Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 agosto 2018
Revoca del Consiglio di amministrazione della «Cooperativa edificatrice Modena Casa», in Modena e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;
Visto decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dei verbale di revisione ordinaria disposta dall'Associazione di rappresentanza Associazione Generale Cooperative Italiane, cui la cooperativa risulta aderente nei confronti della societa' cooperativa edilizia «Cooperativa Edificatrice Modena Casa» con sede in Modena (C.F. 80018710360) conclusa in data 18 maggio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa, a seguito dell'uscita avvenuta a dicembre 2017 senza alcun preavviso dell'ex presidente, che curava la gestione dell'ente in tutti i suoi aspetti, si e' trovata in evidente difficolta' nel cercare di portare avanti il programma sociale che attualmente e costituito da tre interventi edilizi in corso di realizzazione nonche' nel far fronte a varie problematiche lasciate dall'ex presidente, sia nella contabilita' che nell'amministrazione dell'ente;
Preso atto che nelle conclusioni al verbale, il revisore afferma che gli attuali amministratori, nonostante l'impegno profuso per cercare di riorganizzare e rimettere Ordine nella contabilita' e nell'amministrazione, non si ritengono adeguati a' gestire una situazione diventata assai complessa per le importanti problematiche che sono da definire con le varie parti in causa, soci prenotatari, banche, fornitori;
Preso atto che in sede di rilevazione sono emerse diverse irregolarita' quali: assenza di un regolamento interno che disciplini i criteri e le modalita' per l'assegnazione degli alloggi; non corretta e aggiornata tenuta del libro soci, irregolarita' che ha comportato l'impossibilita' di quantificare con esattezza il numero dei soci che formano l'attuale compagine sociale; mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018;
Considerato che l'attuale composizione dell'organo amministrativo risulta in contrasto con quanto definito dell'art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che la carica del revisore contabile risulta scaduta;
Vista la nota n. 267988 trasmessa via pec in data 2 luglio 2018 con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto che con nota in pari data la cooperativa ha fatto pervenire la propria rinuncia alle controdeduzioni;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/1990;
Ritenuti sussistenti presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione:
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Preso atto che al momento dell'adozione del presente decreto non risulta, intervenuta la convocazione del Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, per acquisirne il parere pur non vincolante;
Ritenuto necessario, in attesa della ripresa della piena operativita' del Comitato centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di gestione commissariale nei confronti della cooperativa, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, tenuto anche conto della richiesta di intervento urgente pervenuta dal Comune di Modena;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Adriano Tortora;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa edilizia «Cooperativa Edificatrice Modena Casa» con sede in Modena (C.F. 80018710360), costituita in data 31 marzo 1973, e' revocato.
 
Art. 2

L'avv. Adriano Tortora nato a Milano (C.F. TRTDRN76C16F205G). domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino, 8/A e nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al Commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale.
Roma, 31 agosto 2018

p. Il direttore generale: Scarponi
 
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