Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2018
Modifica del Piano assicurativo agricolo 2018. Adeguamento alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2393/2017.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che prevede, tra l'altro, all'art. 49, un sostegno sul costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamita' naturali;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, recante, tra l'altro, modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2018 e, in particolare, l'art. 5, (Determinazione della spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del contributo), comma 5, dove e' stabilito che «A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lettera a), punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti»; nonche' l'art. 7 (modifiche al piano);
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione n. C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;
Considerato che il regolamento (UE) n. 2393/2017 ha modificato alcune condizioni riguardanti le polizze assicurative agevolate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare la soglia minima di danno al di sopra della quale scatta il risarcimento e' stata ridotta dal 30% al 20% e l'aliquota massima di sostegno e' stata aumentata dal 65% al 70%, mentre non ha variato le condizioni delle polizze assicurative agricole a copertura dei rischi sull'uva da vino, agevolate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai sensi del quale la soglia minima di danno al di sopra della quale scatta il risarcimento e' fissata al 30%;
Considerato che e' in corso una modifica del Programma di sviluppo rurale nazionale per il recepimento delle disposizioni di cui al citato regolamento (UE) n. 2393/2017;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del piano assicurativo 2018, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2397/2017 le aliquote di sostegno e la soglia di danno vengono automaticamente adeguate rispettivamente ai valori del 70% e del 20% e che, per le polizze assicurative agevolate relative all'uva da vino, finanziate ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308, la soglia di danno e' del 30%;
Ritenuto opportuno, pertanto, nelle more della conclusione del processo di modifica del Programma di sviluppo rurale nazionale, adeguare le aliquote di sostegno e la soglia di danno per assicurare l'ottimale svolgimento della campagna assicurativa 2018;
Ritenuto inoltre opportuno, per l'anno 2018, allineare le condizioni per l'accesso alle agevolazioni delle polizze a copertura dei rischi sull'uva da vino, tra la misura assicurativa del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 e la misura assicurativa di cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compensando l'onere derivante dall'esigenza di mantenere la soglia al 30%, rispetto alla soglia 20% prevista per il resto delle produzioni assicurabili, con un aumento delle aliquote della clausola di salvaguardia;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto 6 novembre 2017 - Piano
assicurativo agricolo 2018

1. All'art. 3 del decreto 6 novembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 20% da applicare sull'intera produzione assicurata per comune, ad eccezione delle polizze per l'uva da vino, le quali devono prevedere una soglia di danno superiore al 30%, e delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra rese effettive e rese assicurate tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'eccezionalita' dell'avversita' atmosferica assimilabile a calamita' naturale, come definita ai sensi dell'art. 2 comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di casualita' tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 20% della produzione dell'agricoltore per tutte le colture ad esclusione dell'uva da vino, per la quale il danno deve aver superato il 30% della produzione dell'agricoltore.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 5 del decreto 6 novembre 2017 - Piano
assicurativo agricolo 2018

1. All'art. 5, comma 4, del decreto 6 novembre 2017, il dispositivo di cui alla lettera a) e' sostituito dal seguente:
«a) polizze con soglia di danno superiore al 20%, relative a:
1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e comma 3: fino al 70% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 2 lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze index di cui all'allegato 5, la soglia di danno deve essere superiore al 30%);
6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera f): fino al 65% della spesa ammessa;
a.1) polizze con soglia di danno superiore al 30%, relative a:
7) uva da vino/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), c), d) e comma 3: fino al 70% della spesa ammessa;
8) uva da vino/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.».
 
Art. 3
Modifiche all'allegato 3 del decreto 6 novembre 2017 - Piano
assicurativo agricolo 2018

1. All'allegato 3 del decreto 6 novembre 2017 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - sezione Colture - e' aggiunto infine il seguente paragrafo:
«Uva da vino
Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, e' introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:
1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), sia inferiore al 95% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 95% del premio assicurativo;
2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
3 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3 comma 2 lettera f) sia inferiore al 85% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 85% del premio assicurativo.»
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 694
 
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