Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 agosto 2018 |
Misura e modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva n. 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, l'art. 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nonche' l'art. 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 2005, n. 209; Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;. Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato ed integrato, da ultimo, dal provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico; Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 agosto 2017, n. 184, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2017, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione; Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2018 approvato dal Consiglio nella seduta del 13 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS; Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2018, deliberato dal Consiglio dell'IVASS il 24 aprile 2018; Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2018, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell' IVASS; Vista la comunicazione del 24 maggio 2018 n. 0137634/18, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 336, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, comunica che il direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2018 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;
Decreta:
Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2018 all'IVASS
1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinata come segue: a) Sezione A - agenti di assicurazione: persone fisiche: € 47,00; persone giuridiche: € 270,00. b) Sezione B - broker: persone fisiche: € 47,00; persone giuridiche: € 270,00. c) Sezione C: produttori diretti: € 18,00. d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane: banche con raccolta premi pari o superiore 100 milioni di euro e Poste Italiane: € 9.800,00; banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 7.100,00; banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.400,00. 2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2018. |
| Art. 2
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2018
Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2018, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2018
Il Ministro: Tria |
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