Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 20 giugno 2018
Definizione delle modalita' per la presentazione e l'istruttoria delle proposte progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare:
gli articoli 4 e 13, che individuano, rispettivamente, le componenti e le strutture operative afferenti al Servizio nazionale della protezione civile;
l'art. 8, che disciplina l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio medesimo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale del Dipartimento della protezione civile costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
l'art. 12, comma 2, lettera d), che stabilisce che i comuni, anche in forma associata, provvedano con continuita' alla disciplina delle modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
il capo V, che disciplina le modalita' di integrazione e partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attivita' del Servizio nazionale, con particolare riguardo all'art. 32, comma 5, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 4, nella parte in cui prevede la possibilita' per i Capi delle strutture generali di istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per l'esame di particolari questioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2017, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, successivamente esteso, a seguito di ulteriori eventi verificatisi nei medesimi territori, con le delibere adottate nelle date 27 e 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017, prorogato per centottanta giorni dalla delibera adottata in data 10 febbraio 2017, ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2018 dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, da ultimo, prorogato per ulteriori centottanta giorni dalla delibera adottata in data 22 febbraio 2018;
Visto l'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ove e' disposto che a valere sulle risorse disponibili sul Fondo finalizzato all'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una quota fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, possa essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalita' di impiego e della ripartizione delle predette risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2018, con il quale e' stata data attuazione all'art. 41, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 50/2017 provvedendo, in particolare:
all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da manutenere con le risorse recate dalla citata disposizione, intesi quali specifiche tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli, necessari per assicurare i soccorsi alla popolazione civile, allo scopo di finalizzare l'azione dei diversi soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta nazionale alle emergenze, con particolare evidenza alle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilita' delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili, nonche' di assicurare una effettiva integrazione delle attivita' delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
all'individuazione dei soggetti beneficiari delle citate risorse finanziarie, individuati tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, determinando, altresi', la ripartizione percentuale delle risorse;
alla determinazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili pari, rispettivamente ad euro 39,6 milioni, 70 milioni e 70 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019;
alla definizione delle modalita' di impiego delle predette risorse finanziarie stabilendo, in particolare, che i citati beneficiari debbano rappresentare le loro esigenze articolandole in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di interventi per l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate;
al rinvio ad un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalita' di presentazione dei citati progetti, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie, oltre che per la definizione delle opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi, prevedendo, altresi', che il medesimo Capo del Dipartimento riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;
Visto in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede che le risorse finanziarie disponibili, per ciascuna annualita', siano trasferite con proprio decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali beneficiarie e al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento alle altre amministrazioni e soggetti interessati;
Ritenuto di procedere alla definizione delle modalita' per la presentazione delle proposte progettuali, la relativa istruttoria e la successiva erogazione delle risorse finanziarie allo scopo di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 50/2017;

Decreta:

Art. 1

Presentazione delle proposte progettuali di potenziamento della
capacita' di risposta alle emergenze

1. Le proposte progettuali per il rafforzamento della capacita' di risposta nazionale alle emergenze per l'utilizzo dei contributi da parte dei soggetti beneficiari individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, citato in premessa, sono trasmesse, relativamente agli importi ivi indicati, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, per l'intero importo delle risorse finanziarie stanziate relativamente alle annualita' 2017 e 2018, ed entro il 31 marzo 2019, relativamente alle risorse finanziarie relative all'annualita' 2019. Il Dipartimento potra' predisporre, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici strumenti informatici accessibili ai referenti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), finalizzati alla tempestiva circolazione delle proposte progettuali, allo scopo di favorire la piu' ampia integrazione e le auspicabili sinergie operative.
2. Per quanto concerne le risorse destinate ad articolazioni delle Amministrazioni centrali per le quali la finalita' di protezione civile si integra nell'ambito di compiti istituzionali riferiti, prioritariamente, a settori diversi, le proposte progettuali dovranno illustrare in modo particolare la specifica destinazione ad interventi coordinati nel quadro delle azioni del Servizio nazionale della protezione civile volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni civili.
3. Per quanto concerne le risorse destinate alle Regioni per le rispettive colonne mobili di protezione civile, la proposta progettuale di cui al comma 1 e' predisposta e trasmessa, da ciascuna regione nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e secondo gli indirizzi a tal fine impartiti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per quanto concerne le risorse destinate alle strutture di protezione civile dei comuni, allo scopo di predisporre il modulo di supporto logistico necessario per consentire di porre in essere le attivita' di mutuo sostegno di cui all'art. 12, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 1 del 2018, richiamato in premessa, la proposta progettuale di cui al comma 1 e' predisposta e trasmessa, in forma unitaria, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, acquisite, valutate e integrate le proposte presentate dai comuni capoluogo di Citta' metropolitane, anche in convenzione con la Citta' metropolitana ovvero con i comuni dell'area metropolitana, finalizzate a valorizzare, altresi', l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuita' amministrativa nei territori assistiti, da presentarsi nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e secondo gli indirizzi a tal fine impartiti dalla citata associazione;
5. Per quanto concerne le proposte progettuali delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale, e negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il finanziamento dei progetti a carico delle risorse finanziarie di cui al presente decreto non puo' superare la percentuale massima del 95%.
6. Per quanto concerne il Dipartimento della protezione civile la proposta progettuale e' predisposta e trasmessa dal Direttore dell'Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio nazionale, d'intesa con il Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze e il Direttore dell'ufficio risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento, per gli aspetti di rispettiva competenza.
 
Art. 2
Articolazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali devono essere cosi' articolate:
a) descrizione dell'impatto che la realizzazione del progetto avra' sul rafforzamento della capacita' di risposta alle emergenze del soggetto beneficiario e integrazione con le risorse gia' disponibili, in prospettiva nazionale, con particolare riferimento agli ambiti operativi indicati nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 citato in premessa, nel rispetto di standard operativi definiti in direttive e protocolli di settore;
b) elenco dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli che si intende acquistare e/o sui quali si intendono effettuare interventi di manutenzione, raggruppati secondo le tipologie e gli ambiti operativi indicati nell'allegato 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 e modalita' per assicurare la disponibilita' in via prioritaria dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquisiti o manutenuti in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, ovvero per rendere disponibili materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli con capacita' equivalente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per ciascuna voce in elenco deve essere indicato il costo stimato da sostenere per l'acquisto e la manutenzione dei beni;
c) indicazione della localizzazione dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli che saranno acquistati o manutenuti in attuazione del programma, ai fini della relativa visualizzazione nel quadro della capacita' di risposta del soggetto beneficiario; al riguardo, la proposta progettuale puo' contenere interventi volti a garantire, nello stretto indispensabile, la manutenzione e l'adeguamento funzionale dei siti ove saranno localizzati i materiali, gli assetti e le attrezzature tecniche durevoli acquistati o manutenuti in attuazione del programma, nel limite del 5% delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna annualita'; illustrazione della sostenibilita' dell'intervento in proiezione operativa e gestionale pluriennale;
d) designazione di un referente di progetto ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 3;
e) designazione di uno o piu' rappresentanti esperti per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio in corso d'opera della realizzazione delle proposte progettuali di cui all'art. 8;
f) indicazione della modalita' di copertura del cofinanziamento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, per le proposte progettuali presentate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, dalla Croce rossa italiana e dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
2. Ai progetti presentati, per quanto di rispettiva competenza, da distinti soggetti beneficiari, ma destinati alla realizzazione di capacita' operative integrate, anche di carattere sperimentale o riferite a specifici ambiti territoriali, sara' attribuita particolare priorita', anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9.
 
Art. 3
Istruttoria a cura
del Dipartimento della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile, acquisite le proposte progettuali di cui all'art. 2, provvede alla relativa istruttoria verificando che le singole proposte progettuali:
a) contengano gli elementi previsti all'art. 2;
b) abbiano costi stimati che complessivamente non siano superiori agli importi assegnati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018;
c) corrispondano agli ambiti operativi ed alle tipologie specificate nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018;
d) concorrano all'effettivo rafforzamento della risposta nazionale alle emergenze, in particolare perseguendo l'ottimale integrazione e composizione delle diverse proposte progettuali mediante:
i. l'equilibrata distribuzione nel complesso degli ambiti operativi e delle tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli previsti, evitando, ove possibile, eccessive ridondanze o concentrazioni su singole finalita' di intervento;
ii. l'interoperabilita' ed auspicabile omogeneizzazione tra le soluzioni operative proposte;
iii. l'equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, con particolare riguardo alla diffusione dei diversi rischi, alla prontezza ed efficacia della risposta in occasione di emergenze di rilievo nazionale ed all'efficacia delle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilita' delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili.
2. L'istruttoria avviene in modalita' dinamica, mediante confronti tecnici, con la partecipazione dei referenti di progetto appositamente designati dai soggetti beneficiari ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d). Allo scopo di favorire l'integrazione operativa dei diversi dispositivi, i referenti di progetto potranno assistere, in qualita' di osservatori, all'istruttoria dei progetti predisposti dagli altri soggetti beneficiari.
3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il Dipartimento si avvale di un gruppo di lavoro interno denominato «Unita' Tecnica di Progetto», coordinata dal dirigente del Servizio risorse e strutture di pronto impiego nazionali e territoriali e composta da un numero adeguato di rappresentanti per ciascuno dei seguenti Uffici, designati dai rispettivi Direttori:
i. Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale;
ii. Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze;
iii. Risorse Umane e Strumentali e Servizi Generali di Funzionamento;
iv. Amministrazione e Bilancio.
4. L'Unita' tecnica di progetto puo' richiedere, in esito ai confronti con i referenti di cui al comma 2, la riformulazione delle proposte progettuali esaminate, in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' allo scopo di perseguire la massima corrispondenza dell'insieme degli interventi alle finalita' di cui al comma 1, lettera d).
5. Nell'eventualita' prevista dal comma 4, la proposta progettuale deve essere riformulata e trasmessa entro dieci giorni dalla richiesta, ai fini della nuova verifica istruttoria.
6. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, che sono svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio, non e' previsto alcun compenso.
7. L'Unita' tecnica di progetto completa le attivita' di propria competenza entro il 31 ottobre 2019.
 
Art. 4
Approvazione delle proposte progettuali

1. A conclusione dell'istruttoria dell'Unita' tecnica di progetto, le proposte progettuali sono approvate con successivi propri decreti che determinano i contributi concessi, autorizzano l'avvio delle attivita' e disciplinano le modalita' di erogazione e gestione delle risorse finanziarie, come dettagliatamente previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
2. I progetti devono essere completati entro diciottto mesi dall'approvazione. I soggetti beneficiari possono chiedere la proroga del termine di cui al presente comma, motivandone adeguatamente l'esigenza.
 
Art. 5
Gestione delle risorse finanziarie da parte
delle Amministrazioni centrali beneficiarie

1. Le Amministrazioni centrali beneficiarie dei contributi possono procedere all'avvio delle relative procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali.
2. A tal fine, le risorse finanziarie trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze sono versate sui pertinenti capitoli di bilancio all'uopo indicati dalle Amministrazioni interessate.
3. Per gli interventi di competenza del Dipartimento della protezione civile le risorse finanziarie sono versate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 6

Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie a
favore delle Regioni e dei Comuni, anche in forma associata

1. Gli indirizzi per assicurare l'omogenea elaborazione delle diverse proposte progettuali finalizzate a confluire nelle proposte unitarie di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono impartiti, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani entro trenta giorni dalla data del presente decreto.
2. Le regioni ed i comuni capoluogo di Citta' metropolitane, anche in convenzione con la Citta' metropolitana ovvero con i comuni dell'area metropolitana, beneficiari dei contributi possono procedere all'avvio delle relative procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali, con i quali il Dipartimento della protezione civile provvede all'impegno delle somme previste.
3. Le risorse finanziarie sono trasferite alle regioni ovvero, ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, ed ai comuni capoluogo di Citta' metropolitane, anche in convenzione con la Citta' metropolitana ovvero con i comuni dell'Area metropolitana, su richiesta, in unica soluzione ovvero in un massimo di due tranches, di importo definito al fine di ottimizzarne la relativa gestione rispetto ai vigenti processi di gestione del bilancio e di monitoraggio e controllo della spesa.
 
Art. 7

Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie a
favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco
centrale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 1/2018,
dell'Associazione della croce rossa italiana e del Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, dell'Associazione della croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, beneficiari dei contributi, possono procedere all'avvio delle relative procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali, con i quali il Dipartimento della protezione civile provvede all'impegno delle somme previste.
2. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla liquidazione dei soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante.
3. L'erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avviene a cura del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
4. L'erogazione del saldo del contributo avverra' a cura del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attivita' comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in originale.
5. All'istruttoria e liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente articolo provvederanno, previa istruttoria congiunta, gli Uffici volontariato e risorse del Servizio nazionale e amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 8
Monitoraggio in corso d'opera della realizzazione
delle proposte progettuali

1. Per assicurare il costante monitoraggio in corso d'opera della realizzazione delle proposte progettuali, da assicurare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Dipartimento della protezione civile costituisce un gruppo di lavoro denominato «Gruppo Operativo di Monitoraggio» cosi' composto:
a) il Direttore dell'Ufficio volontariato e risorse del Servizio nazionale, con funzioni di coordinatore;
b) referenti/funzionari designati dai Direttori degli Uffici:
i. Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale;
ii. Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze;
iii. Risorse Umane e Strumentali e Servizi Generali di Funzionamento;
iv. Amministrazione e Bilancio.
c) fino ad un massimo di quattro esperti designati da ciascuno dei soggetti beneficiari dei contributi individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano gli esperti di cui al comma 1, lettera c), almeno uno dei quali sia preferibilmente espressione del volontariato organizzato di livello territoriale, sono designati, nel numero massimo di due per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per i comuni gli esperti di cui al comma 1, lettera c), nel numero complessivo massimo di quattro, sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Per le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018 gli esperti di cui al comma 1, lettera c), nel numero complessivo massimo di quattro, sono designati dalla Commissione nazionale del comitato del volontariato di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 1/2018. nelle more della costituzione del citato Comitato, gli esperti sono designati dalla Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2008.
5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, che sono svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio, non e' previsto alcun compenso. Per la partecipazione dei componenti, espressione del volontariato organizzato di protezione civile, e' autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
6. Il Gruppo operativo di monitoraggio completa le attivita' di propria competenza entro il 31 dicembre 2020 e puo' essere prorogato qualora, entro tale data, le attivita' di realizzazione delle proposte progettuali approvate non siano integralmente completate, anche per quanto riguarda i profili amministrativo-contabili.
7. Il Gruppo operativo di monitoraggio, relaziona con periodicita' trimestrale sullo stato di attuazione delle proposte progettuali approvate, acquisendo dai soggetti gestori della spesa, mediante idonei strumenti di monitoraggio, i dati relativi allo stato dei pagamenti.
8. Sulla base delle attivita' di monitoraggio effettuate, il Gruppo operativo di monitoraggio formula, al Dipartimento della protezione civile, proposte di linee-guida per l'implementazione, la gestione e l'integrazione dei materiali, degli assetti e delle attrezzature tecniche durevoli utili per assicurare il concorso alle operazioni di soccorso delle popolazioni civili.
 
Art. 9
Rimodulazioni delle proposte progettuali

1. All'esito del completamento degli interventi contenuti nelle proposte progettuali approvate, eventuali economie sono destinate all'elaborazione di ulteriori proposte, da approvarsi con le procedure di cui al presente decreto. E', altresi', consentita un'unica rimodulazione delle proposte progettuali, in corso d'opera, adeguatamente motivata.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 20 giugno 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1598
 
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