LA COMMISSIONE REGIONALE per il patrimonio culturale del Veneto
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e degli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel Comune di Porto Tolle (Rovigo) denominata «Biotopi-stagni con entita' immobiliari contermini compresi nel Comune di Porto Tolle», catastalmente individuata al Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier, interi fogli catastali numeri I (uno) - II (due) - III (tre) - IV (quattro) - IX (nove) - X (dieci) - XIV (quattordici) - XV (quindici) - XVI (sedici) e XXI (ventuno), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 2 settembre 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Porto Tolle (Rovigo) in data 14 ottobre 1974, per i novanta giorni successivi; Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rispettivamente: 1) dalla sig.ra Augusta Marcozzi ved. Ravagnan, con atto del 7 gennaio 1975; 2) dal sig. Leonzio Pizzo, rappresentante della S.p.a. «Ca' Pasta» di Padova, con atto del 20 novembre 1974; 3) dal sig. Alberto Giol di Marghera ed altri, con atto senza data; 4); dal geom. Angelo Bertaglia, amministratore della S.p.a. UVA di Bologna, con atto del 12 dicembre 1974; 5) dal dott. Giuseppe Bonanno, con atto del 31 dicembre 1974; Viste le controdeduzioni dell'allora Soprintendenza ai monumenti del Veneto in Venezia di cui alla nota prot. 3233 del 19 settembre 1975, in merito alle osservazioni presentate che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo: infatti, «poiche' le argomentazioni lamentate dai succitati ricorrenti sono tutte dello stesso tenore, si controdeduce quanto segue: non e' detto che se le valli dei rispettivi proprietari sono dovute all'opera dell'uomo debbano considerarsi zone isolate dal comprensorio proposto a vincolo; anche l'uomo contribuisce alla conservazione tradizionale dell'ambiente, migliorandolo, talvolta, nel suo esteriore aspetto paesaggistico. Su questo punto, si fa presente che il contesto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra l'altro, prevede «la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano». Naturalmente, secondo la natura stessa, le valli dei ricorrenti vengono a far parte integrante del caratteristico panorama vallivo. Per quanto riguarda il citato art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, da parte degli oppositori, e' implicito che la Commissione provinciale nel corso della delibera ha tenuto conto anche di detta norma e, precisamente di conciliare l'interesse pubblico con quello privato. A tal fine, qualsiasi genere di lavoro, inerente la manutenzione delle valli, dovra' essere preventivamente presentato alla competente Soprintendenza che certamente terra' nella massima considerazione, sia dal lato economico che sociale, sempre nei limiti dettati dalla predetta legge. Questa Soprintendenza, visti i motivi esposti dagli interessati, avverso il vincolo proposto, e' del parere che il provvedimento stesso, come delimitato dalla Commissione provinciale di Rovigo, segua ulteriormente il suo regolare iter amministrativo»; Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 26 luglio 2012 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e' prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici; Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio di Stato in adunanza plenaria; Considerato che l'area oggetto di tale proposta e' stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018, che la zona del delta del Po nei Comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po risulta vincolata ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Vista la nota prot. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Porto Tolle (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza; Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata: a levante e a nord, dal mare Adriatico; a sud, dall'asse del Po della Pila e dall'argine di difesa che lambisce il centro abitato di Ca' Zuliani; a ponente, per un tratto dall'argine di difesa Ca' Zuliani Boccasette lambito dai fogli di mappa VII (sette), VIII (otto) e XIII (tredici) del Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier e per il restante tratto dall'asse del Po di Maistra; Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e agli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, nella seduta del 2 settembre 1974: «Il complesso dei beni culturali-territoriali del delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarita'. E' infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri e dalle stesse autorita' politiche e amministrative italiane l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sia sotto il profilo paesaggistico-naturalistico, sia dal lato scientifico-ecologico. In particolare i beni sopra descritti compresi nell'ambito territoriale del Comune di Porto Tolle costituiscono ambienti ancora intatti, caratterizzati: dalla emergenza dell'elemento idrico, da cordoni marginali, dai tipici casoni di valle, da una presenza di specie ormai rare nel nostro Paese sotto il profilo ornitico, come la Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia. In questi biotopi si registrano popolamenti alcali di grande importanza per il nutrimento della fauna alata e popolamenti alofili marginali a salicornie e spartina stricta. Interessanti esemplari dal punto di vista botanico-floristico sono: Limonium vulgare, Inula crithmoides, Obione portulacoides, Asper tripolium, Suaeda maritima, Salicornia fruticosa, Spartina stricta, specie che conferiscono al paesaggio una peculiare nota ornamentale»; Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Biotopi-stagni con entita' immobiliari contermini compresi nel Comune di Porto Tolle», sita nel Comune di Porto Tolle (Rovigo), catastalmente individuata nel verbale di seduta della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo del 2 settembre 1974, di cui in premessa, al Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier, interi fogli catastali numeri I (uno) - II (due) - III (tre) - IV (quattro) - IX (nove) - X (dieci) - XIV (quattordici) - XV (quindici) - XVI (sedici) e XXI (ventuno), come dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Dichiara che l'area denominata «Biotopi-stagni con entita' immobiliari contermini compresi nel Comune di Porto Tolle», sita nel Comune di Porto Tolle (Rovigo), come individuata nel verbale di seduta della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo del 2 settembre 1974 di cui alla proposta di dichiarazione in premessa e nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza provvedera' alla trasmissione al Comune di Porto Tolle (Rovigo) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Venezia, 23 luglio 2018
Il Presidente della Commissione regionale Azzollini
---------- Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico. |