Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 18 luglio 2018
Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793).



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI,FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unita' di bestiame e le definizioni delle caratteristiche;
Visto regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;
Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e s.m.i. e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» ed in particolare l'art. 7 sulle disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modifiche e integrazioni, relativo alle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261, che disciplina il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, recante l'istituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»;
Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica;
Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che effettuano attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007;
Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN;
Ritenuto opportuno semplificare i procedimenti inerenti l'esame delle istanze di inserimento di nuove tipologie di corroboranti ed armonizzare le disposizioni del presente decreto al decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2013 (articoli 1 e 17);
Considerato che la Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha espresso parere favorevole all'inserimento di quattro nuovi prodotti nell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, nel corso delle riunioni svoltesi in data 10 maggio 2016 e 20 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilita' e rintracciabilita' degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, atteso che il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilita' e rintracciabilita' garantisce un sistema di rintracciabilita' adeguato anche per il sistema di produzione biologico;
Ritenuto opportuno rafforzare il sistema di tracciabilita' nella filiera risicola biologica utilizzando gli strumenti di raccolta ed elaborazione delle informazioni sul settore risicolo facenti capo all'Ente nazionale risi;
Ritenuto altresi' opportuno redigere un testo consolidato ed aggiornato per l'attuazione dei regolamenti europei relativi alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici volto ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di:
a. Produzione vegetale;
b. Produzione animale;
c. Prodotti trasformati;
d. Norme di conversione;
e. Norme di produzione eccezionale;
f. Etichettatura;
g. Controllo;
h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.
2) Ai fini del presente decreto si intende:
a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
b. per Organismo di controllo: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018.
3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'Allegato 1 del presente decreto.
 
Allegato 1

Parametri minimi per la certificazione biologica
nell'attivita' di ristorazione collettiva

Le norme o disciplinari privati, individuati all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi:
a. conformita' alle regole di preparazione degli alimenti previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008 (es. separazione spazio-temporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.);
b. piatto biologico: pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua);
c. piatto con ingrediente biologico: pietanza composta da almeno un ingrediente biologico di origine agricola;
d. divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un'unita' produttiva, fatte salve le unita' produttive dotate di sistema di contabilita' a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico).
I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell'esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul totale in termini di peso degli ingredienti di origine agricola).
 
Art. 2

Produzione vegetale

1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilita' del suolo e la prevenzione delle malattie e' mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.
2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie e' coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.
3) In deroga a quanto riportato al comma 2:
a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
b. il riso puo' succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
d. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio e' interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
4) In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di settanta giorni.
5) Tutte le valutazioni di conformita' delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.
6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.
7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformita' alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.
8) I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessita' di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.
9) Qualora la necessita' di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo e' rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego:
a. relazione tecnico agronomica;
b. certificato di analisi del terreno;
c. relazione fitopatologica;
d. carta dei suoli;
e. bollettini meteorologici e fitosanitari;
f. modelli fitopatologici previsionali;
g. registrazione delle catture su trappole entomologiche.
10) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale e' rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010.
11) Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti prodotti:
a. letame;
b. letame essiccato e pollina;
c. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
d. effluenti liquidi di allevamento;
e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008.
12) Il termine «allevamento industriale» a cui si fa riferimento nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08, si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.
13) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.
Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero le deroghe concesse entro trenta giorni dalla data di concessione.
14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente decreto, purche' impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.
Il singolo prodotto commerciale non puo' contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza.
Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalita' e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonche' la destinazione d'uso che, in ogni caso, non dovra' essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
 
Allegato 2
Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese
naturali dei vegetali

Elenco tipologie di «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 2012.
Il singolo prodotto commerciale non puo' contenere alcun componente non esplicitamente autorizzato per la tipologia cui appartiene.
===================================================================== |Denominazione della|Descrizione, composizione | | | tipologia di | quali-quantitativa e/o | Modalita' e | | prodotto | formulazione commerciale | precauzioni d'uso | +===================+==========================+====================+ | |E' il prodotto costituito | | | |dalla raccolta, | | | |elaborazione e | | | |modificazione, da parte | | | |delle api, di sostanze | | | |prodotte dalle piante. Si | | | |prevede l'estrazione in | | | |soluzione acquosa od | | | |idroalcolica od oleosa (in| | | |tal caso emulsionata | | | |esclusivamente con | | | |prodotti presenti in | | | |questo allegato). | | | |L'etichetta deve indicare | | | |il contenuto in | | | |flavonoidi, espressi in | | | |galangine, al momento del | | | |confezionamento. Rapporto | | | |percentuale peso/peso o | | | |peso/volume di propoli sul| | |1. Propolis |prodotto finito. |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Prodotto ottenuto tal | | | |quale dalla macinazione | | | |meccanica di vari tipi di | | | |rocce, la cui composizione| | |2. Polvere di |originaria deve essere |Esente da elementi | |pietra o di roccia |specificata. |inquinanti | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Il prodotto deve | | | |presentare un titolo | | |3. Bicarbonato di |minimo del 99,5% di | | |sodio |principio attivo. |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Prodotto ottenuto dal | | | |trattamento di silicati | | | |amorfi, sabbia di quarzo, | | | |terre diatomacee e | | |4. Gel di silice |similari. |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Preparazioni previste dal | | |5. Preparati |regolamento CE n. 834/07, | | |biodinamici |art. 12, lettera c. |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Prodotti ottenuti per | | | |spremitura meccanica e | | | |successiva filtrazione e | | | |diluizione in acqua con | | | |eventuale aggiunta di | | | |co-formulante alimentare | | | |di origine naturale. Nel | | | |processo produttivo non | | | |intervengono processi di | | |6. Oli vegetali |sintesi chimica e non | | |alimentari |devono essere utilizzati | | |(arachide, cartamo,|OGM. L'etichetta deve | | |cotone, girasole, |indicare la percentuale di| | |lino, mais, olivo, |olio in acqua. E' ammesso | | |palma da cocco, |l'impiego del Polisorbato | | |senape, sesamo, |80 (Tween 80) come | | |soia, vinacciolo, |emulsionante. (1) L'olio | | |argan, avocado, |di canapa deve derivare | | |semi di canapa (1),|esclusivamente dai semi e | | |borragine, cumino |rispettare quanto | | |nero, enotera, |stabilito dal reg. (CE) n.| | |mandorlo, |1122/2009 e dalla | | |macadamia, |circolare del Ministero | | |nocciolo, papavero,|della salute n. 15314 del | | |noce, riso, zucca.)|22 maggio 2009. |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | | Il prodotto commerciale | | | |per uso agricolo deve | | | |presentare un contenuto in| | | |fosfolipidi totali non | | | |inferiore al 95% ed in | | | |fosfatidilcolina non | | |7. Lecitina |inferiore al 15% |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ |8. Aceto | Di vino e frutta. |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ |9. Sapone molle e/o| Utilizzabile unicamente | | |di Marsiglia |tal quale |  | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Utilizzabile unicamente | | |10. Calce viva |tal quale | | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Prodotto derivante da | | | |estrazione acquosa di | | | |legno di castagno ottenuto| | | |esclusivamente con | | |11. Estratto |procedimenti fisici. | | |integrale di |L'etichetta deve indicare | | |castagno a base di |il contenuto percentuale | | |tannino |in tannini. | | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Prodotto derivante da | | | |idrolisi enzimatica di | | | |amidi vegetali e | | | |successiva fermentazione. | | | |Il processo produttivo non|Il prodotto e' | | |prevede processi di |impiegato | | |sintesi chimica e nella |esclusivamente in | | |fermentazione non devono |post-raccolta su | | |essere utilizzati OGM. Il |frutta e ortaggi per| | |prodotto deve presentare |ridurre e ritardare | |12. Soluzione |un contenuto di acido |l'imbrunimento | |acquosa di acido |ascorbico non inferiore al|dovuto ai danni | |ascorbico |2%. |meccanici. | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Prodotto derivato dal | | | |trattamento per | | | |insufflazione con ozono di| | | |olio alimentare (olio di |Trattamento ammesso | |13. Olio vegetale |oliva e/o olio di |sulla coltura in | |trattato con ozono |girasole) |campo | +-------------------+--------------------------+--------------------+ | |Prodotto derivato dalla | | | |estrazione di legname non | | | |trattato chimicamente con | | | |acqua e glicerina di | | | |origine naturale. Il | | | |prodotto puo' contenere | | |14. Estratto |lecitina (max 3%) non |Trattamento ammesso | |glicolico a base di|derivata da OGM quale |sulla coltura in | |flavonoidi |emulsionante |campo | +-------------------+--------------------------+--------------------+

 
Art. 3

Produzione animale

1) Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siculo (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.
2) Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008.
3) La regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano ove e' stata presentata la notifica di attivita' con metodo biologico e' l'Autorita' competente, a cui si fa riferimento nel paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammiferi femmine non biologici consentite per il rinnovo del patrimonio.
4) L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilita' degli animali biologici di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, mette a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilita' sul mercato di animali biologici.
Tale documentazione e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.
L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilita' di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorita' competente.
L'Autorita' competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
5) Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera a), paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intende un ampliamento delle «unita' di produzione», definite alla lettera f), art. 2 del regolamento (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.
6) Gli accordi di cooperazione, previste al paragrafo 3 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 889/2008 non possono contribuire alla determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda».
7) Con riferimento all'elenco di cui all'art. 12, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria «pollastrelle» e' da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).
8) In riferimento all'art. 12, paragrafo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 il Ministero, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al D.D. n. 631 del 9 aprile 2013, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento.
9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'eta' minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.
10) Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e per «aree di pascolo comune» di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono:
a. aree di proprieta' di enti pubblici;
b. aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
c. aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.
11) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono le Autorita' competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi «area di pascolo comune», anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.
12) I documenti giustificativi relativi a:
a. «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008;
b. rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008;
c. «rispetto della disposizione» relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008;
d. «uso di alimenti non biologici di origine agricola» di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 889/2008;
e. «ricorso alle deroghe» di cui all'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008; corrispondono alle ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.
13) Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008, sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorita' sanitaria competente per territorio.
Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 e' inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario e' reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.
Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformita' a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.
L'Organismo di controllo a cui l'operatore e' assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.
14) Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del regolamento (CE) 889/08, sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate:
a. disponibilita' alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti di bottinatura», nettare, polline e melata;
b. rischio di diffusione di stati infettivi.
15) Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5, art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non e' inferiore a quaranta giorni.
16) Per «mangimi», di cui alla lettera a) dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi cosi' come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2009.
17) L'autorita' competente che stabilisce il numero di unita' animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro e' la regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente.
Le Autorita' competenti tengono conto, a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del regolamento (CE) n. 889/2008, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 e della direttiva 91/676/CEE.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo.
18) La cera, di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del regolamento (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, e' ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilita' e l'origine della stessa.
19) L'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilita' di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, e' attribuita alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti.
 
Allegato 3
Linee guida per la presentazione del Dossier di richiesta di
approvazione di un «corroborante» ai sensi del decreto ministeriale
n. 4416 del 22 aprile 2013.
Premessa.
I modelli di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica e biodinamica, basati sulla sostenibilita' dei processi produttivi, favoriscono la biodiversita' e la naturale capacita' di resilienza degli agroecosistemi e privilegiano l'applicazione di mezzi tecnici a ridotto impatto sull'ambiente.
L'agricoltura sostenibile ed in particolare quella biologica e biodinamica, per garantire produzioni di qualita' e quantitativamente remunerative, utilizzano un insieme di mezzi tecnici la cui ammissibilita' e' stabilita dalla regolamentazione europea e rigorosamente riconducibile ai principi del metodo di produzione a basso impatto ambientale.
In agricoltura biologica l'impiego di mezzi tecnici quali i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari deve essere sistematicamente subordinata alla applicazione di tecniche agronomiche conservative e delle buone pratiche agricole; infatti, l'operatore biologico deve mantenere prova documentale della necessita' di ricorrere all'impiego di input esterni all'azienda e l'organismo di controllo certificatore e' tenuto a valutare la correttezza sostanziale di tali impieghi.
Quindi, se valutato come indispensabile, il ricorso a prodotti di origine naturale (non derivati da sintesi chimica) efficaci e sicuri, in linea con i recenti indirizzi dettati dal pacchetto di misure della Commissione del 2 dicembre 2015, cosi' detto, «Circular economy», trova un'utile applicazione e garantisce un positivo supporto per i produttori biologici alla corretta applicazione del metodo biologico o biodinamico.
In tale ambito si colloca la normativa nazionale sull'utilizzo dei «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i. e del relativo decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013.
Nel citato decreto i «Corroboranti» sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti».
I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di:
a. Potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso;
b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti degli organismi nocivi mediante processi fisiologici, fisici o meccanici. A. Presentazione della domanda.
L'azienda interessata all'inserimento di una nuova Tipologia nell'elenco dei Corroboranti dovra' inviare al Mipaaf - Ufficio PQAI I - il dossier (di cui all'allegato al decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013) debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente al fac-simile dell'etichetta, che riporti tutte le informazioni richieste, in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni stabilite. B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla modifica
dell'elenco delle Tipologie di «Corroboranti»
L'Ufficio PQAI I, procede alla istruttoria per la procedura di valutazione dell'istanza con il supporto della Commissione tecnica di cui al citato decreto ministeriale n. 4416, composta da quattro esperti nominati dal CREA, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante dell'ICQRF ed un rappresentante dell'Ufficio DISR V del MIPAAF. La Commissione e' presieduta dal dirigente dell'Ufficio PAQI 1 del MIPAAF.
La Commissione tecnica, nella prima fase di valutazione attraverso il coinvolgimento dei componenti nominati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, esamina la completezza e la rispondenza della documentazione contenuta nel Dossier tecnico di richiesta di inserimento o modifica o cancellazione di una tipologia di Corroborante, rispetto a quanto previsto dal decreto.
Nel corso della fase pre-istruttoria descritta, potranno essere eventualmente richieste integrazioni e modifiche al Dossier unitamente alle metodiche analitiche ufficiali considerate idonee per le verifiche di ammissibilita' del preparato. I Dossier completi sono esaminati dalla Commissione tecnica che stabilisce l'inserimento o meno della nuova tipologia nell'elenco dei «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» elencati nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale.
L'approvazione di una nuova Tipologia da inserire nell'elenco puo' avvenire solo con il parere favorevole di almeno 2/3 dei componenti della Commissione.
In caso di approvazione da parte della Commissione tecnica, l'Ufficio agricoltura biologica provvede all'emanazione del decreto di modifica del suddetto Allegato 2. C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una
Tipologia/denominazione gia' inserita in elenco.
La ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto «Corroborante» deve dichiarare, tramite comunicazione da trasmettersi per posta elettronica al competente Ufficio del Mipaaf, che il Corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della Tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati.
Tale «Autodichiarazione» riveste particolare rilevanza nel caso dei «Preparati biodinamici» per le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate ed inequivocabilmente definite nell'ambito dei disciplinari e delle regole tecniche predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi Enti di certificazione (vedi nota Commissione europea del settembre 2013).

Condizioni di ammissibilita'

Tipologie e prodotti commerciali: L'elenco di «Corroboranti» e' un elenco di denominazioni del prodotto o tipologie, in analogia alle «denominazioni del tipo» previste dalla normativa sui Fertilizzanti. La Commissione tecnica ha il compito di integrare e modificare l'Allegato 2 del presente decreto ministeriale.
Le condizioni generali di ammissibilita' per un Corroborante sono:
1. la rispondenza della funzione dichiarata del prodotto alla definizione di Corroborante cosi' come indicato ai punti 1 e 2 delle premesse;
2. la materia prima di origine naturale;
3. il processo produttivo compatibile con i principi dell'agricoltura biologica (i.e. no sintesi chimica);
4. non derivare da OGM.
La Commissione valutera' le etichette, identificando eventuali integrazioni necessarie, le caratteristiche di ciascun formulato e quanto dichiarato dalla ditta circa il contenuto del prodotto. I formulati commerciali non rispondenti alle caratteristiche della tipologia di corroborante cui appartengono non potranno essere commercializzati.
Nome commerciale: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 e s.m.i. vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che tutti i prodotti commerciali debbano avere lo stesso «Nome». In altri termini, il nome commerciale non e' necessario che coincida con la tipologia di Corroborante ma deve agevolmente consentirne l'identificazione. Non deve essere peraltro fuorviante rispetto ai contenuti e non deve trarre in inganno l'acquirente.
Prodotti ricadenti nel campo di applicazione di normative diverse: Alcune tipologie di Corroboranti, per loro stessa natura, potrebbero trovare una corrispondente collocazione anche in altri ambiti legislativi. Possono, infatti, essere presenti sul mercato prodotti contemporaneamente riconducili a piu' categorie di mezzi tecnici, sia pure in formulazioni e/o concentrazioni diverse. Cio' e' da considerarsi ammissibile purche' ne sia stata dimostrata la differente attivita' funzionale e la stessa sia strettamente riferibile alla relativa normativa di riferimento. E' in ogni caso necessario mantenere i prodotti commerciali appartenenti alle diverse categorie ben distinguibili tra loro, in funzione dei diversi iter autorizzativi e del diverso regime di applicazione dell'IVA cui sono sottoposti.
Nel caso di richiesta da parte di una ditta, d'inserimento di una nuova tipologia di «Corroborante» di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i., e' quindi necessario che tutta la documentazione tecnica e scientifica a supporto della richiesta sia redatta e predisposta in rigoroso ed univoco riferimento all'azione che il prodotto svolge attivando meccanismi fisiologici della pianta per aumentarne le capacita' di difesa in risposta a stress biotici e abiotici e/o di proteggerla da danni derivanti da azioni fisico-meccaniche.
Miscele di corroboranti: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici, che garantiscano l'assenza di rischi per la salute e l'ambiente. Si puo' ritenere accettabile per la formulazione di un Corroborante anche la miscelazione di differenti singoli «prodotti», purche' appartenenti alla medesima tipologia (es. oli vegetali alimentari derivati da diverse specie). In tal caso, l'etichetta dovra' riportare i singoli "componenti" impiegati per la miscela, elencati in ordine decrescente rispetto al loro contenuto nel Corroborante. Non e' invece ammessa la miscelazione tra loro di Corroboranti appartenenti a tipologie differenti.
Aggiunta di un coformulante: I corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici e pertanto non dovrebbero prevedere l'utilizzo di coformulanti e/o additivi nella loro formulazione. Tuttavia, nel caso in cui l'aggiunta di coformulanti/additivi o conservanti sia indispensabile al fine di garantire le idonee caratteristiche merceologiche, tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono:
1. essere di origine naturale;
2. essere ammesse per l'uso alimentare;
3. non derivare da organismi OGM;
4. essere presenti nella quantita' minima sufficiente a garantirne l'efficacia.
La Commissione valuta l'ammissibilita' del formulato e se ritenuto opportuno, ammette la nuova tipologia di Corroborante definendo il relativo coformulante nel decreto di approvazione.
Qualora un corroborante sia stato autorizzato con il vincolo d'impiego di uno specifico coformulante esplicitamente riportato nel decreto di approvazione ed inserimento nell'elenco, l'impiego di un coformulante diverso da quello autorizzato deve essere preventivamente comunicato e, a seguito di opportuna valutazione, autorizzato dall'Autorita' competente. D. Sperimentazione di nuovi corroboranti.
I soggetti interessati ad effettuare prove ed esperimenti finalizzati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'allegato 2 del presente decreto devono inoltrare apposita richiesta, integrata da specifica documentazione tecnica di descrizione della modalita' di realizzazione delle sperimentazioni di campo al Mipaaf che, con il supporto della Commissione tecnica, esprime parere vincolante. Il permesso puo' essere subordinato a limitazioni attinenti all'origine della materia prima, alle dosi di impiego, alle indicazioni sulle aree da trattare, nonche' imporre ulteriori vincoli di utilizzo per evitare effetti nocivi sulla salute umana e/o animale e/o effetti negativi sull'ambiente. E. Protezione dei dati.
I soggetti interessati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale possono richiedere che alcuni studi presentati beneficino della protezione dei dati. Le relazioni protette non potranno essere utilizzate a vantaggio di altri richiedenti. Il periodo di protezione dei dati puo' variare da tre a dieci anni. (rif. Normativo protezione dati scientifici e tecnici). F. Disciplina sanzionatoria.
E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto non presente nell'allegato 1 o non conforme alle prescrizioni previste nel suddetto allegato.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immetta sul mercato un corroborante privo di approvazione sara' soggetto alle sanzioni previste dal codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005 e s.m.i.). G. Etichettatura.
La indicazioni per l'etichettatura supportano la predisposizione per la stessa ma non sostituiscono o assolvono completamente a quanto la cogente normativa prevede in materia di etichettatura di mezzi tecnici per l'agricoltura.

Indicazioni che devono essere contenute in etichetta

1) Corroboranti potenziatori delle difese delle piante
a) In intestazione l'etichetta deve riportare con carattere MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico cioe'. CORROBORANTE - Potenziatore delle difese delle piante.
b) Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.
2) Denominazione commerciale del prodotto.
Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la Tipologia approvata e inserita nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale.
3) Composizione.
Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
4) Dosi e modalita' d'impiego.
5) Precauzioni d'uso e avvertenze.
6) Distributore: (Esempio: Giallo S.r.l. Via Chiaro Scuro, n. 1, - 00123 (ABC).)
Fabbricante: (Esempio: Rossi & Verdi S.p.A. Via Azzurro Bianchi, n. 2 - 00456 (DEF) )
Il Fabbricante e' il responsabile legale dell'immissione in commercio del prodotto. E' considerato fabbricante il produttore, il confezionatore, l'importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta.
7) Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione.
8) Funzione agronomica e modalita' d'azione.
9) Data di scadenza del prodotto.
10) Composizione in ordine % di peso dei componenti.
 
Art. 4

Prodotti trasformati

1) Ai sensi del paragrafo 2, lettera a), art. 19, del regolamento (CE) n. 834/2007 per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola», si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano piu' del 50% in peso della totalita' degli ingredienti.
2) Ai sensi dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, e' autorizzato dal Ministero qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
3) In deroga a quanto stabilito dalla disposizione europea di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ed in attesa del riesame previsto all'art. 27, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.
4) La deroga indicata al comma 3 non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, e' tenuto a fornire al Ministero adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
 
Allegato 4

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attivita' come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del regolamento (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 intende avvalersi.
Tale richiesta dovra' essere corredata da:
a) descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati
b) documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione puo' essere costituita da:
i. nel caso della richiesta ai sensi del punto a del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;
ii. nel caso della richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile.
L'Organismo di controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla regione o provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di controllo.
La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico;
2. Data della richiesta da parte del produttore;
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica);
4. Data di fine conversione ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle;
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi dell'art. 36, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle;
6. Parere dell'OdC (data della delibera).
La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.
Le regioni o le provincie autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attivita' come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del regolamento CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di controllo e, per conoscenza, all'operatore.
In assenza di specifico riscontro da parte delle regioni o province autonome entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorita'.
 
Art. 5

Periodo di conversione

1) Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 834/2007, l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012.
2) Ai sensi del paragrafo 2, art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008, l'Autorita' competente puo' decidere di riconoscere retroattivamente quale periodo di conversione eventuali periodi anteriori al periodo di cui al comma 1 del presente articolo.
3) Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano effettuano il riconoscimento retroattivo in conformita' alla procedura di cui all'Allegato 4 del presente decreto.
 
Allegato 5
1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di eta' non superiore a
18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento
(CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del
regolamento (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte
nelle unita' di produzione biologiche.
1.1 Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attivita' al Mipaaf e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, entro dieci giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di tre giorni di eta'.
La comunicazione, di cui al fac-simile A, deve riportare le seguenti informazioni:
a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
b) Dati anagrafici e CUAA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
c) Periodo di allevamento;
d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.
1.2 Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.
La separazione degli allevamenti deve:
a) garantire la non promiscuita' degli animali;
b) assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
c) facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.
Il produttore deve tenere una specifica contabilita' al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalita' di alimentazione degli stessi.
Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.
1.2.1 Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalita'. A tal fine: nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) il giorno di arrivo;
2) le quantita' e relative razze (linee genetiche);
3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto; nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) le perdite per mortalita';
2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
3) il giorno di consegna e le quantita' consegnate.
1.2.2 Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalita' di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantita' utilizzate con quelle indicate nelle «linee guida della case madre» e la giacenza. A tal fine: nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) il giorno di arrivo;
2) la quantita';
3) la tipologia di alimento (cartellino);
4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).
Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la «campionatura» dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.
Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) quantita' utilizzata;
2) eventuale giacenza.
1.3 Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.
1.4 Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovra':
garantire la rintracciabilita' dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;
conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli. 2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.
Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle regioni e province autonome.
Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.
La comunicazione deve riportare la necessita' di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unita' di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 stante:
la non disponibilita' sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;
l'insufficiente disponibilita' sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.
Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformita' degli animali introdotti in azienda.
E' il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, e' richiesto il periodo di conversione di 6 settimane. 3) Adempimenti degli Organismi di controllo
L'Organismo di controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorita' competente e deve verificare la conformita' dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Norme di produzione eccezionali

1) La stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 889/2008, e' autorizzata nelle «piccole aziende», intese come quelle con una consistenza totale di cinquanta animali.
2) I «prodotti» di cui al primo comma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008, che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi i prodotti dell'alveare.
3) In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e' concessa l'introduzione, nelle unita' di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di eta', di cui all'art. 42, lettera a) del regolamento (CE) n. 889/2008.
4) L'autorizzazione, di cui all'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008, per l'introduzione nelle unita' di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, e' concessa dalle regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano in conformita' alla procedura descritta nell'Allegato 5, punto 2 del presente decreto.
L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle mette a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo copia della «Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008», di cui al facsimile A, Allegato 5, del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all'Autorita' competente come previsto dall'Allegato 5, paragrafo 1.1.
L'operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008.
5) Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'Allegato 5 paragrafo 1 del presente decreto.
6) Al fine di verificare la mancata disponibilita' di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica, di cui alla lettera a), art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilita'.
La documentazione comprovante l'indisponibilita' e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.
7) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere supportata da risultati analitici.
8) Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera.
Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008, e' rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro trenta giorni comunicano al Ministero il rilascio delle stesse.
9) L'autorita' competente per l'approvazione dei piani di conversione di cui all'art. 40, comma 1, lettera a) punto v) del regolamento (CE) n. 889/2008, per la produzione parallela e' la regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano, previo parere di ammissibilita' da parte dell'Organismo di controllo.
 
Allegato 6

Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa
Parte A
Con riferimento all'art. 10 comma 1 del presente decreto, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico», il presente allegato regolamenta:
Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici;
Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici;
Attivita' di verifica;
Modulistica. Definizioni,
1) Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina.
2) Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta - seme. 1) Norme di produzione per le sementi e i materiali di
moltiplicazione vegetativa biologici
1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa
Le sementi e i materiale di moltiplicazione vegetativa biologici devono:
essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;
soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione;
nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varieta' di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;
nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi «da agricoltura biologica» o, ai sensi dell'art. 12 paragrafo 1 comma i del regolamento (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;
nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;
nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi. 2) Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di
moltiplicazione vegetativa proveniente da agricoltura
convenzionale:
2.1 Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico
Conformemente alla procedura di seguito indicata, e' autorizzata l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purche' tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo:
a) non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varieta' di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
c) soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.
2.2 Requisiti per la concessione della deroga
L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico puo' essere concessa unicamente nei seguenti casi:
a) nessuna varieta' della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi e' disponibile nella banca dati;
b) il fornitore non e' in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo;
c) la varieta' che l'utilizzatore vuole procurarsi non e' disponibile nella banca dati e l'utilizzatore puo' dimostrare che nessuna delle varieta' alternative della stessa specie disponibile nella banca dati e' adeguata e che l'autorizzazione e' quindi importante per la sua produzione;
d) l'autorizzazione e' giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varieta', riconosciuti dall'autorita' competente;
e) l'autorizzazione e' concessa prima della semina o dell'impianto della coltura;
f) l'autorizzazione e' concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all'art. 10, comma 2 registra i quantitativi di cui e' stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilita' deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione.
2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano sulla disponibilita' di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo.
La banca dati di e i dati derivanti dall'attivita' di rilascio delle deroghe sono consultagli sul sito web del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'indirizzo: www.scs.entecra.it
Sentito il Comitato consultivo nazionale, il MIPAAF stabilira' le modalita' di applicazione dell'art. 45, comma 8 del regolamento (CE) n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varieta', sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica.
Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio - 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano copia del certificato di conformita' aziendale vigente.
Allo scopo di mantenere la banca dati quanto piu' possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilita' di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilita' verra' considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano.
2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi
l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano ai fini della certificazione delle sementi deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonche' il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui e' assoggettato.
la ditta sementiera deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta si sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la stessa ditta sementiera e' assoggettata, nonche' la quantita' di prodotto biologico ottenuto distinto per varieta'.
la ditta sementiera / il fornitore di sementi deve segnalare alla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano la disponibilita' effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).
2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale):
la ditta sementiera/il fornitore di sementi deve segnalare la disponibilita' effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).
2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo
la ditta vivaistica deve segnalare alla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano la disponibilita' di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2).
Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione.
2.4 Rilascio della deroga
La richiesta di deroga deve essere inviata al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via Giacomo Venezian, 26 - 20133 Milano), oppure via fax (02/69012049), oppure per e-mail (deroghe.bio@crea.gov.it) almeno trenta giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno dieci giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo.
Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano deve dare risposta per posta o per e-mail con le stesse modalita' sopra indicate, non oltre venti giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre sette giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilita' del materiale richiesto.
In assenza di risposta del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si puo' considerare concessa.
In caso di negazione della deroga, il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui e' assoggettato.
La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dal CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'atto della negazione della deroga, che lo stesso non ha piu' la disponibilita' del materiale richiesto.
Qualora le informazioni fornite al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dal CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui e' assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione.
2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di negazione della deroga
Avverso la decisione del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di negare la deroga puo' essere presentato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione.
Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.
Il Ministero, sentito il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, decide sul ricorso entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure previste dall'art. 8 della medesima legge. 3) Attivita' di verifica che devono essere effettuate da parte degli
organismi di controllo
L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformita' di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare:
che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalita' previste dal presente decreto;
che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5;
che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi;
nel caso la deroga sia stata concessa, che la varieta' seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.
Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore e' tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varieta', categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

Etichettatura

1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a) regolamento (CE) n. 834/2007, e' rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare.
Il numero di codice e' composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «BIO», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero, e deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF».
2) In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 13 del regolamento (CE) n. 834/2007, la tracciabilita' dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.
3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione piu' recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonche' il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo. Il codice e' preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa:

=================================================
| Organismo di controllo| Operatore controllato |
|autorizzato dal MIPAAF | n. |
+=======================+=======================+
|  IT BIO XXX |  XXXX |
+-----------------------+-----------------------+

4) Tale dicitura deve essere collocata nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE.
5) Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in piu' parti di una confezione, si e' tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.
 
Allegato 7

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8

Sistema di controllo

1) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attivita' per le quali e' necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del regolamento CE n. 834/2007.
2) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 le attivita' svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attivita' in conto terzi indica tale attivita' nel modello di notifica di produzione con metodo biologico, a meno che l'esecutore non sia un soggetto a sua volta inserito nell'elenco nazionale degli operatori biologici. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformita' del soggetto esecutore.
Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attivita' al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, e' contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.
3) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attivita' a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, e' un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.
Affinche' i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.
4) L'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.
5) Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, gli Organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato, nei termini e secondo le modalita' stabilite nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012.
6) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 889/08, sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08.
7) Ai sensi del paragrafo 4, art. 78, del regolamento (CE) n. 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, e' di dieci giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08.
Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del Programma annuale di produzione zootecnica di cui al decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.
8) I produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare,
a. nelle denunce rese all'Ente nazionale risi ai sensi del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., e,
b. nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, in modo distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed il proprio Organismo di controllo, nelle modalita' indicate dallo stesso Ente.
9) I detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare le quantita' di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica:
a. nella denuncia delle scorte al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e
b. nei registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte, rese all'Ente nazionale risi entro il 15 di ogni mese, con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalita' indicate dallo stesso Ente.
10) Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale risi all'atto di ogni trasporto di risone, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., deve contenere l'indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione all'agricoltura biologica.
 
Allegato 8

Elenco tipi genetici a lento accrescimento
(art. 3, comma 9, decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793)

Per il solo fine della definizione dell'eta' minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono considerati a lento accrescimento i seguenti tipi genetici:
1. Specie avicole di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 2014, n. 19538;
2. Specie Gallus gallus:
a) Red Ja Cou NU - (ditta Hubbard SAS), decreto ministeriale 22 gennaio 2014, n. 1556;
b) S757N - (ditta Hubbard SAS), decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 17584;
c) Labelle Kabir - (ditta Kabir International), decreto ministeriale 22 gennaio 2014, n. 1556;
d) Linee genetiche da uova denominate Lohmann Brown - (ditta Lohmann Thierzuct), decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860.
3. Per la specie Melagris gallopavo:
a) GB291 - (ditta Garinga), decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860.

 
Art. 9

Trasmissione di informazioni

1) L'obbligo degli Organismi di controllo di trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 834/2007, e' assolto con le modalita' stabilite dall'art. 6, del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015.
2) Gli Organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'allegato 7 del presente decreto con le modalita' stabilite dall'art. 6 del decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271.
3) Gli Organismi di controllo trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Autorita' competenti, la relazione di sintesi sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente, di cui all'art. 27, paragrafo 14 del regolamento (CE) n. 834/2007.
4) Ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 834/07 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:
a. numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc);
b. informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici Eurostat);
c. informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici Eurostat);
d. informazioni sul tipo di attivita' di trasformazione e sul valore della produzione (codici Eurostat).
5) Il Ministero, per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati, invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo appositi moduli elaborati dall'Eurostat, per la compilazione in formato elettronico.
 
Art. 10

Norma transitoria per le sementi

1) Per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico - art. 45 regolamento (CE) n. 889/2008, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, del decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico» si applica quanto segue.
2) Ai sensi del paragrafo 4, art. 45 del regolamento (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici e' affidata al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano.
3) Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varieta' di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 48 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008.
4) Si rimanda all'allegato 6 per la definizione di:
a. sementi;
b. materiale di moltiplicazione vegetativa;
c. norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
d. il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
e. attivita' di verifica;
f. modulistica.
5) Per le specie incluse nell'allegato 6 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non e' ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varieta', riconosciuti dall'autorita' competente.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1) Gli Organismi di controllo fino all'adozione dei modelli uniformi individuati dall'art. 7 della legge n. 154 del 28 luglio 2016, hanno facolta' di adottare propria modulistica, limitatamente alle relazioni di ispezione, al fine di esercitare l'attivita' di controllo in conformita' alla normativa europea.
2) La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, adottata dagli Organismi di controllo, deve essere inviata all'Autorita' competente nelle modalita' stabilite dall'art. 1 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324.
3) Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le regioni e province autonome. Per la modifica dell'Allegato 2 e' altresi' acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416.
4) Il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 e il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilita' e rintracciabilita' degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5) Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 703
 
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