Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2018 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 3 agosto 2018
Modifica dello statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, Autonomia delle Universita';
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e successive modifiche, in particolare l'art. 6, commi 7 e 8;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
Rilevata la necessita', a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore dello Statuto suddetto, di apportare modifiche al testo vigente, sia alla luce della normativa sopravvenuta che a seguito dell'esito della verifica con la prassi applicativa;
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione che, con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori: a) raccomanda, per la composizione e la designazione dei membri del collegio di disciplina, il ricorso a figure esterne al fine di assicurare maggiore indipendenza di giudizio, segnalando l'opportunita' che il legislatore preveda una modalita' elettiva di costituzione di almeno una parte del collegio di disciplina oppure che, per previsione statutaria e regolamentare, almeno una parte del collegio sia esterna all'ateneo; b) da' atto del dibattito avvenuto al tavolo di lavoro in ordine all'alternativa, rimasta irrisolta, tra il raccomandare agli atenei di riconoscere negli statuti, per i casi di illecito disciplinare del rettore, la titolarita' del potere disciplinare in capo al decano d'ateneo, ovvero di valutare la possibilita' di attribuire per legge il potere in questione al Ministro;
Viste le modifiche allo Statuto, approvate dal senato accademico con delibera n. 79 del 23 marzo 2018, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 75 del 15 marzo 2018, inviate al MIUR con nota prot. 27290 del 27 aprile 2018 per il dovuto controllo di legittimita' e merito, con le quali, in conformita' alle richieste della suddetta delibera ANAC, all'art. 20 e' stata introdotta, rispetto al testo originario, la necessaria presenza di membri appartenenti ai ruoli di altro ateneo, nel numero complessivo di quattro (due effettivi e due supplenti);
Preso atto del sopravvenuto Atto di indirizzo del MIUR, prot. n. 39 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione - Sezione Universita', contenente ulteriori raccomandazioni alle universita' in merito alla composizione del collegio di disciplina e, nelle more dell'intervento del legislatore, all'iniziativa disciplinare del decano nei confronti del rettore;
Considerata la nota, registro ufficiale 8262.22 giugno 2018, prot. in arrivo 39292 del 25 giugno 2018, con la quale il MIUR, senza sollevare alcun rilievo di legittimita' e di merito sulle modifiche allo Statuto approvate dall'Ateneo, in coerenza con l'Atto di indirizzo di cui sopra, si limita a segnalare all'Universita' di Pisa l'opportunita' di «uniformare la disciplina statutaria e regolamentare in materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente in sede di Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione e nell'Atto di indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento», raccomandando l'introduzione del «principio elettivo nella composizione del collegio di disciplina (anche solo parziale) e la presenza nel predetto collegio di componenti in prevalenza esterni», nonche' la previsione della «titolarita' del potere disciplinare, nei caso di illeciti commessi dal rettore, in capo al decano dell'Ateneo;
Considerata l'opportunita' di un aggiornamento, in ragione delle raccomandazioni del MIUR di cui alla nota sopra richiamata, delle modifiche statutarie gia' approvate con riguardo all'art. 20, comma 2, dedicato al collegio di disciplina, quale organo incaricato di svolgere la fase istruttoria, e dell'art. 41, comma 1, riguardante i soggetti cui spetta l'iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari;
Vista la proposta di ulteriore modifica dell'art. 20, comma 2 e di modifica dell'art. 41, comma 1, dello Statuto dell'Universita' di Pisa;
Vista la delibera 20 luglio 2018, n. 242, con il quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle proposte di modifica agli articoli sopracitati;
Vista la delibera 27 luglio 2018, n. 172, con la quale il senato accademico ha approvato le proposte di modifica suddette;

Decreta:

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto dell'Universita' di Pisa:
all'art. 1, comma 3, secondo capoverso dopo la parola «promuove,» e' inserita la locuzione «nell'ambito della terza missione,», dopo la parola «saperi» e' inserita la congiunzione «e»; la locuzione «e il trasferimento tecnologico» e' sostituita con la locuzione «nonche' il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale e sociale, senza concorrere mai a pregiudicare la vivibilita' dei territori stessi»;
all'art. 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della vita accademica e, in particolare, nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali»;
all'art. 2, comma 9, dopo la locuzione «su criteri di» la locuzione «efficienza ed efficacia» e' sostituita con la locuzione «economicita', efficienza ed efficacia»;
all'art. 7, comma 2, prima della parola «pubblici» e' inserita la parola «atti»; dopo la parola «pubblici» e' inserita la frase «e vengono pubblicati secondo le norme stabilite in apposito regolamento di ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.» ed eliminata la locuzione «pubblici. Le modalita' riguardanti la loro pubblicazione sono disciplinate dall'art. 52.»; al comma 3, viene inserita, all'inizio del comma la locuzione «L'Universita'» con trasformazione della lettera «a» della parola «assicura» da maiuscola a minuscola e dopo la parola «assicura» e' inserita la locuzione «anche mediante appositi regolamenti,»; dopo la parola «amministrativo» viene eliminato il punto; dopo le parole «e il» e' eliminata la locuzione «Un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del» e dopo la parola «civico» sono eliminate le parole «e documentale»;
all'art. 8, comma 3, le parole «la funzionalita'» sono sostituite dalle parole «l'adeguatezza»; prima della parola «impegnandosi» e' inserita la congiunzione «e» e' sostituita dalla congiunzione «nonche'» e dopo la locuzione «ogni forma di» sono inserite le parole «discriminazione, molestia e»;
all'art. 11, comma 1, dopo la parola «organi» e' eliminata la locuzione «necessari al governo»; al comma 2, dopo «(CUG)» la congiunzione «e» e' sostituita dalla virgola e dopo la parola «disciplina» e' inserita la locuzione «, la commissione etica e il presidio della qualita'.»;
all'art. 12, il comma 17 viene posizionato dopo il comma 2 e rinumerato «2-bis»; il comma 18 viene posizionato dopo il comma 2-bis, rinumerato «2-ter»; dopo la parola «competenza» viene inserita la locuzione «su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno dell'Universita'. Puo' anche nominare, tra i docenti dell'Universita', dei delegati con competenze su settori specifici.» e dopo la parola «prorettori» viene inserito «e i delegati»; il comma 19 viene posizionato dopo il comma 2-ter, rinumerato «2-quater» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunto «e i delegati»; nella seconda frase dopo la parola «prorettori» e' aggiunta la locuzione «e delegati»; il comma 20 viene posizionato dopo il comma 2-quater, rinumerato «2-quinquies» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunta la locuzione «e i delegati»; al comma 4, alla lettera c., dopo la parola «ricercatori» e' aggiunta la parola «junior» e eliminata la locuzione «di cui alla lettera a, comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010;»; alla lettera d., dopo la parola «ricercatori» e' aggiunta la parola «senior» e eliminata la locuzione «di cui alla lettera b, comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010;»; alla lettera f., dopo la parola «studenti» e' inserito «e dei dottorandi»; la locuzione «nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico» e' sostituita dalla locuzione «nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione», la virgola dopo il termine «amministrazione» e' sostituita dalla congiunzione «e»; il comma 6 e' cosi' riformulato: «Il voto degli elettori di cui alla lettera e., con esclusione dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni sei voti espressi, ai fini sia del quorum di validita' dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione»; al comma 16, la locuzione «Con apposito regolamento, approvato dal senato accademico» e' sostituita da «Nel regolamento generale di ateneo;
all'art. 13, comma 3, la lettera b. viene rinominata a.; la lettera c. viene rinominata b.; viene inserita una nuova lettera c. cosi' formulata «c. i regolamenti di funzionamento degli organi collegiali di ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di ateneo di cui all'art. 39, comma 5»; la lettera a. viene rinominata d.; viene inserita una lettera e. cosi' formulata «e. i regolamenti dei corsi di dottorato»; la lettera d. viene rinominata f.; la lettera e. viene rinominata g.; la lettera f. viene rinominata h.; la lettera g. viene rinominata i. e eliminata la parola «definisce»; dopo il comma 3, vengono inseriti due nuovi commi cosi' formulati: «3-bis. Approva gli altri regolamenti di ateneo acquisendo il parere del consiglio di amministrazione. 3-ter. Esercita il controllo di legittimita' e di merito sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle altre strutture di cui al titolo III.»;
al comma 11, la parola «venticinque» e' sostituita da «ventisette»; alla lettera b. dopo la parola «docenti» e' inserito «a tempo pieno» e dopo la parola «ricercatori» e' inserito «a tempo indeterminato»; dopo la lettera b. e' inserita la lettera b-bis. cosi' formulata «b-bis. un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, senior o junior;» e dopo la lettera d. e' inserita la lettera e. cosi' formulata «e. un rappresentante dei dottorandi»; al comma 13, dopo la parola «mandato» e' inserita la locuzione «dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato» e dopo la parola «studenti» sono inserite le parole «e dei dottorandi»; al comma 14, dopo la parola «docenti» e' inserita la locuzione «di cui al comma 11, lettera b.» e eliminate le parole «e determinato»; dopo il comma 14, e' inserito il comma 14-bis cosi' formulato «14-bis. Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato e' eletto dai ricercatori a tempo determinato.»; al comma 16, sono eliminate le parole finali «e dottorato di ricerca»; dopo il comma 17, sono inseriti i commi 17-bis e 17-ter formulati come di seguito: «17-bis. L'elettorato passivo per il rappresentante dei dottorandi e' attribuito ai dottorandi iscritti per la prima volta ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Universita' di Pisa.
17-ter. L'elettorato attivo per il rappresentante dei dottorandi e' attribuito ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Universita' di Pisa.»;
al comma 18, dopo le parole «settori culturali» sono inserite le parole «dei ricercatori a tempo determinato» e dopo la parola «studenti» e' inserita la locuzione «e dei dottorandi»; al comma 19, la locuzione «Con appositi regolamenti, approvati dal senato accademico, sono definite» e' sostituita dalla locuzione «Il regolamento generale di ateneo definisce»;
all'art. 14, comma 2, alla lettera a., la locuzione «dal presente statuto» e' sostituita dalla locuzione «dalla normativa statale vigente»; al termine della lettera e. e' aggiunta la frase «contestualmente all'approvazione dell'istituzione dei corsi, esprime parere sui relativi ordinamenti didattici;»; alla lettera o. la parola «valendosi» e' sostituita dalla parola «avvalendosi»; al comma 4, al termine della lettera d. e' aggiunta la locuzione «, eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Universita' di Pisa.»; il comma 7 viene cosi' riformulato: «7. Il senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilita' delle candidature tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, una di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo e una di almeno quattro candidati per la componente esterna. In mancanza dei requisiti numerici suddetti o in mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa ad una componente, i termini per la presentazione delle candidature vengono riaperti per una sola volta per quella componente, secondo le regole definite nel regolamento generale di ateneo.»; il comma 8 viene cosi' riformulato: «8. All'interno delle predette rose, il personale docente e' eletto dai professori e ricercatori anche a tempo determinato; la componente del personale tecnico-amministrativo e' eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici. Per quanto riguarda i componenti esterni, il rettore li designa all'interno della rosa corrispondente.»; il comma 9 viene cosi' riformulato: «9. Il regolamento generale di ateneo definisce le procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei rappresentanti degli studenti.»; e' aggiunto il comma 9-bis «9-bis. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti e' attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Universita' di Pisa e ai dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di dottorato con sede amministrativa nell'Universita' di Pisa.»; al comma 10, dopo la parola «e'» e' eliminata la parola «immediatamente»;
all'art. 15, alla rubrica sono eliminate le parole «di Ateneo»; al comma 1, lettera a., la locuzione «ai sensi degli articoli 27 e 31» e' sostituita con la locuzione «ai sensi dell'art. 36»; il comma 3 viene cosi' riformulato: «Il nucleo e' cosi' composto:
a. sei membri di elevata qualificazione professionale nelle attivita' di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Universita' di Pisa;
b. due membri eletti dagli studenti, secondo modalita' previste nel regolamento generale di ateneo.
I curricula dei membri di cui alla lettera a. sono resi pubblici nel sito dell'Universita'.»;
all'art. 17, comma 2, lettera h. , dopo la parola «contratti» e' inserita la locuzione «di interesse generale»;
all'art. 18, comma 2, lettera f. , la locuzione «degli spazi autogestiti dagli studenti» e' sostituita con la locuzione «dei fondi per le attivita' culturali autogestite dagli studenti»; al comma 3 e' eliminata la locuzione «e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo»; al comma 4, la locuzione «in merito all'assegnazione degli spazi autogestiti dagli studenti.» e' sostituita con la locuzione «l'assegnazione dei fondi per le attivita' culturali autogestite dagli studenti, previa valutazione delle stesse secondo le norme del relativo regolamento.»; al comma 5, e' inserita la nuova lettera b., con conseguente scorrimento delle successive lettere «b. le modifiche degli ordinamenti e regolamenti dei corsi di studio di competenza del senato accademico»; alla lettera d., dopo la parola «statuto» e' inserita la locuzione «e del regolamento generale»; e' aggiunta la lettera f .«f. il regolamento di funzionamento del consiglio degli studenti.»; e' abrogato il comma 6; al comma 9, la locuzione «Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento» e' sostituita con la locuzione «Il regolamento per il funzionamento del consiglio di cui all'art. 13, comma 3, lettera c.,»;
all'art. 20, comma 1, la frase «I componenti sono designati dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente.» e' sostituita dalle seguenti frasi: «Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro ateneo. I membri esterni sono designati, tra una rosa di nominativi proposti dal rettore, dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di ateneo.»; al comma 3, la parola «componenti» e' sostituita con la locuzione «membri, esterni ed interni» e le parole «immediatamente rieleggibili» sono sostituite con la locuzione «designabili o rieleggibili per la seconda volta consecutiva»;
dopo l'art. 20 e' aggiunto l'art. 20-bis «Art. 20-bis (La commissione etica). - 1. E' istituita la commissione etica di ateneo con il compito di svolgere le attivita' istruttorie sulle violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico di cui all'art. 40.
2. La commissione e' composta dal presidente e da sei componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un membro del personale tecnico amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o dei corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro. Per ognuno dei membri effettivi e' nominato un membro supplente.
3. I componenti, effettivi e supplenti, sono designati dal senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre nomi proposte dal rettore. I componenti, nominati con decreto del rettore, durano in carica due anni.»;
dopo l'art. 20-bis, e' aggiunto l'art. 20-ter «Art. 20-ter (Il presidio della qualita'). - 1. Il presidio della qualita' di ateneo esercita le funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualita', garantendo il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonche' all'esterno nei confronti dell'Anvur.
2. Il presidio della qualita':
a. organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualita' dei corsi di studio dell'ateneo prescritte dalla normativa statale;
b. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c. monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
d. regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio;
e. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
f. verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualita' della ricerca dell'ateneo prescritte dalla normativa statale;
g. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
h. assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche per quanto di competenza di queste ultime.
3. Il presidio della qualita' e' composto da sei docenti, uno per ciascuno dei settori culturali di cui all'art. 13, nominati con decreto del rettore, su designazione del senato accademico; da un rappresentante degli studenti indicato dal consiglio degli studenti; dal responsabile, o suo delegato, della direzione competente in materia. Il presidio della qualita' e' presieduto da un professore ordinario di ruolo dell'ateneo scelto dal rettore tra i docenti componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
4. Il regolamento di cui all'art. 13, comma 3, lettera c. puo' attribuire al presidio ulteriori poteri di promozione della qualita' all'interno dell'ateneo, nel rispetto della normativa statale.»;
all'art. 21, comma 1, la locuzione «Un apposito regolamento» e' sostituita con la locuzione «Il regolamento generale»; al comma 2, dopo la parola «ricercatori» e' inserita la locuzione «, anche a tempo determinato» e la locuzione «al senato accademico» e' sostituita con la locuzione «agli organi accademici competenti»; al comma 3, la locuzione «in un regolamento di Ateneo, deliberato dal senato accademico.» e' sostituita con la locuzione «nel regolamento generale di ateneo.»;
all'art. 22 comma 5, la locuzione «sentito il consiglio di amministrazione, previo parere o su proposta del consiglio del dipartimento interessato.» e' sostituita con la locuzione «a maggioranza dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, acquisita la proposta o il parere di tutti i consigli di dipartimento interessati. La relativa delibera del senato accademico comporta automaticamente l'adeguamento dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, di cui al comma 14 del presente articolo.»; al comma 6 , la parola «cinquanta» e' sostituita con la parola «quaranta»; la successiva parola «quaranta» e' sostituita con la parola «trenta» ; dopo la parola «unita'» e' eliminata la locuzione «previsto dalla normativa vigente»; la locuzione «del limite delle cinquanta unita'» e' sostituita con la locuzione «dei suddetti limiti»; la locuzione «puo' procedere» e' sostituita con la parola «procede»; e' eliminata la frase finale «In ogni caso, qualora la componente docente scenda al di sotto del limite delle quaranta unita' per un periodo massimo di un anno, il consiglio di amministrazione procede d'ufficio alla disattivazione del dipartimento.»;
all'art. 24, comma 2, lettera d., dopo la parola «funzionalita'» e' inserita la parola «efficienza»; la lettera j. e' cosi' riformulata «j. assicurare gli adempimenti relativi alla verifica e alla valutazione delle attivita' didattiche;» e al comma 5, la preposizione «dal» e' sostituita con la locuzione «dai componenti del»;
all'art. 25, comma 2, lettera f., dopo la parola «ricerca» e' inserita la locuzione «e delle scuole di specializzazione»; al comma 6, la locuzione «nei regolamenti» e' sostituita con la locuzione «nel regolamento generale»;
all'art. 26, comma 4, dopo la parola «dipartimento» e' inserita la locuzione «, in conformita' con il regolamento generale di ateneo,»;
l'art. 27 e' abrogato;
all'art. 29, comma 2, la preposizione «dal» e' sostituita con la locuzione «dai componenti del»;
all'art. 30, comma 3, e' aggiunta la lettera d. «d. nel caso della scuola di medicina, da una rappresentanza degli studenti delle scuole di specializzazione di area medica.»;
l'art. 31 e' abrogato;
all'art. 32, comma 5, dopo la locuzione «sentito il consiglio di corso di studio» e' inserita la locuzione «nel caso di disattivazione»; al comma 7, e' eliminata la frase «Il consiglio delibera l'istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti.»;
all'art. 33, comma 1, e' abrogata la lettera c.; al comma 2, la locuzione «dall'ordinamento universitario nazionale» e' sostituita con la locuzione «dalla normativa vigente»; il comma 3 e' cosi' riformulato: «3. Il presidente del corso di studio e' eletto, a scrutinio segreto, tra i professori dell'ateneo in regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del consiglio di corso di studio come definito dall'art. 34. Per corsi interuniversitari attivati in convenzione, sono eleggibili anche i professori di altri atenei in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del consiglio di corso di studio.»; al comma 5, la parola «e'» e' sostituita con la locuzione «puo' essere»; il comma 7 e' cosi' riformulato: «7. Il presidente entra in carica il 15 settembre; dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile per una sola volta»;
all'art. 34, comma 1, la lettera e. e' cosi' riformulata: «e. monitorare l'andamento delle attivita' didattiche, i risultati conseguiti e le funzionalita' dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria, sentito il parere della commissione didattica del corso di studio di cui all'art. 36;»; alla lettera i. la locuzione «la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;» e' sostituita con la locuzione «proposte relative alla programmazione del personale docente per le esigenze didattiche del corso di studio.»; la lettera k. e' abrogata; il comma 3 e' cosi' riformulato fino alla nuova lettera d. compresa: «La composizione del consiglio si rinnova ogni anno con decorrenza dal 15 settembre sulla base della programmazione didattica approvata annualmente, salvo quanto previsto dal comma 6 secondo periodo, e comprende:
a. i professori e ricercatori che svolgono attivita' didattica curriculare per almeno un modulo o un insegnamento nel corso di studio;
b. i professori e ricercatori che non rientrano in a. ma svolgono attivita' didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;
c. i docenti esterni responsabili didattici di un modulo o di un insegnamento;
d. per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, i docenti appartenenti ad altri atenei che svolgono attivita' didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;»;
la precedente lettera c. diventa lettera e. e dopo la parola «anni» e' eliminata la parola «accademici»; al termine del comma e' inserita la frase «Il presidente di corso di studio puo' invitare a partecipare al consiglio, senza diritto di voto, coloro che collaborano alle attivita' didattiche integrative del corso.»;
al comma 4, la locuzione «comuni a» e' sostituita con la locuzione «condivisi fra»; dopo il comma 4 e' inserito il comma 4-bis «4-bis. Il mandato dei componenti del consiglio di corso di studio, risultante dall'ultima programmazione didattica approvata, decorre dal 15 settembre. Eventuali modifiche della programmazione didattica in corso d'anno producono effetto immediato sulla composizione del consiglio. Nel periodo intercorrente fra l'ultima approvazione della programmazione didattica e l'inizio del mandato del nuovo consiglio, i docenti membri di quest'ultimo hanno facolta' di partecipare alle riunioni del consiglio in carica, senza diritto di voto.»; il comma 6 e' abrogato; al comma 7, la locuzione «, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal consiglio del dipartimento di afferenza» e' sostituita con la locuzione «il relativo consiglio e' nominato dal senato accademico su proposta dei consigli di dipartimento di afferenza del corso»;
all'art. 35, la rubrica, e' cosi' riformulata «il consiglio aggregato di corsi di studio»; dopo il comma 2 e' inserito il comma 2-bis «2-bis. Il consiglio aggregato di corsi di studio nomina un presidente sottoposto alle stesse regole di cui all'art. 33 per il presidente del corso di studio.»; il comma 3 e' cosi' riformulato: «3. Il consiglio aggregato di corsi di studio e' costituito dai componenti dei consigli dei corsi relativi.»;
nell'art. 36, la rubrica e' cosi' riformulata: «Le commissioni paritetiche»; l'articolo e' cosi' riformulato: «1. Nelle scuole interdipartimentali e' istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.
2. Nei dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.
3. I dipartimenti afferenti a una scuola possono proporre di non istituire la propria commissione paritetica e di attribuirne le competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola.
4. Nei corsi di studio e' istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.
5. I consigli di corso di studio, sulla base del principio del buon andamento secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono proporre al senato accademico di attribuire le competenze della commissione paritetica del corso di studio alla commissione paritetica del dipartimento. Il senato accademico delibera in merito, previo parere dei/l consigli/o dei/l dipartimenti/o interessati/o. Le modalita' di attuazione di quanto sopra sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.
6. La commissione paritetica di cui ai commi precedenti e' composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti nel relativo consiglio.
7. Nel caso di consiglio aggregato, la commissione paritetica e' costituita da rappresentanti degli studenti nel consiglio stesso e da un uguale numero di docenti.
8. Nella componente docente della commissione paritetica e' compreso anche: il presidente della scuola nel caso di cui al comma 1, il direttore del dipartimento nel caso di cui al comma 2, il presidente del consiglio di corso di studio nei casi di cui ai commi 4 e 7, o un delegato degli stessi, con funzione di presidente della commissione stessa.
9. E' compito della commissione paritetica:
a. svolgere un'attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti;
b. individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attivita';
c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio di sua competenza;
d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio di sua competenza;
e. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attivita' formative e i crediti loro assegnati;
e-bis. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attivita' formative e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
9-bis. La commissione paritetica di dipartimento, ovvero della scuola, redige la relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 34, comma 1, lettera e.
10. Nel regolamento generale di ateneo sono stabiliti il numero, la composizione, le modalita' di individuazione dei componenti e il funzionamento della Commissione paritetica.»;
all'art. 37, al comma 2, la locuzione «legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.» e' sostituita con la locuzione «hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali. Tali scuole possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.»; al comma 3, la locuzione «all'ordinamento universitario nazionale» e' sostituita con la locuzione «alla normativa vigente»;
all'art. 38, nella rubrica e' eliminata la parola «Dipartimentale»; al comma 2 la locuzione «di ottimizzare la» e' sostituita con la locuzione «l'ottimazione della»; il comma 2-bis e' riposizionato come comma 4; al comma 3, dopo la parola «coordinamento;» e' eliminata la frase «il sistema informatico dipartimentale e la competente struttura della direzione generale definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.»; la locuzione «L'ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo, al sistema museale di Ateneo e al sistema informatico dipartimentale» e' sostituita con la locuzione «L'ateneo assicura ai sistemi bibliotecario e museale»; al comma 4, la parola «dipartimentale» e' sostituita con la locuzione «di ateneo» e dopo la locuzione «dell'ateneo» e' eliminata la locuzione «dei dipartimenti»;
all'art. 39, alla fine del comma 4, e' aggiunta la frase «E' fatta inoltre salva la possibilita' che i regolamenti dei sistemi prevedano la costituzione al loro interno di centri di servizio.»;
all'art. 40, comma 4, la locuzione «di una commissione la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento sono disciplinate dal codice stesso» e' sostituita dalla locuzione «della commissione etica di cui all'art. 20-bis»;
all'art. 41, comma 1, al termine e' aggiunta la frase «Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi successivi, competono al decano dei professori ordinari dell'ateneo.»;
all'art. 44, comma 1, dopo la parola «contiene» sono inserite le parole «in allegato» e le parole «istituiti e» sono sostituite dalla parola «attivati»; dopo le parole «che regolano» e' introdotta la locuzione «l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei corsi,» e dopo le parole «delle attivita' didattiche» e' inserita la locuzione « e disciplina tutte le altre materie ad esso delegate dalla normativa vigente.»;
all'art. 47, comma 1, dopo le parole «decreto del rettore» il testo che recita «ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'ateneo, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso» e' cosi' modificato «e, salvo che sia diversamente disposto dal regolamento stesso, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo ufficiale informatico di ateneo. Tutti i regolamenti sono altresi' pubblicati sul sito dell'ateneo»; al comma 2, dopo la locuzione «procedure previste» e' introdotta la locuzione «dal presente statuto»;
all'art. 48, comma 2, dopo le parole «dall'inizio dell'anno accademico» e' introdotto il testo «, ad eccezione del mandato del presidente di corso di studio che decorre dal 15 settembre. I mandati delle componenti studentesche in tutti gli organi dell'ateneo decorrono dall'inizio dell'anno accademico e hanno durata biennale, fatta eccezione per i rappresentanti nei consigli di corso di studio il cui mandato decorre dal 15 settembre»;
all'art. 49, la rubrica e' riformulata con «Disciplina delle nomine»; al comma 1, la parola «designare» e' sostituita con la parola «eleggere»; al comma 2, le parole «designazioni» sono sostituite con le parole «nomine»; dopo la parola «elettive» il testo «ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, al presidente della scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti» e' sostituito con la locuzione «negli organi collegiali»; dopo le parole «rappresentanze degli studenti» e' inserita la locuzione «iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione,». Al successivo capoverso la parola «designazione» e' sostituita dalla parola «nomina»; all'inizio del comma 3, e' inserita la locuzione «Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo,» e dopo la parola «fissa» la locuzione «le elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro i successivi trenta giorni» e' sostituita dalla locuzione «la data delle elezioni. Le elezioni devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta giorni dalla avvenuta interruzione dello stesso»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 3-bis «3-bis. Le elezioni per il rinnovo del mandato di presidente di corso di studio si svolgono, di norma, dal 1° giugno al 30 luglio, previa indizione da parte del presidente in carica.
In caso di interruzione anticipata del mandato, il decano dei professori ordinari del consiglio fissa la data delle elezioni per il rinnovo della carica, che devono concludersi entro sessanta giorni.»; al comma 5, dopo la parola «assenza» il testo «dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori ordinari delle rispettive strutture» e' sostituito dalla locuzione «del titolare di una carica direttiva e del rispettivo vice subentra, per la sola ordinaria amministrazione, il decano dei professori ordinari del consiglio della struttura interessata»; dopo le parole «qualora l'assenza o l'impedimento» sono eliminate le parole «dei responsabili delle strutture suddette» e dopo la parola «mandato» e' inserita la locuzione «del titolare della carica direttiva»; dopo le parole «qualsiasi causa del mandato» la locuzione «dei responsabili delle strutture, al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina» e' sostituita dalla locuzione «del titolare della carica direttiva il decano subentra, per la sola ordinaria amministrazione, fino alla nuova nomina»; al comma 6, dopo la parola «eleggibilita'» le parole «alle cariche accademiche» sono sostituite con le parole «alle seguenti cariche, »; al termine del comma e' aggiunta la frase «: rettore, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento, presidente di scuola interdipartimentale»; al comma 7, dopo la parola «cariche» e' eliminata la parola «accademiche» e dopo la parola «pieno» sono introdotte le parole «, lo stesso»; al comma 8, dopo la parola «carica» e' eliminata la parola «accademica» e dopo la parola «possesso» la locuzione «dello stato giuridico richiesto» e' sostituita dalla locuzione «dei requisiti richiesti»; dopo la parola «inoltre» la locuzione «tale status deve essere mantenuto» e' sostituita dalla locuzione «tali requisiti devono essere mantenuti»; al termine del comma e' inserita la frase «Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo previste nel regolamento generale di ateneo»; al comma 9, dopo la parola «accademiche» e' introdotta la parola «elettive»; dopo le parole «le cariche di» la locuzione «responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca» e' sostituita con la locuzione «direttore della scuola di specializzazione e coordinatore del dottorato di ricerca» e dopo il punto e' eliminata la locuzione «Ai fini della rieleggibilita' ad una carica,»; al comma 11, dopo la parola «elettivi» e' inserita la locuzione «e/o designati» e la parola «eletto» e' sostituita dalla parola «membro»; al comma 12, dopo la parola «servizio» e' inserita la locuzione «e delle altre cariche monocratiche,» e al termine del comma e' introdotta la frase «o con il 14 settembre nel caso di presidente di corso di studio»; dopo il comma 12, e' introdotto il seguente comma 12-bis «12-bis. Nel caso in cui l'inizio del mandato sia successivo all'inizio dell'anno accademico (o al 15 settembre nel caso dei presidenti di corso di studio), esso termina comunque il 31 ottobre (o il 14 settembre) dell'ultimo anno.»; al comma 13, la parola «designazione» e' sostituita dalla parola «nomina»;
all'art. 50, comma 1, dopo la parola «carica» e' eliminata la parola «accademica» e dopo la parola «prorettore» e' introdotta la locuzione «e delegato di cui all'art. 12, comma 2-ter» e la parola «responsabile» e' sostituita con la parola «presidente»; al comma 2 lettera a. dopo la parola «cariche» e' eliminata la parola «accademiche» e alla lettera c. la parola «responsabile» e' sostituita con la parola «direttore»; al comma 3, dopo la parola «prorettori» e' introdotta la locuzione «e i delegati di cui all'art. 12, comma 2-ter,», la parola «responsabili» e' sostituita con «presidenti» e la parola «accademica» e' sostituita con la locuzione «di cui al comma 1»; al comma 7, la parola «accademiche» e' eliminata;
all'art. 51, comma 4, la dizione «che non siano di ruolo nell'Universita' di Pisa e dei docenti che non siano titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso» e' sostituita con la locuzione «di cui all'art. 34, comma 3, lettere b., c., d.»; al comma 7, dopo la parola «amministrazione» e' inserita la locuzione «e degli altri organi collegiali» e le parole «dal plenum» sono sostituite dalle parole «in composizione plenaria»; dopo il punto la frase «Le deliberazioni degli altri organi collegiali riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.» e' sostituita dalla frase «In ogni caso, le deliberazioni del consiglio di dipartimento aventi ad oggetto le chiamate del personale docente sono assunte in composizione ristretta ai sensi della legislazione vigente. Sono altresi' assunte in composizione ristretta le delibere sulle questioni riguardanti esclusivamente il merito scientifico dei docenti.»; il comma 8, e' cosi' riformulato «Nessuno puo' presenziare alla discussione ne' concorrere alla deliberazione delle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.»;
all'art. 52, comma 1, la locuzione «nella medesima seduta o in quella» e' sostituita dalla locuzione «entro la seduta»; e' inoltre abrogato il comma 3;
all'art. 53, comma 1, le parole «deliberato con la» sono sostituite con le parole «espresso a»; il comma 4 della precedente stesura diviene comma 3 nell'attuale stesura e il comma 3 della precedente stesura diviene comma 4 dell'attuale stesura. Il comma 4 e' inoltre modificato come segue «Le modifiche all'allegata tabella di cui all'art. 22, comma 14, contenente l'elenco dei dipartimenti, non costituiscono modifiche dello Statuto»;
l'art. 54 e' cosi' modificato «Art. 54 (Disposizioni transitorie). - 1. La composizione del senato accademico in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto resta invariata fino alla naturale scadenza del mandato dei suoi componenti.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui all'art. 13, comma 3, lettera c. del presente statuto, e per quanto applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, il collegio di disciplina in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, mantiene invariata la propria composizione fino alla scadenza naturale del mandato dei suoi membri.
4. In fase di prima applicazione, il mandato dei presidenti di corso di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 8, con conseguente riduzione della durata del mandato indicata nel decreto di nomina.
5. In fase di prima applicazione, il mandato dei rappresentanti degli studenti nei corsi di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 4, lettera e., con conseguente riduzione della durata del mandato indicata nel decreto di nomina»;
all'art. 55 i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, e' aggiornato il testo dello Statuto dell'Universita' di Pisa, cosi' come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui e' parte integrante.
 
Art. 2

1. Le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A seguito dell'entrata in vigore il presente decreto e' pubblicato all'Albo ufficiale informatico di Ateneo e lo Statuto aggiornato e' consultabile sul sito web dell'Ateneo.

Pisa, 3 agosto 2018

Il rettore: Mancarella
 
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