Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Area a nord del Giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile», sita nel Comune di Vicenza.



LA COMMISSIONE REGIONALE
per il patrimonio culturale del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'area sita nel Comune di Vicenza denominata «Area a nord del Giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile», assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza con verbale di seduta del 26 marzo 1968, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Vicenza in data 10 maggio 1968, per i 90 giorni successivi;
Viste le osservazioni presentate in data 6 agosto 1968 dall'Ospedale civile di Vicenza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rappresentando quanto segue: «[...] La zona che interessa e' collocata in Comune di Vicenza, nella area compresa fra viale Fratelli Bandiera, a nord, l'ex alveo del fiume Astichello ad ovest, l'area gia' vincolata con piano regolatore a sud e un confine parallelo al viale Rodolfi ad est [...]. L'area di cui trattasi e' interamente recintata, ed e' per gran parte di proprieta' dell'Ospedale civile di Vicenza. Il P.R.G. del Comune di Vicenza, prevedeva, per buona parte della zona che ora si intende sottoporre a vincolo (e precisamente per i mapp. di cui alla Sezione L, foglio VIII), la destinazione ad area ospedaliera, per cui a norma dell'art. 19 del citato P.R.G. avrebbero potuto sorgervi soltanto «impianti ospedalieri ed assistenziali di vario genere, con il divieto di costruire edifici di abilitazione se non per il personale addetto» [...]. Il Piano regolatore prevedeva anche per la fascia di proprieta' Zin il vincolo di rispetto assoluto, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Tali premesse di fatto consentono gia' di comprendere come per la sua configurazione, e soprattutto per il fatto di essere una proprieta' privata recintata, la zona in questione non costituisca affatto una di quelle ipotesi di bellezza panoramica che la legge consente di tutelare mediante l'imposizione del vincolo. Che l'area non costituisca una «bellezza panoramica» considerata come «quadro naturale» e', oltre che evidente a chiunque conosca i luoghi, anche riconosciuto dalla stessa Commissione provinciale; in effetti la Commissione provinciale va ripetendo fin dal 1963 che trattasi «di un punto di vista panoramico», di un «belvedere». Ma se si va poi a guardare se effettivamente esistono le condizioni perche' si possa parlare di un belvedere o di un punto di vista panoramico, non si potra' non riconoscere che un'area privata recintata, non accessibile al pubblico, in nessun modo puo' essere considerata un belvedere o, il che e' lo stesso, un punto di vista panoramico. [...]»;
Viste le controdeduzioni e precisazioni dell'allora Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichita' e belle arti - Divisione II di cui alla nota prot. 4809 del 28 aprile 1969, in merito all'opposizione presentata dall'Ospedale civile di Vicenza, secondo le quali «Al riguardo, si comunica che, mentre per quanto concerne la valutazione di merito, i motivi addotti nell'opposizione di cui trattasi sono da respingere, da accogliere e', invece, l'eccezione sollevata circa la validita' formale data dalla Commissione alla motivazione della proposta di vincolo in questione. La Commissione, infatti, ha motivato tale proposta attenendosi essenzialmente ai criteri di cui al punto 5) dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, affermando che l'area proposta per il vincolo rappresenta un belvedere accessibile al pubblico. L'Ente che si oppone invece sostiene, e - come noto - corrisponde a verita', che l'area, di proprieta' privata, e' recintata e, quindi, non accessibile al pubblico. Cio' premesso, venendo a mancare all'attuale proposta della Commissione, cosi' come formulata, il requisito di cui al succitato disposto del regolamento, questo Ministero e' venuto nella determinazione di riproporre la questione alla Commissione provinciale, la quale, pur tenendo fermi genericamente gli elementi di valutazione ambientale fin qui eseguiti, potrebbe rinnovare la proposta, considerando, pero', l'area in questione non piu' come belvedere, ma parte integrante dell'intera zona da vincolare», ribadite dall'allora Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Divisione II con nota prot. 380 del 15 febbraio 1979;
Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;
Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e' prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;
Considerato che l'area oggetto di tale proposta e' stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018;
Considerato che l'area ricade nel Sito denominato «City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto», inserito nella lista del patrimonio UNESCO negli anni 1994 e 2015 (IT n. 712 bis);
Vista la nota prot. 17070 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Vicenza del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;
Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata:
Comune di Vicenza, zona compresa fra viale Fratelli Bandiera a nord, il vecchio corso del fiume Astichello a ovest, l'area gia' vincolata del Parco Querini a sud; e ad est da una linea ideale congiungente la facciata della Chiesa di Araceli con l'angolo sud-ovest del cimitero acattolico, limitatamente a tratto compreso fra la facciata della Chiesa e l'intersezione con viale Fratelli Bandiera;
Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi gia' indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza, nella seduta del 26 marzo 1968:
«trattasi di un punto di vista panoramico estremamente interessante ed in posizione particolarmente felice, che permette una superba visuale della parte antica della citta', col suo pullulare di campanili e cupole, dominate dalla collina e dal Santuario di Monte Berico. Rappresenta percio' un belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode uno spettacolo di notevole bellezza, che per di piu' si trova entro il perimetro della citta' capoluogo ed e' contiguo al Giardino Querini, gia' sottoposto a tutela per la singolare bellezza. Viene pertanto stabilito all'unanimita' di proporre l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9, commi 3, 4, 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1347»;
Valutato, in sede di ricognizione, che i volumi edilizi del complesso ospedaliero insistono solo su di una porzione limitata dell'area sottoposta a tutela, e che larga parte di essa e' esclusivamente interessata da viabilita' e sistemazioni a verde di arredo urbano, senza occlusioni indotte da volumi edificati, e che appare ormai superata la questione relativa all'accessibilita' pubblica dell'area ospedaliera medesima, la quale consente di apprezzare significative visuali, specie lungo la viabilita' a lato del fiume Astichello;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;
Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Area a nord del giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile», sita nel comune di Vicenza, come individuata dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Dichiara:
che l'area denominata Area a nord del giardino Guerini e ad est dell'Ospedale civile, sita nel comune di Vicenza, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvedera' alla trasmissione al Comune di Vicenza del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente
della Commissione regionale
Azzollini

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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.
 
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