Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 10 agosto 2018 |
Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta' metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2018. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale; Visto il decreto 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 1° marzo 2012; Visto l'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, cosi' come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018, n. 171, il quale all'art. 1 prevede che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono confermate le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, gia' adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle citta' metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2018 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' fissato in 7 milioni di euro; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l'anno 2015 e i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno 2014, fermo restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»; Considerato che per l'anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015; Considerato che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonche' applicare ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti; Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2018 a favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario;
Decreta:
Art. 1 Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta' metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018.
1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2018, a favore delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, e' pari a € 1.046.917.823,00 ed e' determinato in base all'importo recato dal documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di € 7.000.000,00 ai fini dell'applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. |
| FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO - anno 2018 CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE delle 15 REGIONI a STATUTO ORDINARIO
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2018
1. Per l'anno 2018, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2012, n. 145. 2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste: a) dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; b) dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015; c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 2. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonche' gli importi finali risultanti sono indicati nell'allegato A) che forma parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2018
1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole citta' metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e' erogato in unica soluzione entro il 30 settembre 2018. In caso di parziale disponibilita' delle risorse necessarie il saldo sara' erogato al conseguimento della residua disponibilita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2018
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Belgiorno
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Franco |
|
|
|