Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 agosto 2018
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 538).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, 518 del 4 maggio 2018, nonche' n. 535 del 26 luglio 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;
Visto il parere favorevole reso dall'Autorita' nazionale anticorruzione con nota prot. 24398 del 16 marzo 2018 in ordine all'ammissibilita' delle deroghe al decreto legislativo n. 50/2016;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Ulteriori disposizioni
per garantire l'assistenza alloggiativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017, al fine di garantire l'assistenza abitativa alla popolazione colpita dagli eventi sismici in rassegna e un ridotto consumo di suolo, il comune di Pieve Torina e' individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione nel medesimo Comune, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, di strutture abitative e connesse opere di urbanizzazione da destinare temporaneamente ai soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa, purche' i costi di realizzazione di tali strutture abitative risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE oltre che congrui con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il comune di Amandola e' individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione nel medesimo Comune, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, di strutture abitative e connesse opere di urbanizzazione da destinare temporaneamente ai soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa, purche' i costi di realizzazione di tali strutture abitative risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE oltre che congrui con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
3. La Regione Marche provvede all'approvazione dei progetti di realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2 comprensivi della relativa quantificazione economica per l'importo massimo di euro 2.667.600,00 oltre IVA (euro 586.872,00) per il comune di Pieve Torina e di euro 3.150.000,00 oltre IVA (euro 693.000,00) per il comune di Amandola, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
4. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione cui ai commi 1 e 2 i Comuni di Pieve Torina ed Amandola sono autorizzati ad agire con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016.
5. Le strutture abitative e le connesse opere di urbanizzazione, realizzate in luogo delle SAE, sulla base di apposita valutazione di convenienza fornita dai comuni interessati, dovranno essere realizzate entro e non oltre 8 mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza. In caso di ritardata o mancata realizzazione degli interventi entro tale termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a carico dei propri bilanci, all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonche' alle spese per alloggi alternativi e ad altri oneri connessi, in favore degli aventi diritto che avrebbero beneficiato della realizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
6. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo provvede la regione Marche.
 
Art. 2
Ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'art. 14, commi 3 e 5,
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e' disposta, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, l'approvazione della proposta di acquisizione come indicata nella delibera di Giunta della Regione Umbria, n. 1586 del 21 dicembre 2015, per l'importo massimo di euro 401.931,00, oltre IVA, (euro 40.193,10) per un totale di euro 442.124,10.
 
Art. 3

Ulteriori disposizioni per garantire l'operativita'
del personale della regione Abruzzo

1. Il personale dirigenziale in servizio, anche in posizione di comando, presso la regione Abruzzo che, al 19 agosto 2018, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, non ha potuto fruire delle ferie maturate prima dei termini di preavviso di cui all'art. 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente delle regioni-autonomie locali normativo 1994-1997, e non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro, per le esigenze di cui alla presente ordinanza, e' corrisposto il pagamento sostitutivo delle ferie non godute in deroga all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 135, nel limite di spesa pari ad euro 18.332,00.
 
Art. 4

Ulteriori disposizioni relative alle aree
destinate ad ospitare SAE

1. Al fine di ridurre il rischio derivante dall'incremento del carico idraulico conseguente alla realizzazione di Strutture abitative di emergenza nel Comune di Amatrice (RI), nell'area denominata Collemagrone 2, la regione Lazio e' autorizzata ad effettuare la sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche, per un importo massimo di euro 120.000,00.
 
Art. 5

Disposizioni urgenti in materia
di circolazione dei veicoli

1. Al fine di garantire la tempestiva esecuzione dei lavori di realizzazione delle strutture abitative d'emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, i veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, incaricati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, sono autorizzati a circolare nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2018, anche in deroga alle limitazioni previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, previa autorizzazione prefettizia, rilasciata mensilmente, a seguito della comunicazione delle targhe dei veicoli e dell'area da percorrere.
 
Art. 6

Ulteriori disposizioni finalizzate
a garantire l'assistenza abitativa

1. Al fine di garantire l'assistenza abitativa della popolazione, le disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 518 del 4 maggio 2018 si applicano agli interventi posti in essere dal Comune di Tolentino e dall'ERAP Marche finalizzati all'allestimento delle strutture abitative di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 510 del 27 febbraio 2018.
 
Art. 7

Ulteriori disposizioni per garantire la continuita'
delle attivita' economiche e produttive

1. Al fine di garantire l'espletamento delle attivita' previste all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 510 del 27 febbraio 2018, il comune di Accumoli e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico sanitari, e sentita l'ASL all'art. 338, comma 4 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
 
Art. 8

Ulteriori disposizioni finalizzate
a garantire l'assistenza abitativa

1. Al fine di garantire la percorrenza in sicurezza delle sedi viarie di accesso alle strutture abitative d'emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, il Comune di Accumoli e' autorizzato a realizzare i lavori di ampliamento della «Circonvallazione», per un importo massimo di euro 3.310.553,00, previa approvazione del relativo progetto e della quantificazione economica da parte della Regione Lazio che ne da' comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile.
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 10.988.481,10, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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