Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104
Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 11;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Visto il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale e' stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale e' stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attivita' di accertamento della qualita' di arma comune da sparo;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1, comma 11;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare gli articoli 1, 2 e il relativo Allegato A;
Vista la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
2. Il presente decreto non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonche' di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

NOTE
Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il
controllo delle armi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 giugno 1969, n. 323 (Rilascio della
licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del
tiro a volo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
luglio 1969, n. 170.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- Il testo dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975,
n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136,
cosi' recita:
«Art. 6. - Il disposto del primo capoverso dell'art.
240 del codice penale si applica a tutti i reati
concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere,
nonche' le munizioni e gli esplosivi.
Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono
essere versate alla competente direzione di artiglieria che
ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove
non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.
Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere
confiscati, ugualmente versati alle direzioni di
artiglieria, devono essere destinati alla distruzione,
salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere
versati alla competente direzione di artiglieria, per
l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per
l'alienazione nei modi previsti dall'art. 10, secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la
distruzione.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo si applicano anche alle armi,
munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a
divieto della relativa detenzione disposto a norma
dell'art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.».
- La legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di
armi per uso sportivo) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77.
- Il testo dell'articolo 11 della legge 21 dicembre
1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 1999) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O., cosi' recita:
"Art.11 (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con
modesta capacita' offensiva). - 1. All'articolo 2, primo
comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo
le parole: «modelli anteriori al 1890» sono aggiunte le
seguenti: «fatta eccezione per quelle a colpo singolo».
2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: «le
armi ad aria compressa sia lunghe sia corte» sono
sostituite dalle seguenti: «le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano
un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,».
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente
negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina
vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18
aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere
conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla
Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non
superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono
tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente
articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa
e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e
sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale
importatore, che ne certifica l'energia entro il limite
consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al
presente articolo e' consentito a condizione che gli
acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia
registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui
alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti
maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con
le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e'
consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente
articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'autorita'
di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e'
consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori
assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga
per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto
degli strumenti di cui al presente articolo, contenute
nelle disposizioni legislative atte a garantire la
sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte
specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
degli obblighi contenuti nel presente articolo.".
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
(Attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288.
- Il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121
(Disposizioni integrative e correttive del citato decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2013, n. 247.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita'
2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre
2011, n. 265, S.O., cosi' recita:
"Art. 14 (Riduzione degli oneri amministrativi per
imprese e cittadini). - 1. In via sperimentale, fino al 31
dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica
la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista
dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i
provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del
2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi
contenute, in via esclusiva e all'unanimita', dall'ufficio
locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di
provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli
enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La
trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo
periodo della medesima lettera, avviene in favore del
medesimo ufficio.
3. L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal
prefetto e composto da un rappresentante della regione, da
un rappresentante della provincia, da un rappresentante
della citta' metropolitana ove esistente, e da un
rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o
piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto,
deve essere congruamente motivato e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero
non esprime definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai
soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a
quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella
della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove
iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel
caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di
cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli
enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo
e' rimessa all'ufficio locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la
partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo
gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 18
aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi».
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che
l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a
responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al
secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e'
sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
9. A partire dal 1° gennaio 2012, le societa' a
responsabilita' limitata che non abbiano nominato il
collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno
schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le voci e la struttura che compongono lo schema di
bilancio semplificato e le modalita' di attuazione del
presente comma.
10.
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA
sono i medesimi di quelli fissati per il regime di
contabilita' semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale,
il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo
della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo
di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi'
sostituito: «Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei
conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone
le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un
revisore. La nomina del sindaco e' obbligatoria se il
capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito
per le societa' per azioni. La nomina del sindaco e'
altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del
terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i
predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal
secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema
di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone
diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata
dal sindaco. L'assemblea che approva il bilancio in cui
vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma
deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del
sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede
il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato».
13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i
collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011
rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato
deliberata dall'assemblea che li ha nominati.
14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Per le societa' aventi ricavi o
patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto
puo' prevedere che l'organo di controllo sia composto da un
sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di
legge o regolamentari che incidano, direttamente o
indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto
sociale, le societa' cooperative di cui al capo I del
titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non
siano negoziate in mercati regolamentati, possono
modificare il proprio statuto con le maggioranze
assembleari previste in via generale dallo statuto per le
sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso
preveda maggioranze piu' elevate per la modifica di
determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma,
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e'
sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia
sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica,
della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata
della necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro
quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo
13 del citato regolamento siano valide per un numero
indefinito di viaggi con validita' annuale per la
circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati
sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi
da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un unico viaggio da
effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e'
prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma
5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del
materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia
ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione
periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai
sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con
le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del
presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con
validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve
essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre
volte, per un periodo di validita' non superiore a tre
anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al
suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
singolo o multiplo, possano essere indicati, con
annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli
costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo
rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le
combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate».".
- Il testo dell'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O., cosi'
recita:
«Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili). - (Omissis).
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del
Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova
di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da
sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la
qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata
all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la
corrispondenza alle categorie di cui alla normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso
di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva
della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta
dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i
dati relativi all'attivita' istituzionale e di verifica
svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Omissis).».
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163,
cosi' recita:
«Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione,
l'importazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiale di
armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere
conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali
operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i
principi della Costituzione repubblicana che ripudia la
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il
trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei
materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la
cessione delle relative licenze di produzione e la
delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni
e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare
la graduale differenziazione produttiva e la conversione a
fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione, transito e
intermediazione, sono consentite solo se effettuate con
governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del
paese destinatario. Le operazioni di trasferimento
intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al
capo IV, sezione I.
5. L'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati
quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli
impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi
concernenti la non proliferazione e con i fondamentali
interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro
il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con
altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla
definitiva destinazione dei materiali di armamento.
6. L'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento sono altresi' vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in
contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi
internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del
Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle
Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i
principi dell'articolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato
dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture
belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea
(UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE);
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di
gravi violazioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti umani, accertate dai competenti organi
delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al
proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli
aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita'
naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri
anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi
biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca
preordinata alla loro produzione o la cessione della
relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli
strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per
la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee
alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini
militari.
7-bis. La cessione all'estero delle licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di
armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui
all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati
oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in
cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione
dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e
inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a
Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente
dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per
la realizzazione dei programmi di armamento ed
equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che
possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3,
previa autorizzazione di cui all'articolo 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da
soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di
cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali
d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione
all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste
dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da
imprese straniere per la partecipazione a fiere
campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a
seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente
o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la
realizzazione di propri programmi di armamento ed
equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette e i
trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di
assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di
equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati,
secondo la definizione della Convenzione sullo statuto
delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a
qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e
XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al
Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre
1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9,
lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al
comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della
presente legge le armi sportive e da caccia e relative
munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi
luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da
quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma
non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e
le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a
enti governativi o Forze armate o di polizia.
11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni
comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e
2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni
e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati
attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di
informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater,
10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli
articoli 16 e 21.».
- La direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita' e
le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita'
di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.
- Il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 che attua
l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro
parti e componenti e munizioni, addizionale alla
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita'
transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite
sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni
all'esportazione, misure di importazione e transito per le
armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94.
- Si riporta il testo degli articoli 250 e 251 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I
campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono
compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi
all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e
impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla
vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati
in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno,
senza oneri a carico dello Stato.».
«Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di
tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1. Coloro che
prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno
nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a
segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta
del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso
personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano
servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle
sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate
ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto
dirigenziale della competente struttura del Ministero della
difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare
annualmente detta quota, sulla base delle variazioni
percentuali del costo della vita quale risulta ai fini
delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali
pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla
situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.».
- Il testo dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n.
89 (Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto
delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione
luminosi per il soccorso alpino) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1987, n. 64, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Alla documentazione richiesta per
ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato
apposito certificato medico di idoneita'.
2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per
l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per
ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto
delle armi.».
- Il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, cosi' recita:
«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita'
venatoria). - 1. L'attivita' venatoria e' consentita con
l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non piu' di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri
40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce
durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono
contenere fino a cinque cartucce limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o
tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso
dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2,
l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del
fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla
categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso
del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
(Attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7,
S.O.
- Il testo dell'articolo 15 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85,
S.O., cosi' recita:
"Art. 15 (Interventi in materia di armi da fuoco). - 1.
Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola:
«cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18
aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono
inserite le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di
produzione e della sigla della Repubblica italiana o di
altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese
esterno all'Unione europea».".
- Il testo degli articoli 1 e 2 e dell'allegato A della
legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
europea pubblicati alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
penali o amministrative.».

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE
e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione
assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23
febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6
maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25
maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
(termine di recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti
educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27
maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25
maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di
recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27
giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di
recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9
maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12
luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE
per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali (termine di
recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione
interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nell'ambito di procedimenti penali e per le persone
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa
all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre
2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali
alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la
riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di
recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle
attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici
aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento:
13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di
passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
(termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8
settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di
recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di
recepimento: 14 settembre 2018).».
- La direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi e' pubblicata
nella G.U.U.E. 24 maggio 2017, n. L 137.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2017/853, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 9 luglio
1990, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonche' alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.»;
b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresi', "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:
1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformato;
b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonche', in relazione alle modalita' di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;
e) "tracciabilita'", il controllo sistematico dei passaggi di proprieta' dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilita' delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalita' di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonche' per finalita' di analisi dei relativi fenomeni criminali;
f) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attivita' di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilita' di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte:
1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte in una o piu' attivita' fra le seguenti:
1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.».

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 527, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma e' consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, e' immediatamente annotata nel medesimo registro.»;
b) all'articolo 31-bis, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle munizioni, e' obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche' ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.»;
c) all'articolo 34 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.»;
d) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.»;
2) il quarto comma e' sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»;
e) all'articolo 43, secondo comma, dopo le parole «puo' essere ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 31 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31. (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto e'
disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato,
esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di
industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del
questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo
precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i
caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo
periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di
armi di cui al presente comma e' consentita, all'interno
dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la
rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e
non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della
marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n.
110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte
nel registro di cui all'articolo 35, e' immediatamente
annotata nel medesimo registro.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la
validita' della licenza e' di 3 anni.».
- Il testo dell'articolo 31-bis del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31-bis. - 1. Fatte salve le previsioni di cui
agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della
legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare
l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 527, nel settore delle armi, e' richiesta una
apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una
validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di
cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i
rappresentanti in possesso di mandato delle parti
interessate. Del mandato e' data comunicazione alla
questura competente per territorio.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo
giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza
un resoconto dettagliato delle singole operazioni
effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo'
essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica
certificata della medesima autorita'. L'operatore, nel caso
in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle
munizioni, e' obbligato alla tenuta del registro di cui,
rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche' ad
effettuare le relative annotazioni concernenti le
operazioni eseguite.
3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di
prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la
sospensione o la revoca della licenza.
4.».
- Il testo dell'articolo 34 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 34 (art. 33 T.U. 1926). - Il commerciante, il
fabbricante di armi e chi esercita l'industria della
riparazione delle armi non puo' trasportarle fuori del
proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso
all'autorita' di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per
qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello
Stato.
Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti
muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo
dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48
ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica
sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione
al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La
comunicazione deve accompagnare le armi e le parti
d'arma.».
- Il testo dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi,
parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,
munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere,
deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla
acquisizione della loro materiale disponibilita',
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo
manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero
anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura
competente per territorio attraverso trasmissione al
relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La
denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in
grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le
armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi
corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
successive modificazioni.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente
hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al
numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in
possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di
coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi
senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e'
tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione
medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le
modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.
204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di
porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato
decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato
medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi
denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve
essere ripresentata ogni qual volta il possessore
trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato
nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».
- Il testo dell'articolo 43 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 43 (art. 42 T.U. 1926). - Oltre a quanto e'
stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza
di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per
delitti non colposi contro le persone commessi con
violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva
della liberta' personale per violenza o resistenza
all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello
Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in
tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo
di armi.
La licenza puo' essere ricusata ai soggetti di cui al
primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai
condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e
a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da'
affidamento di non abusare delle armi.».
 
Art. 4

Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323

1. Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell'articolo unico, e' sostituito dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo unico della legge 18 giugno
1969, n. 323, citata nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Articolo unico. - Per l'esercizio dello sport del tiro
a volo e' in facolta' del questore, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive
modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta,
qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da
fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che
autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio
dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del
rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle
leggi di pubblica sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento
della tassa annuale di concessione governativa di lire
5000. In caso di mancato pagamento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni.
 
Art. 5

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,»;
2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,»;
c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al sesto comma, le parole: «e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo.» sono sostituite dalle seguenti: «e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.»;
2) dopo il nono comma e' inserito il seguente:
«Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacita' di cui all'articolo 8, puo' trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento puo' essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.»;
d) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»;
2) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Puo', altresi', essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformita' del presente articolo, essa e' contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui e' avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano gia' stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.»;
3) dopo l'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, e' consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonche' la sostituzione della parte di arma su cui e' stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.»;
e) l'articolo 11-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 11-bis - Tracciabilita' delle armi e delle munizioni.
1. Nell'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sull'arma quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11, nonche' il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco. L'archivio contiene, altresi', i dati identificativi del fornitore, dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.»;
f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 - Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.».
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 3), sono pari a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di
ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego
bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non
rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione
del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti
della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo
guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo
1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 527.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi
bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al
caricamento delle armi da guerra.».
- Il testo dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - In vigore
dal 5 novembre 2013
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del
precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce
o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna
ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di
modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a
colpo singolo.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e'
consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio
dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte
semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il
munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi
comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso
sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi
antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,
contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi
lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,
nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.
Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di
colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta
la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco
nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas
compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico,
destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di
sostanze o miscele classificate come pericolose
dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008,
che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7
joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e
non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di
prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di
conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli
strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5
joule possono essere utilizzati esclusivamente per
attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo
comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con
decreto del Ministro dell'interno sono definite le
disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto,
il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per
l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo
comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne'
possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti,
tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici,
diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed
eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti
narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia
per le quali venga rilasciata apposita licenza del
questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla
detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei
riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego e' previsto da
disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attivita' di protezione civile.».
- Il testo dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, non possono
rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di
munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere
trasferite soltanto per successione a causa di morte, per
versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed
ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione
di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone
residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a
chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le
disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause
diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito
con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000
euro a 20.000 euro.
E' punito con l'ammenda fino a 1.000 euro chiunque,
essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel
secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi
alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e'
consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei
materiali indicati nel primo comma allo Stato e,
nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per
la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di
munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi
comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.
Per le armi da caccia resta valido il disposto
dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura
superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
collezione da parte del questore, nel limite di un
esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il
limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai
fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
ad avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi
antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il
Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere
effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi
comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate
nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi
tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria.
Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il
titolare di licenza di collezione, in possesso della
capacita' di cui all'articolo 8, puo' trasportare le armi
presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare
prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del
presente comma, la prova di funzionamento puo' essere
effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a
sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non
superiore a 62. Il munizionamento acquistato per
l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere
consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro
ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui
al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite
con l'ammenda fino a 1.000 euro.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000
euro.».
- Il testo dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Marcatura delle armi comuni da sparo). -
Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
deve essere impressa, senza ritardo, a cura del
fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una
marcatura unica, chiara e permanente, dopo la
fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale
marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del
fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di
fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno
di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non
faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il
modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su
un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527. Puo', altresi', essere apposto il marchio del
produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di
dimensioni troppo ridotte per essere provvista della
marcatura in conformita' del presente articolo, essa e'
contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice
alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve,
altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di
armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna.
Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile
dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura
del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla
della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui
e' avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio
nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro
dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione
siano gia' stati apposti dal medesimo Stato membro
dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o
delle loro parti dalle scorte governative ad usi
permanentemente civili, le armi sono provviste della
marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente
di identificare l'ente che effettua il trasferimento.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata con
l'attribuzione di un numero progressivo in apposito
registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I
dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
telematica, al Ministero dell'interno.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge
in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita' di
pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attivita' di
controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al
presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non
siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto
al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri
l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede
alle verifiche di conformita' secondo le modalita' di cui
all'articolo 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve
curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi
indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad
apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in
mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo
del numero di matricola e' impresso il numero progressivo
di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne
intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalita' di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione
sulle armi del numero d' iscrizione nel catalogo nazionale,
si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto
ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n.
1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel
decreto di cui al precedente comma debbono essere
presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o
importate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente
articolo 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la
detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal
presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al
diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita'
previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio
1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo
straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni di lire) a
carico dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
all'onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando
parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della
convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e
decimo comma, e' consentita la rottamazione delle armi,
loro parti e relative munizioni, nonche' la sostituzione
della parte di arma su cui e' stata apposta la marcatura
qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo
versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la
rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate
competente per la rottamazione delle armi o altro ente di
diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero
della difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di
sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o
usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente
parte nuova recante la prescritta marcatura.».
 
Art. 6

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»;
b) all'articolo 22, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneita' di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, citata nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita'
venatoria). - 1. L'attivita' venatoria e' consentita con
l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non piu' di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri
40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce
durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono
contenere fino a cinque cartucce limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o
tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso
dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e
fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi
appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del
fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla
categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso
del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.».
- Il testo dell'articolo 22 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, citata nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Licenza di porto di fucile per uso di caccia
e abilitazione all'esercizio venatorio). - 1. La licenza di
porto di fucile per uso di caccia e' rilasciata in
conformita' alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha
conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito
di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata
dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 e' composta da
esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al
comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o
in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalita' per lo
svolgimento degli esami, che devono in particolare
riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche
di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa
legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia
della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione e' concessa se il giudizio e'
favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento
sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio e'
necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza,
anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere
munito del certificato medico di idoneita'.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha
la durata di cinque anni e puo' essere rinnovata su domanda
del titolare corredata di un nuovo certificato medico di
idoneita' di data non anteriore a tre mesi dalla domanda
stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima
licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio
solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso
violazioni alle norme della presente legge comportanti la
sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art.
32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco
e del falco.».
 
Art. 7
Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. La misura ha durata annuale ed e' rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 12 (Disposizioni in materia di armi). - 1. Nel
permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di
cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di
munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di
validita' del titolo. La misura ha durata annuale ed e'
rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate
presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a
segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono
determinate le modalita' per l'attuazione della
disposizione del comma 1.
3. Al quarto comma dell'art. 2, L. 18 aprile 1975, n.
110 , le parole «a carica esplosiva, autopropellenti» sono
sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad
espansione, autopropellenti».
4.
5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' aggiunto il seguente
periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque
anni anche dopo la cessazione dell'attivita'».
6.
7.
8.
9.
10.
11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
possono essere stabilite modalita' di comunicazione
attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di
trasmissione per via telematica.".
 
Art. 8

Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;».

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993,
n. 509, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Indicazione obbligatoria sulla unita' di
imballaggio elementare). - 1. Le munizioni messe in
commercio o comunque consegnate a terzi devono essere
contenute in un imballaggio appropriato.
2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere
opportunamente chiusa e deve portare le seguenti
indicazioni:
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di
colui per il quale le munizioni sono state caricate e che
ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;
b) la denominazione commerciale o la denominazione
secondo le norme;
c) il numero di identificazione del lotto, la
quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il
calibro e il tipo di munizione;
d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a
canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni,
di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione
supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri
indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare
esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente
la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo attestante che le
munizioni sono state controllate conformemente alle
prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni
della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.».
 
Art. 9

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la verifica di conformita' e' effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 11 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, citata nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11 (Modifiche all'articolo 2 della legge 18
aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di
armi con modesta capacita' offensiva). - 1. All'articolo 2,
primo comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110,
dopo le parole: «modelli anteriori al 1890» sono aggiunte
le seguenti: «fatta eccezione per quelle a colpo singolo».
2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: «le
armi ad aria compressa sia lunghe sia corte» sono
sostituite dalle seguenti: «le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano
un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,».
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente
negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina
vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18
aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere
conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata dal Banco
nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia
cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli
importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di
cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad
aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da
apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore
o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia
entro il limite consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al
presente articolo e' consentito a condizione che gli
acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia
registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui
alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti
maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con
le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e'
consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente
articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'autorita'
di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e'
consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori
assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga
per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto
degli strumenti di cui al presente articolo, contenute
nelle disposizioni legislative atte a garantire la
sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte
specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
degli obblighi contenuti nel presente articolo.".
 
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

1. Al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: «munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo,».

Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 3 (Integrazione della disciplina dei reati
concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di
quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei
relativi caricatori, nonche' tracciabilita' delle armi e
delle sostanze esplodenti). - 1. Dopo l'articolo 678 del
codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 678-bis (Detenzione abusiva di precursori di
esplosivi). - Chiunque, senza averne titolo, introduce nel
territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione
di privati le sostanze o le miscele che le contengono
indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito
il seguente:
«Art. 679-bis (Omissioni in materia di precursori di
esplosivi). - Chiunque omette di denunciare all'Autorita'
il furto o la sparizione delle materie indicate come
precursori di esplosivi negli Allegati I e II del
Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che
le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o
con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di
segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative
alle sostanze indicate negli allegati I e II del
regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che
le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto
regolamento.
3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno
l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi,
munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli
articoli 31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo
periodo, del medesimo articolo, 35 e 55 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche'
le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo
modificato dal comma 3-ter del presente articolo,
comunicano tempestivamente alle questure territorialmente
competenti le informazioni e i dati ivi previsti,
avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo
modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile
2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite
dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal
seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta
dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la
loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo,
ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta
automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta
tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla
verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per
assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati
registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal
danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi».
3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle
disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo
precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i
caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo
periodo».
3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La denuncia e' altresi' necessaria per i soli
caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5
colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi
per le armi corte, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e successive modificazioni».
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice
penale, dopo le parole: «detiene armi o" sono inserite le
seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi
dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi
dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve
provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono
fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di
denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2,
l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del
fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla
categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert».
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai
sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del
presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, continuano
ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti
anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a
qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i
limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo
periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni.".
 
Art. 11
Norme di semplificazione in materia di tracciabilita' delle armi e
delle munizioni

1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, e' istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni.
2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, nonche' il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresi', i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attivita' d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonche' gli estremi del titolo abilitativo all'acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la data in cui sono avvenute tali operazioni;
b) per le munizioni, le informazioni previste dall'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
c) per le armi diverse dalle armi da fuoco, le informazioni previste dall'articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 54, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ivi compresi i dati relativi alle armi a modesta capacita' offensiva.
3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.
5. Il sistema informatico e' consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, nonche' dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalita' di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonche' per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
6. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalita' di polizia, le modalita':
a) di funzionamento del sistema informatico;
b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;
d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
e) di verifica della qualita' e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;
f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l'anno 2019, per l'istituzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, per le attivita' di gestione e manutenzione del sistema.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
- Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area
delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte
essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il
nome, la sigla od il marchio del fabbricante o
assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione
e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o
dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonche' il numero di
matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere
impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro
deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura
deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o
facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, e'
consentita la sostituzione della parte di arma su cui e'
stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per
rottura o usura, previo versamento per la rottamazione
della stessa, a cura dell'interessato, alla competente
direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla
marcatura non puo' recare ulteriori o diversi segni
identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del
Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della
Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui e'
avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale,
salvo che tali indicazioni siano gia' state apposte da
altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma
riservata alla marcatura non puo' recare ulteriori o
diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata con
l'attribuzione di un numero progressivo in apposito
registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I
dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
telematica, al Ministero dell'interno.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge
in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita' di
pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attivita' di
controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al
presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non
siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto
al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri
l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede
alle verifiche di conformita' secondo le modalita' di cui
all'articolo 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve
curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi
indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad
apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in
mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo
del numero di matricola e' impresso il numero progressivo
di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne
intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalita' di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione
sulle armi del numero d' iscrizione nel catalogo nazionale,
si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto
ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n.
1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel
decreto di cui al precedente comma debbono essere
presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o
importate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente
articolo 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la
detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal
presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al
diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita'
previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio
1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo
straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni di lire) a
carico dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
all'onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando
parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della
convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva
91/477/CEE si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 35 (art. 34 T.U. 1926). - 1. L'armaiolo di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere
un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono
essere indicate le generalita' delle persone con cui le
operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in
formato elettronico, secondo le modalita' definite nel
regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a
richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e
deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
cura la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010,
n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per
territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato
o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita'
delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per via
telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
armi a privati che non siano muniti di permesso di porto
d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal
questore.
6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori
di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta
alla presentazione di certificato rilasciato dal settore
medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un
medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti
assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o
psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla
presentazione di ogni altra certificazione sanitaria
prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000
euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione
delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto
fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla
osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di
un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato,
ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari,
compreso il convivente more uxorio, individuati dal
regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto
dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo
regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti
in attuazione del presente comma, si applica la sanzione
amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere
disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla
osta alla detenzione.».
«Art. 55 (art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti
fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle
persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il
registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le
modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di
materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le
generalita' delle persone e delle ditte che hanno
acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli
esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria,
gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato
dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la
validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi
a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire
300.000).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro
154 (lire 300.000).».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993,
n. 509, citata nelle note all'articolo 8, cosi' recita:
«Art. 3 (Indicazione obbligatoria sulla unita' di
imballaggio elementare). - 1. Le munizioni messe in
commercio o comunque consegnate a terzi devono essere
contenute in un imballaggio appropriato.
2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere
opportunamente chiusa e deve portare le seguenti
indicazioni:
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di
colui per il quale le munizioni sono state caricate e che
ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;
b) la denominazione commerciale o la denominazione
secondo le norme;
c) il numero di identificazione del lotto e la
quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare;
d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a
canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni,
di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione
supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri
indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare
esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente
la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo attestante che le
munizioni sono state controllate conformemente alle
prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni
della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.».
- Il testo dell'articolo 54 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1940, n. 149, S.O., cosi' recita:
«Art. 54. - Nel registro di cui all'art. 35 della
legge, si prende nota della data dell'operazione, della
persona o della ditta con la quale l'operazione e'
compiuta, della specie, contrassegni e quantita' delle armi
acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col
quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita'
personale.
E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al
minore che esibisca la licenza di porto d'armi.».
- Il testo degli articoli 8 e 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonche' quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, e' assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.
3. Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti e' effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attivita' di servizio.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonche' gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.
5. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all'articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, e' tenuto a farne denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni puo' essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all'autorita' delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, nonche' per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi puo' essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte.
8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo unico della legge 18 giugno
1969, n. 323, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Articolo unico. - Per l'esercizio dello sport del tiro
a volo e' in facolta' del questore, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive
modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta,
qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da
fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che
autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio
dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del
rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle
leggi di pubblica sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento
della tassa annuale di concessione governativa di lire
5000. In caso di mancato pagamento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.».
- Per il testo dell'articolo 22 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'articolo 6.
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 204, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un
regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di
quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi
e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi,
anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di
trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi
informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti
psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla
detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una
specifica disciplina transitoria per coloro che alla data
di entrata in vigore del decreto gia' detengono armi. Con
il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono, altresi', definite le modalita'
dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il
Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze
dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione,
alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati
relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla
tracciabilita' delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 35,
comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D
dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra,
tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche' ai
materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi
sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i
fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce
in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza
uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le
carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche
tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro
superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e'
di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le
cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite
detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97
del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni.».
- Per il testo dell'articolo 38 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 35 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 11.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
91/477/CEE, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 2 e 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - In vigore
dal 5 novembre 2013
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del
precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce
o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna
ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di
modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a
colpo singolo.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e'
consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio
dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte
semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il
munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonche' di armi
comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso
sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi
antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,
contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe
ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,
nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.
Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di
colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta
la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco
nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas
compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico,
destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici
biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore
a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7
millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco
nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a
verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi
strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica
superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati
esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo
17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le
disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto,
il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per
l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo
comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne'
possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti,
tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici,
diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed
eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti
narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia
per le quali venga rilasciata apposita licenza del
questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla
detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei
riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego e' previsto da
disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attivita' di protezione civile.».
«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, non possono
rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di
munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere
trasferite soltanto per successione a causa di morte, per
versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed
ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione
di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone
residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a
chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le
disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause
diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito
con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000
euro a 20.000 euro.
E' punito con l'ammenda fino a 1.000 euro chiunque,
essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel
secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi
alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e'
consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei
materiali indicati nel primo comma allo Stato e,
nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per
la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di
munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi
comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per
le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo
37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La
detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e'
subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione
da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni
modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare
per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad
anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi
antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il
Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere
effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi
comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate
nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi
tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000
euro.».
- Il testo dell'articolo 31 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 31 (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto e'
disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato,
esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di
industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del
questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo
precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i
caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo
periodo.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la
validita' della licenza e' di 3 anni.».
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 3), e dell'articolo 11, comma 1, del presente decreto, pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera d), numero 3), e 11, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6:
a) all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
b) all'articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse;
c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Salvini, Ministro dell'interno

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Trenta, Ministro della difesa

Grillo, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, citato nelle note all'articolo 10,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 3 (Integrazione della disciplina dei reati
concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di
quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei
relativi caricatori, nonche' tracciabilita' delle armi e
delle sostanze esplodenti). - 1. Dopo l'articolo 678 del
codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 678-bis (Detenzione abusiva di precursori di
esplosivi). - Chiunque, senza averne titolo, introduce nel
territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione
di privati le sostanze o le miscele che le contengono
indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito
il seguente:
«Art. 679-bis (Omissioni in materia di precursori di
esplosivi). -Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il
furto o la sparizione delle materie indicate come
precursori di esplosivi negli Allegati I e II del
Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che
le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o
con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di
segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative
alle sostanze indicate negli allegati I e II del
regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che
le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto
regolamento.
3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno
l'immediata raccolta delle informazioni in materia di
sostanze esplodenti, i soggetti di cui all'articolo 55 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' le imprese di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8,
come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente
articolo, comunicano tempestivamente alle questure
territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi
previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici,
secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile
2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite
dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal
seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta
dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la
loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo,
ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta
automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta
tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla
verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per
assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati
registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal
danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi».
3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle
disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo
precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i
caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo
periodo».
3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La denuncia e' altresi' necessaria per i soli
caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5
colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi
per le armi corte, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e successive modificazioni».
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice
penale, dopo le parole: «detiene armi o" sono inserite le
seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi
dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi
dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve
provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono
fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di
denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2,
l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del
fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla
categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert».
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai
sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del
presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, continuano
ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti
anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a
qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i
limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo
periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni.".
- La legge 17 aprile 2015, n. 43 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2015, n. 91.
- Il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 204, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un
regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di
quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi
e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi,
anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di
trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi
informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti
psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla
detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una
specifica disciplina transitoria per coloro che alla data
di entrata in vigore del decreto gia' detengono armi. Con
il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono, altresi', definite le modalita'
dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il
Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze
dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione,
alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi.
3. (Abrogato).
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 42,
quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D
dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra,
tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche' ai
materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi
sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i
fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce
in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza
uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le
carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche
tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro
superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e'
di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le
cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite
detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97
del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'articolo 11-bis della legge 18 aprile
1975, n.110, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 11-bis (Tracciabilita' delle armi e delle
munizioni). - 1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per
non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il
tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di
serie, il numero di catalogo ove previsto, nonche' i nomi e
gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del
detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle
munizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre
1993, n. 509, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore
e dell'acquirente delle munizioni medesime.».
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE,
relativa all'istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33, cosi'
recita:
«Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati). -
1. Le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per uso
civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del
Ministero dell'interno, di seguito denominato: "G.E.A.",
che consente la loro identificazione univoca, di cui alle
disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita'
lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero
ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta
ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto
il possesso.
2. Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei
dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la
loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo,
ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta
automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta
tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1. Agli
oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le
imprese consorziate.
3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che
assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche
mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per
consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in
modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili
dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul
mercato, identificandone i detentori primari ed i
successivi senza soluzione di continuita', sino ai
detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai
sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di
funzionamento del sistema in proporzione all'entita'
dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo
sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra'
definita nel decreto di cui all'articolo 5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A.,
compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di
cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque
conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni,
decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o
dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota,
anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. E'
fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica
periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare
la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche'
di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla
distruzione accidentali o dolosi.
6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla
tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata,
relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui
al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in
ciascuna pagina dalla questura competente per territorio,
e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero
dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al
decreto previsto dall'articolo 5.
7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono
tenute a consegnare tutti i registri alla questura
competente, per la loro conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati
anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese
conservano i registri secondo le disposizioni previste
dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'articolo 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e'
fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al
Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano
richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla
provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante
il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della
fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette
autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A.,
il nominativo ed il recapito di una persona che possa
rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del
normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura
giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni
effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.».
- Per il testo dell'articolo 38 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 3.
 
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