Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 8 agosto 2018
Proroga, fino al 31 dicembre 2019, dell'autorizzazione all'utilizzo del sistema a strascico per tredici unita' da pesca dell'isola di Lampedusa.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, ed, in particolare, l'art. 95;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 concernente l'attuazione della legge 7 marzo 2003 n. 38 in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96;
Visto l'art. 24 comma 1 del suddetto decreto legislativo che attribuisce al Ministro il potere di disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, l'art. 9 che prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie conformemente all'art. 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento;
Vista la convenzione con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha avviato con l'Istituto di scienze marine - Consiglio nazionale delle ricerche (I.S.MAR. - C.N.R.) un rapporto di collaborazione finalizzato a fornire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il supporto tecnico scientifico necessario per l'aggiornamento dei Piani di gestione delle specie demersali;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, nonche' i successivi decreti ministeriali 5 febbraio 2013, 8 agosto 2013 e 30 dicembre 2013, che consentono, in aggiunta ai sistemi gia' consentiti in licenza, l'autorizzazione all'utilizzo del sistema a strascico a favore di 13 unita' da pesca iscritte nei RR.NN.MM.GG. di Lampedusa;
Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 2013 che prevede l'istituzione, tramite apposito decreto direttoriale, di una Commissione tecnico-scientifica incaricata di approfondire le tematiche inerenti la suddetta autorizzazione per l'utilizzo del sistema a strascico, nonche' di formulare, alla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ipotesi per la risoluzione di eventuali problematiche;
Visto il decreto direttoriale in data 30 settembre 2014 che istituisce la predetta Commissione tecnico-scientifica;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerate le istanze delle imprese armatrici dei 13 motopescherecci interessati pervenute, per il tramite dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, a questa direzione con nota prot. n. 15880 del 7 dicembre 2017, nella quale veniva richiesta, qualora se ne riscontrasse la possibilita', l'autorizzazione definitiva all'utilizzo del sistema a strascico, ovvero una ulteriore proroga;
Considerato che le suddette istanze sono state reiterate anche attraverso l'Associazione armatori Lampedusa con nota dell'11 aprile 2018;
Considerata la nota del 12 marzo 2018 della Commissione tecnico-scientifica di cui ai decreti ministeriali 30 settembre 2014 e 4 ottobre 2016, con la quale la Commissione stessa prende atto dei risultati positivi riscontrati dal controllo sull'adozione della rete a strascico da parte dei pescherecci autorizzati ed operanti nel Circondario marittimo di Lampedusa;
Considerata, altresi', la nota prot. n. 15060 del 31 dicembre 2015 con la quale l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa aveva gia' fornito un riscontro positivo circa l'utilizzo delle maglie della rete a strascico a seguito dei controlli effettuati nel proprio circondario;
Considerato che dal Piano di gestione locale dell'unita' gestionale comprendente il Compartimento marittimo di Porto Empedocle e, nello specifico dell'arcipelago delle Isole Pelagie, si desume che la flotta da pesca operante nell'isola di Lampedusa e' impegnata in una azione di riorganizzazione produttiva delle misure tecniche finalizzata alla tutela delle risorse biologiche del mare;
Tenuto conto che gli indicatori elaborati all'interno delle suddette misure di riorganizzazione produttiva mostrano, gia' nel breve periodo, un andamento positivo;
Considerato che l'attuale politica della pesca, sia comunitaria che nazionale, e' rivolta all'esigenza di razionalizzare la gestione della pesca, concentrando le attivita' su un unico mestiere indirizzato alla cattura di determinate specie ittiche;
Considerata, altresi', la necessita' di predisporre un adeguato Piano di Gestione sull'utilizzo del sistema a strascico sulle imbarcazioni operanti nell'areale marittimo di Lampedusa e delle zone limitrofe, da sottoporre alla rigida valutazione dello STECF della Commissione europea;
Considerato che la richiesta avanzata dalle 13 unita' da pesca iscritte nei RR.NN.GG. di Lampedusa e' finalizzata esclusivamente ad ottenere la possibilita' di continuare a svolgere l'attivita' di pesca con il sistema strascico;
Tenuto conto che sussistono gli interessi ed i presupposti, nonche' le condizioni necessarie alla concessione di una ulteriore proroga all'attivita' di pesca con il sistema a strascico a favore dei 13 pescherecci iscritti nell'elenco allegato al decreto ministeriale 26 luglio 2012, finalizzata, altresi', a verificare il grado di coesione con le imprese che utilizzano diversi sistemi di pesca in conformita' alle comuni regole di gestione;

Decreta:

Art. 1

1. E' prorogata, sino al 31 dicembre 2019, per le 13 unita' iscritte nei RR.NN.MM.GG. dell'Ufficio marittimo di Lampedusa, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico, identificato, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in reti a strascico a divergenti (OTB) sfogliare-rapidi (TBB), reti gemelle a divergenti (OTT).
2. L'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa e' legittimato a prorogare la suddetta autorizzazione, in allegato alla licenza di pesca.
3. Per il periodo di validita' dell'autorizzazione, le unita' in questione devono operare esclusivamente con gli attrezzi di pesca di cui al comma 1 del presente articolo, previa rinuncia scritta, in carta semplice, delle singole imprese interessate, all'utilizzo degli altri sistemi/attrezzi di pesca consentiti con la licenza.
 
Art. 2

La valutazione sull'eventuale, futura prosecuzione dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico di cui all'art. 1, viene demandata alla Commissione tecnico-scientifica di cui al decreto direttoriale 30 settembre 2014, ovvero all'Istituto di scienze marine - Consiglio nazionale delle ricerche (I.S.MAR. - C.N.R.).
Il presente decreto, e' affisso presso l'albo della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: Centinaio
 
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