Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 maggio 2018, n. 102
Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone».



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un Regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 e in particolare l'articolo 8 relativo al funzionamento delle aree marine protette;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147, che all'articolo 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento previste al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DGPNM) e l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'iter istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa Teresa di Gallura, Provincia di Sassari;
Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli Enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA:
ha presentato le risultanze delle attivita' conoscitive agli enti interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2014;
ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati, nella riunione del 25 marzo 2015, e, successivamente, trasmessa agli stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;
ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune di Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta;
ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;
Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto a ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta;
Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;
Considerato che,
la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4 dicembre 2015, ha convocato un incontro in data 16 dicembre 2015 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta;
con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro pubblico per la presentazione della proposta elaborata;
con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, tenuta il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, durante la quale non sono emerse argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;
Preso atto delle risultanze dell'iter istruttorio, nonche' del processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'iter per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite;
Acquisita l'intesa espressa dalla Regione autonoma della Sardegna con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot. 18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso in data 29 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 Ufficio di controllo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2512

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Si riporta l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n.
426 (Nuovi interventi in campo ambientale):
«Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).
- 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione
gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a
favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette
nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero
dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli
accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui
all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del
1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli
interventi di demolizione avvalendosi delle strutture
tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base
di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro
della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno
1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale
dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni, il mancato
esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel
Fuenti nel Comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di
sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e
paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad
adempiere nel termine di novanta giorni, accertata
l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti,
procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale
fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero
della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi
dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o
rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero
per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili
degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi
di gestione delle aree naturali protette per il ripristino
naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le
regioni interessate e previa consultazione dei comuni e
delle province interessati, sono istituiti i Parchi
nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e
Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco
nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500
milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di
finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione
europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire
1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate
all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale
della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. (omissis)
11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999
provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare
l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,
con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei
mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31
dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario
ed internazionale per estendere l'area protetta marina di
cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri
confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di
aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni
1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno
2000.
14.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata
dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge 8
ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello
sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui
allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente
cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e'
presieduta da un rappresentante designato dal Ministro
dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di
porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della
Commissione di riserva in qualita' di membro.
17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge 31
dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella
gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative
all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
l'istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad
incrementare la propria dotazione organica di dieci unita'
di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei
posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e
in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica",
nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa
da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la
distruzione, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni
annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero
dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle
universita', degli enti di ricerca e di associazioni
ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui
all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge
funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti
Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative
piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle
amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
numero di unita' pari al predetto personale.
21. (omissis).
22. (omissis).
23. (omissis).
24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono
inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco" e la parola: "eventualmente" e'
soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto
dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) (omissis).
25. (omissis).
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25
del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento
delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i
direttori in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco
degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
del 14 aprile 1994.
27. (omissis).
28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle
caratteristiche " sono inserite le seguenti: "naturali,
paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) (omissis);
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e"
sono soppresse.
29. (omissis).
30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e
ambientali" sono inserite le seguenti "nonche' storici,
culturali, antropologici tradizionali";
b) (omissis).
31. (omissis).
32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta
del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e,
sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in
attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il
disposto del medesimo art. 4, comma 1, ".
33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel
territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
cura dello stesso Ente".
34. (omissis).
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3
dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dal comma 34 del presente articolo, e'
effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo
del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale
del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi
medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello
Stato.
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la
regione e gli enti locali territorialmente interessati, la
gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31
dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
tra loro.».
- Si riporta l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n.
179 (Disposizioni in materia ambientale):
«Art. 8 (Funzionamento delle aree marine protette). -
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individuano la dotazione delle risorse
umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa,
quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la
comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree
marine protette, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, anche sulla base di apposita valutazione
delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario
delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi
del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al
funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui
ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti
gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti
ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle
risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della
normativa vigente in materia, utilizzando in particolare
modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza di
impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in nessun caso risponde degli effetti
conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti
gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessita', al
fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree
marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio puo' autorizzare di porre a proprio carico
quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per
un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a
personale appartenente alla pianta organica dei soggetti
gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di
attivita' necessarie al corretto funzionamento delle aree
marine protette, puo' essere posto a carico dei fondi
trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura
massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette):
«Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il
raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area
protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato
centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione
delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si
avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita
convenzione da stipularsi da parte del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, la gestione dell'area protetta marina puo'
essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
o associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in
acque confinanti con un'area protetta terrestre, la
gestione e' attribuita al soggetto competente per
quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita'
che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita'
istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.
4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano
ai territori inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e'
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese
nelle aree protette possono essere concessi in uso
esclusivo per le finalita' della gestione dell'area
medesima con decreto del Ministro della marina mercantile.
I beni del demanio marittimo esistenti all'interno
dell'area protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine e'
esercitata dalle Capitanerie di porto, nonche' dalle
polizie degli enti locali delegati nella gestione delle
medesime aree protette.».
 
Allegato 1
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE
DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CAPO TESTA - PUNTA FALCONE»

(ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
legge 6 dicembre 1991, n. 394)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» indicato nelle premesse del presente Regolamento;
7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
8. «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
9. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
11. «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico;
12. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
13. «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative;
14. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1380/2013 e dal regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche e integrazioni;
15. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
16. «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche e integrazioni;
17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
 
Art. 3.

Finalita', delimitazione dell'area marina protetta
e attivita' non consentite

1. Sono fatte salve le finalita' e la delimitazione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.
 
Art. 4.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone, delimitate dalla congiungente i punti di seguito elencati, rappresentate nella rielaborazione grafica della carta n. 325 dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente regolamento del quale costituisce parte integrante; le zone, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
2. La zona A e' sottoposta a regime di riserva integrale ed e' costituita da un solo tratto di mare rappresentato nella cartografia allegata e di seguito descritto:
2.1. tratto di mare a ovest del promontorio di Capo Testa, comprendente le Secche del Diavolo, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

=================================================================
|  Punto |  Latitudine |  Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
|  A |  41° 14' 47.25'' N |  009° 06' 25.33'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  B | 41° 14' 55.22'' N |  009° 07' 22.51'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  C |  41° 13' 15.91'' N |  009° 07' 22.33'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  D |  41° 13' 22.00'' N |  009° 06' 25.19'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+

3. La zona B e' sottoposta a regime di riserva generale ed e' costituita da due tratti di mare, alla stessa zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale costituita da un solo tratto di mare; le zone sono rappresentate nella cartografia allegata e sono di seguito descritte:
3.1. zona B, tratto di mare prospiciente la costa compresa tra l'estremita' est di Porto Quadro e la punta ad est di Cala Balcaccia delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=================================================================
|  Punto |  Latitudine |  Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| N (in costa)|  41° 15' 11.42'' N |  009° 12' 47.77'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  J | 41° 15' 32.25'' N |  009° 12' 47.84'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  K |  41° 16' 03.75'' N |  009° 13' 59.16'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  L | 41° 14' 56.89'' N |  009° 16' 13.05'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| M (in costa)|  41° 14' 21.74'' N |  009° 16' 12.91'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+

3.2. zona B, tratto di mare circostante il promontorio di Capo Testa delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

=================================================================
|  Punto |  Latitudine |  Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| G (in costa)|  41° 13' 00.25'' N |  009° 09' 48.83'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  C |  41° 13' 15.91'' N |  009° 07' 22.33' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  B |  41° 14' 55.22'' N |  009° 07' 22.51'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  H |  41° 15' 18.62'' N |  009° 10' 10.87'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| I (in costa)|  41° 14' 29.89'' N |  009° 10' 10.75'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+

3.3. sottozona Bs, tratto di mare prospiciente la costa compresa tra il limite est di Baia Santa Reparata e il limite est della Spiaggia di Rena Bianca delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

=================================================================
|  Punto |  Latitudine |  Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| I (in costa)|  41° 14' 29.89'' N |  009° 10' 10.75'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  H |  41° 15' 18.62'' N |  009° 10' 10.87'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  E |  41° 15' 28.98'' N |  009° 11' 25.57'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| F (in costa)|  41° 14' 45.09'' N |  009° 11' 25.44'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+

4. La zona C, di riserva parziale, comprende la restante parte dell'area marina protetta, all'interno del perimetro, costituita da due tratti di mare come di seguito descritti:
4.1. tratto di mare ad ovest del Porto di Longosardo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=================================================================
|  Punto |  Latitudine |  Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| T (in costa)| 41° 11' 52.27'' N |  009° 09' 13.52'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  U |  41° 13' 12.45'' N |  009° 05' 57.98'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  P |  41° 15' 25.96'' N |  009° 05' 58.18'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  Q |  41° 16' 12.01'' N |  009° 11' 29.51'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  R |  41° 15' 36.62'' N |  009° 11' 42.01'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|S (in costa) | 41° 14' 33.06'' N | 009° 11' 41.91'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+

4.2. tratto di mare ad est del Porto di Longosardo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=================================================================
|  Punto |  Latitudine |  Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| V (in costa)| 41° 14' 39.67'' N | 009° 11' 55.74'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  W | 41° 16' 21.36'' N | 009° 12' 37.02'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  X | 41° 16' 32.73'' N | 009° 13' 59.26'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|  Y |  41° 15' 12.04'' N |  009° 16' 40.92'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| Z (in costa)|  41° 13' 49.79'' N |  009° 16' 40.57'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+

5. Il canale di transito individuato nel tratto di mare antistante al Porto di Longosardo, come rappresentato nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento, e' escluso dalla perimetrazione dell'area marina protetta.
6. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984).
 
Art. 5.

Attivita' consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:
+-------------------+-----------------------------------+ |Zona A di riserva |a) le attivita' di soccorso e | |integrale |sorveglianza; | | +-----------------------------------+ | |b) le attivita' di servizio svolte | | |per conto del soggetto gestore; | | +-----------------------------------+ | |c) le attivita' di ricerca | | |scientifica debitamente autorizzate| | |dal soggetto gestore dell'area | | |marina protetta; | +-------------------+-----------------------------------+ |Zona B di riserva |a) le attivita' consentite | |generale |in Zona A | | +-----------------------------------+ | |b) la balneazione; | | +-----------------------------------+ | |c) la navigazione, esclusivamente | | |in assetto dislocante, a velocita' | | |non superiore a 5 nodi, entro la | | |distanza di 300 metri dalla costa, | | |e a velocita' non superiore a 10 | | |nodi, entro la fascia di mare | | |compresa tra i 300 metri e i 600 | | |metri di distanza dalla costa; | | +-----------------------------------+ | |d) l'accesso, alle unita' a vela, a| | |remi, a pedali o con propulsore | | |elettrico; | | +-----------------------------------+ | |e) l'accesso, ai natanti, ad | | |eccezione delle moto d'acqua o | | |acquascooter e mezzi similari, e | | |alle imbarcazioni in linea con i | | |requisiti di eco-compatibilita' di | | |cui al comma 2; | | +-----------------------------------+ | |f) l'accesso, alle imbarcazioni che| | |non sono in linea con i requisiti | | |di eco-compatibilita' di cui al | | |comma 2, per dodici mesi a | | |decorrere dalla data di | | |pubblicazione del presente | | |Regolamento; | | +-----------------------------------+ | |g) l'accesso, alle unita' nautiche | | |adibite al trasporto passeggeri e | | |alle visite guidate, autorizzate | | |dal soggetto gestore; | | +-----------------------------------+ | |h) l'ormeggio, ai natanti e alle | | |imbarcazioni, in siti individuati | | |dal soggetto gestore mediante | | |appositi campi boe, posizionati | | |compatibilmente con l'esigenza di | | |tutela dei fondali; | | +-----------------------------------+ | |i) l'ancoraggio ai natanti e alle | | |imbarcazioni, al di fuori delle | | |aree particolarmente sensibili, | | |individuate e segnalate dal | | |soggetto gestore, compatibilmente | | |alle esigenze di tutela dei | | |fondali; | | +-----------------------------------+ | |l) le visite guidate subacquee, | | |svolte compatibilmente alle | | |esigenze di tutela dei fondali, | | |organizzate dai centri d'immersione| | |subacquea autorizzati dal soggetto | | |gestore e aventi sede legale nel | | |comune di Santa Teresa di Gallura | | |alla data di entrata in vigore del | | |presente Regolamento; | | +-----------------------------------+ | |m) le immersioni subacquee, svolte | | |compatibilmente alle esigenze di | | |tutela dei fondali e autorizzate | | |dal soggetto gestore; | | +-----------------------------------+ | |n) l'osservazione dei mammiferi | | |marini, secondo il codice di | | |condotta di cui al comma 3. | | +-----------------------------------+ | |o) l'esercizio della piccola pesca | | |artigianale e l'attivita' di | | |pescaturismo, riservate alle | | |imprese di pesca che esercitano | | |l'attivita' sia individualmente, | | |sia in forma cooperativa, aventi | | |sede legale nel Comune di Santa | | |Teresa alla data di entrata in | | |vigore del presente Regolamento, e | | |ai soci delle suddette cooperative | | |inseriti alla stessa data nel | | |registro di ciascuna cooperativa; | | +-----------------------------------+ | |p) la pesca sportiva, con lenza e | | |canna, autorizzata dal soggetto | | |gestore e riservata ai residenti | | |nel Comune di Santa Teresa. | +-------------------+-----------------------------------+ |Sottozona Bs |a) le attivita' richiamate | |riserva generale |per la Zona B ai punti a), b), c), | |speciale |d), e), f), g), h), i) l), m), n). | +-------------------+-----------------------------------+ |Zona C di riserva |b) le attivita' consentite in| |parziale |zona B; | | +-----------------------------------+ | |c) l'accesso alle navi da diporto | | |in linea con i requisiti di | | |eco-compatibilita' di cui al comma | | |2; | | +-----------------------------------+ | |d) l'ormeggio, alle unita' da | | |diporto in linea con i requisiti di| | |eco-compatibilita' di cui al comma | | |2, in siti individuati dal soggetto| | |gestore mediante appositi campi | | |boe, posizionati compatibilmente | | |con l'esigenza di tutela dei | | |fondali; | | +-----------------------------------+ | |e) la pesca sportiva, con lenza e | | |canna, autorizzata e contingentata | | |dal soggetto gestore sulla base | | |delle esigenze di tutela dell'area | | |marina protetta, ai soggetti | | |equiparati ai residenti nel Comune | | |di Santa Teresa di Gallura sulla | | |base delle discipline adottate dal | | |soggetto gestore con il Regolamento| | |di cui all'articolo 6. | +-------------------+-----------------------------------+

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel Regolamento di cui all'articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
3. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' da diporto o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f) non e' consentito stazionare con l'unita' da diporto all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,
g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' da diporto;
m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale da diporto, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' da diporto, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
 
Art. 6.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, avente ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
 
Art. 7.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, dal Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 
Art. 8.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la restituzione in pristino o la ricostituzione e il reinsediamento di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso Regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso al soggetto gestore che irroga la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.
 
Art. 9.

Pubblicita'

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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