Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 agosto 2018
Cancellazione dal registro delle imprese di n. 85 societa' cooperative aventi sede nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Veneto, Lombardia e Piemonte.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dell'attivita' di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonche' degli accertamenti effettuati presso il competente registro delle imprese;
Considerato che le ottantacinque cooperative aventi sede nelle Regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Veneto, Lombardia e Piemonte, riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da cinque anni;
Tenuto conto che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di ottantacinque cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra indicate.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

Roma, 8 agosto 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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