiglio degli studenti, costituito con decreto del Rettore, e' composto: a) da un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento dell'Ateneo eletto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo; b) da dodici studenti eletti dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai medesimi corsi. 4. Un componente del Consiglio decade automaticamente in caso di: a) conseguimento della laurea triennale senza iscrizione entro tre mesi a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo; b) conseguimento della laurea magistrale senza iscrizione entro tre mesi a un Corso di dottorato dell'Ateneo; c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca; d) abbandono degli studi. 5. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente sara' eletto per il periodo rimanente del mandato del componente che e' chiamato a sostituire. 6. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti, lo convoca e ne esegue le deliberazioni. 7. Le modalita' di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. III.2.
Il Garante degli studenti
1. Il Garante degli studenti costituisce il loro riferimento per quanto concerne il rispetto della normativa che li riguarda. 2. Il Garante degli studenti e' persona di notoria imparzialita' ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Ateneo e che non intrattenga, con riferimento alle tematiche proprie della posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. 3. Il Garante e' nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria. 4. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attivita' svolta. 5. In particolare il Garante degli studenti: a. esamina gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Ateneo, ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico; b. tutela la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunita', per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante; c. vigila sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente; d. vigila, su istanza degli studenti, affinche' vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 6. L'Amministrazione assicura al Garante degli studenti adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attivita'. 7. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano con il Garante degli studenti fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilita' del Garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore. 8. La durata nella carica, i compiti specifici, le modalita' di funzionamento e l'eventuale remunerazione del Garante degli studenti sono definiti da un apposito Regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.
Art. III.3.
Il Collegio di disciplina
1. Il Collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito parere conclusivo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010. Il collegio, nominato con decreto del Rettore, e' composto da: a) tre professori di prima fascia, di cui uno e' eletto tra il personale di ruolo dell'Ateneo dal Senato accademico in composizione ristretta alla sola componente docente, e due sono esterni ai ruoli dell'Ateneo, designati dal Senato accademico in composizione ristretta alla sola componente docente, su proposta del Rettore; b) tre professori di seconda fascia, di cui uno e' eletto tra il personale di ruolo dell'Ateneo dal Senato accademico in composizione ristretta alla sola componente docente, e due sono esterni ai ruoli dell'Ateneo, designati dal Senato accademico in composizione ristretta alla sola componente docente, su proposta del Rettore; c) tre ricercatori a tempo indeterminato, di cui uno e' eletto tra il personale di ruolo dell'Ateneo dal Senato accademico in composizione ristretta alla sola componente docente, e due sono esterni ai ruoli dell'Ateneo, designati dal Senato accademico in composizione ristretta alla sola componente docente, su proposta del Rettore. 2. Il Collegio opera, nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari. In particolare: a) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di prima fascia, il Collegio opera in composizione ristretta alla sola componente di cui alla lettera a), comma 1 del presente articolo; b) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di seconda fascia, il Collegio opera in composizione ristretta alle sole componenti di cui alle lettere a), b), comma 1 del presente articolo; c) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un ricercatore, il Collegio opera in composizione estesa a tutte le componenti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le modalita' di funzionamento del Collegio di disciplina sono dettate da apposito regolamento. 4. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina dura tre anni ed e' consecutivamente rinnovabile una sola volta. 5. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennita'. 6. Il Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87, regio decreto n. 192/1933, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura. 7. Nei casi di illeciti commessi dal Rettore la titolarita' del potere disciplinare e' esercitata dal Decano dell'Ateneo. 8. Il Collegio di disciplina, udito il titolare del potere disciplinare, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal titolare del potere disciplinare in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia al tipo di sanzione da irrogare, trasmettendo gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. 9. Il termine di cui al comma 7 del presente articolo e' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti, documenti o testimonianze per motivi istruttori. 10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, in composizione ristretta al solo personale docente e ricercatore, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 11. Qualora la decisione di cui al comma 9 del presente articolo non intervenga entra il termine ivi previsto, il procedimento si estingue. 12. I termini di cui ai commi dal 7 al 10 del presente articolo sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento.
Art. III.4. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato), esercita, ai sensi della legislazione vigente, compiti propositivi, consultivi, di verifica, di conciliazione, in linea con le direttive adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato opera in vista dell'ottimizzazione della produttivita' del lavoro e del miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, psichica o morale nei confronti dei lavoratori. 2. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore, e' composto da: a) un componente effettivo e uno supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali partecipanti alla contrattazione decentrata di Ateneo, nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno; b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a), designati dal Rettore nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico e il Direttore generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno; c) due rappresentanti degli studenti, uno di genere femminile e uno di genere maschile, designati dal Consiglio degli studenti. Deve comunque essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria nell'organo di entrambi i generi. 3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente. 4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.
Art. III.5.
Comitato per la promozione dello sport
1. Il Comitato per la promozione dello sport (d'ora in avanti Comitato), costituito a norma della legge n. 394/1977, promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attivita' sportiva di tutti gli studenti e del personale dell'Ateneo. 2. Il Comitato, in particolare: a. predispone, ai sensi della vigente normativa, i programmi annuali di sviluppo delle attivita' motorie e sportive in Ateneo, e ne sovraintende l'applicazione; b. cura gli indirizzi di gestione degli impianti destinati allo svolgimento delle attivita' motorie e sportive e ne favorisce l'utilizzo da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo; c. verifica le modalita' di utilizzo dei fondi destinati alle attivita' sportive universitarie resi disponibili annualmente dalla vigente normativa e dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 3. Il Comitato e' composto, come da normativa vigente: a. dal Rettore o un suo delegato, che lo presiede; b. dal Direttore generale o un suo delegato, che funge da segretario; c. da due rappresentanti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti (CUSI - Centro universitario sportivo italiano), rinnovabili ogni due anni; d. da due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti a Corsi di studio dell'Ateneo, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, il cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
Art. III.6.
Presidio della Qualita'
1. Il Presidio della Qualita' (d'ora in avanti Presidio) e' l'organo che sovrintende all'efficace attuazione delle politiche di Ateneo per la qualita', attraverso il monitoraggio costante delle attivita' e degli indicatori e la raccolta e la gestione delle informazioni, nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. 2. Il Presidio e' responsabile dell'Assicurazione della Qualita' (AQ) dell'Ateneo. Il Presidio, in particolare: a) promuove la diffusione della cultura della qualita' nell'Ateneo; b) supporta gli organi di governo dell'Ateneo, fornendo dati e informazioni, sulle politiche inerenti il miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca; c) funge da raccordo fra le strutture nelle attivita' di monitoraggio della qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione; raccoglie e gestisce l'insieme dei dati derivanti dal monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone l'opportuna diffusione all'interno dell'Ateneo; d) assicura il corretto e continuo flusso informativo e documentale tra gli attori del sistema di AQ di Ateneo; e) cura i rapporti con eventuali valutatori esterni. 2. Il Presidio e' composto da personale docente e tecnico-amministrativo in grado di garantire le competenze necessarie a soddisfare le finalita' dell'AQ dell'Ateneo. I componenti del Presidio sono nominati con decreto del Rettore, che ne individua anche il Presidente, il quale non puo' essere membro del Nucleo di valutazione o Presidente di Corso di studio. Il mandato dei componenti ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
Titolo IV
STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA
Art. IV.1.
I Dipartimenti
1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative dell'Ateneo, dotate di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', alle quali sono attribuite le funzioni e le risorse umane e finanziarie, compatibilmente con il bilancio di Ateneo, necessarie alla promozione, allo svolgimento e al sostegno della ricerca, delle attivita' didattiche e formative nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, con riferimento a settori scientifico-disciplinari omogenei e/o sinergici sul piano disciplinare e/o interdisciplinare. 2. Ciascun Dipartimento assume la responsabilita' delle funzioni inerenti lo svolgimento delle attivita' didattiche e formative dei Corsi di studio in esso incardinati. 3. Ciascun professore di ruolo e ricercatore dell'Ateneo afferisce a un Dipartimento. Il Dipartimento di afferenza coincide, di norma, con quello che ha formulato la proposta di avvio della procedura di selezione. Ciascun dottorando, titolare di assegno di ricerca e di borse di studio afferisce, funzionalmente, a un Dipartimento. Al singolo Dipartimento afferisce, inoltre, il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 4. Al fine di costituire un nuovo Dipartimento, un numero di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, almeno pari a quello minimo richiesto dalle norme di legge vigenti, formula al Senato accademico una proposta adeguatamente motivata dal punto di vista della ricerca, della didattica nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Il Senato accademico trasmette la proposta corredata dal proprio parere al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione, delibera sulla proposta di costituzione entro tre mesi dalla sua ricezione. 5. Nel caso in cui il numero di afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto del limite fissato dalle norme di legge vigenti, il Senato accademico, qualora non ritenga che ricorrano le condizioni per poter reintegrare il numero minimo di afferenti nell'ambito della prima programmazione triennale utile, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, propone al Consiglio di amministrazione lo scioglimento del Dipartimento in questione. Il Consiglio di amministrazione delibera entro tre mesi dalla ricezione della proposta di scioglimento. 6. In caso di scioglimento di un Dipartimento, i suoi afferenti presentano al Consiglio di amministrazione richiesta di afferenza a uno degli altri Dipartimenti dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito all'assegnazione ai Dipartimenti esistenti di tutti gli afferenti al Dipartimento sciolto, previo parere del Senato accademico e sentiti i Dipartimenti di nuova afferenza. 7. Il professore di ruolo o il ricercatore che intenda cambiare Dipartimento di afferenza e' tenuto a presentare istanza adeguatamente motivata dal punto di vista della ricerca, della didattica nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, al Senato accademico. Il Senato accademico, acquisito il nullaosta del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Nucleo di valutazione, esprime il proprio parere, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione, il quale delibera entro tre mesi dalla ricezione del parere del Senato. 8. Ciascun Dipartimento puo' costituire, secondo le modalita' definite dal proprio regolamento, in funzione di specifiche esigenze di carattere scientifico, sezioni, laboratori o altre articolazioni aventi carattere anche temporaneo. 9. I Dipartimenti: a. promuovono e coordinano le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo afferente; b. elaborano una proposta di piano triennale della ricerca, della didattica e della terza missione, con particolare riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione, indirizzata al Senato accademico e destinata a confluire nella programmazione triennale d'Ateneo; c. deliberano le proposte di avvio delle procedure di selezione dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, nonche' le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento generale di Ateneo sulla chiamata dei professori e dei ricercatori; d. promuovono collaborazioni con soggetti pubblici e privati a sostegno della ricerca e della didattica e autorizzano il Direttore alla stipula delle relative convenzioni e contratti che rientrino nei limiti e negli importi fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e. deliberano le proposte di avvio delle procedure di selezione per attribuzione di assegni di ricerca, incarichi o borse di studio; f. indirizzano e coordinano l'insieme dei Corsi di studio di loro pertinenza, verificandone l'efficienza e la funzionalita'; g. deliberano in merito alle proposte di attivazione e di soppressione di Corsi di studio; h. deliberano in merito alle proposte di attivazione e soppressione di Corsi di dottorato di ricerca, di Scuole di dottorato, di Master, di Corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; i. deliberano annualmente, sentiti i Consigli dei Corsi di studio interessati e la propria Commissione paritetica docenti-studenti, la programmazione, l'organizzazione e la valutazione delle attivita' didattiche e il Manifesto degli studi del Dipartimento, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo; j. deliberano, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentiti gli interessati, i carichi didattici e organizzativi dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essi afferenti; k. verificano che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad essi afferenti siano stati correttamente assolti; l. deliberano, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei Corsi di studio di pertinenza; m. forniscono, in tempo utile, all'Ateneo gli elementi di propria competenza utili per l'adozione del bilancio; n. adottano il Regolamento di Dipartimento sul modello deliberato dal Senato accademico; o. partecipano e collaborano con l'Ateneo ai processi di autovalutazione, per gli aspetti di propria competenza; p. esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' dalle deliberazioni e dalle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo. 10. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta; d) la Commissione paritetica. 11. Il Direttore: a) rappresenta il Dipartimento nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo e dei terzi, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati; b) promuove le attivita' del Dipartimento e vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; c) stipula, previa autorizzazione da parte del Consiglio, le convenzioni e i contratti di interesse del Dipartimento che siano in linea con i principi e le finalita' istituzionali dell'Ateneo e che rientrino nei limiti e negli importi fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di sostituzione sugli atti del Responsabile amministrativo di cui al comma 22 del presente articolo, per motivi di necessita' e urgenza da specificare nel relativo provvedimento, informandone tempestivamente il Consiglio; e) puo' adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva. 12. Il Direttore e' eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento stesso ed e' nominato con decreto del Rettore. 13. Il mandato del Direttore ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta consecutivamente. 14. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano per immissione in ruolo. A parita' di immissione in ruolo e' eletto il piu' giovane. Le modalita' per la votazione sono definite dal Regolamento di Dipartimento. 15. Il Direttore, entro trenta giorni dall'elezione, designa tra i professori di ruolo del Dipartimento un Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicario e' nominato con decreto del Rettore. 16. La Giunta e' un organo elettivo presieduto dal Direttore del Dipartimento, che ne e' componente di diritto. La composizione della Giunta e le sue modalita' di convocazione sono definite dal Regolamento del Dipartimento. In ogni caso, essa deve essere costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento al momento della sua elezione. 17. La Giunta ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento del Dipartimento puo' delegare alla Giunta il potere deliberante per alcune funzioni nei limiti di cui al comma 21 del presente articolo. 18. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento. 19. Fanno parte del Consiglio: a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) un numero di rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento pari al 5% della componente di cui al precedente punto a), con arrotondamento all'intero superiore. Il loro mandato ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta consecutivamente; c) una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero totale dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore. L'elettorato passivo e' costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei Corsi di studio del Dipartimento; l'elettorato attivo e' costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti a uno dei Corsi di studio del Dipartimento. Il mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento partecipa altresi', con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo di cui al comma 22 del presente articolo. 20. Le modalita' di funzionamento del Consiglio e di elezione delle rappresentanze sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento. 21. Il Consiglio puo' delegare alla Giunta specifici poteri, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal Regolamento del Dipartimento, escluso, comunque, il potere di deliberare sulle proposte di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi del regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori e dei ricercatori. Il Regolamento di Dipartimento prevede altresi' a quale tipo di deliberazioni puo' partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti. 22. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del Dipartimento sono affidati al Responsabile amministrativo, che ne assume la responsabilita', nei limiti di quanto ad esso imputabile. Il Responsabile amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e collabora con il Direttore del Dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura. L'incarico di Responsabile amministrativo e' attribuito dal Direttore generale, di concerto con il Direttore di Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'incarico di Responsabile amministrativo ha durata triennale, coincidente, in ogni caso, con quella del Direttore di Dipartimento. 23. In ogni Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni di monitoraggio e di individuazione di indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e di formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. Il numero di componenti, le modalita' di funzionamento e quelle di nomina dei docenti componenti sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento fra gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei Corsi di studio del Dipartimento. 24. E' costituito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, disciplinato da apposito regolamento quale organo di coordinamento e proposta. Il Collegio e' convocato dal Decano dei Direttori di Dipartimento, anche su proposta del Rettore o di uno dei Prorettori.
Art. IV.2.
I Corsi di studio
1. I Corsi di studio triennali e magistrali (anche a ciclo unico), sono incardinati presso il Dipartimento i cui docenti coprono il maggior numero di settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti presenti in ciascun Corso, con riferimento all'ordinamento didattico vigente. 2. Per ogni Corso di studio triennale e magistrale (anche a ciclo unico) e' istituito un Consiglio di Corso di studio, formato dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo o, in presenza di specifici accordi, di altri Atenei, che siano responsabili di attivita' formative nell'ambito del Corso stesso. I docenti responsabili di attivita' formative in piu' Corsi di studio sono tenuti ad optare, annualmente, per la presenza nel Consiglio di uno soltanto di essi. Le modalita' di opzione sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio. 3. I componenti del Consiglio di Corso di studio eleggono il Presidente del Corso tra i docenti di ruolo che lo compongono e che afferiscono al Dipartimento in cui il Corso e' incardinato. Le modalita' di elezione, la durata del mandato e le funzioni del Presidente sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio. 4. Il Consiglio di Corso di studio e' composto anche da un rappresentante degli studenti eletto fra gli studenti regolarmente iscritti al Corso stesso per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato attivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti al medesimo Corso di studio alla data di indizione delle elezioni. Il mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di elezione degli studenti componenti dei Consigli di Corso di studio sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio. 5. Il Consiglio di Corso di studio e' coadiuvato da un'unita' di personale tecnico-amministrativo. 6. Il Consiglio di Corso di studio: a) esprime al Dipartimento nel quale e' incardinato il proprio parere in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa, di Manifesto degli studi e di copertura delle attivita' formative per quanto di sua competenza; b) propone al Dipartimento nel quale e' incardinato l'attivazione di programmi integrati di studio anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, di iniziative di cooperazione interuniversitaria, di attivazione di insegnamenti svolti in lingua diversa dall'italiano; c) definisce le modalita' di funzionamento del Corso; d) coordina i contenuti delle attivita' formative e sovrintende al loro svolgimento; e) organizza i servizi di orientamento e tutorato per gli studenti del Corso; f) delibera in materia di gestione delle carriere degli studenti del Corso; g) propone alle strutture di riferimento di Ateneo l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione; h) formula al Dipartimento nel quale e' incardinato proposte sulle esigenze didattiche necessarie alla programmazione del personale docente; i) partecipa e collabora con il Dipartimento nelle procedure di autovalutazione per gli aspetti di propria competenza; j) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dai regolamenti di Ateneo. 7. Qualora lo richiedano esigenze organizzative e/o didattiche, su delibera dei Dipartimenti interessati, adottata anche su richiesta dei Consigli dei Corsi di studio coinvolti, puo' essere costituito un Consiglio di Corso comune a due o piu' Corsi di studio. 8. Qualora lo richiedano esigenze organizzative e/o didattiche, su delibera dei Dipartimenti interessati, adottata anche su richiesta dei Consigli dei Corsi di studio coinvolti, puo' essere costituita una Struttura di coordinamento funzionale di Corsi di studio. La composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento della Struttura di coordinamento sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio.
Art. IV.3.
Dottorato di ricerca
1. L'Ateneo puo' istituire ed attivare Corsi di dottorato di ricerca anche mediante convenzione con soggetti pubblici e/o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. I Corsi di dottorato di ricerca sono istituiti ed attivati, su proposta di uno o piu' Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione. 2. Il coordinamento e la gestione dei Corsi di dottorato di ricerca possono avvenire secondo una delle seguenti modalita': a) attribuzione della responsabilita' dei Corsi di dottorato di ricerca ai Dipartimenti; b) istituzione di una o piu' Scuole di dottorato, anche a livello interuniversitario, nazionale e internazionale. 3. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da apposito regolamento.
Titolo V
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. V.1.
Regolamenti
1. L'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa vigente e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle proprie strutture e servizi, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali. 2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore o del Direttore generale a seconda della competenza. 3. I regolamenti e, ove previsti, i relativi pareri sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente. 4. I regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso. 5. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero competente per il controllo di legittimita' e di merito. 6. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo in attuazione del presente Statuto. Esso e' adottato dal Senato accademico. 7. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi di studio per i quali l'Ateneo rilascia i titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste. Esso e' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti. 8. Il Regolamento di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori disciplina, nel rispetto del Codice etico, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia da parte dei Dipartimenti. Esso e' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti. 9. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri e le modalita' della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo. Esso e' adottato con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia. 10. I regolamenti dei Dipartimenti sono proposti dai rispettivi Consigli di Dipartimento in base allo schema elaborato dal Senato accademico, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti e sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 11. Il Regolamento del Consiglio degli studenti ne fissa i criteri e le modalita' di elezione, convocazione e funzionamento. Esso e' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti. 12. Il Regolamento del Collegio di disciplina e' adottato dal Consiglio di amministrazione. 13. Il Regolamento dei Corsi di studio e' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 14. Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e' adottato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e i Dipartimenti.
Art. V.2.
Norme comuni per gli organi dell'Ateneo
1. L'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto e' riservato ai docenti che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 2. Ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e' fatto divieto di: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla sua presenza nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico; b) essere componente di altri organi dell'Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento o di Corso di studio; c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente di scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione di Scuole di specializzazione; d) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; f) svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero competente per l'universita' e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). 3. Per le cariche elettive, gli elettorati attivi e passivi sono definiti e individuati alla data di indizione di ciascuna elezione. 4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che risultino assenti senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza decadono dal loro mandato. 5. Ai fini della determinazione degli elettorati passivi e attivi delle rappresentanze studentesche si intende: a) per studente regolarmente iscritto, lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari ai sensi del vigente Regolamento tasse e contributi dell'Ateneo; b) per studente iscritto per la prima volta, lo studente che non sia stato gia' iscritto ad altri Corsi di studio dell'Ateneo. 6. Le adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto e le loro deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa vigente. In caso di parita' prevale il voto del Rettore. 7. Le adunanze dei rimanenti organi dell'Ateneo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto, calcolata sottraendo gli assenti giustificati. Le loro deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa vigente. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'organo. 8. Nessuno puo' prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente.
Art. V.3.
Pubblicita' dei verbali
I verbali delle adunanze degli organi dell'Ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni e' assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
Art. V.4.
Organizzazione amministrativa
1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo ha l'obiettivo di assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione dei propri scopi istituzionali ed e' svolta dall'amministrazione centrale e dai centri con gestione autonoma tramite strutture amministrative e tecniche. 2. L'attivita' e l'azione dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispirano ai principi di pubblicita' e trasparenza degli atti, semplicita' e snellezza delle procedure, responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, commisurata al livello di autonomia. 3. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono organizzate in servizi e uffici, collocati entro l'amministrazione centrale o entro i centri con gestione autonoma. 4. I responsabili dei servizi e degli uffici riferiscono e rispondono al Rettore e al Direttore generale per quanto di rispettiva attribuzione.
Art. V.5.
Dirigenti
1. I dirigenti: a) curano l'attuazione dei progetti e delle attivita' gestionali ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidate ai propri uffici. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Ateneo. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal Consiglio di amministrazione. 3. L'Ateneo puo' conferire, a esperti di provata competenza e qualificazione professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, tenuto conto di quanto stabilito dalla legislazione vigente e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto, predeterminandone durata, oggetto, obiettivi e compenso.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. VI.1.
Procedure elettorali
1. Nelle more della ridefinizione del Regolamento generale di Ateneo, le candidature per il Senato accademico devono essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto, sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari dell'elettorato attivo. 2. Per quanto riguarda la componente di cui all'art. II.3, comma 2 lettera b), le votazioni hanno luogo per singolo Dipartimento; ciascun elettore puo' esprimere una preferenza per uno qualsiasi dei candidati presentatisi. Ciascun voto valido espresso nel singolo Dipartimento viene pesato sulla base di un fattore determinato dal rapporto tra il numero degli aventi diritto al voto nel singolo Dipartimento e il numero totale degli aventi diritto al voto in Ateneo. 3. Nelle more della ridefinizione del Regolamento generale di Ateneo, le candidature per il Consiglio di amministrazione devono essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto, sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari dell'elettorato attivo. Le votazioni hanno luogo a livello di Ateneo.
Art. VI.2.
Fine mandato delle cariche elettive
In sede di prima applicazione del presente Statuto, la data di fine mandato delle cariche elettive rinnovate a scadenza o di nuova introduzione coincide con quella del mandato del Rettore in carica, nel rispetto dei limiti temporali massimi di durata previsti dalla legge n. 240/2010. |
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