LA COMMISSIONE REGIONALE per il patrimonio culturale del Molise
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo; Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 e' stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise; Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017; Considerato che la Commissione provinciale di Campobasso, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 10 agosto 1977, cosi' come si evince dal verbale n. 16, rilevando che i territori comunali ricadenti nell'Alta Valle del Biferno potevano essere «... considerati omogenei sotto il profilo paesaggistico e quindi unificabili in una unica proposta di vincolo ...» ha proposto «... di sottoporre a vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i territori compresi nei Comuni di Colle d'Anchise, Spinete, Baranello, Busso, Casalciprano, Castropignano, Oratino ...» e parte del Comune di Boiano, «... e precisamente la localita' Monteverde, delimitata dal Vallone Visceglie e torrente Petroso fino alla confluenza nel torrente Callora»; Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 della legge n. 1497/1939 allora vigente, e' stato trasmesso a tutti i Comuni dell'Alta Valle del Biferno sopra citati la proposta di che trattasi affinche' fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione e' avvenuta a cavallo tra il 1977 ed il 1978 e che pervennero osservazioni da parte di alcuni comuni; Considerato che il territorio dell'Alta Valle del Biferno sopra descritto, oggetto della proposta suddetta, e' stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica; Considerato che la pubblicazione all'albo Pretorio dei suddetti comuni e' avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (primo gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise; Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con diverse note, rispettivamente per ogni territorio comunale, e tutte del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento; Vista la nota della DG-ABAP prot. n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute; Considerato che il segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota prot. n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilita' a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004; Considerato che il Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota prot. n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del Segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalita' espressa dal medesimo segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3, sopra citato; Visto il verbale n. 9 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessita' di perfezionare la proposta in questione: «(...). Il Comitato all'unanimita' ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunita' che l'amministrazione proceda al loro perfezionamento. (...).»; Considerata la puntuale descrizione del territorio dell'Alta Valle del Biferno, in cui ricadono i territori comunali di Colle d'Anchise, Spinete, Baranello, Busso, Casalciprano, Castropignano, Oratino e parte del territorio del Comune di Boiano, e delle sue qualita' paesaggistiche riportate nel verbale n. 16 del 10 agosto 1977, nonche' la votazione a maggioranza della commissione provinciale di sottoporre il territorio suddetto dell'Alta Valle del Biferno a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati: «A differenza della media e bassa Valle del Biferno, dove, a seguito della costruzione della superstrada, si sono avuti incontrollati ed inopportuni interventi edilizi che male si inseriscono nel paesaggio, l'Alta Valle del Biferno, proposta a vincolo, e' una delle poche aree del Molise centrale rimaste intatte. La zona, solcata da numerosi torrenti, e' caratterizzata dall'alto corso del fiume Biferno a cui fanno da cornice pendii montuosi coperti da una ricca verdeggiante vegetazione. L'uomo attraverso millenni, sfruttando sapientemente le condizioni naturali, ha saputo impreziosire questa valle fondendo mirabilmente la propizia opera con quella della natura. I vari paesi, che si specchiano nelle acque del fiume dalle alte cime dei monti su cui sono collocati, sono costruiti con sapiente equilibrio volumetrico. Il paesaggio rurale, con le sue armoniose variazioni cromatiche ed i suoi ondeggianti sentieri, forma un pittoresco quadro d'insieme. Viene a trovare in questa cornice la sua giusta collocazione cio' che l'ingegno umano ha saputo erigere a monumento di se stesso e del proprio lavoro attraverso tutte le epoche della storia: il recinto megalitico di Monte Vairano, tra Busso e Baranello, parte dal tratturo Lucera-Castel di Sangro, i ruderi del castello di Colle d'Anchise, il Castello d'Evoli di Castropignano, la Torre dei briganti presso Oratino, costruzione gia' nota in epoca romana, e le grandiose chiese di Casalciprano e Roccaspromonte. Per queste peculiari caratteristiche l'Alta Valle del Biferno rappresenta un quadro omogeneo ricco di valori estetici e tradizionali meritevoli di tutela»; Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Campobasso; Vista la nota prot. n. 1829 del 27 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa a tutti i comuni suddetti del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici; Ritenuto pertanto, che l'area dell'Alta Valle del Biferno, come sopra individuata, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004; Preso atto che l'intero territorio comunale di Baranello (CB) e' stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 28 novembre 2007; Preso atto che il territorio del Comune di Boiano e' stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, oltre che per il piano paesistico PTPAAV n. 3, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939;
Decreta:
L'area dell'Alta Valle del Biferno, in cui ricadono i territori comunali di Colle d'Anchise, Spinete, Baranello, Busso, Casalciprano, Castropignano, Oratino e parte del territorio del Comune di Boiano, tutti indicati nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 16 del 10 agosto 1977 della Commissione provinciale di Campobasso, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo. Restano impregiudicate la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2007 riguardante l'intero territorio comunale di Baranello (CB) e la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1977 per il territorio di Bojano, nonche' i contenuti del PTPAAV n. 3 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939. Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale e' sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalita' di uso del territorio. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio dei comuni suddetti ricadenti nell'area dell'Alta Valle del Biferno e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici dei medesimi comuni. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Campobasso, 2 agosto 2018
Il presidente della Commissione Il segretario regionale Campagnolo
---------- Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione trasparente. |