Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 maggio 2018
Istituzione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone».



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;
Visto l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e integrazioni recante nuovi interventi in campo ambientale;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento previste al comma 1, lettere h) e p) dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare e l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'iter istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa Teresa di Gallura, Provincia di Sassari;
Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA:
ha presentato le risultanze delle attivita' conoscitive agli enti interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2014;
ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati, nella riunione del 25 marzo 2015 e, successivamente, trasmessa agli stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;
ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune di Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela, dell'istituenda area marina protetta;
ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;
Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto all'ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta;
Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;
Considerato che:
la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4 dicembre 2015, ha convocato, in data 16 dicembre 2015, un incontro con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta;
con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro pubblico per la presentazione della proposta elaborata;
con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, che si e' tenuta il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione durante la quale non sono emerse argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;
Preso atto delle risultanze dell'iter istruttorio, nonche' del processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'iter per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite;
Acquisita l'intesa espressa dalla regione autonoma della Sardegna con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot. 18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;
Tenuto conto, che l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, chiesto con nota prot. 18105/GAB del 31 agosto 2016, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed espresso in data 29 settembre 2016, sullo schema di decreto istitutivo, repertorio atti n. 122/CU, e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», repertorio atti n. 123/CU;
Vista la nota prot. 14591 del 20 luglio 2017 del Ministero dell'economia e finanze con la quale si esprime il nulla osta alla nuova formulazione del decreto istitutivo nelle parti oggetto di rilievi espressi con nota prot. 4546 del 14 ottobre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, richiesto con nota prot. 16086 del 25 luglio 2017 ed espresso in data 21 settembre 2017, repertorio atti n. 116/CU, sulla nuova stesura dello schema di decreto istitutivo, concertata con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;

Decreta:

Art. 1

Denominazione

1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Capo Testa - Punta Falcone».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
g) «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
h) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
i) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
j) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
k) «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative;
l) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
m) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
n) «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;
o) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
 
Art. 3

Finalita'

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita':
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, con particolare attenzione agli habitat prioritari di substrato duro e mobile ed alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile, alla canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera ed alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
 
Art. 4

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 325 dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
1.1. zona ad ovest del Porto di Longosardo:


=============================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=====================+=======================+
|T (in costa) | 41° 11' 52.27" N | 009° 09' 13.52" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| U | 41° 13' 12.45" N | 009° 05' 57.98" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| P | 41° 15' 25.96" N | 009° 05' 58.18" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| Q | 41° 16' 12.01" N | 009° 11' 29.51" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| R | 41° 15' 36.62" N | 009° 11' 42.01" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
|S (in costa) | 41° 14' 33.06" N | 009° 11' 41.91" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+

1.2. zona ad est del Porto di Longosardo:


=============================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=====================+=======================+
|V (in costa) | 41° 14' 39.67" N | 009° 11' 55.74" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| W | 41° 16' 21.36" N | 009° 12' 37.02" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| X | 41° 16' 32.73" N | 009° 13' 59.26" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| Y | 41° 15' 12.04" N | 009° 16' 40.92" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
|Z (in costa) | 41° 13' 49.79" N | 009° 16' 40.57" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+

2. Il canale di transito individuato nel tratto di mare antistante al Porto di Longosardo, come rappresentato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, e' escluso dalla perimetrazione dell'area marina protetta.
3. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984).
 
Art. 5

Attivita' non consentite

1. Nell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui all'art. 6, non e' consentita:
a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c) qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche, nonche' il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose subacquee e presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
d) qualunque alterazione, anche transitoria, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
f) l'uso di fuochi all'aperto.
 
Art. 6
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse
zone

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», delimitata ai sensi dell'art. 4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui all'art. 5, sono determinate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.
 
Art. 7

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, e' affidata provvisoriamente al Comune di Santa Teresa di Gallura.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui all'art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad affidare la gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, come modificato dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» a cui deve attenersi il soggetto gestore.
5. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui all'art. 8;
c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto dal Regolamento di disciplina di cui all'art. 6, dalla convenzione di cui al comma 4, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 e dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 8

Regolamento di esecuzione e organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
 
Art. 9

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28, comma 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dall'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto cui e' delegata la gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere in merito a:
il regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui all'art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;
la proposta di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 11, comma 2;
il programma annuale relativo alle spese di gestione;
le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. Ai componenti della Commissione di riserva non spettano compensi, gettoni o emolumenti. I rimborsi spese, strettamente connessi alle riunioni della Commissione e al suo funzionamento, gravano sui capitoli di spesa dell'area marina protetta e non costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.
 
Art. 10

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di cui all'art. 6, con le seguenti modalita':
a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;
c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 11

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, su tale base, redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6 e al Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8.
 
Art. 12

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Capo Testa - Punta Falcone», relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonche' all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, e' attribuita la somma di € 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Successivamente, il funzionamento dell'area marina protetta e' finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione delle aree marine protette, anche mediante riprogrammazione delle somme gia' destinate al funzionamento delle altre aree marine protette.
 
Art. 13

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dal Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 
Art. 14

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, nel Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6 e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2585
 
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