Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 27 luglio 2018 |
Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo TOFALO. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13; Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, concernente la nomina dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Angelo Tofalo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo Tofalo;
Decreta:
Art. 1
1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Angelo Tofalo e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare. 2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Angelo Tofalo e', inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente: a) a rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella capitale e nell'area meridionale e insulare del Paese; b) a promuovere le riunioni e le attivita', sia a livello centrale che locale, riguardanti la trattazione delle questioni comunque connesse alle materie di cui all'art. 1, commi 472, 473 e 475 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) alla trattazione delle problematiche relative alla sicurezza cibernetica; d) alla firma dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di Capo reparto e Capo Divisione delle Direzioni di livello generale e non generale, degli Uffici centrali, nonche' di Direttore degli Uffici tecnici territoriali agli ufficiali dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; e) all'autorizzazione all'impiego all'estero degli ufficiali dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; f) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale dell'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri; g) per l'area del demanio e del patrimonio militare, con riferimento alle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonche' a quelle concernenti gli alloggi per il personale, per l'area meridionale e insulare del Paese; h) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai Comitati misti paritetici in materia di servitu' militari, alle Commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza e degli altri Comitati di natura tecnica per l'area meridionale e insulare del Paese; i) alla trattazione delle problematiche connesse alla diffusione della cultura della difesa e sicurezza; l) alla trattazione delle problematiche connesse al sostegno del ricollocamento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito; m) per l'area del personale militare della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari. |
| Art. 2
1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro. |
| Art. 3
1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse; c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare; d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali; e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; f) la partecipazione alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); g) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione e i programmi industriali; h) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attivita' di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri; i) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati; l) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali; m) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; n) gli atti e i provvedimenti riguardanti la societa' Difesa Servizi spa e l'Agenzia industrie difesa; o) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate; p) le riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e degli altri organismi internazionali con possibilita' di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni di intendi e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi; q) la trattazione delle problematiche politico militari a carattere generale di cooperazione internazionale; r) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale civile della Difesa; s) i provvedimenti e le attivita' relativi al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana e al Corpo delle Infermiere volontarie; t) i provvedimenti concernenti il bilancio e la pianificazione economico-finanziaria, anche in concerto con le altre amministrazioni pubbliche; u) l'area del personale civile della Difesa anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali; v) le iniziative di riforma della legge penale militare; z) le attivita' e i programmi, diretti o indiretti, di pianificazione riorganizzazione, di esecuzione, di ricerca, di sviluppo nazionale, internazionale e stranieri, afferenti l'area industriale della Difesa. Per tali materie, i Sottosegretari potranno essere eventualmente coinvolti di volta in volta in merito alle valutazioni e ai criteri stabiliti dal Ministro e comunque dopo una condivisione e una coordinazione, a livello ministeriale, delle principali questioni, affinche' vengano tutelati gli interessi nazionali del sistema Paese, funzionali alla creazione delle condizioni di sviluppo economico e di tutela delle realta' geografiche occupazionali individuate. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2018
Il Ministro: Trenta
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1807 |
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