Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Quartiere Giardino» di Marghera, in Venezia.


IL PRESIDENTE
della commissione regionale
per il patrimonio culturale del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la proposta originaria di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'area sita nel Comune di Venezia, in localita' Marghera, denominata «"Quartiere Giardino" di Marghera», assunta dalla Commissione provinciale per i vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (art. 5 legge regionale n. 63 del 31 ottobre 1994) con verbale di seduta n. LXIV del 2 maggio 1995 recante la seguente motivazione: «[...] costituisce un insieme caratteristico del Novecento che testimonia una fase significativa della storia della citta' e delle teorie urbanistiche, costituendo un paesaggio urbano di notevole interesse per i suoi caratteri d'insieme e delle sue singole parti. Come tale, il Quartiere Giardino di Marghera, per impianto urbano, per la distribuzione dei lotti con scoperto a giardino e delimitazione con recinzioni caratteristiche integrate da siepi, per la tipologia dei villini ancorche' per quelle delle case a schiera ed a palazzina, come documentato negli allegati che fanno parte integrante del vincolo, rappresenta un insieme di valore storico ed estetico di non comune testimonianza meritevole di tutela paesaggistica», ed affissa all'albo pretorio del Comune di Venezia, con i relativi allegati, in data 13 giugno 1995, per i 90 giorni successivi;
Considerato che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 2 febbraio 1999, non e' stata approvata la proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 del «"Quartiere Giardino" di Marghera», con la seguente motivazione: «Nel merito la proposta della Commissione Provinciale di Venezia non appare accoglibile in quanto la stessa risulta in contrasto con il punto 4 del provvedimento della giunta regionale n. 1164 del 7 aprile 1998; infatti l'area in oggetto e' compresa all'interno del Piano di Area della Laguna e dell'area Veneziana (PALAV) che prevede gia' la tutela dell'area in questione ai sensi della normativa ad essa relativa»;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, della suindicata area denominata «"Quartiere Giardino" di Marghera» (coincidente con quella dalla Commissione provinciale nel verbale di seduta del 2 maggio 1995), inviata con nota dell'allora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia prot. 15749 del 21 dicembre 1999 al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici, motivata dal fatto che «L'inclusione del Quartiere Giardino nel PALAV e' comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo ex lege n. 1497/1939 che subordina qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939. Il fatto che nel periodo in cui e' stata in vigore la proposta di vincolo in questione, questa Soprintendenza nello svolgimento della procedura prevista dalla legge n. 431/1985 abbia emesso n. 7 decreti di annullamento di autorizzazioni comunali e' evidente conferma della necessita' del vincolo ex legge n. 1497/39 quale strumento di tutela di quelle caratteristiche di pregio possedute dal paesaggio urbano della Citta' Giardino di Marghera»;
Considerato che la suindicata proposta e' stata inviata con nota prot. 9385 del 31 luglio 2000 dalla Soprintendenza, quale avvio di procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, al Comune, alla Provincia di Venezia e alla Regione, specificando che essa coincide con quella deliberata il 2 maggio 1995 dalla Commissione provinciale per i vincoli paesaggistici;
Considerato che la suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al «"Quartiere Giardino" di Marghera» e' stata affissa all'albo pretorio del Comune di Venezia, con i relativi allegati, in data 22 agosto 2000, per i novanta giorni successivi, con afferente comunicato sul quotidiano locale Il Gazzettino e sui due quotidiani nazionali Il Corriere della Sera e La Repubblica;
Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, in data 7 febbraio 2012, durante il Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e' prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;
Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;
Considerato che l'area oggetto di tale proposta e' stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna con nota prot. 7323 del 10 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Considerato che l'area ricade nella buffer zone del sito denominato «Venezia e la sua laguna», inserito nella lista del patrimonio UNESCO nel 1987 (IT n. 394);
Vista la nota prot. 11933 del 23 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Venezia del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;
Visto il verbale di seduta n. 9 del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio, trasmesso con nota della Direzione generale archeologica, belle arti e paesaggio prot. 19942 del 23 luglio 2018, con il quale il Comitato, riunitosi in data 16 luglio 2018, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, si e' espresso favorevolmente in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento ed al perfezionamento della relativa procedura;
Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
Considerato che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per i seguenti motivi indicati nella relazione di cui alla nota di avvio di procedimento dell'allora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia prot. 9385 del 31 luglio 2000:
«Il Quartiere Giardino di Marghera
sorto in stretta connessione con la zona portuale industriale di Venezia terraferma, e' stato progettato da Emilio Emmer nel 1920 come "nuovo sobborgo di Venezia in terraferma", realizzazione italiana delle teorie urbanistiche di Ebenezer Howard sulla citta' giardino;
realizzato subito dopo le due citta' giardino londinesi di Letchworh e Welwyn, ha in comune con quelle lo schema del viale centrale come fulcro della composizione urbana, la suddivisione in lotti e la tipologia della casa con giardino;
fu costruito su iniziativa comunale: le infrastrutture, la maglia stradale, la piantumazione viaria e la progressiva lottizzazione vennero curate dal Comune di Venezia, ma l'occupazione edilizia non segui' le previsioni: il quartiere giardino fu realizzato organicamente nella sua parte settentrionale e centrale mentre la maglia stradale rimase vuota nella parte sud e venne saturata solo dallo sviluppo edilizio del dopoguerra con volumi, altezze, occupazione del suolo ben diverse da quelle del quartiere giardino;
si caratterizza per interventi privati a villini e palazzine: costruzioni mono o bifamiliari che si rifanno alla tarda stagione dell'eclettismo e del liberty con riferimenti venezianeggianti; edifici I.A.C.P. con tipologia a villino; rari esempi di architettura razionalista (Fondazione Chiari e Forti, ex Saifa); queste costruzioni di notevole pregio insieme ad altre di qualita' architettonica minore hanno valore tipologico e ambientale coerente con le caratteristiche del quartiere giardino e compongono un ambiente e un paesaggio urbano di rilevante interesse»;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;
Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «"Quartiere Giardino" di Marghera», sita nel Comune di Venezia, come individuata dall'allegata planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara
che l'area denominata «Quartiere Giardino» di Marghera, sita nel Comune di Venezia, come individuata dall'allegata planimetria, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La planimetria, la relazione, il verbale della Commissione provinciale per i vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (art. 5 legge regionale n. 63 del 31 ottobre 1994), di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna provvedera' alla trasmissione al Comune di Venezia del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Venezia, 23 luglio 2018

Il presidente
della Commissione regionale
Azzollini

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Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.
 
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