LA COMMISSIONE REGIONALE per il patrimonio culturale del Molise
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il Molise e di direttore del polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo; Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 e' stata costituita la commissione per il patrimonio culturale del Molise; Vista la sentenza n. 13 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017; Considerato che la commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, cosi' come si evince dal verbale n. 9, ha proposto «... all'unanimita', di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»; Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 legge n. 1497/1939 allora vigente, e' stato trasmesso al Comune di Chiauci (Isernia) la proposta di che trattasi affinche' fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione e' avvenuta dal 3 novembre 1977 fino al 2 febbraio 1978, cosi' come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise; Considerato che il consorzio di bonifica Trigno-Sinello ha partecipato al procedimento facendo pervenire al Ministero le proprie osservazioni (con nota n. 54 del 7 gennaio 1978) che esprimevano, in buona sostanza, contrarieta' all'imposizione del vincolo paesaggistico in relazione all'allora costruendo sbarramento sul fiume Trigno alla stretta di Chiauci per scopi idroelettrici ed irrigui, del tutto superate in considerazione del fatto che detto sbarramento e' stato poi effettivamente realizzato; Considerato che il territorio comunale di Chiauci (Isernia), oggetto della proposta suddetta, e' stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica; Considerato che la pubblicazione all'albo pretorio del comune e' avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (1° gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise; Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota prot. n. 3014 del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento; Vista la nota della DG-ABAP prot. n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute; Considerato che il segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota prot. n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilita' a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004; Considerato che il servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota prot. n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalita' espressa dal medesimo segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3 sopra citato; Visto il verbale n. 9 del comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessita' di perfezionare la proposta in questione: «(...). Il Comitato all'unanimita' ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunita' che l'amministrazione proceda al loro perfezionamento. (...).»; Considerata la puntuale descrizione del territorio di Chiauci (Isernia) e delle sue qualita' paesaggistiche riportata nel verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonche' la votazione a maggioranza della commissione provinciale di sottoporre l'intero territorio comunale di Chiauci (Isernia) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati: «Presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche molisane fra le quali Colle S. Onofrio, Monte Calvario, Colle del Molino, Colle della Foce. Tutto il sistema montano e' ricoperto da incontaminato manto boschivo interrotto solo da zone di pascolo che crea profondi e suggestivi effetti estetici nel paesaggio. Di eccezionale interesse e' il bosco di S. Onofrio, bellissima faggeta, che presenta anche diverse altre essenze. Il territorio e' attraversato dal corso del fiume Trigno con il suo caratteristico aspetto carsico e dal tratturo Lucera-Castel di Sangro che rappresenta un peculiare aspetto della tradizionale attivita' pastorale della regione che, fin dalla preistoria, ha trasfuso i propri caratteri nel paesaggio modellandolo armoniosamente alle proprie esigenze. Contribuiscono alla bellezza del paesaggio, ammirabile da innumerevoli punti di vista, numerose sorgenti. Il centro abitato inoltre completa il quadro naturale inserendosi in maniera armoniosa per il suo caratteristico aspetto ricco di valori estetici e pittoreschi e per la particolare posizione. La commissione provinciale di Isernia propone, all'unanimita', di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»; Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora commissione provinciale di Isernia; Vista la nota prot. n. 1822 del 27 luglio 2018 con la quale il segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Chiauci (Isernia) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici; Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, coincidente con l'intero territorio comunale di Chiauci (Isernia), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004; Preso atto che parte del territorio comunale di Chiauci (Isernia) e' stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 18 aprile 1985; Preso atto che il Comune di Chiauci ricade nell'ambito territoriale sotteso dal piano paesistico PTPAAV n. 4, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939;
Decreta:
L'intero territorio del Comune di Chiauci (Isernia), indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del 13 settembre 1977 della commissione provinciale di Isernia, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo. Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S. Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in Provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939. Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalita' di uso del territorio. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Chiauci (Isernia) e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Campobasso, 2 agosto 2018
Il presidente della commissione Il segretario regionale Campagnolo
---------- Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo: www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione trasparente. |