Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2018 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Equiparazione - ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 - dei partecipanti indiretti ai partecipanti al «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S».


LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento, in base al quale «uno stato membro puo' decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione e' giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorche' un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, cio' non limita la responsabilita' del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema»;
Visto il considerando n. 9 della medesima direttiva 98/26/CE, nella parte in cui recita «considerando che la riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitivita' del regolamento e l'esigibilita' della garanzia in titoli; che la garanzia in titoli comprende tutti gli elementi forniti da un partecipante al sistema di pagamento e/o sistema di regolamento titoli agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi le operazioni pronti contro termine, i privilegi legali e i trasferimenti fiduciari»;
Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli») ai sensi del quale, ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa («CONSOB»), puo' equiparare il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) del medesimo decreto;
Visto l'art. 1, lettera o), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo il quale il «partecipante indiretto» e' «un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, a norma del quale, alle condizioni ivi previste, «Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima»;
Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, a norma del quale «1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione. 2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua e' debito di massa»;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, a norma del quale «Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell' art. 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'art. 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti»;
Considerato che la piattaforma di regolamento dei titoli pan-europea Target 2 Securities («T2S») gestita dall'Eurosistema e' volta a integrare le infrastrutture di regolamento dei titoli, favorendo l'operativita' transfrontaliera fra partecipanti ai diversi depositari centrali aderenti;
Considerato che l'avvio dell'operativita' della piattaforma di regolamento dei titoli T2S ha reso necessario, per i sistemi aderenti alla piattaforma, un'armonizzazione dei momenti di immissione di un ordine di trasferimento nel sistema e di irrevocabilita' del medesimo;
Visto, a tal fine, il provvedimento dell'11 febbraio 2015, di modifica del provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione», con il quale la Banca d'Italia e la Consob, ravvisata la necessita' di adattare il quadro regolamentare nazionale ai mutamenti all'offerta dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziarie e dei servizi di gestione accentrata rivenienti dall'adesione della societa' Monte Titoli S.p.A. («Monte Titoli») alla piattaforma T2S, hanno modificato le prescrizioni in materia di definitivita' impartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, al fine di consentire che il momento di immissione di un ordine di trasferimento nel sistema potesse precedere il momento di irrevocabilita' del medesimo;
Visto il provvedimento del 27 luglio 2015 con il quale la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ha designato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S» quale sistema per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2, del citato decreto (il «Servizio di liquidazione»);
Considerate le ulteriori novita' legate alla migrazione alla piattaforma T2S, fra cui la possibilita', per i partecipanti che si connettono direttamente alla piattaforma (DCP), di inserire direttamente ordini di trasferimento facenti capo al partecipante indiretto;
Considerato che alla luce delle suddette novita' rivenienti dalla migrazione alla piattaforma T2S la Monte Titoli, in accordo con i partecipanti, ha deciso di confermare la possibilita' di aderire indirettamente al servizio di liquidazione, precisando tuttavia le regole di identificazione del partecipante indiretto;
Considerato che l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante indiretto, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante, puo' comportare rischi per il partecipante e, in ultima istanza, per il sistema;
Considerato che tali rischi possono essere circoscritti attraverso specifici interventi dell'operatore del sistema sulle istruzioni di regolamento riferibili ad un partecipante indiretto nel caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di quest'ultimo;
Considerato che le regole di identificazione del partecipante indiretto e, in particolare, l'utilizzo di uno o piu' conti titoli segregati per gestire la relativa operativita', permettono alla Monte Titoli, in caso di insolvenza del medesimo partecipante indiretto, di individuare tempestivamente tutte le istruzioni facenti capo all'insolvente e di poterle cosi' gestire separatamente in modo sistematico e standardizzato;
Considerati gli ulteriori rischi legati alle incertezze di natura legale che possono emergere in un contesto operativo cross-border laddove le parti di una transazione partecipano a sistemi di regolamento che adottano modalita' operative e procedure per la gestione dell'insolvenza di un partecipante diverse;
Considerate altresi' le interlocuzioni intercorse con i soggetti coinvolti dall'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto che, date le caratteristiche del servizio di liquidazione, l'equiparazione dei partecipanti indiretti ai partecipanti risponda a esigenze di controllo dei rischi;
D'intesa con la Consob;

Dispone:

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e ferme restando le condizioni ivi previste, i partecipanti indiretti sono equiparati ai partecipanti al «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S»
Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 2 agosto 2018

Il Governatore: Visco
 
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