LA COMMISSIONE REGIONALE per il patrimonio culturale del Molise
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successiva modificazione e integrazione; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e successiva modificazione e integrazione, in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art 39; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il Molise e di Direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo; Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 e' stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise; Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017; Considerato che la Commissione provinciale di Campobasso, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 20 luglio 1977, cosi' come si evince dal verbale n. 15, ha proposto «... di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ... parte del territorio comunale di Ripalimosani, cosi' delimitato come da planimetria allegata: la zona a nord del tratturo Lucera-Castel di Sangro compresa tra quest'ultimo, nel tratto che va dalla stazione di Ripalimosani a Casale Caruso e i confini del territorio comunale ...»; Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 legge n. 1497/1939 allora vigente, e' stata trasmessa al Comune di Ripalimosani (CB) la proposta di che trattasi affinche' fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione e' avvenuta dal 1° agosto 1977 fino al 31 ottobre 1977, cosi' come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise; Considerato che l'Amministrazione comunale ha partecipato al procedimento facendo pervenire al Ministero le proprie osservazioni (che esprimevano, in buona sostanza, contrarieta' all'imposizione del vincolo paesaggistico ritenuto di ostacolo allo sviluppo urbanistico) con nota n. 1710 del 12 ottobre 1977; Considerato che il territorio comunale di Ripalimosani (CB), oggetto della proposta suddetta, e' stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica; Considerata la puntuale descrizione del territorio di Ripalimosani (CB) e delle sue qualita' paesaggistiche riportata nel verbale n. 15 del 20 luglio 1977, nonche' la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre parte del territorio comunale di Ripalimosani (CB) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939 per i motivi di seguito riportati: «La realizzazione del tratto di raccordo tra la citta' di Campobasso e la strada fondovalle del Biferno, denominato viadotto dell'Indotte, ha reso possibile la scoperta di insoliti angoli visuali del paesaggio molisano che presenta molteplici aspetti di rilevante interesse paesistico. Si offre infatti a chi percorre il viadotto la visuale di colline ora ricoperte di boschi, ora aride, ora morbidamente sinuose, ora irte e scoscese, e dell'abitato di Ripalimosani, arroccato su una emergenza rocciosa, cui l'azione aggressiva degli agenti atmosferici ha conferito un carattere primitivo di eccezionale valore plastico. La massa tufacea emerge improvvisamente nel manto verde a prevalente andamento orizzontale e gradualmente cede il posto alle povere case composte dello stesso materiale, ora non piu' scolpito dalla inconscia maestria degli eventi naturali, ma sapientemente aggregati, pur nella semplicita' di una modesta tecnologia, dalla paziente opera dell'uomo. I volumi, aggregati e giustapposti in un singolare equilibrio di proporzioni, si snodano a mezza costa e lungo il ciglio della rupe in maniera organica ed omogenea fino a confluire, con andamento piramidale, nel campanile della chiesa che protende nel cielo le sue sovrapposizioni stilistiche, cosi varie e pure tanto originali e suggestive. Per la particolare singolarita' dell'aggregato urbano, la morfologia del territorio, l'ambiente in cui sorge, si ritiene la zona meritevole di tutela al fine di garantire la conservazione di quelle caratteristiche naturali che ne costituiscono il maggior pregio e che potrebbero subire notevole nocumento per lo sviluppo di una incontrollata attivita' edilizia. Considerate le particolari bellezze della zona, la Commissione provinciale di Campobasso, all'unanimita', propone di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 parte del territorio comunale di Ripalimosani, cosi delimitato come da planimetria allegata: la zona a nord del tratturo Lucera-Castel di Sangro compresa tra quest'ultimo, nel tratto che va dalla stazione di Ripalimosani a Casale Caruso e i confini del territorio comunale.» Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Campobasso; Vista la nota prot. n. 1790 del 24 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Ripalimosani (CB) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Considerato che il MiBAC e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici; Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, «... del territorio comunale di Ripalimosani, cosi' delimitato come da planimetria allegata: la zona a Nord del tratturo Lucera-Castel di Sangro compresa tra quest'ultimo, nel tratto che va dalla stazione di Ripalimosani a Casale Caruso e i confini del territorio comunale ...», presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004;
Decreta:
La zona settentrionale del territorio comunale di Ripalimosani (CB), ricompresa tra il margine meridionale del tratturo Lucera - Castel di Sangro e i confini comunali, cosi' come indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto assieme al verbale n. 15 del 20 luglio 1977 della Commissione provinciale di Campobasso, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo. Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalita' di uso del territorio, ivi comprese quelle succitate del Comune di Ripalimosani. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Ripalimosani (CB) e che copia nella Gazzetta Ufficiale stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Campobasso, 2 agosto 2018
Il presidente della commissione Il segretario regionale Campagnolo
---------- Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente. |